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A cura di. Rocky Rossini SEMINARIO CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO PEF TARI, UN PERCORSO GRADUALE CHE DEVE FARE I CONTI CON TEMPI STRETTI

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SEMINARIO

PEF TARI, UN PERCORSO GRADUALE CHE DEVE FARE I CONTI CON TEMPI STRETTI

13 Febbraio 2020

CITTÀ DI

CASTEL GANDOLFO

IN COLLABORAZIONE CON

Prof. Avv. Sergio Trovato

A cura di

Rocky Rossini

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PROGRAMMA

Intervengono:

Milvia Monachesi, Sindaco del Comune di Castel Gandolfo Relatori del Seminario:

Prof. Avv. Sergio Trovato, Consulente di società private e amministrazioni pubbliche, Giornalista-Pubblicista, Consulente di

“Italia Oggi” e “Milano Finanza”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia

Rocky Rossini, Tributarista e consulente per la Pubblica Amministrazione, esperto nella gestione delle Entrate Locali

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Quadro normativo di riferimento

Dpr 158/99 (Metodo normalizzato)

Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018)

Delibere ARERA n. 443 e 444 del 31/10/2019

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 443/2019

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Legge 205/2017 art. 1 comma 527

…..sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché' vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Delibera n. 443/2019 DEL 31/10/2019

- DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021

Composta da 9 articoli 24 pagine

- ALLEGATO A: METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR) composto da 19 articoli 32 pagine

APPENDICI

- 443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF (foglio Excel)

- 443-2019-R-rif Appendice 2 : Schema tipo della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - 443-2019-R-rif Appendice 3 : DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ sottoscritta dal gestore

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Principi base della Delibera

1. una puntuale definizione delle attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti;

2. l’identificazione degli oneri (come risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno base) afferenti alle attività, che sia fondata su criteri di uniformità e di coerenza;

3. l’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l’introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei

costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e,

conseguentemente, con l’esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento Infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;

4. l’introduzione di modalità graduali per il recupero di eventuali scostamenti – originati

dall’applicazione della riforma in discorso – con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Indice MTR

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Principi base MTR

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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MTR: Cosa Cambia?

In discontinuità con il passato allorquando la determinazione dei costi avveniva considerando i dati (pre-consuntivi) dell'anno precedente (n-1), come stabilito dal Dpr 158/1999 o, più spesso, quelli previsionali dell'anno di riferimento (n), devono essere calcolati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, derivanti da basi storiche, vale a dire partendo da quelli registrati nell'anno n-2. Questi oneri sono quindi proiettati all'anno di riferimento (n) mediante il loro aggiornamento con il tasso di inflazione (variazione percentuale media dell'indice Istat mensile per le famiglie di operai ed impiegati). La base storica viene derogata solo con la possibilità di introdurre delle componenti incentivanti, costituite dai costi previsionali necessari al raggiungimento di specifici obiettivi di qualità del servizio (ad esempio, di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata), ovvero del perimetro gestionale (ad esempio, passaggio dal sistema di raccolta stradale a quello porta a porta).

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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MTR: Cosa Cambia?

Il limite alla crescita dei costi

L'ammontare complessivo dei costi complessivi riconosciuti, in base all'articolo 4 del Mtr, non può superare il totale complessivo delle entrate tariffarie effettivamente addebitate nell'anno precedente oltre a una certa percentuale ρ. Quest'ultima dipende dal tasso di inflazione programmata (1,7 percento), dal coefficiente di recupero della produttività, avente segno negativo e oscillante tra il 0,1 percento ed il 0,5 percento (definito dall'Egato) e da due coefficienti di miglioramento.

Il primo, previsto per il miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e il secondo legato al miglioramento del perimetro gestionale, inteso come miglioramento di parametri tecnico operativi.

Questi ultimi due parametri possono avere un valore massimo rispettivamente del 2 percento e del 3 percento.

Pertanto, nel caso di un ente che programmi un significativo miglioramento della qualità del servizio e del perimetro gestionale, la crescita prevista per le tariffe sarà del 6,8 percento rispetto all'anno precedente.

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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MTR: Cosa Cambia?

I costi incentivanti possono tuttavia inserirsi solamente se è possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e gli specifici costi da sostenere e se la loro valorizzazione può avvenire sulla base di dati oggettivi e verificabili.

Tanto che i predetti oneri sono soggetti a specifici obblighi di rendicontazione e sono oggetto di recupero, totale o parziale, sul gettito tariffario nell'anno n+2 in caso di mancato conseguimento totale degli obiettivi fissati.

Articolo 4.5: Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di

integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all’Autorità una relazione

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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MTR: Cosa Cambia?

Fino a oggi il Dpr 158/1999 chiariva che nella componente dei costi generali di gestione (Costi Fissi) dovevano essere obbligatoriamente inseriti quelli relativi al personale operativo, vale a dire direttamente impiegati nel servizio, per una quota almeno pari al 50 percento del loro ammontare.

Il Mtr supera questa previsione, stabilendo che nella voce costi generali di gestione debbano inserirsi solo i costi del personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione.

I costi del personale direttamente impiegato nel servizio devono essere riclassificati nelle singole componenti (Cts, Ctr, Carc, eccetera) in base all'attività svolta.

Questo senza dubbio concentra gli oneri del personale tra le componenti variabili dei costi.

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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MTR: Aspetti non chiariti esplicitamente

Resta da chiarire, infine, il trattamento del recupero dell'evasione tributaria Tari nel piano economico-finanziario (che nel previgente sistema andava detratta dai costi comuni, in base alle somme effettivamente percepite).

Nel documento di consultazione di cui alla deliberazione 713/2018 era prevista espressamente la detrazione dal costo del rischio credito degli incassi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, ma nulla si dice nella deliberazione 443/2019.

Analogamente accade per il costo delle agevolazioni tributarie, che nel precedente sistema veniva aggiunto ai costi del piano finanziario (obbligatoriamente per quelle aventi natura tecnica, in modo facoltativo per quelle di natura economico-sociale articolo 1, comma 660, legge 147/2013), mentre oggi non viene più richiamato dal Mtr. Tuttavia l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio e la necessità di garantire le risorse regolatorie al gestore spingerebbero per il loro inserimento nelle voci di costo.

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Fasi che caratterizzano la definizione delle tariffe periodo 2018- 2021

Soggetto

responsabile Azioni

Gestore

Fase 1.a

Prende a riferimento le seguenti fonti contabili obbligatorie:

- - quelle relative all’esercizio dell’anno (a-2) per il calcolo delle tariffe di ciascun anno 𝑎𝑎 = {2020,2021};

- - quelle relative all’esercizio dell’anno 2017 per il calcolo delle componenti a conguaglio riferite ai costi fissi e variabili degli anni 2018 e 2019.

Gestore

Fase 1.b

A partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’esercizio di riferimento, procede a rettificare i medesimi.

Gestore

Fase 1.c

Rialloca le voci di costo - come rettificate - nelle pertinenti componenti di costo.

Gestore

Fase 1.d

Elabora il piano economico finanziario sulla base:

A. dei criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno 𝑎𝑎 = {2020,2021};

B. anche ai fini delle attività di cui al punto sub a), dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019;

C. dei criteri, e nel rispetto dei vincoli, per la determinazione dei corrispettivi.

Ente di governo dell’ambito o altro

ente territorial.

competente

Fase 2

Valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019), integrandoli o modificandoli secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti.

Comune Fase 3

Sulla base del piano finanziario (come risultante dalle attività di cui alle Fasi 1.d e 2, ed eventualmente integrato) approva i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti

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Prima Fase: Richiesta dati al Soggetto Gestore e ricezione Pef

Trasmissione Pec al soggetto gestore con richiesta dati

Con deliberazione Arera n. 443/2019, in applicazione della L. 205/2017, a partire dall’anno 2020 si determina il nuovo metodo di calcolo del Piano economico finanziario della Tassa sui rifiuti.

In conformità alle disposizioni contenute nella succitata deliberazione, il piano economico finanziario trasmesso da codesta società dovrà essere corrispondente al metodo contenuto nell’allegato A (MTR) e riportare tutti i dati indicati nell’appendice 1, per quanto di vostra

competenza.

Il Nuovo Pef dovrà altresì essere corredato degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare la dichiarazione di veridicità (appendice 3) e la relazione illustrativa dei criteri (appendice 2), di competenza del gestore.

Tenuto conto del termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione dell’ente, si sollecita la trasmissione degli atti entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente.

In caso di inadempienza, l’ente provvederà ad attivare i meccanismi di garanzia previsti dall’art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019

Allegato:

Delibera Area 443/2019 Allegato A (MTR)

Appendice 1 – 2 – 3

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Procedura di Approvazione Art. 6

Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente (se presente e operativo, oppure è il

Comune).

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Seconda Fase: Integrazione dati da parte del Comune

Il Comune integra il Piano Finanziario con i costi di sua pertinenza:

 Carc

 Crediti Inesigibili

 Fondo Svalutazione Crediti

 Altri Costi operativi nelle varie componenti

Applicazione delle formule e delle condizioni (se Egato non operativo):

 articolo 3

 articolo 4

 articolo 6

 articolo 8

 articolo 15

 articolo 16

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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• Riceve il Pef dal gestore/i e compie una verifica formale

• Definisce i parametri ed i coefficienti

• Prepara la relazione di accompagnamento

• Valida il Pef nella sua completezza, coerenza ed integrità

• Assume la delibera di definizione del piano Finanziario

• Trasmette ad ARERA il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei

singoli servizi che costituiscono attività di gestione entro 30 giorni dalla determina (entro il 30 APRILE 2020).

• Verifica l’equilibrio economico finanziario del gestore (punto 4.5 e 4.6 e 19.1 Mtr).

Terza Fase: Integrazione dati da parte dell’ETC

DL 13agosto2011,n.138

Art.3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) istituisce e assegna le competenze all’EGATO.

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Schema Tipo Pef

(20)

Schema Tipo Pef

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Fondo Svalutazione e Crediti Inesigibili

FONDO SVALUTAZIONE (Art. 14 MTR) CREDITI INESIGIBILI (Art. 9 MTR)

Costi d’uso del capitale, componente 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎

La valorizzazione della componente 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 a copertura degli accantonamenti relativi alla valorizzazione della componente relativi ai crediti, prevede che::

• nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto

previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia

esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;

• nel caso di tariffa corrispettiva, non possa

eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Costi comuni, componente 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑎𝑎

nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;

nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l’ente locale/gestore abbia

esaurito infruttuosamente tutte le azioni

giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata

avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

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Entrate tariffarie di riferimento

Σ𝑇𝑇𝑎𝑎 = Σ𝑇𝑇𝑉𝑉𝑎𝑎 + Σ𝑇𝑇𝐹𝐹𝑎𝑎

dove:

Σ𝑇𝑇𝑉𝑉𝑎𝑎 è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

Σ𝑇𝑇𝑉𝑉𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑆𝑆𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑂𝑂𝐼𝐼𝑇𝑇𝑉𝑉,𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 − 𝑏𝑏(𝐴𝐴𝑅𝑅𝑎𝑎) − 𝑏𝑏(1 + ω𝑎𝑎) 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝐶𝑂𝑂𝑁𝑁𝐴𝐴𝐼𝐼,𝑎𝑎 + (1 + γ𝑎𝑎) 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑇𝑇𝑉𝑉,𝑎𝑎/𝑟𝑟

Σ𝑇𝑇𝐹𝐹𝑎𝑎 è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

Σ𝑇𝑇𝐹𝐹𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝑆𝑆𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐾𝐾𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑂𝑂𝐼𝐼𝑇𝑇𝐹𝐹,𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 + (1 + γ 𝑎𝑎) 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑇𝑇𝐹𝐹,𝑎𝑎/r

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili Art. 3

In ciascun anno 𝑎𝑎 = {2020,2021} è applicata la seguente condizione:

Nel caso in cui il rapporto:

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è trasferita NEI costi fissi b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è

trasferita DAI costi fissi

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Limite alla crescita – Obiettivi Art. 4

Es. il passaggio da stradale a porta a porta variazioni nei processi o aggrgazione nelle gestioni

FISSARE GLI

OBIETTIVI, target di miglioramento:

NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI

PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI

SCHEMA I SCHEMA II

Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:

Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎=0 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 ≤ 3%

𝑄𝑄𝐿𝐿𝑎𝑎 = 0 𝑄𝑄𝐿𝐿𝑎𝑎 = 0

SCHEMA III SCHEMA IV

Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:

Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎=0 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 ≤ 3%

𝑄𝑄𝐿𝐿𝑎𝑎 ≤ 2% 𝑄𝑄𝐿𝐿𝑎𝑎 ≤ 2%

Es. Maggiore frequenza spazzamento Incrementi Riutilizzo e Riciclo

PERIMETRO GESTIONALE

(PG a )

Q UALITÀ PRESTAZIONI (QLa)

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ MANTENIMENTO DEI

LIVELLI DI QUALITÀ

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Costi Riconosciuti - Art. 6

Aggiornamento Istat 2019 Aggiornamento Istat 2020

0,9% 1,1%

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE Costi Aggiornati 2019 Costi Aggiornati 2020

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 101.300,82 101.300,82 € 102.212,53 € 102.415,13 €

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 18.000,00 18.000,00 € 18.162,00 € 18.198,00 €

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non

inferiore al 50% del loro ammontare) 1.345.831,55 1.345.831,55 € 1.357.944,03 € 1.360.635,70 €

CCD – Costi comuni diversi 7.775,99 7.775,99 € 7.845,97 € 7.861,53 €

AC – Altri costi operativi di gestione 11.000,00 11.000,00 € 11.099,00 € 11.121,00 €

CK – Costi d’uso del capitale (SOLO ammortamenti, SOLO accantonamenti

ricalcolati art. 14, NO remunerazione del capitale investito, NO oneri Straordinari) - - € - €

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 93.056,50 93.056,50 € 93.894,01 € 94.080,12 €

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 267.600,00 267.600,00 € 270.008,40 € 270.543,60 €

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 310.125,27 310.125,27 € 312.916,40 € 313.536,65 €

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale

ed energia derivante dai rifiuti 70.400,00 70.400,00 € 71.033,60 € 71.174,40 €

Entrata da Conai esclusi Imballaggi - € - €

Entrata da Conai Imballaggi - € - €

- €

- €

SOMMANO (Iva Inclusa) 1.483.908,36 741.181,77 2.225.090,13 € 2.245.115,94 € 2.249.566,12 €

Gestione Rifiuti Anno 2020 da BILANCIO ANNO (a-2) = 2018

IN EURO (I.V.A. inclusa) A CONSUNTIVO DA FONTI CONTABILI (Bilancio)

Osservando Art. 1.1 (Costi fuori perimetro che non possono essere inclusi) al netto dei costi capitalizzati e rettificativi

(26)

Articolazione della tariffa

Art 5 MTR “corrispettivi per l’utenza», sono:

• l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

• i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del dPR 158/99.

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Considerazioni Finali

Nel caso il servizio sia erogato da più gestori, l’ETC deve procedere nello stesso modo, cioè

validando e determinando i prezzi dei servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli

obiettivi definiti e integrando gli stessi nel PEF complessivo. In questo caso l’Etc deve indicare nel PEF i costi in base al soggetto competente (Gestore/i in funzione di chi eroga i servizi).

L’Autorità dovrà approvare sia i PEF ordinari (il fabbisogno economico è inferiore o uguale al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 del MTR), sia i PEF che determinano aumenti

delle entrate tariffarie oltre i limiti previsti (corredati dalle relazioni redate dagli ETC che attestano, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.5 del MTR, le valutazioni compiute).

Ad oggi le tempistiche entro le quali l’Autorità procederà con questi adempimenti non sono noti né dichiarati.

ARERA dovrà approvare circa 7900 PEF validati e corredati dalle pertinenti determinazioni degli ETC

Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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Meccanismi di garanzia Art. 7

In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario, l’Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all’Autorità, informando contestualmente il gestore.

L’Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a

diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

(salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a 150 milioni)

Piano Finanziario Tari 2020 con la delibera Arera 444/2019

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GRAZIE

PER L’ATTENZIONE

CITTÀ DI

CASTEL GANDOLFO

Prof. Avv. Sergio

Trovato

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