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Tale divieto è da applicarsi anche nel caso in cui al rapporto di lavoro medesimo con la P.A

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Academic year: 2022

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NUOVAMENTE CONFERMATO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO RISPETTO A QUELLO A TEMPO INDETERMINATO

Il divieto di discriminazione del rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato è nuovamente confermato.

Tale divieto è da applicarsi anche nel caso in cui al rapporto di lavoro medesimo con la P.A. corrispondano ruolo, funzioni ovvero incarichi dirigenziali.

Ancora una volta tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, confermando ulteriormente gli ormai consolidati orientamenti dell'U.E., con recentissima sentenza n. 5516 del 19/3/2015, ha affermato come il "divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine non giustificato da ragioni obiettive discende dalla disciplina comunitaria del lavoro a termine, sulla base del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio della Comunità europea (che prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive), principio che nell’interpretazione consolidata nella giurisprudenza comunitaria ha un contenuto sufficientemente preciso affinché possa essere invocata da un singolo nei confronti dello Stato ed applicata dal giudice, anche previa disapplicazione di una normativa interna difforme (vedi sentenze Corte di Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact; 22 aprile 2010, causa C- 486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenh user Tirols; 22 dicembre 2010 C-444 e 456/09 Gavieiro Gavieiro; 8 settembre 2011 C- 177/10 Rosado Santana; 18 ottobre 2012, C302/11 Valenza)".

Confortati anche da questa ulteriore conferma giurisprudenziale, i nostri legali stanno predisponendo, come del resto preannunciato da questo Ufficio con precedenti informative, gli ulteriori ed ultimi due ricorsi "pilota".

In esito ai quali riteniamo che ciascun iscritto interessato (al riconoscimento dei periodi di lavoro prestati a tempo determinato con soluzioni di continuità penalizzanti il computo dell'esperienza professionale utile alla maturazione degli incrementi retributivi quinquennali e quindicennali) potrà infine decidere "a ragion veduta" se adire il Giudice del lavoro o meno.

Come già indicato con le suddette informative, parrebbe invece e comunque imprudente (ed eventualmente pure controproducente per la collettività degli interessati) l'avviamento di procedimenti in sede giurisdizionale anzitempo, soprattutto ove le note interruttive della prescrizione inoltrate consentano l'attesa degli esiti degli ultimi summenzionati procedimenti.

Mauro Gnaccarini Resp. Uff. Legale 26 marzo 2015

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