GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
Determinazione n. 66/2014 dell’Area dei Servizi Ambientali - Pagina 1 di 3
DETERMINAZIONE N. 94 DEL 27 MARZO 2014
OGGETTO: Ricorso allo strumento della riscossione a mezzo ruolo per il recupero delle entrate derivanti dalle ordinanze ingiunzione per sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale non pagate
IL DIRIGENTE
Premesso che la Provincia di Carbonia Iglesias è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme ambientali, ed in particolare, di quelle previste:
- dal decreto legislativo 152/2006:
- nel Titolo V, CAPO III, Sanzioni amministrative da art. 133 - 136 e - nel Titolo VI, Capo I, Sanzioni da art. 254 - 263
- dall’art. 13 del d.lgs 209/2003, relativo all’"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
Considerato che ai sensi dell’art. 18 della legge 689/81, qualora l'Autorità competente, ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente
Preso atto che non tutte le ordinanze di ingiunzione ingiunte dalla Provincia di Carbonia Iglesias per sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale sono state pagate e che pertanto, si rende necessario individuare le modalità che consentano di recuperare coattivamente le somme ingiunte dovute, maggiorate della sanzione di cui all’art. 27 della legge 689/1981 per il ritardo nel pagamento e/o degli interessi legali dovuti, al fine di evitare danni erariali
Visto che allo stato attuale non risulta approvato alcun regolamento che disciplini le modalità per la riscossione coattiva delle entrate locali
Ritenuto necessario procedere al recupero coatto a mezzo ruolo, in considerazione del fatto che l’unico strumento alternativo è l’ingiunzione fiscale di cui al r.d. 639/1910, svolta in proprio dall’Ente o dai soggetti abilitati iscritti all’Albo ministeriale. Non è possibile né conveniente, dal punto di vista economico, ricorrere al servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione all’interno dell’Ente. Attualmente non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con l’affidamento in argomento
Visto il d.l. 203/2005 che ha stabilito che dal 1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle Entrate che le esercita mediante apposita società Equitalia S.p.A.
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Visto l’art. 7, comma 2, lettere gg-ter, del d.l. 70/11, convertito con modificazioni dalla legge n.
106/2011, secondo cui “a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
Visto l’art. 53 del d.l. n. 69/2013, intitolato “Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate” secondo cui “Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013"
Considerato che si ritiene che l’art. 7, comma 2, lettere gg-ter, del d.l. 70/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, non sia applicabile alle entrate delle Province, per cui rimane immutata la possibilità di ricorrere allo strumento del ruolo per la riscossione coattiva delle proprie entrate
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge 689/1981 intitolata “Modifiche al sistema penale”;
- il d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006: “Norme in materia ambientale”;
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
- la legge regionale n. 11 del 25 maggio 2012, avente ad oggetto: “Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011”;
- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province;
- il decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013;
- il decreto del commissario straordinario n. 4 del 29/08/2013 con cui è stata assegnata al sottoscritto la dirigenza dell’Area dei “Servizi Ambientali” dell’Ente;
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D E T E R M I N A
- di individuare quale strumento per il recupero coatto dell’importo delle ordinanze di ingiunzione emesse dall’Amministrazione in materia ambientale e non pagate, maggiorate della sanzione di cui all’art. 27 della legge 689/1981 per il ritardo nel pagamento e/o degli interessi legali dovuti, la riscossione a mezzo ruolo
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva
- di trasmettere la presente determina al responsabile dei Servizi Finanziari per l’adozione degli atti di propria competenza.
Iglesias, 27 marzo 2014
Il Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali Ing. Putzulu Palmiro f.to