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1.2 Inquadramento urbanistico

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Academic year: 2021

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1.2

Inquadramento urbanistico

Ai sensi della L. R. 3 Gennaio 2005, n.1 il Piano Regolatore Generale del Comune di Livorno è composto dal Piano Strutturale e dal Regolamento

Urbanistico.

Il Piano Strutturale è l’atto di pianificazione urbanistica che definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C. Provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale (art. 53 della L.R. 1/2005). Il Piano Strutturale quindi comprende il quadro conoscitivo e si pone degli obiettivi generali da perseguire.

Il Regolamento Urbanistico è l'atto di pianificazione territoriale, obbligatorio per tutti i Comuni, che disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.

In armonia con gli obiettivi da perseguire e le prescrizioni vincolanti, esplicitati nel Piano Strutturale relativamente ai sistemi, ai sottosistemi, alle unità territoriali organiche elementari, il regolamento urbanistico tramite le norme tecniche di attuazione individua i Gruppi di Edifici e le Aree normative e disciplina il recupero del patrimonio urbanistico edilizio esistente, le aree di edificazione, le aree destinate alle opere di urbanizzazione ed i tipi di interventi che si possono realizzare.

Si analizza di seguito l’inquadramento urbanistico del Podere Limone, riportando gli stralci dal Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico.

1.2.1 Piano Strutturale

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a) Definizione:

Sistema comprendente la fascia pedecollinare tra il territorio urbanizzato e i colli livornesi caratterizzato da elementi paesaggistici di pregio (poderi, ville storiche, aree boscate) da un lato e dall’altro da situazioni di degrado ambientale di dimensioni rilevanti (microlittizzazioni, etc.).

All’interno del sistema sono individuati i seguenti sottosistemi: 3-A di salvaguardia e recupero ambientale – art. 16 3-B di riqualificazione ambientale – art. 17

b) Obiettivi del sistema:

 salvaguardare ed effettuare il recupero ambientale del territorio;  riqualificare le aree interessate dalla presenza di orti urbani;

 realizzare orti urbani con caratteristiche rispettose del paesaggio e dell’ambiente naturale;

 valorizzare il sistema geografico-ambientale residuo;  tutelare le aree boscate;

 tutelare gli edifici, manufatti e ville d’interesse storico;  aumentare la dotazione di servizi.

c) Prescrizioni vincolanti: 1-Invarianti:

- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994 Categorie di intervento:

 conservazione art. 3 a 4 – interventi di salvaguardia idraulica; Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 "Sistemi, invarianti e luoghi con statuto", deve essere prodotta la "valutazione del rischio idraulico" con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6. 2-Luoghi con statuto speciale:

- Boschi e terreni coltivi Categorie di intervento:

 conservazione art. 3a - interventi finalizzati al ripristino, alla salvaguardia, al miglioramento del patrimonio forestale e dell’agricoltura;

 edifici e manufatti storici. Categorie di intervento:

 conservazione art. 3a e recupero art. 3b – interventi di conservazione e di recupero finalizzati al riutilizzo anche ai fini della fruizione pubblica;

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Categorie di intervento:

 recupero art. 3b e valorizzazione dei reperti archeologici. d) Indirizzi di attuazione:

Sono specificati nei sottosistemi. e) Salvaguardie:

Vigono le salvaguardie di cui all’art. 6 e quelle specificate dai singoli sottosistemi.

Art. 16 – Sottosistema n° 3-A di salvaguardia e recupero ambientale U.T.O.E. 3-A-1 – Podere con valore testimoniale

a) Definizione:

Sottosistema comprendente la fascia pedecollinare al cui interno sono incluse aree di notevole valore paesistico ed aree altamente degradate dalla presenza di microlottizzazioni agricole. All’interno del sottosistema sono inoltre presenti alcune cave dimesse e aree di dissesto.

All’interno del sottosistema sono individuate le seguenti unità territoriali organiche elementari:

3-A-1 – Podere con valore testimoniale

Include un vasto podere Fattoria della Contessa di cui il Piano Strutturale riconosce un alto valore testimoniale, il carcere ed alcune attività produttive, parte dell’Acquedotto di Colognole.

3-A-2 – Bosco, macchia, terreni, coltivi

Include alcune ville storiche di notevole rilievo nell’organizzazione del sistema territoriale ed aree coltivate, boscate e di macchia che il Piano

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3-A-3 – Riqualificazione orti urbani

Aree interessate da microlottizzazioni agricole e aree da destinare alla realizzazione di nuovi orti urbani.

3-A-4 – Trasformazione per servizi

Unità territoriali organiche elementari localizzate nel podere I Campacci, presso Le Sughere e a Pian di Rota.

b) Obiettivi:

 tutela della integrità dei poderi (U.T.O.E. 3-A-1);

 riqualificazione delle aree interessate da microlottizzazioni agricole (U.T.O.E. 3-A-3);

 istituzione di aree da adibire ad orti urbani (U.T.O.E. 3-A-3);  tutela delle colture specializzate (U.T.O.E. 3-A-3);

 inedificabilità delle aree comprese nella fascia collinare (U.T.O.E. 3-A-2);  tutela ville storiche pubbliche e private;

 istituzione di nuove aree per servizi (U.T.O.E. 3-A-4). c) Prescrizioni vincolanti (art. 4b):

Categoria di intervento prevalente per il sottosistema:

 recupero art. 3b e riqualificazione art. 3c con le precisazioni che seguono:

1-Cave (individuate nella “Carta dell’uso del suolo” allegata al Quadro conoscitivo)

Categorie di intervento:

 conservazione art. 3 a 2 – interventi forestali per il riempimento della vegetazione ed il ripristino ambientale.

2-Aree di riqualificazione geologica (individuate nella tavola “Carta dell’uso del suolo” allegata al Quadro conoscitivo)

Categorie di intervento:

 conservazione art. 3 a 2 – interventi di ripristino ambientale, interventi idraulico-forestali, messa in sicurezza di insediamenti e infrastrutture.

3-Colture specializzate (individuate nella tavola 4 “Aree normative – Individuazione ai fini della redazione del Regolamento Urbanistico allegata al Quadro conoscitivo)

 sono ammesse esclusivamente le attrezzature per le coltivazioni in serra.

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4-U.T.O.E. 3 A 1 – PODERE CON VALORE TESTIMONIALE Categorie di intervento:

 conservazione art. 3 a 1 – tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario e delle caratteristiche storico-ambientali;

 per le attività produttive insediate è consentita la prosecuzione sino alla cessazione dell’attività.

5-U.T.O.E. 3 A 2 –BOSCO-MACCHIA-TERRENI COLTIVI Categorie di intervento:

 conservazione art. 3 a

 mantenimento dei suoli inedificati;

 divieto di realizzare nuove residente e annessi agricoli. 6-U.T.O.E. 3 A 3 – RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI

Categorie di intervento:

 recupero art. 3 b 1 per gli orti urbani esistenti;  completamento art. 3 d per i nuovi orti urbani.

Il Regolamento Urbanistico dovrà fornire la o le tipologie per gli annessi agricoli, le caratteristiche delle recinzioni, le dimensioni minime e massime delle aree da destinare ad orto, l’individuazione della rete infrastrutturale. I servizi dovranno essere previsti accentrati e in comune.

Le colture specializzate devono essere tutelate. 7-U.T.O.E. 3 A 4 – TRASFORMAZIONE PER SERVIZI Categorie di intervento:

 trasformazione art. 3 f.

L’acquisizione delle aree per servizi da parte della Pubblica Amministrazione può avvenire, in alternativa all’esproprio attribuendo a tali aree una capacità edificatoria.

Tale capacità edificatoria può essere realizzata su una porzione limitata dell’area stessa o in altre aree individuate dal Regolamento Urbanistico. Contestualmente devono essere cedute gratuitamente, da parte dei privati, le aree destinate a servizio.

d) Indirizzi di attuazione art. 4 c:

Per U.T.O.E. 3 A 3 – Riqualificazione orti urbani:

 piano di riqualificazione ambientale art. 5 d o piano attuativo di iniziativa comunale nel rispetto degli studi idrogeologici e geomorfologici allegati al Piano.

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Per U.T.O.E. 3 A 4 – Trasformazione per servizi

 Piano Attuativo (art. 5 b) – E’ ammessa la realizzazione di strade pubbliche in coerenza con gli obiettivi generali del sottosistema.

e) Salvaguardie:

Per U.T.O.E. 3 A 3 – Riqualificazione orti urbani:

E’ vietata, sino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, la realizzazione di nuovi annessi agricoli e nuove recinzioni delle proprietà. E’ consentito unicamente il posizionamento di siepi o staccionate in legno, interventi di manutenzione degli edifici e manufatti esistenti, il miglioramento colturale e le opere di sistemazione del suolo (vedi art. 3 a – conservazione).

Per U.T.O.E. 3 A 4 – Trasformazione per servizi:

Inedificabilità delle aree destinate a servizi fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico.

Art. 3 Categorie di intervento nei sistemi:

Categoria di intervento a) – CONSERVAZIONE;

 alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario e delle caratteristiche di valore storico-ambientale nel tessuto edificato;  alla difesa e al ripristino ambientale di quelle parti dell’area in cui sono

evidenti i segni di manomissioni e alterazioni apportate da trasformazioni e da dissesti naturali;

 alla ricostruzione e al ripristino di sistemi ambientali e con valore storico ambientale compromessi; • interventi di salvaguardia idraulica, interventi idraulico-forestali.

Categoria di intervento b) – RECUPERO;

 al miglioramento e al ripristino della qualità urbana e architettonica (nel caso di manufatti isolati) e/o ambientale, nel rispetto della capacità insediativa e degli insediamenti esistenti;

 al ripristino e alla ricostruzione di organismi edilizi gravemente danneggiati o distrutti da eventi bellici di cui sia possibile documentare la configurazione individuale o il tipo originario;

 scavi archeologici.

Categoria di intervento c) – RIQUALIFICAZIONE;

 al miglioramento della residenzialità, delle strutture turistico-ricettive anche ai fini del loro adeguamento agli standard di legge, dello spazio pubblico;

 alla creazione di nuovi servizi;

 al recupero della residenza pubblica degradata, alla introduzione nei quartieri residenziali di funzioni miste complementari alla residenza.

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Categoria di intervento d) – COMPLETAMENTO;

 complesso di prescrizioni e previsioni finalizzate alla riqualificazione degli spazi liberi e al completamento e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti e delle attività. Gli interventi sono rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni di territorio già parzialmente edificate da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, nonchè alla tipologia e alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici.

Categoria di intervento e) – RISTRUTTURAZIONE;

 complesso di prescrizioni e di previsioni finalizzate alla riqualificazione dell’impianto edilizio e urbanistico (es.: adeguamento degli standard di legge) attraverso la demolizione e successiva riedificazione, anche con modificazioni, dell’impianto urbanistico preesistente.

Categoria di intervento f) – TRASFORMAZIONE;

 complesso di prescrizioni e di previsioni finalizzate a creare nuovi insediamenti e servizi.

Carta della Pericolosità Geomorfologia

In base alle condizioni limitanti geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, strutturali, stratigrafiche e litotecniche, il territorio è stato suddiviso in quattro classi di pericolosità:

1- pericolosita’ irrilevante; 2- pericolosita’ bassa; 3- pericolosita’ media; 4- pericolosita’ elevata.

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A sua volta la classe di pericolosità media, in virtu della probabilità di accadimento dell’evento franoso/dissesto/cedimento temuto, è stata suddivisa in tre sottoclassi:

3a- medio bassa; 3b- media;

3c- medio elevata.

La Classe 1 - pericolosità irrilevante - non viene presa in considerazione, poichè nessuna area del territorio è inseribile in essa.

La Classe 2 - pericolosità bassa - comprende:

zone collinari peneplanate : aree distanti da scarpate e nicchie di frana con sottosuolo costituito da terre di buone caratteristiche geotecniche o da rocce di media resistenza.

zone pianeggianti : aree corrispondenti a vecchi tracciati di alvei fluviali o alle piane distanti dai corsi d’acqua. Il sottosuolo è costituito da alternanze di sedimenti con resistenza media con buone caratteristiche geotecniche.

Nella Classe 3 - pericolosità media - si hanno le aree con condizioni geologico-tecniche e morfologiche tali da far ritenere che esse si trovino al limite dell’equilibrio, in base al diverso grado di propensione all’instabilità si distinguono:

Sottoclasse 3a - pericolosita’ medio bassa - per:

zone collinari : versanti in terreni incoerenti e pseudocoerenti nei quali la pendenza è minore all’angolo critico proprio del litotipo affiorante ed i pendii in rocce lapidee ad elevata resistenza e bassa franosità. I movimenti gravitativi coinvolgono unicamente le coltri detritiche residuali.

zone pianeggianti : aree di sedimentazione recente in ambiente di pianura alluvionale marginale con sottosuolo eterogeneo costituito da alternanze di terreni da scarsamente a mediamenete consolidati, con intercalati livelli a maggior resistenza ma di modesto spessore, parametri geotecnici nell’insieme mediocri. Sottoclasse 3b - pericolosita’ media - per:

zone collinari : versanti costituiti da terreni incoerenti e pseudocoerenti con pendenza superiore alla soglia critica propria della classe litotecnica; pendii costituiti da rocce lapidee di scarsa resistenza ed elevata franosità e versanti al cui piede affiorano formazioni geologiche con litotipi in prevalenza argillosi di bassa resistenza.

zone pianeggianti : aree di sedimentazione recente in ambiente palustre o di pianura alluvionale marginale con sottosuolo costituito in prevalenza da terre fini non o scarsamente consolidate, con rare intercalazioni di livelli a maggior resistenza

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ma di modesto spessore, parametri geotecnici nel complesso scadenti.

Sottoclasse 3c - pericolosita’ medio elevata - per:

zone collinari : aree coinvolte in passato da movimenti franosi, attualmente in condizioni di inattività o di quiescenza per le quali non si può escludere l’instabilità generalizzata per una ripresa dei movimenti gravitativi in occasione di periodi di piogge molto intense e prolungate, di terremoti ed errate azioni antropiche. piane alluvionali e costiere, fondovalle: aree di sedimentazione recente naturale o per colmata, in ambiente palustre, con sottosuolo costituito in prevalenza da terre fini poco consolidate, sature o in acqua, resistenza alla compressione quasi nulla, parametri geotecnici molto scadenti e substrato litotecnico profondo.

In Classe 4 - pericolosita’ elevata - sono inserite le aree in dissesto attivo: zone collinari: frane in atto e frane storiche anche se oggetto di interventi di sistemazione, scarpate verticali e fronti di cava molto acclivi soggetti a crollo

piane alluvionali e costiere, fondovalli: alvei fluviali e torrentizi e fascia di territorio circostante, zone palustri.

Classe – 2;

Descrizione – Pericolosità bassa, basso grado di accadimento dell’evento franoso, dissesto e cedimento;

Fattibilità – Normali vincoli da precisare a livello di progetto.

1.2.2 Regolamento Urbanistico

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A. Definizione

Parte del territorio, prevalentemente pianeggiante, caratterizzata da un’organizzazione del territorio di tipo poderale e dalla presenza di edifici aventi valore di testimonianza e da aree coltivate da intendersi come pertinenza storico-ambientale agli edifici esistenti.

B.- Modificazioni all'assetto urbano B1 Modificazioni degli edifici esistenti

Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4):

 gruppo 1 (monumenti, mura e fossi) - restauro;

 gruppo 2 (edifici di pregio architettonico) - risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti;

 gruppo 3 (edifici con valore di immagine storico ambientale) - ristrutturazione edilizia D1 e D3 con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti;

 gruppo 4 (edifici recenti con valore documentario e di immagine ambientale) - parti esterne: risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti; parti interne: ristrutturazione edilizia D1 con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti.

Per l’attuazione degli interventi si applicano le disposizioni riportate al precedente art. 11 capoversi “B.1.1. Prescrizioni specifiche per gli edifici di interesse storico (Gruppi 1, 2, 3, 4)”, “B2. Modificazioni delle aree di pertinenza”. Non è ammessa la demolizione degli edifici appartenenti ai gruppi 1, 2, 3, 4.

Edifici recenti (gruppo 5):

ristrutturazione edilizia D1 e D3, sostituzione sul sedime dell’edificio preesistente e nel rispetto dei seguenti parametri:

 h max: m. 7.50;

 Distanza dai confini: m. 5 o aderenza;  Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;  Distanza da strade: m. 20;

Edifici in contrasto con il piano (gruppo 6):

manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso. La chiusura di porticati o strutture aperte su uno o più lati, ammessa per gli edifici a destinazione agricola appartenenti ai gruppi 3 e 5, in presenza di edifici del Gruppo 3 deve avvenire arretrando le nuove pareti di chiusura rispetto al filo esterno della struttura, lasciando in vista la struttura originaria. Il conseguente incremento di SLP è sempre ammesso.

Per le attività produttive insediate, in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ consentito il cambio di destinazione verso usi consentiti dal piano.

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B2 Modificazioni delle aree

Sono ammesse le trasformazioni colturali connesse allo svolgimento dell’attività agricola.

E’ vietata la costruzione di nuovi edifici e di nuovi annessi agricoli.

Sono consentite recinzioni realizzate esclusivamente con essenze arboree tipiche del territorio.

Sentieri privati possono essere eseguiti esclusivamente con manti permeabili di materiale naturale.

I cancelli di varchi carrabili o pedonali dovranno essere in legno. C. Modificazioni alle destinazioni d’uso

Destinazioni d’uso ammesse:

Residenza, attività turistico-ricettive, attività di coltivazione e di allevamento. E’ consentito il riutilizzo ad usi residenziali e turistico-ricettivi della SLP a destinazione agricola non più utilizzata a tali usi.

D. Modalità attuative

Concessione, concessione convenzionata nel caso di creazione di nuove unità immobiliari ad uso residenziale e turistico-ricettivo.

La convenzione disciplina, in relazione alla destinazione d’uso prevista, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indotte dall’intervento, da eseguire da parte del privato proponente.

E. Classificazione

L’area è classificata come zona A ai sensi del DM 2/4/1968, n.1444 in quanto comprendente edifici e aree con valore storico-ambientale. L’area è parzialmente sottoposta a vincolo archeologico (legge 431/1985).

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I singoli edifici sono stati riconosciuti, studiati e classificati come appartenenti a gruppi con differenti caratteristiche. La classificazione in gruppi è rappresentata nella Tavola "Gruppi di edifici".

Gli interventi si possono attuare con modalità rapportate alla qualità e alla tutela dal piano riferite ai singoli edifici. I tipi di intervento sono disciplinati in rapporto alle parti costituenti i singoli edifici e alla loro qualità.

A) Gruppi di edifici

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati in relazione alla appartenenza degli edifici a uno dei seguenti gruppi.

GRUPPO 1 – Monumenti, mura e fossi Tale gruppo comprende:

- edifici monumentali;

- le mura e le fortificazioni (bastioni, torri, fortezze, porte) medicee e lorenesi; - manufatti di interesse storico (alcuni ponti, l'acquedotto di Colognole, monumenti isolati nello spazio pubblico);

- i fossi della città (tratto urbano del canale dei Navicelli, fosso Reale, fosso della Venezia, canali da riaprire) e i manufatti pertinenti (muri di sostegno, banchine, scalandroni);

- chiese;

- cimiteri storici .

GRUPPO 2 – Edifici di pregio architettonico

Tale gruppo comprende edifici caratterizzati dalla compiutezza dell'architettura di cui sono rimasti sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario l'aspetto esteriore, i caratteri distributivi interni quali:

- edifici residenziali (palazzi nobiliari, edifici ottocenteschi destinati al ceto borghese, ville storiche);

- chiese caratterizzate da prospetti sullo spazio pubblico presentanti elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi) e qualità relative allo spazio interno ;

- edifici di governo e servizi.

GRUPPO 3 – Edifici con valore d'immagine storico-ambientale

Tale gruppo comprende edifici che, pur non possedendo caratteri architettonici di particolare rilievo, costituiscono documenti della storia urbana locale quali: - edifici il cui impianto è riconducibile al villaggio preesistente la fondazione periodo di fondazione della città buontalentiana stessa;

- edifici residenziali della città buontalentiana;

- edifici residenziali sei - settecenteschi della Venezia; - magazzini ottocenteschi ;

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- edifici residenziali ottocenteschi il cui impianto deriva da progetti unitari urbanistici o legati ad operazioni complessive di qualificazione della città quali la realizzazione dei viali a mare e la rettifica del fosso Reale;

- ville storiche; - chiese;

-.cimiteri storici.

Il Podere Limone non risulta soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

GRUPPO 4 – Edifici recenti con valore documentario e d'immagine ambientale Tale gruppo comprende:

- edifici rappresentativi destinati a funzioni rilevanti nella vita cittadina;

- edifici recenti con valore d'immagine ambientale, ossia edifici sia pubblici sia residenziali, che presentano elementi che ne caratterizzano i prospetti verso lo spazio pubblico.

GRUPPO 5 – Edifici recenti In tale gruppo sono compresi:

edifici recenti privi di particolari valori architettonici o d'immagine ambientale. GRUPPO 6 – Edifici recenti in contrasto con il piano della città

In tale gruppo sono compresi:

edifici in contrasto con la disciplina del sistema territoriale e dell'area normativa in cui sono compresi.

B) Parti degli edifici

Gli edifici sono disciplinati in relazione alle seguenti parti cui fanno riferimento i tipi di intervento, così come definiti all'art.4:

a) Esterno degli edifici verso lo spazio pubblico e privato;

b) Elementi strutturali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale , rampe, tetto;

c) Interno di corpi di fabbrica:

comprende gli ambienti delimitati dalle fronti esterne degli edifici e dalla copertura;

d) Impianti tecnologici e) Aree di pertinenza.

C) Elementi di qualità delle parti

I seguenti elementi contribuiscono alla caratterizzazione ed alla qualità complessiva dell'edificio:

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- elementi decorativi ( lesene, fregi, colonne, finte colonne, timpani, nicchie con statue, fasce marcapiano);

- dimensioni delle aperture (porte, finestre, androni); - scansione delle aperture;

- scaloni esterni; - logge; - porticati; - portici; - balconi; - comignoli;

- rivestimenti in pietra (bugnato, angolari , lastre di marmo); - manto di copertura;

- infissi e serramenti; - tinteggiatura esterna;

- materiali e tecniche costruttive congruenti con l’impianto originario b) interni

- androni;

- scaloni monumentali;

- volte a botte, a crociera, a vela; - voltine;

- archi;

- pilastri di sostegno alle volte. c) aree di pertinenza

- giardini, parchi; - cortili, chiostri

Art. 12 – Modificazioni degli edifici di interesse storico (Gruppi 1, 2, 3, alle aree di impianto storico

Sugli edifici dei Gruppi 1, 2, 3, 4 esistenti in Aree Normative diverse dalle aree d’impianto storico sono consentiti i seguenti interventi, fatte salve disposizioni diverse contenute nelle schede normative allegate al presente Regolamento: Edifici Gruppo 1 (monumenti, mura e fossi): restauro

Edifici Gruppo 2 (edifici di pregio architettonico)

- parti esterne: risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti

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- parti interne: risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti

Edifici Gruppo 3 (edifici con valore di immagine storico ambientale): ristrutturazione edilizia D1 e D3 con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti.

Edifici Gruppo 4 (edifici recenti con valore documentario e di immagine ambientale)

- parti esterne: risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti

- parti interne: ristrutturazione edilizia D1 con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti

Per l’attuazione degli interventi si applicano le disposizioni riportate al precedente art. 11 capoversi “B.1.1. Prescrizioni specifiche per gli edifici di interesse storico (Gruppi 1, 2, 3, 4)”, “B2. Modificazioni delle aree di pertinenza”. Non è ammessa la demolizione degli edifici appartenenti ai gruppi 1, 2, 3, 4.

Zone Decreto Legge n° 1444 del 2 aprile 1968

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA A Art. 2 Zona territoriale omogenea

Si definisce area in ZONA A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Art. 7. Limiti di densità edilizia

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti per le zone A in:

 per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

 per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq.

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Le altezze massime degli edifici per la zona territoriale omogenea A sono stabilite come segue:

 per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

 per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;

Art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati per la zona omogenea territoriale A sono stabilite come segue:

 per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

1.2.3 Schema riassuntivo

Analizzando i dati riportati troviamo che il Podere Limone si trova all’interno del

sistema n°3 pedecollinare, che comprende il territorio compreso tra la città

urbanizzata e i colli livornesi e caratterizzato da elementi paesaggistici di pregio come poderi, ville storiche ed aree boscate e anche da situazioni degradate come microlottizzazioni. Gli obiettivi del sistema sono definiti dal sottosistema

n°3-A di salvaguardia e recupero ambientale in cui ricade l’edificio; oltre che

garantire il recupero e la salvaguardia del territorio, gli interventi edilizi in questa area devono tutelare le aree boscate e gli edifici di interesse storico, e riqualificare gli orti urbani con caratteristiche rispettose del contesto.

All’interno del sottosistema sono individuate le unità territoriali organiche elementari e il Podere Limone ricade all’interno della U.T.O.E. 3-A-1-podere

con valore testimoniale. Questo comporta l’obiettivo di tutelare l’integrità dei

poderi tramite interventi do conservazione in cui devono essere tutelati e conservati i caratteri del paesaggio naturale, agrario e delle caratteristiche storico-ambientali del contesto e dell’edificio.

Per quanto riguarda invece la Carta della Pericolosità Geomorfologia l’area in esame risulta appartenere alla classe 2 in cui si ha una pericolosità bassa dell’evento franoso e la fattibilità degli interventi è subordinata ai normali vincoli da precisare a livello di progetto.

Andando ad analizzare nel dettaglio il quadro degli interventi dal Regolamento Urbanistico, si ottiene che l’area normativa è disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione dall’art. 30 podere con valore testimoniale; all’interno di questa

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aventi valore di testimonianza con aree coltivate di pertinenza storico-ambientale degli stessi edifici.

Il gruppo di edifici definisce gli interventi possibili attuabili; il Podere Limone rientra nel gruppo 3-edifici con valore di immagine storico-ambientale e pertanto possono essere previsti interventi di ristrutturazione edilizia tipo D1 e D3 con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti, e per gli edifici del gruppo 3 non è permessa la demolizione. Le destinazioni d’uso ammesse sono le residenze, le attività turistico-ricettive, le attività di coltivazione e di allevamento.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio di Livorno, la ristrutturazione non è più classificata tipo D1 e D3 ma è unica e prevede interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, fino allo svuotamento dell’involucro edilizio, anche quando questo comporti la creazione di nuova SLP, purché non sia modificato l’involucro medesimo, intendendosi con quest’ultimo termine l’intero organismo edilizio comprensivo delle parti interrate o semi-interrate e fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Riferimenti

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