• Non ci sono risultati.

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

N. ATTO 156 ANNO 2019

SEDUTA DEL 23/11/2019 ORE 12:00

OGGETTO: TARIFFE/QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZI DEL

SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO SOLARE 2020, ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2020/21

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI

FRIGGERI DANIELE X

MANTELLI FRANCESCA X

OLIVIERI MAURIZIO X

SCALVENZI LAURA X

SCHIANCHI PAOLO X

TONELLI FRANCESCA X

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 12:00 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta da Il Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Daniele Friggeri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, assiste Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta.

Copia agli Uffici:

in data con allegati:

e.p.c.:

(2)

OGGETTO: TARIFFE/QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZI DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO SOLARE 2020, ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2020/21

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1^ Decreto Legislativo n.

267 del 18.08.2000, così formulati:

 del Il Responsabile del Settore, FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT SPA: “Esprimo parere favorevole vista la regolarità tecnica”;

 del Responsabile servizio finanziario, PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC S.p.A.:

“Esprimo parere favorevole vista la regolarità contabile”;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Per le motivazioni espresse, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

(3)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: … omissis… “ e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, (…) per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi…omissis “…;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il decreto ministeriale 31/12/83, con il quale sono stati individuati i servizi a domanda individuale da considerare agli effetti della misura percentuale dei costi da coprire;

Considerato che il comune di Montechiarugolo, fra i predetti servizi, risulta avere attivato i seguenti:

1) asili nido (compreso il servizio spazio bimbi)

2) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

3) mense, comprese quelle ad uso scolastico (compresi i pasti della scuola dell’infanzia);

4) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

5) auditorium, palazzi dei congressi e simili.

Dato atto che il “Regolamento comunale per il diritto allo studio e il sostegno alle politiche familiari” approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 20/3/14 e s.m.i approvate con delibera di C.C. n.

44 del 1/10/2018, nell’art.6 “Quote di compartecipazione e agevolazioni a favore delle famiglie” e specificatamente al comma 3, dà mandato alla Giunta di approvare:

a) l’entità delle quote di compartecipazione per ciascun servizio, con possibilità di definire quote differenziate nei seguenti casi:

- maggiorazioni per gli utenti non residenti;

- riduzioni per la fruizione parziale del servizio;

- riduzioni pari almeno al 50% della quota dovuta dal 3° o successivi figli facenti parte dello stesso nucleo famigliare, in ipotesi di fruizione del medesimo servizio;

b) l’eventuale applicazione delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), definendo le modalità applicative (per scaglioni/fasce e/o lineare, indicandone i limiti di soglia), in conformità alle vigenti disposizioni normative.

RICHIAMATA la legge regionale Emilia Regionale n.19/2016 in materia di servizi educativi per la prima infanzia che all’art. 6 “Accesso ai servizi e contribuzione ai costi”, stabilisce quanto segue:

<<5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 devono essere previsti:

a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;

b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio- economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate>>.

(4)

Visto l’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono evidenziate le tariffe/quote di compartecipazione nonché le relative agevolazioni/fasce ISEE dei Servizi erogati dal Settore dei servizi alla persona a valere per l’anno solare 2019 e l’anno educativo/scolastico 2019/20, nonché sono stabilite le nuove tariffe a valere per l’anno solare 2020, e l’anno educativo/scolastico 2020/21;

Atteso che per le attività o i servizi di eventuale nuova istituzione e/o per corsi e attività di tipo occasionale, si procederà alla definizione delle tariffe contestualmente all’attivazione degli stessi;

Richiamati

 la delibera di Giunta Comunale n.13 del 25/01/2006 con la quale sono stati individuati i servizi le cui tariffe sono soggette all’applicazione del regolamento ISEE, la cui soglia si applica alle quote di contribuzione dovute dall’utenza con metodo di interpolazione lineare, come aggiornato con delibera di G.C. 6 del 30/1/2008;

 la delibera di Giunta Comunale n.33/2014 che estende l’applicazione del sistema ISEE con il metodo a fasce al Servizio SPAZIO BIMBI

 la delibera di Giunta Comunale n.127/2018 con cui sono state approvate le tariffe/quote di compartecipazione dei Servizi erogati dal Settore dei servizi alla persona a valere per l’anno solare 2019 e l’anno educativo/scolastico 2019/20, inclusi quelli a domanda individuale;

 Il regolamento dei servizi culturali modificato con la delibera di Consiglio Comunale n.34/2016 e in special modo l’art.15, comma 4 e comma 5 in ordine alla gratuità dei servizi e a quelli da porre a eventuale pagamento;

Preso atto delle ultime statistiche ISTAT sulla povertà riferito ai dati 2018 in cui si evidenzia quanto segue:

 si stima siano oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con un’incidenza pari al 7,0%, per un numero complessivo di 5 milioni di individui (8,4%del totale);

 pur rimanendo ai livelli massimi dal 2005, si arresta dopo tre anni la crescita del numero e della quota di famiglie in povertà assoluta. Le famiglie in condizioni di povertà relativa nel 2018 sono poco più di 3 milioni (11,8%), quasi 9 milioni di persone (15,0% del totale);

 la percentuale di famiglie che si trova in povertà assoluta è valutata nel 10,0% nel Mezzogiorno, nel 5,8% al Nord e nel 5,3% al Centro;

Ritenuto, pertanto, di proporre il sostanziale mantenimento delle quote di compartecipazione e delle fasce di agevolazioni vigenti, fatti salvi leggeri aumenti per alcuni servizi le cui tariffe sono invariate da anni, in considerazione dell’incremento del costo del relativo servizio al Comune (costo degli educatori per l’orario prolungato del servizio di tempo integrato, costo di ciascun pasto relativamente alla refezione scolastica), i cui aumenti sono stati differenziati per i non residenti, per evidenti questioni di equità (i non residenti non pagano alcuna imposta/tassa al comune, a differenza dei residenti);

Vista, inoltre, la propria deliberazione n.102 del 13/09/2018, avente ad oggetto: TARIFFE DA APPLICARE AI MINORI IN AFFIDO TEMPORANEO NEI COMUNI DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE con la quale si è stabilito di estendere le tariffe per utenti residenti, approvate con deliberazione n.133 del 28/10/2017 e riferite ai sottoindicati servizi educativi, scolastici ed extrascolastici, anche ai minori con residenza anagrafica nei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense accolti in affido familiare da nuclei residenti nel Comune di Montechiarugolo, con applicazione dell’ISEE del minore di cui trattasi:

- nido d’infanzia;

- spazio bimbi;

(5)

- scuola dell’infanzia statale;

- pasti/refezione scolastica;

- trasporto scolastico;

- tempo integrato;

- servizio prescuola;

- centro estivo 0-6 anni;

Considerata, pertanto, la necessità di confermare tale provvedimento anche per le tariffe/quote di compartecipazione oggetto del presente atto;

Richiamato l’art.6 bis della legge 241/1990 e riscontrato, in merito, che non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile di Settore firmatario del presente atto;

PROPONE

1. di approvare le tariffe/quote di compartecipazione dei Servizi erogati dal Settore dei servizi alla persona nonché le relative agevolazioni/fasce ISEE a valere per l’anno solare 2020 e l’anno educativo/scolastico 2020/21, così come indicate nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le tariffe dei servizi socio-assistenziali conferiti ad azienda consortile

“Pedemontana Sociale” saranno approvati dall’Unione Pedemontana Parmense, cui sono state conferite le funzioni in materia sociale;

3. di dare atto, altresì, che per le attività e nuove iniziative e per corsi e attività di tipo occasionale, le quote di contribuzione verranno stabilite di volta in volta in relazione al costo delle iniziative;

4. di individuare i servizi a domanda individuale, rilevanti ai fini del calcolo di copertura minima, nei seguenti:

- asilo nido (compreso i servizi spazio bimbi);

- mense scolastiche e pasti scuola materna;

- corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

2. di estendere le tariffe per gli utenti residenti, approvate con il presente atto anche ai minori con residenza anagrafica nei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense accolti in affido familiare da nuclei residenti nel Comune di Montechiarugolo, con applicazione dell’ISEE del minore di cui trattasi;

5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Ufficio stampa affinchè proceda alla sua diffusione con ogni modalità e strumento di comunicazione/informazione disponibile, pubblicando altresì nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente del sito web istituzionale;

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, in modo da poter avviare immediatamente l’iter di divulgazione delle presenti tariffe nei confronti dei potenziali utenti dei servizi;

(6)

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Daniele Friggeri

Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta

Riferimenti

Documenti correlati

La presente operazione di variazione e modifica del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), mediante Variante parziale ai sensi dell’art.17, comma V della

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

Esperienze in qualità di formatore nell’ambito del PNFD attorno alle tematiche oggetto del presente avviso..

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montechiarugolocon sede legale in Montechiaeugolo

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Daniele Friggeri e da Dott.ssa Emanuela Petrilli.. Stampato

L’importo da versare è pertanto pari alla differenza tra il monte oneri residuo alla data odierna pari ad Euro -400'338,39e l’importo delle nuove opere ammesse allo scomputo

“Le opere di urbanizzazione previste nella presente convenzione dovranno essere iniziate per il Sub comparto A, previa comunicazione scritta al Comune, entro 1 (un)

Classe L.21 Opere stradali, bitumi ed asfalti in genere Classe L.22 Opere di finitura edile, intonaci e tinteggiature Classe L.23 Opere murarie e di edilizia in genere.