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CAPITOLO III

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Academic year: 2021

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51 CAPITOLO III

SOMMARIO: 1. Detenzione domiciliare e braccialetto elettronico; 1.1. Affinità di tale con il modello di sorveglianza carceraria descritta nel Panopticon di Bentham; 2. Modello di sorveglianza elettronica adottato nel nostro ordinamento: destinatari e funzionamento; 3. La scarsa applicazione della misura: problematiche.104

1.Detenzione domiciliare e braccialetto elettronico

Nel nostro ordinamento il controllo elettronico è stato inserito sin da subito all’interno della compagine delle misure cautelari con l’art.275-bis c.p.p, innovando rispetto alle esperienze straniere dove era nato come misura alternativa alla detenzione e solo in seguito come misura cautelare. Tuttavia anche nel nostro ordinamento è stata prevista la sua applicazione in fase esecutiva accanto all’ipotesi della detenzione domiciliare ex art.47-ter della legge sull’ordinamento penitenziario, n.354 del 1975. L’art.17 del d.l. 24 novembre del 2000, n.341, convertito, con modificazioni, nella legge19 gennaio 2001 n.4, aveva inserito all’interno dell’art.47-ter il nuovo comma 4-bis, che disponeva

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52 che <<Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di

sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’art.275-bis del codice di procedura penale>>. Vanno considerati

due profili in relazione all’applicazione del controllo elettronico accanto alla detenzione domiciliare. Innanzitutto risultava singolare105 che, per indicare un’attività dal contenuto omologo rispetto a quello dell’art.275-bis , quest’ultimo disponesse con formula assai vaga che <<il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla

natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici…>>, mentre l’art.47-ter, comma 4-bis invece106

105

V. L. Cesaris, Dal Panopticon…, in AA.VV., cit., pag.66.

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51 con una formula più puntuale disponesse che <<il tribunale di

sorveglianza … può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici>>. Alla <<necessità>> richiesta dall’art.275-bis

c.p.p. si sostituisce la <<possibilità>> richiesta dal comma 4-bis dell’art.47-ter della legge n.354 del 1975; il rinvio alla normativa processuale sembrerebbe108deporre anche in questo caso per l’esigenza di procurarsi il consenso del soggetto cui deve essere applicata la misura, secondo la finalità comune con la misura cautelare, in tutti quei casi in cui l’assenza di un efficace controllo spingerebbe109

il Tribunale di sorveglianza a negare la misura della detenzione domiciliare piuttosto che a concederla. La diversa formulazione sembrava lasciare spazi di discrezionalità più ampia al giudice di sorveglianza110, come si deduceva dall’utilizzo del verbo <<può>>; bisognava tuttavia capire cosa si intendesse con la generica espressione del comma 4-bis dell’art.47-ter <<nel disporre la detenzione domiciliare>>. Esistono più forme di detenzione domiciliare, che rispondono a scopi diversi. Da un lato troviamo le ipotesi previste al primo comma dell’art.47-ter dettate da finalità umanitarie ed assistenziali nei confronti di soggetti “deboli”, per i quali la carcerazione, a causa della particolare situazione o condizione in cui si trovavano, rappresentava un aggravio inutile ed ulteriore di sofferenza rispetto a quella già procurata

108 V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare…, cit., pag.70. 109

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare…, cit., pag. 70.

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52 dall’esecuzione della pena. Dettate da intenti umanitari erano anche la previsione della detenzione domiciliare a favore di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, contenuta nell’art.5 della legge 12 luglio 1999, n.231, che aveva inserito nell’ordinamento penitenziario l’art.47-quater e la previsione della detenzione domiciliare a favore delle della madre di prole superiore a dieci anni introdotta dalla legge 8 marzo 2001, n.40, aggiunta all’ipotesi del comma 1 lett.a dell’art.47-ter dell’ordinamento penitenziario. In questi casi la discrezionalità del giudice nell’applicazione della misura è vincolata da tali specifiche disposizioni normative. Dall’altro lato troviamo le ipotesi di cui al comma 1-bis dell’art.47-ter, che rispondono a finalità del tutto diverse. In queste ipotesi la misura non è più riservata ai soggetti <<deboli>>, ma risulta applicabile in tutti i casi di condanna a pena detentiva non superiore ai due anni anche se residuo di maggiore pena, purché sia idonea ad evitare il pericolo di recidiva. In questa prospettiva, secondo autorevole opinione, la misura della detenzione domiciliare assolverebbe una funzione più vicina <<alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale>>, in quanto <<volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti familiari ed intersoggettivi senza incidere negativamente sulle opportunità di lavoro>>111. Secondo questa logica la generica espressione

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53 <<detenzione domiciliare>> nell’art.47-ter, comma 4-bis sembrerebbe da intendersi riferibile solo a quelle ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza conservi spazi valutativi non compressi da specifiche disposizioni normative112, pertanto si potrebbe ritenere che nei casi in cui la discrezionalità del giudice è vincolata, come nelle ipotesi del primo comma dell’art.47-ter non possa trovare applicazione la previsione dell’art. 47-ter, comma 4-bis113

. A queste ipotesi di detenzione domiciliare “umanitaria” corrisponde una presunzione di attenuata pericolosità sociale del soggetto indotta dalle peculiari situazioni in cui egli versa. E’ altresì vero che tale presunzione è relativa, tanto che è attribuito al giudice il compito di verificarla in concreto e di adottare quelle prescrizioni che più efficacemente possono contrastarla, compreso il monitoraggio elettronico114. Il comma 4-bis dell’art.47-ter faceva anche riferimento allo scopo del controllo elettronico, ossia l’osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura della detenzione domiciliare. Il presupposto più rilevante è rappresentato dall’idoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva e quindi sotto questo profilo la possibilità di applicare <<particolari modalità di controllo>> potrebbe ampliare l’ambito di operatività della misura, consentendo di neutralizzare la pericolosità sociale del condannato mediante mezzi di controllo più efficaci, permettendo di estendere la misura anche a quei casi in cui la prognosi

112 V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare…, cit., pag.71. 113 V. L. Cesaris, Dal Panopticon…,in AA.VV., cit., pag.67. 114 V. L. Cesaris, Dal Panopticon…, in AA.VV., cit., pag.67

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54 non fosse del tutto favorevole al soggetto. Nelle ipotesi di detenzione domiciliare “generica” ex art.47-ter comma 1-bis avente intenti di risocializzazione e soprattutto di sfoltimento della popolazione detenuta, trovava piena applicazione115 il richiamo <<alle disposizioni di cui all’art. 275-bis>> c.p.p.. In questi casi quindi la discrezionalità valutativa del giudice si espanderebbe trattandosi di ipotesi caratterizzate da requisiti assai ampi e vaghi. La valutazione del giudice assumeva poi una particolare rilevanza nella ipotesi disciplinata dall’ art.656 comma 10 del c.p.p. che prevede la possibilità di un passaggio diretto alle misure alternative citate nel comma 5 dello stesso articolo ( compresa la detenzione domiciliare) a favore di chi <<si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire>>116. Essendo differenti i presupposti che legittimavano le due misure, si ponevano in passato problemi applicativi per il Tribunale di sorveglianza, che potrà ora concedere la detenzione domiciliare sulla base dell’opportunità offertagli dall’art.275-bis c.p.p. di verificare l’idoneità della misura e delle prescrizioni aggiuntive117

. Il che non vuol dire che se gli arresti domiciliari sono stati corredati dal monitoraggio elettronico, necessariamente anche la misura alternativa penitenziaria deve esserlo, proprio perché diverse sono le finalità che perseguono le due misure118. Il comma 4-bis dell’art.47-ter è stato tuttavia abrogato ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. f) del d.l. 23

115

V. L. Cesaris, Dal Panopticon…, in AA.VV., cit., pag.68.

116 V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA.VV., cit., pag.68 117 V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA.VV., cit., pag.68. 118

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55 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2014, n. 10., che ha introdotto nella legge n.354 del 1975 il nuovo articolo 58-quinquies, recante <<Particolari modalità di controllo

nell’esecuzione della detenzione domiciliare>>. La nuova disposizione

recita <<Nel disporre la detenzione domiciliare il magistrato o il

tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell’esecuzione della misura. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 275 bis del codice di procedura penale>>. I profili di diversità rispetto alla precedente

disposizione riguardano in primo luogo l’attribuzione al Tribunale di sorveglianza del potere di disporre le procedure di controllo elettronico anche “nel corso dell’esecuzione della misura” e non più solo nel momento dell’applicazione della misura alternativa. Potrà presumibilmente servire per evitare la revoca della misura alternativa, nell’ipotesi in cui si ritenga che possa essere sufficiente il più incisivo controllo realizzato attraverso il braccialetto elettronico119. In secondo luogo l’art. 58 quinquies prevede l’attribuzione del potere di disporre il controllo elettronico anche al magistrato di sorveglianza, nei casi di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ai sensi del comma 1-quater dell’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario. Lo

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56 scopo di aver spostato tale disposizione sembra essere quello di “sganciare”120

la disposizione dall’art. 47-ter e di sancire l’ utilizzabilità delle procedure in essa previste per tutte le forme di detenzione domiciliare, anche se collocate in altre norme. Nello specifico si tratta da un lato della detenzione domiciliare c.d. speciale, di cui all’art. 47 quinquies dell’ordinamento penitenziario, che riguarda le detenute madri di prole di età non superiore ad anni dieci, qualora ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 47 quinquies 1 comma, e al padre detenuto se ricorrono i presupposti richiesti dal comma 7 dello stesso articolo; dall’altro i soggetti sottoposti all’esecuzione della pena presso il domicilio, per le pene non superiori ai diciotto mesi, di cui alla l. 26 novembre 2010, n.199. L’art.1 comma 8 di questa legge si richiamava all’art.47-ter, comma 4-bis, ma con la novella del 2013 non ha aggiornato il richiamo. A tale “svista” si può rimediare in via interpretativa, sulla base del fatto che l’art. 58 quinquies, introdotto anch’esso dal decreto legge n.341 del 2000, è una norma applicabile a tutte le diverse tipologie di detenzione domiciliare esistenti nell’ordinamento. Non vi è dubbio del fatto che la misura disciplinata nella l. 199/2010 appartenga al genus della detenzione domiciliare121, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, che ha parlato di “evidente sostanziale omogeneità dei due istituti”122

. Va ricordato che, data la peculiarità di questo regime detentivo da scontare

120

V. A. Della Bella, Emergenza carceri, cit., pag.29.

121

V. A. Della Bella, Emergenza carceri, cit., pag.29.

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57 presso il proprio domicilio, la possibilità di contatto con terzi, ancorché in violazione di precisi obblighi imposti dal giudice, è certamente superiore a quella del carcere, con la conseguenza che per i reati che si consumano mediante contatti immateriali o indiretti o che richiedono una, seppur limitata, capacità di movimento, il pericolo di reiterazione potrebbe non essere adeguatamente presidiato. Nel primo caso vengono alla mente i delitti che si consumano on line o a distanza e, nel secondo caso, i delitti concernenti lo spaccio di stupefacenti nei quali, non di rado, il prevenuto prosegue l’attività illecita presso l’abitazione muovendosi nelle pertinenze di essa o dello stabile per contattare e incontrare i propri clienti ovvero per prelevare o celare lo stupefacente. I limiti intrinseci dell’efficacia di tali misure domiciliari discendono anche dalla natura della misura stessa, che richiede una benché minima collaborazione da parte del sottoposto nel rispetto delle pene accessorie. Del resto anche nel caso dell’applicazione del braccialetto elettronico, come vedremo in seguito, è richiesta la collaborazione del soggetto da controllare, una volta che abbia prestato il proprio consenso.

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1.1.Affinità di tale misura con il modello carcerario descritto nel “Panopticon” di Bentham

L’applicazione del controllo elettronico anche nella fase di esecuzione della pena è stata mutuata dall’esperienza degli altri paesi, come si è spiegato nel primo capitolo. Tuttavia un’idea di un controllo 24 ore su 24 in fase esecutiva potrebbe far venire alla mente l’idea di carcere delineata da Bentham nella sua opera Il Panopticon. Il modello benthamiano immaginava il carcere come un edificio circolare nel cui centro poneva un solo uomo, chiamato <<ispettore>>, che potesse controllare, grazie ad un sapiente gioco di luci e ombre i movimenti delle persone, si basava su di una forma di controllo visivo <<vedere

senza essere visto>>123. Secondo Bentham in questo modo si sarebbe determinata nel soggetto la coscienza inquieta di essere osservato, il che a sua volta comporterebbe assoggettamento alle regole. Questo tipo di controllo avrebbe dovuto costituire una sorta di deterrente per i soggetti controllati. Uno dei vantaggi e degli obiettivi cui mira il modello benthamiano è quello di indurre il soggetto a rispettare le regole vigenti nel contesto in cui si trova, in forza del principio cardine accolto secondo cui il potere deve essere <<invisibile e inverificabile>>124, che è il presupposto e la condizione di funzionamento dell’apparato immaginato in questo modello. Tutto

123 V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA.VV., cit., pag.50. 124 V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA.VV., cit., pag.50.

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59 questo, nella sua struttura carceraria, comportava l’inutilità di inferriate, di pesanti serrature, di <<fermi, riserva inesauribile di una severità per non dire tortura impopolare, sproporzionata e troppo spesso inutile>>.. Secondo lui a rendere sicuro il carcere bastava l’architettura dell’edificio e le separazioni nette degli spazi, che egli stesso descrive nella sua opera. Bentham era un filosofo del diritto appartenente alla corrente filosofica dell’utilitarismo e bisogna considerare che quando scrisse il “Panopticon” (1786), eravamo alla fine del XVII secolo, in un periodo storico in cui il problema dell’efficienza della giustizia e soprattutto della questione penitenziaria erano molto sentite perché dovevano rispondere al bisogno sempre più accentuato di ordine all’interno di una società che mal tollerava i vagabondi, i mendicanti e più in generale gli improduttivi, di fronte ad un aumento vertiginoso della delinquenza. Già all’epoca le prigioni erano sovraffollate, versavano in condizioni igieniche disumane e tuttavia non garantivano sicurezza, come dimostrava l’alto tasso di evasioni. In questo contesto si era sviluppato un dibattito assai vivo sulla funzione del carcere e sui possibili rimedi ad una soluzione che portava con sé altri gravi problemi, da quelli sanitari a quelli dei costi economici molto elevati. L’idea di Bentham risultava all’epoca rivoluzionaria in quanto ruotava attorno ad una diversa concezione della prigione e del sistema carcerario: era l’idea del controllo del corpo e della fisicità, che si insinuava nella psiche del soggetto; è controllo dello spazio e del tempo. Era la stessa architettura del carcere

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60 ad agire direttamente sugli individui125. Pare forse azzardato il paragone, ma è questo che sembra accomunare l’idea del carcere benthamiano ed i moderni sistemi di controllo elettronico, e cioè la privazione del tempo e dello spazio, il controllo sui movimenti del soggetto e quindi la trasposizione della prigione dal luogo chiuso, come siamo abituati ad immaginarla, a quello libero: un prolungamento al di fuori delle mura del carcere del controllo, che da visivo diventa virtuale, consentendo di sapere dove si trova il soggetto e se rispetta o meno le prescrizioni che gli sono state imposte126. Il sorvegliante è, come immaginava anche Bentham , invisibile, visibili sono gli effetti della sorveglianza acuiti dal segno visibile della pena ( il braccialetto). Il fatto di indossare questo strumento costituisce anche un deterrente per coloro che sono sorvegliati e ricorda loro la gravità del provvedimento restrittivo cui sono sottoposti127. Per certi versi la stigmatizzazione potrebbe essere anche maggiore rispetto alla carcerazione, ad esempio nei casi in cui al soggetto venisse consentito di muoversi al di fuori del perimetro dell’abitazione, per recarsi al lavoro, ed il controllo avvenisse nella sede lavorativa, dove il soggetto sarebbe esposto alla riprovazione dei colleghi128. Effettivamente i vantaggi derivanti dall’applicazione della moderna idea di sorveglianza elettronica non sono poi così dissimili da quelli immaginati nel

125

V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA.VV., cit., pag.51.

126

V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA.VV., cit., pag.51.

127

V. F. Leonardi, La sorveglianza elettronica, cit., pag.84.

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61

panopticon: quest’ultima infatti consente un controllo più intenso e

continuato rispetto a quello sporadico, che di norma si verifica negli istituti penitenziari o mediante assistenti sociali. Allo stesso tempo la sorveglianza elettronica si pone come rimedio al sovraffollamento carcerario, permettendo la scarcerazione di un numero elevato di persone. Questo almeno a livello teorico.

2.Il modello di sorveglianza elettronica adottato nel nostro ordinamento: destinatari e funzionamento

Innanzitutto va detto che i destinatari di questa nuova forma di controllo elettronico sono i soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari ex art.284 c.p.p. e purché ricorrano i requisiti richiesti dagli artt. 274 e 275-bis del c.p.p.; inoltre i soggetti sottoposti a detenzione domiciliare, da intendersi nella più ampia accezione dell’art.58 quinquies della legge sull’ordinamento penitenziario, ossia tutte le tipologie di detenzione domiciliare.

I presupposti per l’applicazione del controllo elettronico sono: possedere le caratteristiche soggettive sopra elencate, possedere un’abitazione presso cui poter installare le apparecchiature richieste dal particolare dispositivo in esame, avere la disponibilità della

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62 strumentazione e, ultimo, ma non in ordine di importanza, il consenso del soggetto interessato129.

Con il decreto emesso dal ministero dell‘interno - 2 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2002) - di concerto con il ministro della Giustizia sono state determinate le modalità di installazione ed uso di tale dispositivo130. Per quanto riguarda la fornitura del servizio dal 1 gennaio 2012 al 30 dicembre 2018 questo è fornito da Telecom Italia al Ministero dell’interno ed è regolato nell’ambito della Convenzione Quadro con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’interno131

. La Convenzione è in vigore dal 1-1-2012 fino al 31-12-2018 e su di essa pende una controversia amministrativa, della quale si sta pure interessando la Corte di Giustizia Europea a seguito del rinvio pregiudiziale richiesto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 25/13. Con questa ordinanza è stato richiesto di stabilire se il diritto comunitario consenta al giudice nazionale di dichiarare l’inefficacia del contratto illegittimamente aggiudicato anche nei casi in cui la P.A. abbia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il prescritto avviso di trasparenza preventiva, assolvendo motivatamente al relativo onere informativo circa il proprio intento di affidare direttamente ad un operatore economico determinato l’esecuzione di un contratto in ordine alla legittimità della risoluzione

129 La tematica del consenso verrà trattata più approfonditamente nel capitolo IV. 130 V. S. Aprile, Il sistema per il controllo elettronico, cit., pag.54.

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63 anticipata della Convenzione a seguito della decisione dei giudici amministrativi. La controversia amministrativa, ferma restando

la pendenza del giudizio pregiudiziale, è tuttora in corso a seguito di richiesta di sospensione cautelare del capo decisorio della sentenza del giudice amministrativo, recante la declaratoria di inefficacia della convenzione, fino alla definizione del giudizio in sede comunitaria132. La Convenzione prevede la disponibilità di questi strumenti elettronici fino al quantitativo di 2.000 contemporaneamente attivi, di cui fino al 10% (massimo 200 braccialetti) attivabili anche in ambiente esterno, al di fuori delle mura domestiche, tramite tracciamento GPS. La strumentazione è composta da un dispositivo di controllo, nel nostro caso il braccialetto, una linea telefonica wireless ed una centrale operativa di gestione e monitoraggio. La centrale operativa è destinata alla raccolta degli eventi di allarme provenienti dalle unità riceventi locali e al suo inoltro automatico ed in tempo reale alle forze dell’ordine interessate. Telecom Italia si occupa anche delle attivazioni e disattivazioni presso le abitazioni dei soggetti cui la misura deve essere applicata e dell’assistenza tecnica, su segnalazione delle forze dell’ordine133

. Il servizio di assistenza prevede: assistenza tecnica e manutenzione degli apparati e dell’infrastruttura; coordinamento delle attività richieste dalle forze dell’ordine; installazioni/disattivazioni; logistica e movimentazione degli apparati; gestione appuntamenti;

132

V. S. Aprile, Il sistema per il controllo elettronico, cit., pag.54.

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64 supporto alle forze dell’ordine durante il monitoraggio con numero verde dedicato; reportistica e storicizzazione degli eventi/allarmi; sviluppo ed aggiornamento piattaforma (test plant)134. Il braccialetto elettronico utilizza la tecnologia della radio frequenza135, che si limita a registrare la presenza di un individuo in un luogo stabilito. Questa modalità di controllo consiste nell’installare il trasmettitore, in questo caso il braccialetto, alla caviglia del soggetto da sorvegliare, che non può essere rimosso per tutta la durata della misura, tranne che in caso di manutenzione. Il trasmettitore comunica mediante segnali radio con il ricevitore, che è la parte fissa, situato nel luogo dove si deve verificare la presenza del soggetto che solitamente coincide con l’abitazione del sorvegliato, il dispositivo di controllo così configurato funziona solo in ambito domiciliare. Questo significa che, poiché la comunicazione tra il braccialetto e il ricevitore avviene esclusivamente nell’area all’interno della quale il sorvegliato deve soggiornare, l’individuo è controllato soltanto quando si trova in questa area e non si conoscono i suoi spostamenti all’esterno136

. Tutte le informazioni relative al dispositivo sono registrate e inviate a una centrale operativa tramite linea telefonica fissa o mobile, comprese quelle che riguardano tentativi di manomissione dei dispositivi e problemi tecnici. Il trasmettitore ha un apposito cinturino che evidenzia qualsiasi tipo di manomissione emettendo allarmi. Il trasmettitore deve essere a tenuta

134

V. S. Aprile, Il sistema per il controllo elettronico, cit., pag. 55.

135

V. F. Leonardi, La sorveglianza elettronica, cit., pag.82.

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65 stagna, per consentire di immergersi in acqua; è costruito con materiale ipoallergenico e il peso e le dimensioni sono contenuti137. Il ricevitore è un dispositivo elettronico che riceve un segnale dal trasmettitore. Il colloquio tra i due componenti del dispositivo di controllo è continuo per rilevare immediatamente eventuali anomalie: ciò significa che la persona è controllata in modo costante. La comunicazione tra il trasmettitore e il ricevitore è protetta e quindi inaccessibile alle persone non autorizzate. Il ricevitore è alimentato dalla rete elettrica dell’abitazione, ma è dotato di una batteria tampone in modo che possa funzionare anche in caso di interruzioni di corrente, ed esegue autodiagnosi che evidenziano guasti o tentativi di manomissione. I dispositivi di controllo sono gestiti i dai sistemi informatici posti nelle centrali operative. Il sistema informatico è formato da componenti

hardware e software che consentono la gestione a distanza dei

dispositivi, la gestione degli allarmi, la raccolta di informazioni sui singoli dispositivi o aggregate e la produzione di rapporti di tipo statistico138. Ogni centrale controlla i dispositivi installati nel territorio di sua competenza, operando nell’arco delle 24 ore, senza interruzioni. Gli avvisi comunicati dal ricevitore sono valutati per rispondere in modo appropriato, solitamente per mezzo di una chiamata telefonica al ricevitore e, quando necessario i responsabili della sorveglianza si recano sul posto per controllare l’abitazione, nella maggioranza dei

137 V. F. Leonardi, La sorveglianza elettronica, cit., pag.83. 138 V. F. Leonardi, La sorveglianza elettronica, cit., pag.83.

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66 casi una linea telefonica fissa nell’abitazione non è necessaria in quanto la comunicazione dei dati tra il dispositivo fisso e la centrale operativa è garantita da un sistema di monitoraggio che usa la connessione di telefonia mobile. Qualora il sistema di monitoraggio non fosse in grado di trasmettere i dati alla centrale operativa questi saranno aggiornati quando il contatto sarà ristabilito139. Vengono effettuati controlli casuali all’indirizzo dell’installazione per controllare la presenza o assenza del dispositivo e il suo stato può essere verificato anche dall’esterno dell’abitazione. Inoltre per garantire che il soggetto sia presente durante l’intero periodo previsto nelle prescrizioni vengono effettuate visite senza preavviso presso l’abitazione140

. La tecnologia a radio-frequenza può anche essere utilizzata per il controllo all’esterno delle mura domestiche, tramite tracciamento GPS, che è la tecnologia che viene usata anche per i telefoni cellulari. I vantaggi offerti da questa tecnologia sono di poter mostrare la posizione del soggetto su mappa, in modalità continua o in periodi specifici, di mostrare l’ultima posizione nota; di poter predisporre zone di permanenza obbligata o di non avvicinamento a determinati luoghi predefiniti; di assicurare infine la stampa mappa e la cronologia dei movimenti del soggetto controllato141. Per quanto riguarda poi l’attivazione del servizio, la procedura è così strutturata: innanzitutto il giudice o il tribunale di sorveglianza dispongono

139

V. F. Leonardi, La sorveglianza elettronica, cit., pag.83.

140 V. F. Leonardi, La sorveglianza elettronica, cit., pagg. 83-84. 141 V. F. Leonardi, La sorveglianza elettronica, cit., pag. 84.

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67 l’applicazione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Le forze dell’ordine ricevono il provvedimento per l’esecuzioneed inviano una comunicazione, via fax o a mezzo posta certificata, alla centrale operativa di Telecom Italia; quest’ ultima, dopo aver coordinato internamente le attività necessarie per la messa a disposizione del materiale occorrente per l’attivazione, concorda con le forze dell’ordine l’appuntamento per l’installazione del dispositivo142. Al momento dell’attivazione dovrà essere presenti sul posto, con i tecnici di Telecom Italia, la polizia penitenziaria: nella maggior parte dei casi siamo di fronte a soggetti inizialmente colpiti da misura in carcere e successivamente collocati agli arresti domiciliari dallo stesso G.i.p. o dal personale dell’ufficio responsabile per i controlli sul soggetto sottoposto ad arresti domiciliari (ad esempio il Commissariato o stazione Carabinieri di zona). Una volta sul posto il personale addetto di Telecom Italia installerà l’apparecchiatura; verrà poi regolato il segnale della centralina facendolo collimare con il perimetro dell’abitazione del controllato. Il dispositivo applicato alla caviglia del soggetto resiste sino ad una trazione di 40 kg e può anche essere immerso in acqua, sino ad una temperatura di 70°. Il soggetto controllato può dunque assolvere, tenendo il dispositivo allacciato, tutte le ordinarie incombenze connesse alla permanenza all’interno della sua abitazione, compresa la cura della propria igiene personale143.

142

V. S. Aprile, Il sistema per il controllo elettronico, cit., pag. 56.

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68 Prima di procedere all’applicazione della strumentazione tuttavia è necessario effettuare delle verifiche all’interno dell’abitazione per vedere se è idonea all’installazione dello strumento. A tale proposito il g.i.p., nella sua ordinanza dove chiede l’applicazione del controllo elettronico, dovrà indicare la data da cui il provvedimento sarà operativo (concedendo, in linea di massima, un termine di quattro giorni lavorativi)144. Entro tale data la polizia penitenziaria (su delega del g.i.p.) dovrà richiedere al detenuto il consenso di cui al comma 1 dell’art. 275-bis c.p.p. Entro lo stesso termine la polizia deputata ai controlli, d’intesa con Telecom, dovrà procedere ai sopralluoghi e alle verifiche necessarie. Solitamente la procedura di applicazione di questi dispositivi richiede due giorni lavorativi. Nei rari casi in cui il domicilio del soggetto si trovi in una zona con scarsa copertura per la rete mobile e sia, indispensabile l’attivazione di una linea telefonica fisica saranno necessarie tempistiche superiori (circa una settimana)145. Non mancano appositi sistemi di allarme. Infatti se il detenuto si muove fuori dal perimetro prestabilito o se rimuove o danneggia il dispositivo applicato alla caviglia o la centralina, parte un allarme diretto ad un terminale installato presso la centrale operativa della forza di polizia che si occupa dei controlli (cioè presso le centrali operative della Questura o del Comando provinciale Carabinieri o della

144 V. S. Aprile, Il sistema per il controllo elettronico, cit., pag.57. 145

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69 Guardia di Finanza)146. L’operatore della centrale operativa, una volta ricevuto l’allarme relativo alla violazione del perimetro prestabilito, può mettersi immediatamente in contatto con il controllato chiamandolo al telefono, di cui è provvista la centralina installata presso l’abitazione del soggetto, per ottenere spiegazioni in merito e verificare se si sia eventualmente trattato un falso allarme. Qualora non ottenga le spiegazioni richieste o nei casi di rimozione o danneggiamento delle apparecchiature, la centrale operativa invierà immediatamente una pattuglia sul posto147. Come sopra accennato, il servizio di fornitura dei dispositivi elettronici ne mette a disposizione 200 che usano una tecnologia più avanzata:quella GPS (cd. GPS tracking). Questi dispositivi permettono la sorveglianza del soggetto anche al di fuori delle mura domestiche. L’unità di monitoraggio, in questo caso, attua una sorveglianza e supervisione della posizione del soggetto e comunica la posizione direttamente alla centrale operativa segnalando ogni violazione alla misura di restrizione programmata148. L’unità di monitoraggio GPS è perfettamente integrata e cooperante con il braccialetto elettronico indossato dal soggetto. Con l’utilizzo di questa tecnologia il sistema permette di mostrare la posizione del soggetto su mappa, in modalità continua o in periodi specifici; mostrare l’ultima posizione nota; assicurare la predisposizione di zone di permanenza obbligata o di non avvicinamento a luoghi predefiniti;

146

V. S. Aprile, Il sistema per il controllo elettronico, cit., pag. 57

147 V. S. Aprile, Il sistema per il controllo elettronico, cit., pag.57. 148 V. S. Aprile, Il sistema di controllo elettronico, cit., pag. 56.

(22)

70 infine la stampa della mappa e lo storico dei movimenti del soggetto149. In relazione a questa particolare tecnologia si possono distinguere due tipologie di applicazione: la prima consiste nel controllo diretto di una o più persone nei loro spostamenti, sia in tracciamento continuo sia in posizionamento periodico programmato; la seconda consiste nel controllo diretto di una o più persone per non consentirgli di avvicinarsi o stazionare in aree/perimetri interdetti, con attivazione di allarme150. Queste particolari forme di controllo sono state recentemente prese in considerazione dal legislatore che, con l’intento di rafforzare la sicurezza e per incrementare il contrasto della violenza di genere, ha previsto l’applicazione del braccialetto elettronico come strumento di rafforzamento della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare o dai luoghi frequentati dalla persona offesa, a norma dell’art. 282-bis, c.p.p.151

149

V. S. Aprile, Il sistema di controllo elettronico, cit., pag.55.

150

V. S. Aprile, Il sistema di controllo elettronico, cit., pag.56.

151

(23)

71

2.1.La “nuova” fattispecie delittuosa prevista dall’art. 18 del decreto legge n.341 del 2000

A garantire il funzionamento e l’efficacia delle particolari modalità di controllo elettronico il legislatore ha introdotto con l’art.18 d.l. n.341 del 2000 una <<nuova fattispecie delittuosa>>152, (rimasta senza nome) per chi sottoposto a misura cautelare, che va inteso come arresti domiciliari, <<altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento>>. Il legislatore aveva riferito questa ipotesi delittuosa solo a chi fosse sottoposto agli arresti domiciliari e non anche alla detenzione domiciliare, ma se l’intento è quello di evitare evasioni risulta incomprensibile una simile delimitazione dell’ambito operativo sul piano soggettivo153. La prima condotta che l’art. 18 prende in considerazione è quella caratterizzata dalla finalità di <<sottrarsi ai controlli specifici>> mediante atti o comportamenti tesi ad alterare con modalità varie il funzionamento dei meccanismi tecnici di controllo. Da un lato c’è la genericità del comportamento, dall’altro il dolo specifico, nel senso che vengono prese in considerazione solo le rotture o le alterazioni dei suddetti meccanismi dirette all’elusione dei controlli e non quelle accidentali o dettate da ragioni diverse: non è

152 V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA.VV., cit., pag.77. 153 V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA.VV.,cit., pag.78.

(24)

72 richiesto necessariamente il conseguimento dello scopo per la punibilità. Nel codice penale ci sono già due previsioni specifiche che puniscono il danneggiamento, l’art.635 c.p. e il danneggiamento di sistemi informatici e telematici, l’art.635-bis c.p.. Quest’ultimo accoglie una nozione ampia di sistema informatico e di sistema telematico alla quale si potrebbero ricondurre gli strumenti di controllo indicati nell’art. 18 in questione. Se è pur vero che l’art.635-bis c.p. non fa riferimento al dolo specifico, diretto ad assicurare il rispetto dei controlli ordinati nel provvedimento impositivo degli arresti domiciliari, come invece fa l’art.18 del d.l. n.341 del 2000, il risultato è quello di un’abbondanza di norme con conseguente sovrapposizione o concorrenza delle diverse fattispecie considerate154. Almeno astrattamente sembrerebbe potersi ipotizzare la concorrenza del delitto in esame con la fattispecie dell’art. 635 c.p. in quanto nel primo non è necessario, per l’integrazione del reato, che lo scopo di sottrarsi al controllo sia, di per sé, fatto <<neutro>>, quando non si integrino gli estremi dell’art. 635 c.p., e quindi non implica necessariamente che il braccialetto o il resto dell’apparecchiatura siano distrutti, danneggiati o resi inservibili155. La seconda condotta si concreta nella sottrazione fraudolenta all’applicazione o al funzionamento dei controlli. In questo secondo caso si ipotizza la realizzazione volontaria di un <<evento>> ottenuto rispetto ad una condotta; a questa sembra doversi riferire il

154

V. L. Cesaris, Dal panopticon…, in AA,VV., cit., pag.79.

155 V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit.,

(25)

73 concetto di frode, idonea a fornire una rappresentazione della realtà <<speculare>> rispetto a quella effettiva156. Ad esempio si pensi all’invio del segnale elettronico da parte di terzi piuttosto che dal controllato, o alle <<interferenze>> creabili attraverso l’uso di altre apparecchiature elettroniche eccetera157. L’intento del legislatore era stato quello di circondare il nuovo istituto del controllo a distanza di tutte le cautele del caso, comprese quelle penali, al fine di assicurargli le migliori condizioni <<di vita>>, tuttavia l’accentrarsi dell’attenzione sugli arresti domiciliari o sulla detenzione domiciliare, sulle forme di controllo e sulle conseguenze riconducibili alle violazioni, sembra produrre un <<sovraffollamento>> di misure e non sempre calibrato158. In effetti la persona ammessa agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare è già assoggettato all’obbligo <<principale>> di non allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo dove deve permanere e a tale obbligo possono essere imposte ulteriori e specifiche prescrizioni. Con la previsione del controllo elettronico, si aggiungono prescrizioni a cui la persona condannata o in custodia cautelare si assoggetta attraverso il <<consenso>>. Parrebbe chiaro che la violazione di queste ultime prescrizioni non debba risolversi nella violazione delle prime; allo stesso tempo sembra altrettanto evidente

156

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit., pag.79.

157

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit., pag.79.

158

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit., pag.79.

(26)

74 che esse sono legate da un chiaro nesso funzionale159. Di regola l’alterazione o la sottrazione fraudolenta al mezzo di controllo elettronico avrà un senso se ed in quanto si vogliano eludere gli obblighi inerenti la misura, e segnatamente l’obbligo primario di non allontanarsi dal luogo dove si è tenuti a rimanere160. Se è così la figura di una specifica figura delittuosa come quella prevista nell’art.18 del decreto legge n. 341 del 2000 finisce per collocarsi in una zona <<prodromica>>161 rispetto alla violazione degli obblighi riconnessi alla misura e anche al delitto di evasione. In questo caso darebbe luogo ad una figura delittuosa la cui soglia di tutela è fortemente anticipata rispetto al delitto di cui all’art. 385 c.p., che sembra inoltre anch’esso presentarsi come possibile ipotesi concorrente con quella in esame162. Il fenomeno che si è realizzato con l’introduzione del reato di cui all’art.18 del decreto legge n.341 del 2000 sembra essere <<processualizzazione>>163 del diritto penale, ossia si preferisce a fronte delle difficoltà a riconnettere il reato di cui all’art.385 c.p. alla violazione delle prescrizioni inerenti il controllo, ricondurvi un’autonoma figura delittuosa. I casi di evasione devono essere infatti nitidamente dimostrabili attraverso la documentazione

159

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit., pag. 79.

160

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit., pag.80.

161

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit., pag.80.

162 V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit.,

pag.80.

163 V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit.,

(27)

75 dell’allontanamento dal luogo di custodia o di detenzione, indirettamente sembra nel caso dell’art.18 che il legislatore ammetta che la violazione delle prescrizioni inerenti il controllo non sia di per sé prova di una condotta di evasione, che si suppone richieda uno sforzo dimostrativo maggiore164. La volontaria violazione delle prescrizioni può al più provocare un irrigidimento della situazione cautelare in base all’art. 276 c.p.p.. Essendo il delitto di evasione riservato solo alla violazione dell’obbligo principale, si pone il problema se sia ragionevole che chi si sottragga ad un controllo che vorrebbe prevenire proprio quelle conseguenze delittuose, sia invece assoggettato ad autonomo delitto. Nonostante che anche in caso di sottrazione al controllo elettronico sia possibile il ripristino della situazione custodiale di tipo carcerario, dovendosi interpretare la condotta sostanziale come una sostanziale revoca dell’originario consenso165. Poste tutte queste problematiche, in definitiva, la nuova fattispecie sembra inserirsi in un contesto rispetto al quale non sembra essere in armonia166

164

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit., pag.80.

165

V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit., pag.81.

166 V. D. Carcano- D. Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, cit.,

(28)

76

3.La scarsa applicazione della misura: problematiche

Nonostante questa regolamentazione estremamente dettagliata, soprattutto per quanto concerne le sue modalità di applicazione e funzionamento il braccialetto elettronico ha visto scarsa applicazione. L’Ufficio affari generali e legislativi della Direzione Generale degli affari penali del ministero della Giustizia, il 9-4-01, in concomitanza con l’ingresso di questa forma di controllo nel nostro ordinamento, aveva emanato una circolare, indirizzata alle autorità giudiziarie, interessante per alcune indicazioni in essa contenute167. Tra queste, si indicavano le Questure, i Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza quali organi ai quali gli uffici giudiziari avrebbero potuto rivolgersi “per le necessarie verifiche” a termini dell’art.

275-bis c.p.p., con concentrazione della strumentazione nelle sedi di

Milano, Torino, Roma, Napoli e Catania, ove si era anche proceduto alla formazione del personale. Il numero dei dispositivi già disponibili era limitato: 34 per la Polizia di Stato, 34 per l’arma dei Carabinieri, 7 per la Guardia di Finanza, il che induceva il ministero a suggerire di limitare le applicazioni ai casi di “misure restrittive… da eseguirsi nel

territorio delle cinque province menzionate”168. Il numero dei

dispositivi applicati fu assai limitato, nel 2010 l’Ufficio studi del DAP ne dette atto, riconducendo la pressoché nulla applicazione della

167 V. F. Gianfrotta, Il braccialetto elettronico, cit., pag.70. 168

(29)

77 riforma adottata alla “complessità gestionale ed organizzativa del

relativo monitoraggio”169. Dal 26 ottobre 2008, che è la data di attivazione del primo dispositivo, al 30 settembre 2012 sono stati attivati soltanto 18 dispositivi170. Dal 1° ottobre 2012 al 31 ottobre 2013 sono stati applicati 90 dispositivi di controllo elettronico a distanza ad altrettanti soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Di questi 90 dispositivi applicati dal 1-10-2012, soltanto quattro non sono stati attivati per inidoneità del domicilio o per altre problematiche tecniche connesse al luogo di espiazione degli arresti domiciliari. Il caso più ricorrente è quello del soggetto collocato agli arresti domiciliari in una casa a più piani, con la possibilità che si creino delle c.d. “zone d’ombra”, soprattutto nell’eventuale piano interrato171. Quindi una prima causa della scarsa applicazione sembra essere quella della disponibilità dei dispositivi, del resto lo stesso art.275-bis ne presuppone l’applicazione quando il giudice <<ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria>>. La relazione tecnica al d.d.l. 7459, di conversione del d.l. n.341 del 2000 prevedeva l’utilizzo di 400 sistemi per l’anno 2001, con approvvigionamento mediante noleggio, nonché una seconda fase con l’impiego di 3.000 unità per l’anno 2002 con approvvigionamento mediante acquisto. Tenuto conto degli oneri non indifferenti legati al noleggio o all’acquisto dei <<braccialetti>>, l’espansione del loro

169

V. F. Gianfrotta, Il braccialetto elettronico, cit., pag. 70

170 V. S. Aprile, Il sistema di sorveglianza, cit., pag.58. 171 V. S. Aprile, Il sistema di sorveglianza, cit., pag.59.

(30)

78 utilizzo sarebbe stata strettamente legata ai risultati che la prova delle prime 400 unità avrebbero dato in termini di costi e benefici. Inoltre questo requisito fondamentale della disponibilità della strumentazione per poter applicare il controllo elettronico potrebbe comportare che talora l’alternativa al carcere possa essere preclusa non a causa delle entità cautelari, ma solo perché come si ipotizza nell’art. 16 del decreto legge n. 341 del 2000 la polizia giudiziaria non ha la disponibilità degli strumenti tecnici necessari172. I piani previsti nel disegno di legge di conversione del decreto legge n.341 del 2000 sono stati disattesi, come si vede ampiamente dai dati sopra elencati. Un secondo fattore da tenere in considerazione è quello dell’economicità della misura e dei relativi costi. La stessa Corte dei Conti si è pronunciata in materia con deliberazione n.11/2012/G dell’adunanza del 13 settembre del 2012 ed ha riconosciuto la situazione di criticità in cui versano gli istituti di detenzione non funzionanti e ha riscontrato la carenza del personale della polizia penitenziaria. Ha inoltre affermato che << il rinnovo della convenzione con la Telecom s.p.a. per una durata settennale, dal 2012 al 2018, ha reiterato una spesa antieconomica ed inefficace, che avrebbe dovuto essere almeno oggetto, prima della nuova stipula, di un approfondito esame, anche da parte del Ministero della Giustizia>>173. Nell'ottobre del 2012 sempre la Corte dei Conti ha segnalato “una notevole sproporzione tra gli elevati costi e il numero veramente

172

V. E. Marzaduri, Dietro la perenne emergenza della giustizia, una disperata ricerca di efficacia ed efficienza, in Guida al diritto, n. 45, pag.50.

(31)

79 esiguo” dei bracciali utilizzati e ha definito la gestione della misura " antieconomica e inefficacie". Il 10 ottobre del 2012 c’è anche stata un’interrogazione parlamentare in materia, presentata da Rosa Maria Villecco Calipari al Ministero dell’interno relativa all’utilizzo del braccialetto elettronico174. Nonostante ciò a partire dal 2012 c’è stato un notevole incremento nell’utilizzo del braccialetto elettronico, soprattutto ad opera dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari di Roma. Secondo Della Bella la pur sempre scarsa applicazione del braccialetto elettronico al dicembre 2013 - ne risultavano in uso su tutto il territorio nazionale 55 apparecchi, da parte di otto uffici giudiziari - non sarebbe dipesa dalla mancanza di disponibilità dei dispositivi. A sostegno di ciò, ripercorrendo brevemente le tappe, nel 2001 il Ministero dell’interno aveva stipulato con Telecom Italia una convenzione per il noleggio e la gestione di 400 braccialetti, per un costo annuo di circa 10 milioni di euro. Nonostante che la Corte dei Conti avesse segnalato l’antieconomicità della convenzione, quest’ultima nel 2011 era stata rinnovata, con un ulteriore rincaro dovuto alla fornitura di altri 2000 braccialetti, per un valore complessivo dell’appalto di 521 milioni di euro175

. La convenzione tra Telecom e il Ministero è stata ora dichiarata inefficace dal Tar, su

174

V. Atti della Camera, Interrogazione parlamentare del 10 ottobre 2012, seduta n.700.

175

(32)

80 ricorso di un’ altra società di telefonia, per il fatto che l’accordo era stato concluso “a trattativa diretta”, in assenza di un bando di gara176

. Né la scarsa applicazione sarebbe dipesa dal timore dei risultati negativi, in quanto dagli ordinamenti stranieri che ne fanno corrente applicazione arrivano notizie incoraggianti. La ragione parrebbe risiedere piuttosto in una mancanza di informazione da parte dei giudici; se così fosse occorrerebbe porvi rimedio al più presto177.

176

V. A. Della Bella, Emergenza carceri, cit., pag.27.

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