Fra le principali voci di costo troviamo:
− Spese per il riscaldamento, che comprendono il combustibile e la manutenzione degli impianti;
− Spese per la pulizia ordinaria e di fine anno;
− Spese per l’energia elettrica.
Considerando, come sopra indicato, il ciclo di vita dell’edificio pari a 20 anni possiamo desumere il Costo di Gestione pari a:
- Cge annuo = 95 €/mq X 3257,518 mq = 309.464,21 € - Cge = 309.464,21 € X 20 anni = 6.189.284,2 €
Trascurando gli altri fattori precedentemente elencati, basandoci solo sul valore trovato per i due costi suddetti, troviamo un Costo Globale pari a:
Cg = Cco + Cge = 2.409.292,89 € + 6.189.284,2 € = 8.598.577,09 €
Capitolo 3: Il Progetto
La stesura del progetto si è svolta in osservanza della normativa italiana scolastica, inerentemente anche a quanto previsto dalla normativa antincendio e dall’abbattimento delle barriere architettoniche, seguendo anche le indicazioni date dal Regolamento Urbanistico del comune di Pisa.
3.1 - PIANO STRUTTURALE DELLA ZONA IPPICA
Articolo 1.1.1.8. – ZONA IPPICA:
1. Nella Zona Ippica sono ammissibili le seguenti trasformazioni, fisiche e funzionali:
a. la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
b. la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti;
c. la manutenzione e la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell'energia e delle telecomunicazioni, e simili;
d. la manutenzione e la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo;
e. la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, esclusivamente come muretti in pietra od in mattoni, faccia a vista od intonacati, di altezza non superiore a metri 1,50, ovvero come reticolati radi di pali di legno, ovvero come siepi di
superiore a metri 1,50, mascherate sui due lati con siepi di essenze arbustive, soltanto a perimetrazione delle aree di pertinenza di edifici;
f. l'installazione ed il mantenimento dei cartelli, di competenza delle pubbliche autorità, recanti le indicazioni toponomastiche e/o segnaletiche, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di tutela della flora e della fauna, e simili, essendo preclusi la posa in opera ed il mantenimento di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, eccezione fatta per i cartelli recanti l'indicazione della struttura di allevamento, o di ristoro, o di servizio, raggiungibile mediante lo specifico tratto viario;
g. la manutenzione, la ristrutturazione, la realizzazione di maneggi scoperti;
h. le trasformazioni fisiche dei manufatti edilizi esistenti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nella Zona Ippica, ove non siano individuati tra le unità di spazio soggette a particolari discipline, sono in ogni caso ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:
− manutenzione straordinaria;
− ristrutturazione edilizia, che non comporti aumento della superficie edilizia totale né delle unità immobiliari;
− demolizione e ricostruzione, senza aumento della superficie edilizia totale né delle unità immobiliari.
3. Esclusivamente degli edifici configurati quali annessi rustici, ovvero strutturalmente conformati per altre funzioni specialistiche, esistenti nella Zona Ippica, sempre ove non siano individuati tra le unità dì spazio soggette a particolari discipline, sono inoltre ammissibili, in connessione con le trasformazioni di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, ampliamenti, per una sola volta, in misura non superiore al 10 per cento della superficie edilizia totale esistente;
4. Nella Zona Ippica sono altresì ammissibili, fermo restando il rispetto di un indice di fabbricabilità territoriale, relativo all'intera zona, e comprensivo dell'edificazione esistente e mantenuta, non superiore a 0,4 mc/mq, le trasformazioni di ampliamento oltre i limiti di cui al comma 3, e di nuova edificazione, eventualmente anche con la modificazione:
− della maglia insediativi;
− della giacitura e della larghezza degli elementi viari, salva espressa diversa disposizione;
− del presente strumento di pianificazione urbanistica;
− dell'impianto fondiario;
− del sistema degli spazi scoperti, nonché dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati.
5. Le trasformazioni di cui al comma 4 sono attuate solamente in conformità alla disciplina dettata da un piano attuativo riferito all'interezza della zona ippica, fatta sola esclusione delle parti già ricomprese in precedenti piani attuativi.
6. Degli spazi scoperti ricadenti nella zona ippica sono compatibili le seguenti utilizzazioni:
− giardinaggio;
− strutture ricreative, limitate a:
− maneggi;
− mobilità pedonale:
− percorsi pedonali;
− percorsi ciclabili;
− mobilità equestre;
− mobilità meccanizzata, limitata a:
− percorsi carrabili;
− spazi di sosta.
7. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi ricadenti nella zona ippica sono compatibili le seguenti utilizzazioni:
− zootecnia, soltanto come allevamento o ricovero temporaneo di cavalli;
− strutture ricreative, limitate a:
− maneggi;
− attrezzature tecnologiche.
8. Degli edifici ricadenti nella Zona Ippica sono altresì compatibili, nel limite massimo del 20% della superficie edilizia totale, ed a condizione che le unità immobiliari interessate siano legate da vincolo pertinenziale ai relativi edifici, le seguenti utilizzazioni:
− abitazioni ordinarie;
− abitazioni collettive, limitate a:
− ricoveri, soltanto se destinati al personale addetto;
− utilizzazioni ricettive, purché convenzionate con il Comune e l'Ente Parco Regionale Migliarino, S.Rossore, Massaciuccoli.
Quindi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Urbanistico andiamo a descrivere le scelte progettuali effettuate, dopo aver ben chiaro lo scenario ambientale in cui andrà ad inserirsi il Centro.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IL VERDE