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Rif. Prot. n /I/CPGT delibera n. 694/2022. Il Consiglio nella seduta del , composto come da verbale in pari data;

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Rif. Prot. n. 5892 /I/CPGT delibera n. 694/2022 Il Consiglio nella seduta del 10.05.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere F. LUCIFORA;

vista la nota acquisita al prot. informatico n. 5892 dell’08/04/2022 con la quale il Presidente. della Commissione Tributaria Regionale della Campania, dott. Alfredo MONTAGNA, ha trasmesso, con parere favorevole, la richiesta del Presidente f.f. della CTP di AVELLINO per l’espletamento di un interpello nazionale per l’applicazione, in via non esclusiva, di n. 2 Presidenti di Sezione e di n. 1 Giudice per la durata di 12 mesi.

rilevato che le tabelle allegate alla Risoluzione n. 3 del 14/12/2021 prevedono che alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, oltre al recupero di almeno il 10% dei ricorsi pendenti, siano previste 3 sezioni con 18 componenti, (1 PC- 2 PS- 3VPS- 12 GT) mentre le sezioni risultano composte da n. 2 PS in applicazione temporanea non esclusiva fino al 30 giugno 2022, di cui 1 facente funzioni di PC, 3 VPS e 7 GT e che, pertanto, la stessa presenta carenza di 3 PS, e 5 Giudici tributari;

considerato quanto segnalato dal Presidente f.f. della CTP di Avellino e cioè che un posto vacante di Presidente di sezione è stato temporaneamente coperto con la designazione di un Vice Presidente di sezione titolare, quale Presidente di sezione facente funzioni ed inoltre che 4 posti di Giudice tributario sono stati temporaneamente coperti, previ interpelli interni, con l'applicazione dei giudici che hanno manifestato la propria disponibilità;

considerato l'imminente termine al 30 giugno 2022 delle applicazioni in via non esclusiva dei due Presidenti di Sezione, dott. Maurizio STANZIOLA e Luciano D’EMMANUELE, al fine della regolare costituzione dei collegi giudicanti e per il raggiungimento degli obiettivi di produttività indicati nel programma di gestione per l'anno 2022, si rende necessario avviare la richiesta procedura di interpello nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva

di 2 Presidenti di sezione e di 1 giudice per un periodo di 12 mesi.

ID: 12659

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MEF - CPGT - RR 825 del 11/05/2022

(2)

vista la risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l’art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura di n. 2 Presidenti di sezione e di n. 1 Giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, per l’applicazione temporanea non esclusiva, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Commissione di applicazione ha richiesto l’interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Commissioni, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, non possono essere applicati ad altre sedi in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell’interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella

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in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell’ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all’applicazione si valuterà, nell’ordine:

c) il possesso di medesima qualifica dell’incarico da coprire;

d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;

e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

3) Al fine della partecipazione all’interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio.

4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l’organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza,

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il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:

a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;

b) l’attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all’applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.

c) l’attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;

d) la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpelli interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpelli interni per la carica del candidato.

Il Presidente valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all’applicazione in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

5) Si ricorda che l’applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Commissione di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere cessata d’ufficio anche dal Presidente ove è attiva, se quest’ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l’applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest’ultimo.

6) L’interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, viene

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(www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.

7) Gli interessati all’interpello, a pena di esclusione, consegneranno o invieranno l’istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3).

L’incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l’esclusione del candidato dall’interpello.

8) IMPORTANTE: Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell’ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO PER APPLICAZIONI.

9) L’esito dell’interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza.

Si comunichi ai Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.

IL PRESIDENTE Firmatario1

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