Le Fonti del diritto pubblico italiano
Le fonti statali
La Costituzione
I caratteri:
- Scritta
- Lunga
- Rigida
La Costituzione
• Di alcune formule:
- La Costituzione “materiale”
- La Costituzione “in senso sostanziale”
- La Costituzione “vivente”
- La “materia costituzionale”
Le leggi di revisione costituzionale e le
“altre” leggi costituzionali
• Il procedimento di formazione:
1) Doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere ad intervallo non minore di tre mesi;
2) Ipotesi a) : approvazione in seconda
deliberazione con la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera
segue
promulgazione e pubblicazione
Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali
2) Ipotesi b) : approvazione in seconda
deliberazione con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
segue:
Pubblicazione notiziale sulla G.U per la decorrenza di un termine di tre mesi
entro i quali:
segue
• A) se è stata fatta richiesta di referendum costituzionale (da parte di 500.000 elettori, 5 Consigli regionali, 1/ dei componenti di ciascuna Camera) è indetto il referendum costituzionale a seconda dell’esito approvazione o
meno del progetto di legge di revisione costituzionale
segue
• B) se nessuno dei soggetti legittimati ha
fatto richiesta di referendum costituzionale nel termine dei tre mesi il
progetto si intende approvato
• Promulgazione e pubblicazione
segue
• Di alcune questioni relative al procedimento:
• La “garanzia” delle maggioranze prescritte nella seconda deliberazione;
• Il ruolo del “referendum costituzionale”
I limiti alla revisione della Costituzione
• 1) l’art.138 Cost. nel quadro delle “garanzie costituzionali”;
• 2) l’art.139 Cost. e la “forma repubblicana” come unico limite espresso;
• 3) i limiti “impliciti” o “logici” (i cd “principi supremi”)
in margine ad una questione:
È possibile revisionare l’intera seconda parte della Costituzione?
Le “altre” leggi costituzionali
• Un procedimento previsto …non solo per la revisione della Costituzione
• Esiste una “materia costituzionale”?
• Le riserve di legge “costituzionale”
(qualche esempio :
- l’art.116 Cost. e gli Statuti speciali delle Regioni;
- l’art.71, primo comma, Cost. e l’iniziativa legislativa;
- L’art.132, primo comma, Cost. e la fusione delle Regioni e la creazione di nuove Regioni)
Le leggi “ordinarie” del Parlamento
• Il procedimento di formazione
• A) l’iniziativa legislativa :
- il Governo (art.71, primo comma, Cost.)
- ciascun parlamentare (art.71, primo comma, Cost.)
- le Regioni (art.121, secondo comma, Cost.) - il popolo (art.71, secondo comma, Cost.) - il CNEL (art.99 Cost.)
Le leggi “ordinarie” del Parlamento
• B) l’approvazione:
- in “commissione referente”(le tre letture)
- in “commissione deliberante” (art.72, commi
terzo e quarto, Cost.; la cd “riserva di assemblea”) - in “commissione redigente”(il procedimento
misto: alla commissione l’esame e l’approvazione degli emendamenti)
segue
• C) la promulgazione:
- il ruolo del Presidente della Repubblica - il potere di “rinvio” (art.74 Cost.)
• D) la pubblicazione :
pubblicità legale ed entrata in vigore
Le cd leggi rinforzate
• casi nei quali è prescritta dalla
Costituzione una procedura più complessa di quella ordinaria;
• di solito è reso più complesso il
procedimento di formazione del progetto di legge (es.: art. 8 Cost.; art. 116, terzo
comma, Cost.; art. 132 e 133 Cost.)
segue
• in altri casi è reso più complesso proprio il procedimento di formazione della legge : è il caso delle leggi di amnistia ed indulto
(art. 79 Cost.) e delle leggi che assegnano forme di autonomia ulteriore a determinate Regioni ad autonomia ordinaria (art. 116 Cost.)
Le leggi “atipiche”
• ≠ dal tipo
• pur avendo la forma della legge non hanno il medesimo regime giuridico della legge (ad es.:
quelle che hanno una “forza passiva rinforzata” in quanto sono sottratte a referendum abrogativo; o le leggi meramente formali quali ad es. la legge di approvazione del bilancio; la legge di
autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale