Separazione: come gestire i turni nelle feste di Natale
written by Maria Elena Casarano | 24/12/2015
Il calendario delle visite, indicato nel provvedimento del giudice per i periodi di ferie e di vacanza, non è mai vincolante: è sempre possibile e opportuno che i genitori tengano conto delle circostanze del momento e dei bisogni manifestati dai figli e dai membri della famiglia coinvolti.
Natale. Periodo di festa e di vacanze, di solito vissuto come occasione per ritrovarsi tutti insieme in famiglia. Un periodo che però per molti genitori separati rischia di divenire un’occasione di nuove tensioni e litigi riguardo alla gestione della collocazione e delle visite dei figli: la sera della vigilia, il giorno di Natale, il capodanno e l’Epifania possono diventare giorni nei quali, anziché respirare un’aria di condivisione e di festa, si respira ancor di più quella del conflitto.
Anche quando, infatti, le modalità di questi incontri sono state puntualmente indicate nel provvedimento del tribunale (sia per decisione del giudice che per
accordo delle parti) esse non possono certamente tener conto di eventuali situazioni contingenti, necessità nuove, eventi imprevisti, sicché il rischio (più che fondato) è che ciò che è scritto nero su bianco in una sentenza, non basti a rendere sereno un momento di spensieratezza.
Non a caso, le statistiche evidenziano [1] che proprio in questi giorni vi è un aumento esponenziale di denunce (oltre il 30 per cento in più) per il mancato rispetto dei provvedimenti sull’affidamento; si tratta molto spesso di scuse portate dal genitore collocatario (ad esempio una indisposizione) per non consegnare i figli all’ex proprio nei giorni da trascorrere con la famiglia di quest’ultimo.
La prassi dei tribunali
In realtà, non esistono norme di legge che regolamentano l’affido della prole per i periodi di festa e di vacanza; la ragione sta nel fatto che, come per tutte le questioni che coinvolgono i minori, l’unica regola è quella di dare priorità al loro benessere.
Esiste, tuttavia, una prassi adottata dai tribunali secondo la quale le vacanze natalizie vengono di norma suddivise sulla base di un criterio di alternanza.
Nello specifico – e, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti – i provvedimenti prevedono che i figli trascorreranno le festività natalizie per metà con la mamma e per metà col papà, di modo tale che, ad anni alterni, essi stiano con una il periodo che va dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre e con l’altro il restante periodo fino all’Epifania.
Libertà di diversi accordi
È bene chiarire, tuttavia, che il provvedimento del tribunale non vincola i genitori ad un rispetto rigido di quanto in esso contenuto, ma rappresenta
semmai un riferimento necessario per il caso in cui tra gli ex non ci sia dialogo, capacità o anche solo volontà di adattarsi alle nuove circostanze.
In altre parole, i genitori sono liberi di concordare differenti modalità degli incontri durante le feste rispetto a quelle stabilite (o omologate) dal giudice, modellandole alle esigenze che in quel momento la famiglia può presentare.
E per chi possa temere, per così dire “colpi bassi”, potrà bastare anche il semplice scambio di una mail tra i genitori per formalizzare un nuovo accordo senza doversi rivolgere al giudice, né rischiare che l’ex possa sostenere di non aver mai concordato un programma diverso da quello stabilito in sentenza.
Andiamo, quindi, al concreto, attraverso un esempio pratico.
Supponiamo che questo sia l’anno che il figlio debba trascorrere i giorni di Natale con la famiglia della mamma, ma che nella famiglia del papà sia presente in questo stesso periodo uno zio (al quale il figlio è molto legato) il quale ripartirà prima del capodanno. Di certo, incaponirsi nel rispetto del calendario delle visite risultante dalla sentenza sarebbe ignorare non solo un’esigenza pratica, ma soprattutto un bisogno affettivo del figlio. Non dimentichiamo poi che di tale necessità tiene conto la stessa legge quando prevede che il minore, oltre che con i genitori, ha diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale [2].
Si tratta questo, naturalmente, solo di un esempio, perché gli eventi nuovi e imprevedibili possono essere tanti (la malattia di un nonno, un permesso lavorativo che il genitore non è riuscito ad ottenere e così via…).
Quanto conta la volontà dei figli?
D’altronde non è pensabile rivolgersi al tribunale ogni qualvolta sorgano nuove questioni, assolutamente contingenti e imprevedibili al momento della pronuncia del giudice. Tuttavia, saperne tenere conto quando esse si verificano è espressione
della capacità di entrambi i genitori di accogliere i bisogni dei figli, i quali troppo spesso nelle cause in tribunale non hanno voce in capitolo.
Eh si! Perché tutte le volte in cui i genitori si separano in modo consensuale, di solito i figli non vengono sentiti dal giudice, pur avendo l’età per farlo; ciò in quanto la legge [3] ritiene, di solito, superfluo tale ascolto, dando per scontata (visto l’accordo raggiunto) la capacità dei genitori di gestire in maniera responsabile il proprio ruolo.
Ma purtroppo, il più delle volte, le cose non stanno affatto in questi termini: gli accordi sono spesso conclusi di fretta e al solo scopo di risparmiare sulle spese del giudizio e liberarsi il prima possibile dell’altro.
Alcuni consigli
Al contrario, per trovarsi pronti a gestire nel migliore dei modi la quotidianità della separazione e, di conseguenza, situazioni impreviste in qualche modo destabilizzanti , è fondamentale il lavoro, per così dire, “a monte”.
Ecco quindi di seguito alcuni suggerimenti:
– non abbiate fretta nello stilare gli accordi di separazione perché il tempo che vi sembrerà di sprecare allora sarà tutto recuperato dopo;
– parlate (se l’età lo consente) con i vostri figli di ciò che sta accadendo tra voi e l’altro genitore, tranquillizzandoli sul fatto che ciò non cambierà i sentimenti che tutti e due nutrite per loro;
– rappresentate i vostri bisogni all’avvocato che vi assiste, ma cercate al
contempo un confronto diretto (sulle questioni per voi più importanti) con l’altro genitore;
– non delegate terzi a decidere per voi.
In caso contrario vi troverete con tutta probabilità a chiedere in un momento successivo la modifica di quegli accordi.
Ciò detto, è sicuramente importante prevedere, nelle condizioni dell’atto da sottoscrivere, un calendario di base e, se vogliamo, anche dettagliato (ma sempre modificabile), relativo alla gestione del tempo da trascorrere coi figli nei giorni di festa; questo potrà, opportunamente, tenere conto delle consuetudini della famiglia precedenti alla separazione (ad esempio la vigilia sempre a casa di un nonno) e come tale, seguire criteri diversi da quella che è la prassi dei tribunali di cui abbiamo parlato prima.
Ad esempio, nel caso in cui le rispettive residenze non siano distanti, gli accordi di base potranno prevedere che questi trascorrano la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l’altro e così anche per la notte di S. Silvestro e capodanno.
E, ci sia consentito aggiungere una terza soluzione che forse a molti e, quantomeno all’inizio, potrà sembrare un’utopia: quella di trascorrere tutti insieme almeno uno tra i giorni di festa.
Si tratta di una soluzione assolutamente possibile e che non poche famiglie adottano, coinvolgendo negli incontri anche i nuovi compagni.
La regola è che non esistono regole, se non quelle che la nuova famiglia vorrà darsi per aiutare i figli a respirare un clima sereno.
Poche sono le feste in grado di offrire, come il Natale, la miglior scusa ai genitori per non doversi incontrare. Ma, festeggereste mai due volte, pur di non essere insieme al vostro ex, la prima comunione o il compleanno di vostro figlio? E se si, come pensate potrà sentirsi?