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S.I.Ve.M.P Tribunale di Firenze Sentenza del 6/10/07 1

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S.I.Ve.M.P Tribunale di Firenze Sentenza del 6/10/07

1 Tribunale di Firenze – Sez. Lavoro, Sent. del 06/10/2007

OMISSIS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nel ricorso introduttivo della presente causa le parti ricorrenti proponevano opposizione alle cartelle esattoriali loro notificata. per j contributi ONAOSI ivi esposti, sollevando anche eccezione di incostituzionalità in relazione alla normativa e ai criteri applicati per determinare il contributo.

Parte convenuta si costituiva. resistendo alla domande e chiedendone il rigetto.

La causa veniva discussa e decisa in data odierna dal Giudice dando lettura del dispositivo, MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa dell'ONAOSI si fondava sull'art, 52 comma. 23 L. n. 289/2002, con la quale veniva esteso anche a medici, farmacisti, veterinari e odontoiatri privati l'obbligo contributivo già a carico dei sanitari dipendenti pubblici.

La Corte Costituzionale con sentenza n, 190 del 2007 ha accolto l'eccezione di incostituzionalità della norma sopra citata censurando la procedura utilizzata dall'ONAOSI per determinare la misura del contributo oggetto dell'opposizione.

Scrive la Corte che tale misura è stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell’ONAOSl con con regolamenti soggetti all’approvazione dei Ministeri vigilanti, senza offrire alcun elemento, anche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai sanitari.

Tale pronunzia della Corte Costituzionale dunque fa venir meno in radice ogni legittimità della pretesa fatta valere dall'ONAOSI in causa.

E' da ritenere inammissibile la domanda nuova avanzata in udienza dall'ONAOSl con la quale, dopo la pronunzia della Corte, ha chiesto che fosse il Giudice a determinare il dovuto (il che non sarebbe nemmeno possibile in difetto di ogni criterio di riferimento).

Le opposizioni riunite vanno quindi accolte con annullamento delle cartelle come da sottostante dispositivo nel quale si addossano le spese alla soccombenza.

PQM

Il Giudice in accoglimento del ricorso annulla le cartella esattoriali per cui è causa e condanna l'ONAOSI al pagamento delle spese di causa liquidare in € 1,600 di cui € 800,00 per onorari, oltre 12,5% per spese generali, IVAe CPA.

Firenze, 4 ottobre 2007 omissis

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