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Tribunale di Pescara, sez. Civile, ordinanza 2 ottobre 2015

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Tribunale di Pescara, sez. Civile, ordinanza 2 ottobre 2015

Giudice Di Fulvio Fatto e diritto

Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio, a scioglimento della riserva che precede, ritenuto di poter accogliere l’istanza di rimessione m termini formulata dal difensore di parte convenuta ai sensi dell’att. 153 comma 2 c.p.c. in quanto dagli atti prodotti a supp01to di detta istanza risulta che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta è scaduto (il 26.6.2015) per causa non imputabile a tale parte;

ed invero:

1) la comparsa di costituzione e risposta della convenuta è stata inviata telematicamente entro detto termine finale, segnatamente il 26.6.2015 alle 16,33, con esito di “controlli automatici deposito terminati con successo”;

2) solo il 1.7.2015 è pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di “atto rifiutato per deposito fascicolo errato” e, pertanto, detto difensore ha nuovamente provveduto a trasmettere per via telematica la citata comparsa di risposta, ma quando ormai il termine del 26.6.2015 era spirato;

3) dunque il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione del suddetto atto difensivo è stato segnalato dal sistema telematica solo il 1.7.2015, anziché immediatamente, come dovrebbe avvenire se tale sistema fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno pari a quella umana in operazioni automatizzabili;

in proposito si osserva, infatti, che qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria, all’atto di ricevere una comparsa di risposta sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti o in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante l’atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico;

4) pertanto si può ritenere che patte convenuta sia incorsa m una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto

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sistema, inidoneo a segnalare all’interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale.

P.Q.M.

in accoglimento della predetta istanza di rimessione in termini, dichiara la tempestività della costituzione in giudizio di patte convenuta;

considerato che il procuratore di parte attrice ha chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., assegna alle parti tali termini, con decorrenza iniziale dal 20.10.2015 (giorno da computare nei termini, e rinvia la causa per la valutazione delle eventuali richieste istruttorie all’udienza del (omissis).

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