OGGETTO: Pratica num. 244/VV/2017. Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari.
Prima ricognizione sugli esiti del monitoraggio.
(delibera 18 giugno 2018)
Sommario: 1. Premessa. – 2. I programmi di gestione, gli aggiornamenti dei dati degli uffici e le risultanze del SIECIC. – 3. Considerazioni conclusive.
1. Premessa
Il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera dell’11 ottobre 2017 ha approvato “le linee guida funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari” e anche al fine di monitorarne l’attuazione ha istituto, presso la Settima Commissione l’Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle “buone prassi”.
Successivamente, in attuazione della delibera, l’Osservatorio ha predisposto il format di una specifica sezione del programma di gestione, dedicata alle procedure esecutive immobiliari ed il Consiglio, con la delibera dell’8 novembre 2017 dedicata ai nuovi programmi di gestione per il 2018, ha inserito tale sezione nelle linee guida per la formazione dei programmi di gestione e nel relativo format.
L’intervento del Consiglio Superiore della Magistratura si è poi andato sviluppando, con l’ausilio dell’Osservatorio, con la delibera del 25 maggio 2018 sul tema delle modalità di pubblicazione delle vendite sul portale delle vendite pubbliche e su quello della modalità di realizzazione delle vendite telematiche, introdotte nel sistema dalla nuova formulazione dell’art. 569 c.p.c. ed operative a partire dal 10 aprile 2018.
La delibera approvata l’11 ottobre 2017 ha previsto che “entro il 30 giugno dell’anno in cui è stato depositato il programma di gestione”, l’Osservatorio si sarebbe occupato di:
• illustrare le variazioni quantitative delle pendenze e della durata prognostica dei processi, nonché il livello qualitativo degli esiti, con particolare riferimento allo scarto tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione, alla percentuale di soddisfacimento dei crediti e all’incidenza delle spese, anche alla luce degli effetti dell’attuazione progressiva delle buone prassi;
• formulare ulteriori proposte mirate al superamento delle criticità riscontrate nel processo di esecuzione;
• elaborare indicazioni specifiche per l’implementazione del processo esecutivo telematico anche a supporto delle buone prassi;
• stimolare l’intervento consiliare su tematiche di interesse generale attinenti al settore di riferimento;
• favorire opportunità di interazione tra il C.S.M. e il Ministero della Giustizia sul piano dell’elaborazione dei dati statistici del settore mediante l’utilizzo del datawarehouse del Ministero della Giustizia e il confronto con l’ufficio statistico del CSM.
In sostanza è previsto un monitoraggio costante dell’andamento delle procedure esecutive immobiliari.
In sede di prima attuazione della delibera questo monitoraggio si è svolto attraverso due linee di attività:
1) esame dei dati desumibili dai programmi di gestione; richiesta agli uffici di aggiornamento di tali dati al 30 aprile 2018; valutazione degli effetti dell’attuazione delle buone prassi;
2) individuazione dei criteri di estrazione dei dati esistenti sul SIECIC per ottenere indicazioni comparative anche rispetto agli anni precedenti nonché definire le variazioni quantitative delle pendenze e della durata prognostica dei processi, quindi acquisire consapevolezza sui tempi delle varie fasi in cui si snodano le procedure esecutive.
La realizzazione della valutazione di cui al punto 1) è possibile sulla base delle risultanze dei programmi di gestione e degli aggiornamenti forniti dagli uffici mentre le indicazioni di cui al punto 2), molto più raffinate, richiedono una interlocuzione maggiormente complessa con il Ministero della Giustizia e la Dgsia e scontano il problema generale, riscontrabile sui sistemi ministeriali, di una scarsa omogeneità nell’inserimento dei dati. Si è provveduto ad una analisi a campione di cinque uffici per il periodo 2014-2017.
2. I programmi di gestione, gli aggiornamenti dei dati degli uffici e le risultanze del SIECIC.
Nel termine del 31 gennaio 2018, fissato dalla delibera consiliare dell’8 novembre 2018, sono pervenuti i dati richiesti agli uffici nella sezione IV del format relativo ai programmi di gestione.
Le indicazioni degli uffici hanno riguardato:
- il numero di procedure immobiliari pendenti, per anno di iscrizione, alla data di compilazione del format;
- il numero delle procedure immobiliari sopravvenute negli ultimi 12 mesi;
- il numero delle procedure immobiliari definite negli ultimi 12 mesi;
- il numero di fascicoli in attesa di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.;
- la previsione di ulteriori udienze ex art. 569 c.p.c. per la trattazione dei fascicoli pendenti con l’indicazione del numero di udienze mensili ex art. 569 cpc, in aggiunta a quelle già fissate alla data di redazione del programma;
- la previsione di ulteriori udienze ex art. 569 c.p.c. per gestire le nuove sopravvenienze successivamente alla eliminazione dell’arretrato;
Successivamente si è richiesto agli uffici di rispondere ad un questionario nel quale era previsto, tra l’altro, un aggiornamento al 30 aprile 2018 con l’indicazione dei fascicoli sopravvenuti a tale data, di quelli ancora da fissare e della prima udienza libera.
In questo modo è stato possibile realizzare un primo monitoraggio dei dati e dei risultati della attuazione della delibera.
In ogni caso, per la prima volta, vi sono, pur con le approssimazioni correlate alla novità dell’indagine operativa, i dati pressoché completi sullo stato delle procedure esecutive in Italia.
Si tratta di elementi importanti perché consentono di individuare per i 136 su 144 tribunali che hanno risposto:
- il numero delle procedure pendenti: 269.408;
- il numero delle sopravvenienze nell’ultimo anno: 59.289, di cui 46.212 ancora pendenti;
- il numero delle procedure definite nell’ultimo anno: 60.491;
- l’indice di ricambio relativo all’ultimo anno: 102%;
- il numero delle pendenze che superano gli otto anni: 30.779, pari all’11,42% delle pendenze totali;
- il numero delle pendenze ultraquinquennali: 91.677, pari al 34,03% delle pendenze totali;
- il numero delle pendenze ultratriennali: 147.189, pari al 54,63% delle pendenze totali;
- il numero delle procedure ancora da fissare: 37.281, pari al 13,84% delle pendenze totali;
- il numero delle procedure ultraannuali ancora da fissare: 15.367;
- la percentuale delle procedure sopravvenute nell’ultimo anno, ancora pendenti e non ancora fissate: 46,07%.
I grafici a seguire offrono un quadro sinottico dello stato attuale.
Le tabelle di seguito riportate mostrano, con riferimento ai dodici mesi immediatamente antecedenti l’adozione della delibera, la performance dei singoli uffici, apprezzata in base all’indice di ricambio, consistente – come noto – nel rapporto percentuale tra il numero dei procedimenti definiti ed l’ammontare dei procedimenti sopravvenuti. In termini esemplificativi, prendendo in occasionale considerazione, sulla base del mero ordine alfabetico, i primi due fra i Tribunali censiti, Agrigento e Alessandria, è dato evincere che, alla stregua del richiamato indice calibrato sul segmento temporale di riferimento, nel primo ufficio ogni 100 procedimenti incamerati ne sono stati esitati 113, nel secondo ufficio ogni 100 procedimenti in entrata ne sono stati definiti 87.
Nel complesso si ricava che: 57 uffici esibivano un indice sfavorevole; 74 recavano un trend leggermente positivo; un ufficio recava un indice di ricambio 100, con equilibrio fra ingressi e definizioni.
Mette punto osservare che, in nessun caso, l’indice di ricambio registrato, quand’anche se del caso sedimentato, si mostrava prospetticamente suscettibile a sottrarre il sistema da una condizione sostanziale di stallo, consentendogli, in un orizzonte diacronico-temporale ragionevole, un riassorbimento dell’enorme arretrato diffuso.
Sede Indice di ricambio
Agrigento 113
Alessandria 87
Ancona 82
Aosta 83
Arezzo 97
Ascoli Piceno 118
Asti 72
Avellino 148
Avezzano 171
Barcellona Pozzo di Gotto 97
Bari 99
Belluno 126
Benevento 119
Bergamo 68
Biella 72
Bologna 79
Bolzano 126
Brescia 104
Brindisi 72
Busto Arsizio 79
Cagliari 99
Caltagirone 116
Caltanissetta 82
Campobasso 201
Cassino 121
Castrovillari 238
Catania 88
Catanzaro 149
Civitavecchia 62
Como 115
Cosenza 43
Crotone 53
Cuneo 81
Enna 162
Fermo 89
Ferrara 129
Firenze 96
Foggia 99
Forlì 93
Frosinone 110
Gela 106
Genova 100
Gorizia 169
Grosseto 74
Imperia 95
Isernia 198
Ivrea 89
La Spezia 149
Lagonegro 144
Lamezia Terme 169
Lanciano 103
Lanusei 119
L'Aquila 88
Larino 145
Latina 75
Lecce 111
Lecco 64
Livorno 135
Locri 158
Lodi 117
Lucca 99
Macerata 60
Mantova 115
Marsala 186
Massa 123
Matera 188
Messina 93
Milano 87
Modena 106
Monza 135
Napoli 131
Napoli Nord in Aversa 61
Nocera Inferiore 86
Nola 103
Novara 111
Nuoro 128
Oristano 179
Padova 96
Palermo 87
Palmi 128
Paola 71
Parma 99
Patti 180
Pavia 118
Pesaro 148
Pescara 63
Piacenza 54
Pisa 97
Pistoia 50
Pordenone 93
Potenza 120
Prato 154
Ragusa 106
Ravenna 94
Reggio Emilia 154
Rieti 136
Rimini 110
Roma 102
Salerno 158
Santa Maria Capua Vetere 136
Sassari 107
Savona 107
Sciacca 82
Siena 80
Siracusa 90
Sondrio 124
Sulmona 116
Taranto 137
Tempio Pausania 65
Teramo 118
Termini Imerese 81
Tivoli 76
Torino 44
Torre Annunziata 109
Trani 179
Trapani 109
Trento 91
Treviso 67
Trieste 129
Udine 82
Urbino 67
Vallo della Lucania 172
Varese 106
Vasto 111
Velletri 197
Venezia 135
Verbania 112
Vercelli 107
Verona 133
Vibo Valentia 174
Vicenza 80
Viterbo 101
Da una disamina generale e cumulativa dei dati riassunti, si coglie come il sistema, al momento dell’adozione della delibera consiliare di stimolo all’innesto delle buone prassi, si rivelasse nel suo insieme in fase di significativa sofferenza.
Alcuni dati si palesavano particolarmente allarmanti: il numero complessivo di procedure pendenti (al quale corrispondono valori immobiliari che anche ad un computo prudenziale si collocano tra i 15 e i 20 miliardi di euro), l’indice di ricambio sensibilmente basso, se non pressoché nullo o addirittura deficitario (comunque in ogni caso inidoneo ad aggredire e finanche a lambire
l’arretrato), l’eccessiva durata delle procedure (ove si consideri che il 54,63% delle pendenze superava i tre anni, il 34,03% i cinque, l’11,42% addirittura gli otto).
Gli esiti della lettura fanno ostensione di una radiografia allarmante: le procedure deteriorano progressivamente i crediti, incidono di riflesso sugli attivi degli istituti bancari, creano sul relativo sistema un vincolo correlato all’assorbimento di capitale di vigilanza1, impattano in tal guisa sul sistema economico.
Nel nostro paese, la crisi planetaria, per un verso, ha prodotto insolvenze diffuse, determinando in parallelo un incremento esponenziale del numero delle procedure di recupero esecutivo del credito;
per altro verso, si è tradotta in un crollo repentino e inarrestabile del mercato immobiliare, che sovente ha privato l'esito dei procedimenti espropriativi di sbocchi concretamente satisfattivi, entro tempi ragionevolmente circoscritti.
A fronte di un sistema giudiziario dotato di risorse dimensionate al ribasso rispetto alle necessità ordinarie e correnti, le ripercussioni connesse ad una crisi dilaniante ha finito per cogliere impreparati gli assetti organizzativi abituali. L’aumento ragguardevole del flusso numerico delle sopravvenienze non ha trovato una dimensione strutturale degli uffici idonea ad adeguarvisi istantaneamente, ad accoglierlo, governarlo, assorbirlo.
In altri termini, la stagnazione del mercato delle aste immobiliari, da un lato, l’aumento speculare ed esorbitante dei processi esecutivi, dall’altro, ha innescato una pressione sulle strutture organizzative degli uffici, rivelatasi insostenibile a risorse invariate.
In questo quadro, si è, inoltre, assistito, in materia di esecuzioni forzate, alla riscrittura di norme fondamentali, riscrittura tesa meritoriamente a colmare il divario fra gli istituti processuali vigenti e le variegate urgenze espresse dal contesto economico. Ne è derivata, tuttavia, la fisiologica necessità del sistema di metabolizzare organicamente i nuovi strumenti e di calarli nel concreto dell’esperienza attraverso prassi realmente idonee a mandarli a regime.
Su queste basi, nello specifico, tenuto conto della articolazione in fasi in cui si suddivide la procedura esecutiva, l’osservazione dei dati ha suggerito l’opportunità di comprendere quali, tra i segmenti del procedimento, esponessero le maggiori criticità e fragilità, in modo da risalire alle cause esogene o endogene dei rallentamenti e delle strozzature dei processi esecutivi, quindi di individuare un ventaglio di possibili soluzioni.
Nella tabella grafica che segue sono sinotticamente enucleate le fasi oggetto di attenta indagine.
1 Come noto ciascuna banca è obbligata a detenere una quantità di capitale idonea a soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale delle banche previsti dalla normativa di Basilea 2), sull'erogazione di finanziamenti alle imprese; maggiore è detta quantità, minore l’ammontare di risorse disponibili in funzione dell’erogazione del credito.
Il primo ed essenziale approfondimento che, nell’immediatezza della propria operatività, l’Osservatorio è stato indotto a compiere ha riguardato la fase scandita dal “tempo intercorrente tra l’iscrizione al ruolo della procedure esecutiva e la fissazione dell’udienza ex art.569 c.p.c.”.
Perspicuamente sottesa a tale opzione è stata l’esigenza di misurare la movimentazione, presso i singoli uffici, delle pendenze per le quali non risultava calendarizzata l’udienza ex art. 569 c.p.c.
per la determinazione delle modalità della vendita.
La fase anzidetta è stata scissa ed esaminata nelle sue tre sottofasi: 1) quella data dal “tempo intercorrente dall’iscrizione al ruolo al deposito della documentazione ipocatastale (o relazione notarile)”; 2) quella racchiusa dal “tempo intercorrente dal deposito della documentazione ipocatastale (o relazione notarile) alla fissazione dell’udienza di cui all’art.569 c.p.c.”; 3) quella circoscritta misurata dal “tempo intercorrente dalla fissazione dell’udienza di cui all’art.569 c.p.c. all’udienza ex art.569 c.p.c. (in cui si dispone la la vendita dei beni).
Dall’analisi del campione estratto su 5 Uffici Giudiziari per 4 annualità, in collaborazione con DIGSIA, sono emerse sensibili differenze tra i singoli Tribunali assunti in esame:
Media di Tempo tra iscrizione a ruolo e deposito
documentazione ipocatastale o relezione notarile
Media di Tempo intercorso tra il deposito della documentazione ipocatastale e
fissazione della prima udienza ex art.569 cpc (o relazione notarile
Media di Tempo tra la fissazione della prima udienza e l'udienza
TRIBUNALE DI CATANIA
2014 119,13 722,51 163,62
2015 77,24 479,68 138,84
2016 55,96 318,31 151,60
2017 58,56 227,34 82,70
TRIBUNALE DI BARI
2014 141,49 89,94 147,97
2015 94,05 62,83 150,04
2016 61,43 57,16 165,66
2017 65,16 53,19 160,87
TRIBUNALE DI MANTOVA
2014 134,86 19,22 179,89
2015 81,52 15,63 150,43
2016 55,96 13,49 168,68
2017 58,02 15,53 154,37
TRIBUNALE DI MONZA
2014 150,26 409,50 180,52
2015 100,04 348,63 186,03
2016 85,66 340,38 130,85
2017 63,88 186,33 84,39
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
2014 120,77 383,13 133,58
2015 94,56 391,47 143,18
2016 62,34 314,05 136,66
2017 60,77 236,97 115,85
Le differenze sono visualizzabili in modo ancor più efficace nel modello grafico che segue:
Con ogni evidenza l’analisi a campione espone divaricazioni nella performance dei singoli uffici. In alcuni, quest’ultima appare maggiormente efficace, ove si consideri che tra l’iscrizione della causa al ruolo e la messa in vendita dei beni pignorati passano poco più di 220 giorni;
altrove detti termini, di contro, si mostrano triplicati, quadruplicati e addirittura quintuplicati.
Merita osservare che per ciascuno dei tribunali annoverati in campione la sotto fase rientrante fra l’iscrizione a ruolo e il deposito della documentazione ipocatastale (o della relazione notarile sostitutiva) – fase graficamente espressa in blu nella tabella immediatamente sovrastante – ha visto abbassarsi il tempo medio di durata anche in ragione della dimidiazione del termine entro cui provvedere al menzionato deposito, dimidiazione introdotta dall’art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, entrato in vigore il 27 giugno 2015, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132, che ha sostituito nel comma 2 dell’art. 567 c.p.c. la parola «centoventi» con la parola
«sessanta».
Mette punto constatare che in tre tribunali su cinque, la fase di gran lunga più dilatata è quella contenuta tra il deposito della documentazione ipocatastale e la fissazione dell’udienza per la determinazione delle modalità della vendita. In buona sostanza, la difficoltà endemica e strutturale di governare il flusso in entrata dei procedimenti esecutivi ha finito per delineare la tendenza diffusa di procedimenti già pronti e completi documentalmente per essere calendarizzati proprio in funzione della vendita, che, tuttavia, non sono stati immantinente movimentati, proprio per la limitata attitudine degli assetti organizzativi ad adeguarsi, a risorse invariate, alle nuove esigenze e ai crescenti numeri.
La sottofase ora in esame – rappresentata in arancione nella tabella grafica immediatamente sopra – fa emergere che la più significativa fra le criticità rinvenute: quella che attiene alla scarsa immediatezza della calendarizzazione dei fascicoli dei giudizi esecutivi ai fini dell’udienza funzionale alla rapida messa in vendita, mediante nomina del delegato (o, recessivamente e residualmente, attraverso fissazione dei tentativi di vendita del giudice dinanzi a sé). Detta criticità – che negli uffici che avevano fatto impiego delle buone prassi in anticipo rispetto alla delibera del CSM dell’11 ottobre 2017 ha subito un progressivo ed incisivo ridimensionamento –in molti Tribunali seguita a estendersi lungo troppi anni: procedure dinvengono vecchie senza essere state nella sostanza mai iniziate, per assenza di impulso dell’ufficio, sin dal loro esordio, che avrebbe dovuto condurre – a documentazione ipocatastale depositata – alla fissazione repentina dell’udienza di vendita.
Sintomatico di un deficit grave di sistema è il seguente dato: i fascicoli in attesa di essere immessi nei ruoli d’udienza sono addirittura 36.527, così sinotticamente suddivisi:
Quanto alle ulteriori fasi del procedimento, che vanno dall’ordinanza di vendita alla distribuzione del ricavato ai creditori, i dati sono ancora in corso di approfondimento, scontando, a valle, una difficoltà congenita nel rilevamento dei dati, posta la disomogeneità del relativo inserimento nei singoli uffici.
Nondimeno, alcune nitide constatazioni appaiono possibili, assumendo a parametro esemplificativo pregnante un tribunale di piccole dimensioni (Mantova) ed un ufficio di media ampiezza (Monza).
Solo a titolo esemplificativo si rappresentano le durate di queste fasi in due tribunali del Nord di piccola e media dimensione.
Risultano tempi ancora notevoli per la fase di “liquidazione” del bene vera e propria. La forbice che, in altri termini, separa l’ordinanza di vendita dalla vendita effettiva, ossia dall’aggiudicazione, si mostra ampia nella prima annualità di riferimento, significativa, ma meno ampia, nell’ultima annualità presa in considerazione. Se l’ampiezza originaria del segmento temporale era ascrivibile alla stagnazione del mercato delle vendite giudiziarie conseguito al brusco sgonfiarsi della bolla immobiliare dal 2008 in poi, l’assottigliarsi graduale di quel medesimo segmento, soprattutto nei mesi più recenti, oltre che il frutto della riduzione degli aspetti problematici correlati ai fascicoli in costanza di vendita (riduzione connessa all’emersione anticipata delle criticità collegata ad una più incisiva e strutturata attività di controllo degli atti, da parte del giudice, del suo ufficio e dei suoi
ausiliari, in linea con le buone prassi suggerite dal CSM), è anche il frutto del progressivo abbattimento dei prezzi di vendita per i tentativi successivi al primo, secondo la previsione dell’art.
591 c.p.c..
L’impatto del novellato art. 591 c.p.c., che declina l’opportunità di abbassamenti progressivi e sensibili del prezzo di vendita del bene staggito, è evincibile anche dal rilevante numero di aggiudicazioni presso entrambi gli uffici presi in considerazione. All’abbattimento dei prezzi ha fatto da pendant la pur timida ripresa economica del paese, che ha ridato un leggerissimo respiro al mercato immobiliare.
Allo stato, pur riservando al prosieguo dell’analisi dei dati ogni ulteriore, anche capillare apprezzamento dell’impatto delle buone prassi, mediante un’attività di costante monitoraggio utile a fornire agli uffici indicazioni funzionali al miglioramento della performance. Si ritiene opportuno offrire una prima valutazione dell’impatto della delibera consiliare sulle buone prassi dell’11 ottobre 2017.
L’Organo di autogoverno, proprio nell’ottica di agevolare gli uffici ad adottare misure organizzative adeguate, pur nella carenza permanente di risorse e nella persistenza di un quadro di mercato incerto (come tale condizionante per contingenza esterna gli esiti delle esecuzioni forzate), ha suggerito alcune tra le migliori prassi funzionali a migliorare i tempi, quindi anche i risultati, delle procedure esecutive.
Le risultanze del questionario articolato in correlazione ai passaggi più significativi della delibera più volte mentovata e somministrato ai capi degli Uffici dalla Settima Commissione, consentono di trarre alcune, sia pur sommarie, valutazioni.
a) La nomina del custode e l’immediatezza ed effettività del controllo della documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c.
La delibera segnalava la possibilità di ricorrere in via sistematica alla delega al perito e al custode, nominati entrambi già al momento della fissazione dell’udienza, ex art. 569 c.p.c., affinché si occupino, in sinergia, di questo adempimento basilare di spoglio della documentazione.
Dalle risposte al questionario emerge che nel 60% degli uffici rispondenti (75 su 126), nel decreto di nomina del perito e di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c., si nomina anche il custode.
No Si 40%
60%
I GG_EE nominano anche il custode
Giova osservare che i dati in SIECIC relativi al campione esaminato fornisce un proficuo riscontro, nella misura in cui mette in luce che la prassi ora in commento della nomina del custode sino al 2017 non era strutturalmente praticata in almeno tre dei cinque uffici considerati. Infatti, se il custode è nominato in sede di fissazione dell’udienza ex art.569 c.p.c., il tempo tra l’evento nomina ausiliario e la fissazione dell’udienza medesima dovrebbe essere pari a zero.
Se, dunque, attualmente il 60% degli uffici nomina il custode nel momento in cui designa il perito e fissa l’udienza ex art.569 c.p.c., la percentuale può dirsi ampiamente positiva, posto che è funzionale ad un immediato esame tecnico della documentazione ed al superamento delle criticità che in ipotesi la stessa può presentare e che rappresentano una delle ragioni di rallentamento della vendita del bene.
La delibera suggeriva poi di individuare delle check list dei controlli da effettuare, da parte dell’avvocato e del notaio, nell’ambito delle rispettive prestazioni, prima ancora del deposito della documentazione, al fine di prevenire il più possibile – e rendere quindi il più possibile residuali – eventuali criticità.
Dal questionario emerge che il 47% degli uffici giudicanti rispondenti (59 su 126) utilizza la smart check list per l’avvio delle procedure.
No 53%
Si 47%
I GG_EE utilizzano smart check list per avvio procedure
Si tratta di una prassi di conio recente rispetto a quella della nomina contestuale del custode e dell’esperto stimatore, tuttavia il dato segnala una tendenza fortemente positiva, da implementare, anche in tale ambito.
b) La stima standardizzata e il rispetto dei tempi di deposito della relazione peritale.
Nella delibera relativa alle buone prassi si prevedeva che il giudice dell’esecuzione dovrebbe assicurare che la relazione di stima venga redatta secondo uno schema standardizzato.
In base al questionario il 67% degli uffici rispondenti (84 su 126) richiede al perito la predisposizione di una relazione sulla base di un format standardizzato.
No 33%
Si 67%
I GG_EE richiedono predisposizione relazione su base di format standardizzato
Si tratta di un dato molto positivo suscettibile di un ulteriore incremento.
c) La fissazione celere dell’udienza ex art. 569 c.p.c.
Le linee guida suggeriscono l’esigenza di addivenire alla rapida fissazione dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., consigliando, ove necessario, l’eventuale programmazione, in via straordinaria, di un numero supplementare di udienze idoneo a smaltire l’arretrato riscontrato.
Sulla base dei dati che emergono dai questionari si evidenzia già una significativa riduzione delle procedure ancora da fissare rispetto a quanto indicato nel format allegato ai programmi di gestione. Gli uffici che hanno inviato i programmi di gestione e risposto al questionario presentano una sostanziosa riduzione del numero di procedure ancora da fissare (18.791 rispetto alle 32.323 “giacenti” alla fine del 2017, con una riduzione in soli quattro mesi del 41,86% delle procedure da fissare).
PERIODI DI RILEVAMENTO
NUMERO FASCICOLI IN ATTESA DI FISSAZIONE UDIENZA EX 5.69
ANALISI DEI DATI DI 126 UFFICI SU 140
FINE 2017/INIZI 2018 32.323
30.4.2018 18.791
RIDUZIONE DELL’ARRETRATO
13.532 = - 41,86%
Il dato positivo, per cui oltre il 40% dei fascicoli “stagnanti” è entrato nella fase di operatività, trova conferma nella pianificazione delineata nel programma di gestione e nel successivo questionario di ulteriori udienze straordinarie, finalizzate proprio al recupero organico di tutto l’arretrato. Emerge così che sono state programmate nei tribunali italiani, da 45 uffici, 180 udienze mensili in più solo per le fissazioni straordinarie delle udienze ex art. 569 c.p.c. e nel tempo medio di 12 mesi saranno rimessi finalmente “in pista” quasi tutti i procedimenti arretrati residui.
d) L’ordine di liberazione
Posto che un bene sgombro da persone o cose è certamente più appetibile sul mercato, la delibera prospettava l’opportunità di anticipare l’emissione dell’ordine di liberazione rispetto al momento dell’aggiudicazione (che detta emissione rende ex art. 560 c.p.c. obbligatoria; v. Cass.
n. 6836/2015).
Il 67% degli uffici che hanno risposto al questionario (84 su 126) emette l’ordine di liberazione prima dell’aggiudicazione dell’immobile.
No 33%
Si 67%
I GG_EE emettono ordine liberazione prima aggiudicazione immobile
Tuttavia il 42% degli uffici attua l’ordine di liberazione dopo l’aggiudicazione, il 29% (36 sedi) nel corso dei successivi esperimenti di vendita, il 18% (23 sedi) antecedentemente al primo esperimento di vendita e il restante 11% (14 sedi) dopo il decreto di trasferimento.
a)
antecedentemente al primo esperimento di
vendita;
18%
b) nel corso dei successivi esperimenti di
vendita 29%
c) dopo l’aggiudicazione
42%
d) dopo il decreto di trasferimento
11%
Attuazione ordine liberazione
Deve segnalarsi che alcuni di questi dati fanno affiorare la circostanza di prassi discutibili, tra cui quella che vede in certi uffici attuarsi l’ordine di liberazione dopo il decreto di trasferimento e) La fase del riparto
Nei due tribunali del campione (Mantova e Monza) che i dati SIECIC hanno permesso allo stato di scandagliare mediante i dati disponibili, è d’uopo constatare che il tempo, del tutto pertinente all’organizzazione dell’ufficio, è suscettibile di essere senz’altro ottimizzato.
Necessita osservare, tuttavia, che ridondano sulla durata di questa fase anche i tempi, sovente allungati, che impiega l’uffico del registro ai fini della prodromica registrazione del decreto di trasferimento: detti tempi si prestano ad essere accorciati e fluidificati medianti convenzioni e buone prassi, che coinvolgano i singoli uffici giudiziari e gli enti amministrativi.
Nella delibera si segnalava che il combinato disposto degli artt. 591-bis, n. 12, 596, comma 1 e 598 c.p.c., consente di delegare anche l’udienza per l’approvazione del piano di riparto al professionista; “prassi positiva, sedimentatasi in taluni uffici giudiziari, funzionale a ridurre il tempo-udienza del giudice”.
Dalle risposte al quesiti risulta che i giudici dell’esecuzione delegano anche l’udienza per l’approvazione del piano di riparto nel 38% degli uffici (48 Tribunali).
No 62%
Si 38%
I GG_EE delegano udienza per approvazione del piano di riparto
3. Considerazioni conclusive
L’esame dei dati statistici comunicati dagli uffici porta a tre ordini di considerazioni: in relazione agli obiettivi posti dalle “linee guida”:
1) Si è assistito ad una importante accelerazione nei tempi di fissazione delle udienze ex art. 569 c.p.c. considerando che il numero delle procedure da fissare si è ridotto, in soli quattro mesi, del 41,86%, che attualmente sono da fissare n. 18.791 procedure rispetto alle n 32.323 della fine del 2017 e che solo in 33 uffici il numero delle procedure da fissare è superiore alle sopravvenienze del 2018.
Il ritardo è, quindi, ora limitato a un numero nettamente più ridotto di procedure, relativamente alle quali si renderà necessario sollecitare gli uffici a proseguire nel percorso virtuosamente intrapreso – o ad imboccarlo ove non l’abbiano fatto – mediante l’ulteriore fissazione delle cause esecutive in arretrato.
2) Tribunali in numero di 45 su 140 complessivi hanno provveduto a fissare le udienze straordinarie in tempi relativamente brevi e l’indicazione di massima dei diciotto mesi, dalla predisposizione del programma di gestione, per recuperare l’arretrato è stata rispettata in settanta uffici dei centoventisei che hanno risposto; gli altri hanno indicato termini maggiori, mentre in alcuni casi non hanno risposto.
Con riferimento a questi ultimi si deve, peraltro, rilevare che l’analisi dei dati indica un numero di procedimenti ancora da calendarizzare ai fini della vendita, che si palesa notevolmente superiore alle sopravvenienze e lascia prevedere tempi di smaltimento dell’arretrato maggiormente estesi, che, tuttavia, è ipotizzabile impongano il ricorso a udienze straordinarie.
Nei suoi tempi medi la tendenza più significativa e già tangibile sta nella riduzione dell’arretrato. Sarà sufficiente assecondare ed implementare questo trend virtuoso per consentire la movimentazione effettiva delle pendenze ancora in stallo.
3) È emerso come in una percentuale significativa degli uffici, superiore alla metà, siano già in uso, o sono state adottate in questi mesi, prassi applicative conformi al contenuto delle linee guida (sulla nomina contemporanea di custode e esperto stimatore, sul format univoco per la stima, sulla check list dei controlli, sulla emissione dell’ordine di liberazione); resta una certa
resistenza, spiegabile con la delicatezza della fase, ad una delega che si estenda anche alla approvazione del progetto di distribuzione.
L’intervento consiliare ha, quindi, prodotto una accelerazione considerevole nei tempi delle procedure ed ha contribuito alla adozione di “best practices” omogenee in molti uffici; resta, tuttavia, la necessità di interventi in alcune situazioni dove si fatica a rilevare un serio cambio di passo rispetto al passato.
Alla luce di tali conclusioni,
il Consiglio Superiore della Magistratura
delibera
1) di delegare l’Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle “buone prassi” a proseguire l’attività di monitoraggio intrapresa, anche in collaborazione con DGSIA e in eventuale cooperazione con soggetti qualificati, previa interlocuzione con la Settima Commissione referente;
2) di delegare l’Osservatorio ad approfondire i temi inerenti la qualità dei dati trattati nei sistemi informativi in uso agli uffici giudiziari, anche formulando proposte di intervento e modifica dell’attuale assetto;
3) di delegare l’Osservatorio ad aggiornare e implementare le linee guida di cui alla delibera dell’11 Ottobre 2017 al fine di garantirne la costante attualità;
4) di delegare l’Osservatorio ad adottare ogni iniziativa per favorire la diffusione delle indicate buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari, previa interlocuzione con la Settima Commissione referente.
Nello svolgimento dell’attività di cui ai punti precedenti l’Osservatorio si coordinerà con la Struttura Tecnica per l’Organizzazione.”