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Esclusione concorso pubblico impiego: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Esclusione concorso pubblico impiego: ultime sentenze

Autore: Redazione | 31/01/2022

Procedimento di concorso; impugnabilità degli atti; approvazione della graduatoria definitiva; pubblico impiego contrattualizzato.

L’ordinanza cautelare che ammette con riserva al concorso il candidato che ha impugnato l’esclusione è finalizzata ad evitare il protrarsi della lesione. Leggi le

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ultime sentenze sull’esclusione dal concorso nel pubblico impiego.

Tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego

La presenza del tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego acquista rilevanza, ai fini dell’esclusione dal relativo concorso, solamente nell’ambito degli ordinamenti militari o assimilati; tuttavia, è causa di esclusione solo quando questo, per estensione, gravità o sede, determini un’alterazione fisiognomica, per cui è necessaria l’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio.

Consiglio di Stato sez. II, 01/09/2021, n.6155

Verifica del possesso dei requisiti di ammissione

In materia di concorsi finalizzati all’accesso al pubblico impiego, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti previsti dal bando non consegue ad un sub – procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all’unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori.

L’Amministrazione, infatti, si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando. Per l’effetto, anche l’eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d’esame, come pure il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione; operazione che può essere postergata fino all’approvazione della graduatoria: di conseguenza, tra l’altro, nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 può profilarsi in relazione all’esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/01/2020, n.756

Impugnazione della graduatoria definitiva

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di un concorso pubblico

Nei concorsi per la copertura di posti nel pubblico impiego, l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale immediatamente lesivo, quale è l’esclusione dal concorso, deve successivamente estendersi, a pena di improcedibilità, agli ulteriori atti pregiudiziali, quali l’approvazione definitiva della graduatoria, con l’onere di estendere il relativo contraddittorio anche ai soggetti controinteressati (c.d. “successivi”).

Tuttavia, l’adempimento di tale onere presuppone, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., quanto meno la c.d. “piena conoscenza” dell’atto, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, la scadenza del termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

A tal fine non è di per sé legittima la pubblicazione della graduatoria finale del concorso sul Bollettino Ufficiale del Personale, anziché sulla Gazzetta Ufficiale, atteso che il d.P.R. n. 487 del 09/05/1994 – di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” – all’art. 15, commi 5 e 6, dispone che “le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell’amministrazione interessata”, che “di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”, e che (solo) “dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative”.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 17/01/2019, n.46

Annullamento della prova scritta di un concorso

La motivazione dell’annullamento di un elaborato relativo alla prova scritta di un concorso di posti di pubblico impiego è sufficiente quando la commissione dà atto che esso è stato copiato, non essendo strettamente necessaria la specifica indicazione dei vari brani; infatti, l’accertamento della individuazione delle parti copiate attiene alla valutazione dei presupposti di fatto dell’annullamento, che è sempre accertabile dal giudice, e non alla sufficienza della motivazione.

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T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05/07/2018, n.988

Assunzione nel pubblico impiego

La presenza di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che nei procedimenti di abilitazione scientifica nazionale possa applicarsi l’intero corpus delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo.

E’, quindi, consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della Commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della Commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/12/2017, n.12028

Ammissione con riserva ad un pubblico concorso

V’è una necessaria correlazione tra l’azione principale e l’incidente cautelare, per cui l’ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l’esclusione, mira a produrre il solo effetto d’impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali.

Gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, solo la quale è idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l’atto d’esclusione e, dunque a porre l’obbligo alla pubblica amministrazione di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della

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riserva di ammissione.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 26/07/2017, n.1186

Progressione verticale nel pubblico impiego

L’art. 37, l. prov. Trento 3 aprile 1997 n. 7, come novellato dalla l. prov. 29 ottobre 2010 n. 22, che prevede la riserva al personale in servizio a tempo indeterminato del 50% dei nuovi posti e prescrive il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla categoria, costituisce una norma di rango primario sovraordinata, oltreché sopravvenuta, rispetto all’art. 5 dell’ordinamento professionale del 2004, non assumendo inoltre rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’applicabilità al corso- concorso, il richiamo testuale al concorso, dato che la norma recepisce i principi introdotti, senza alcun distinguo al riguardo, dalla normativa statale.

Quest’ultima (art. 52, comma 1 bis, d.lg. n. 165 del 2001, inserito dall’art. 62 comma 1, d.lg. n. 150 del 2009), riaffermando il principio generale dell’accesso tramite concorso pubblico anche con riguardo alle progressioni fra le aree e limitando al 50% la riserva di posti per il personale interno, ha sancito la necessità del possesso dei titoli di studio richiesti dall’esterno anche da parte del personale interessato alla progressione verticale. La chiara finalità della normativa statale, i cui principi sono stati recepiti dall’art. 37 della l. prov. n. 7 del 1997, non consente di ipotizzare incompatibili distinzioni, peraltro non previste, tra concorso e corso- concorso.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/06/2017, n.196

Mancata percezione di redditi

In tema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tassabile il risarcimento

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commisurato ai redditi che una contribuente, ingiustamente esclusa da un concorso per titoli, avrebbe percepito nel periodo ricompreso fra la data in cui avrebbe dovuto essere assunta dall’ente e quella di assunzione di altro impiego pubblico, avvenuta nelle more dell’annullamento della delibera di esclusione dal concorso).

Cassazione civile sez. trib., 26/04/2017, n.10244

Ritardo nell’assunzione conseguente a illegittima esclusione da concorso

Nel caso di ritardata costituzione di un rapporto d’impiego pubblico, conseguente a illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato, ai fini giuridici, il riconoscimento della medesima decorrenza attribuita a quanti siano stati, nella medesima procedura, nominati tempestivamente, ma ai fini economici non può riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’assunzione atteso che detto diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio.

Consiglio di Stato sez. III, 01/03/2017, n.955

Omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione

Nei concorsi indetti per la copertura di posti nel pubblico impiego la ratio sottesa al principio, che colpisce con l’esclusione l’omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione, non è punire una distrazione, ma assicurare l’Amministrazione sulla provenienza dell’atto e sulla riferibilità della domanda a chi ne appare l’autore, al fine di evitare il progredire di una procedura di selezione concorsuale certamente inutile per non essere stata la domanda effettivamente compilata dall’autore; peraltro, da quest’ultimo la sanzione espulsiva può essere evitata se egli, accortosi del suo errore, sottoscrive un nuovo atto prima che la Pubblica amministrazione lo escluda dalla procedura.

Consiglio di Stato sez. IV, 24/08/2016, n.3685

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Esclusione dai concorsi degli aspiranti soggetti a procedimenti penali in corso

L’esclusione, nel bando di concorso pubblico, degli aspiranti soggetti a procedimenti penali in corso non costituisce scelta irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell’ordinamento giuridico vigente in quanto corrisponde ad un’esigenza di “difesa avanzata” della Pubblica Amministrazione che, in ragione delle particolari esigenze di determinati impieghi pubblici, legittimamente individua circostanze che essa ritiene ostative all’assunzione del candidato in ragione del danno suscettibile di arrecare all’interesse pubblico, specialmente quando gli illeciti penali sono connessi con l’impiego da assumere.

Consiglio di Stato sez. V, 08/08/2016, n.3542

Carenza di un requisito partecipativo

In materia di concorsi finalizzati all’accesso a posti di pubblico impiego l’esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è normalmente provvedimento che consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all’unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori, sicché non è configurabile di norma un autonomo incombente partecipativo a carico della amministrazione procedente, dovendo ogni candidato fin dall’inizio (e cioè dalla proposizione della domanda di partecipazione) ritenersi edotto del fatto che, fino alla pubblicazione della graduatoria finale, l’amministrazione – salvo il caso che abbia espressamente scrutinato in apposita fase endoprocedimentale l’ammissibilità o la non ammissibilità delle domanda di partecipazione e ne abbia comunicato gli esiti ai soggetti interessati – si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando; pertanto, anche l’eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d’esame, e financo il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata fino all’approvazione della graduatoria, con la conseguenza che nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione alla esclusione di un candidato dalla

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selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo.

Consiglio di Stato sez. V, 17/02/2009, n.865

Accertamenti circa l’ammissibilità del candidato al concorso

Qualora il bando di concorso a posti di pubblico impiego (nella specie ord. della Soprintendenza scolastica della Lombardia) disponga l’esclusione del candidato dal concorso sulla base di accertamenti svolti dall’autorità competente, l’amministrazione è abilitata a compiere accertamenti circa l’ammissibilità del candidato al concorso al di là delle dichiarazioni e delle allegazioni del candidato stesso in ordine ai requisiti di partecipazione, ancorché la relativa domanda sia formalmente completa e non suscettibile di integrazione.

Consiglio di Stato sez. VI, 02/04/1998, n.421

Esclusione dal concorso: assenza di requisiti

L’esclusione del candidato dal concorso per l’accesso a posti o a qualifiche di pubblico impiego, nella specie a qualifica superiore, è sufficientemente motivato con l’indicazione del requisito, previsto dalla legge o dal bando, del quale il candidato stesso non abbia il possesso. Trattasi, infatti, di provvedimento vincolato basato esclusivamente sull’accertamento dei requisiti prescritti.

Consiglio di Stato sez. VI, 08/10/1992, n.713

Note

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