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Prot. n. 40/FI/RoNi Roma, 12 marzo Circolare n. 40/2010

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Prot. n. 40/FI/RoNi

Roma, 12 marzo 2010

- AZIENDE ASSOCIATE

- SEZIONI TERRITORIALI

– LORO SEDI –

Circolare n. 40/2010

NUOVO REGIME IVA SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI: DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 2010, N. 18 - PRIMI CHIARIMENTI

Si fa seguito alle circolari associative n. 146/2009 e n. 22/2010, per informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, di recepimento delle direttive in materia di IVA 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, concernenti rispettivamente le nuove regole in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, le nuove modalità di rimborso per i soggetti non residenti e le norme di contrasto alle frodi connesse alle operazioni intracomunitarie. Le disposizioni inerenti la territorialità delle prestazioni di servizi sono operative dal 1° gennaio 2010.

Regole generali

La direttiva comunitaria 2008/8/CE sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi ha l’obiettivo di fissare come luogo dell'imposizione IVA il territorio dello Stato in cui avviene il consumo effettivo del servizio. In Italia, tale obiettivo è stato concretamente attuato dal D.Lgs.

n. 18/2010 che, a tal fine, ha stabilito due criteri generali di tassazione a seconda della qualità del soggetto committente il servizio:

− i servizi resi nei confronti di soggetti passivi (c.d. servizi “Business to Business - B2B”) sono tassati nel luogo di stabilimento del soggetto committente;

− i servizi resi nei confronti di privati che non svolgono un'attività d'impresa, arte o professione o prestati a soggetti passivi IVA per il proprio uso personale (c.d. servizi

“Business to Consumer - B2C") sono tassati nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso.

Ai fini dell’applicazione delle suddette regole, le nuove disposizioni prevedono che:

a) si debbano considerare “soggetti passivi” per le prestazioni di servizi ad essi rese:

(2)

1) i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione. In proposito, va evidenziato che le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute nell’esercizio di tali attività e non, invece, per gli acquisti effettuati per uso personale;

2) gli enti che non hanno per oggetto principale o esclusivo lo svolgimento di attività commerciali, anche quando agiscano al di fuori della sfera delle attività commerciali;

3) gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA.

b) si considera “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” il soggetto passivo che risulti domiciliato o residente nel territorio dello Stato, a condizione che non abbia stabilito domicilio all’estero1, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati e residenti all’estero limitatamente alle prestazioni da queste rese o ricevute.

Al fine di individuare meglio l’ambito di applicazione dei nuovi criteri di tassazione IVA, l’Agenzia delle Entrate ha fornito (circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009) un’elencazione delle prestazioni di servizi che - con effetto dal 1° gennaio 2010 - devono considerarsi rilevanti ai fini IVA nello Stato membro della Comunità Europea in cui è stabilito il committente se questi è un soggetto passivo d’imposta.

Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di servizi:

servizi generici, vale a dire servizi non ricompresi sino a tutto il 2009 in altre categorie espressamente menzionate dal D.P.R. n. 633/1972;

prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese

Esempio: un’impresa di trasporto stabilita in Italia sostiene in Belgio spese per la riparazione di un autobus l’operazione risulterà rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano.

prestazioni di trasporto di beni o prestazioni di servizi rese in attività accessorie al trasporto di beni;

prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite

Esempio n. 1: un’impresa stabilita in Italia svolge un servizio di intermediazione relativo ad una prestazione di trasporto di persone nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito in Germania la prestazione rileva ai fini IVA in Germania.

Esempio n. 2: un’impresa stabilita in Germania svolge un servizio di intermediazione nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito in Italia relativamente ad un servizio internazionale di trasporto di persone la prestazione rileva ai fini IVA in Italia, sebbene sia soggetta ad un regime di non imponibilità per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 1, n. 7) del DPR n.

633/1972.

1 Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

(3)

locazione, anche finanziaria, e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto (ipotesi che ricorre in caso di possesso o uso ininterrotto del mezzo per un periodo superiore a 30 giorni ovvero, in caso di natanti, a 90 giorni).

Esempio: un’impresa di trasporto stabilita in Italia stipula un contratto di locazione finanziaria di un autobus con un’impresa stabilita in Francia l’operazione risulterà rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano.

le seguenti prestazioni di servizi indipendentemente dal luogo di utilizzo:

ƒ prestazioni di locazione, anche finanziaria, e noleggio di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

ƒ prestazioni pubblicitarie;

ƒ prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale, comprese quelle di formazione e addestramento del personale;

ƒ prestazioni di fornitura ed elaborazioni di dati;

ƒ prestazioni di interpreti e traduttori;

ƒ prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;

ƒ prestazioni bancarie finanziarie ed assicurative;

ƒ prestazioni relative a prestiti di personale2.

Esempio: un’impresa di trasporto italiana richiede ad altra impresa di trasporto stabilita in uno Stato membro della Comunità Europea il prestito di un dipendente per lo svolgimento di un servizio di guida di autobus l’operazione assume rilevanza ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano a prescindere dal luogo di svolgimento della prestazione.

Le predette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabili in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari sono da considerare, chiaramente, fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito di territorialità.

Deroghe: Prestazioni di trasporto di persone ed altre prestazioni di servizi

Alcuni tipi di prestazione, espressamente individuati dall’articolo 7-quater del D.P.R. n.

633/1972, sono sottratte all’applicazione delle regole generali di determinazione, ai fini IVA, della territorialità delle prestazioni di servizi per essere tassate nel luogo di esecuzione delle stesse.

In particolare, come si è avuto modo di chiarire nella circolare associativa n. 146/2009 resta confermato per le prestazioni di trasporto di passeggeri il principio - già previsto dal vigente articolo 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - secondo cui le stesse si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa. In base a tale criterio, trasposto nel nuovo articolo 7-quater, comma 1, lettera b) del D.P.R. n.

2 Si rammenta che la fattispecie ricorre nella sola ipotesi in cui il personale prestato garantisce le proprie prestazioni alla società che se ne avvale in posizione di effettiva subordinazione (cfr. risoluzione 2 agosto 2002, n.

262).

(4)

633/1972, i servizi di trasporto di passeggeri continueranno ad essere territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato in cui si svolge materialmente il trasporto e quindi:

- se il trasporto si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato, l’operazione sarà soggetta ad IVA in Italia;

- se il trasporto si svolge in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, l’operazione rientrerà nel campo di applicazione dell’IVA italiana per la tratta percorsa in territorio nazionale, pur rimanendo soggetta al regime di non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1, n.1) del D.P.R. n. 633/197, mentre risulterà fuori campo IVA per la tratta percorsa all’estero ai sensi dell’articolo 7- quater del medesimo decreto. L’impresa che effettua il trasporto dovrà, quindi, rilasciare fattura evidenziando, in riferimento a ciascuna tratta, il titolo di non imponibilità e di esclusione dal campo di applicazione IVA del relativo corrispettivo.

Queste considerazioni valgono, chiaramente, ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa IVA italiana. Resta fermo, infatti, che per le tratte percorse all’estero, poiché il presupposto impositivo si verifica nel territorio di ciascuno degli Stati attraversati, occorrerà verificare in loco se e quali adempimenti devono essere assolti ai fini IVA. A tal fine può farsi riferimento alle informazioni disponibili sul sito associativo nella pagina “Trasporti stradali in Europea”, che, tuttavia, potrebbero subire a breve aggiornamenti per effetto dell’adeguamento delle normative interne degli altri Stati membri alle nuove disposizioni comunitarie.

Analogamente ai servizi di trasporto di passeggeri, a prescindere dallo status del committente assumono rilievo ai fini IVA nel Paese di effettivo utilizzo i seguenti servizi:

− servizi di ristorazione e catering: ai fini IVA tali servizi rilevano nel territorio dello Stato italiano solo se quivi materialmente eseguiti.

Esempio: l’autista di un autobus nell’ambito di un servizio di trasporto turistico internazionale consuma dei pasti all’estero tale operazione assumerà rilievo ai fini IVA nello Stato estero di utilizzo della prestazione (sarà rilasciata fattura con addebito dell’IVA estera) e non in Italia.

servizi di ristorazione e catering resi a bordo di una nave, di un aereo o di un treno: tali servizi, se resi nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuato all’interno della Comunità, sono assoggettati ad IVA in Italia se il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato3.

− servizi relativi a beni immobili, compresa la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, nonché la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili: tali servizi rilevano ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano solo se l’immobile è quivi situato.

3 Si considera “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” la parte di un trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza (ossia il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori dalla Comunità) ed il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri (ossia l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per i passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità).

(5)

Esempio n.1: l’autista di un autobus nell’ambito di un servizio di trasporto di passeggeri eseguito in Austria alloggia in un albergo di Vienna tale operazione assumerà rilievo ai fini IVA in Austria (sarà rilasciata fattura con addebito dell’IVA austriaca) e non in Italia.

Esempio n. 2: un’impresa di trasporto italiana sostiene in Francia spese per pedaggi autostradali

trattandosi di prestazioni di servizi relative all’utilizzo di un bene immobile4, l’operazione rileva ai fini IVA in territorio francese la società che gestisce il servizio autostradale emetterà fattura con applicazione dell’IVA francese.

− locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto “a breve termine”, tali da comportare l’uso o il possesso ininterrotto di un mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni (90 giorni se si tratta di natanti). Tali servizi rilevano ai fini IVA in Italia se i mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato ed utilizzati nell’ambito della Comunità ovvero se messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità ed utilizzati nel territorio dello Stato.

Esempio: un cittadino belga arrivato all’aeroporto di Roma noleggia per una settimana un’autovettura che utilizza in Italia la prestazione è imponibile ai fini IVA in Italia5.

− servizi relativi ad attività culturali, scientifiche, ricreative e simili, incluse fiere ed esposizioni (inclusi i servizi organizzati dai prestatori di dette attività nonché le prestazioni accessorie alle precedenti), quando tali attività sono materialmente svolte nel territorio dello Stato (articolo 7-quinquies).

Ulteriori deroghe sono dettate con riferimento specifico alle prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi, stabiliti in Stati membri della Comunità (articolo 7-sexies) ovvero stabiliti al di fuori della Comunità (articolo 7-septies).

Momento impositivo

Attraverso un modifica dell’articolo 6, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 il D.Lgs. n. 18/2010 ha integrato le disposizioni relative all’individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi. Ad integrazione delle disposizioni già vigenti6, rimaste immutate, è stato

4 In tal senso, risoluzione del Ministero delle Finanze 17 luglio 1999, n. 170, ove è precisato anche che il servizio consistente nella semplice cessione di tessere per il pagamento di pedaggi di autostrade estere, senza ulteriori servizi, costituisce – analogamente a quanto accade per le prestazioni rese o ricevute nell’ambito di un mandato senza rappresentanza - essere qualificato anch’esso come una prestazione relativa all’utilizzo di un bene immobile situato al di fuori del territorio dello Stato.

5Tali prestazioni, pur rientrando nel campo di applicazione dell’IVA, sono soggette ad un regime di non imponibilità, se il mezzo è adibito ad un trasporto internazionale di passeggeri eseguito parte nel territorio dello Stato italiano e in parte all’estero (articolo 9, n. 1) e 3) del DPR n. 633/1972).

6 Resta valida la regola generale secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di emissione della fattura o di pagamento dell’acconto limitatamente all’importo pagato o fatturato. Permane anche il principio secondo cui le prestazioni di servizi, in caso di autoconsumo da parte dell’imprenditore, si considerano effettuate al momento in cui sonorese, ovvero se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

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previsto che le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, tassabili nel luogo di stabilimento del committente ai sensi del nuovo articolo 7-ter, se effettuate in modo continuativo per un periodo superiore ad un anno e se non pagate mediante acconti, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare sino alla conclusione delle prestazioni medesime. Tale disposizione non si applica ai servizi resi da soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea, come pure ai servizi resi da operatori italiani a soggetti non residenti (sia comunitari che extracomunitari).

Cessioni di beni

A seguito della riformulazione operata dal D. Lgs. n. 18/2010, il presupposto di territorialità delle cessioni di beni è ora disciplinato dall’articolo 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, che ha lasciato invariate le disposizioni già contenute nel preesistente articolo 7. Pertanto, al fine di individuare il luogo di effettuazione di una cessione di beni continuerà ad essere rilevante il luogo in cui si trovano i beni all’atto del loro trasferimento: se i beni si trovano in Italia la cessione è territorialmente rilevante e, quindi, soggetta alla disciplina IVA in Italia. Se i beni ceduti si trovano, invece, al di fuori del territorio dello Stato italiano la loro cessione, in quanto carente del requisito di territorialità, non assume rilevanza ai fini dell’applicazione del tributo in Italia.

Esempio: un’impresa di trasporto acquista gasolio in Francia presso un distributore di carburanti locale trattandosi di acquisto di beni effettuato in Francia, l’operazione sarà soggetta all’applicazione dell’IVA francese.

Obblighi dei contribuenti: autofatturazione

Il decreto legislativo n. 18/2010, nel recepire la direttiva comunitaria 2008/8/CE, ha modificato l’articolo 17, co. 2 del DPR n. 633/1972 stabilendo che gli obblighi IVA relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato italiano (anche se non imponibili o esenti) da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia gravano su quest’ultimo. Nel regime previgente, invece, il soggetto non residente aveva una mera facoltà e non un obbligo di identificarsi ai fini IVA in Italia o di nominare un rappresentante fiscale, prevedendosi, laddove questa facoltà non fosse stata esercitata, che gli obblighi in materia di IVA dovessero essere assolti dal cessionario/committente mediante il meccanismo dell’inversione contabile.

Per effetto delle nuove disposizioni un soggetto passivo non residente, qualora effettui operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, non potrà più applicare l’IVA in fattura per le operazioni effettuate e dovrà inoltrare apposita richiesta per il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti. Il committente italiano dovrà procedere all’emissione di un’autofattura secondo il meccanismo del reverse charge, indicando il codice identificativo IVA del soggetto che effettua la prestazione ed addebitando l’IVA (se l’operazione è soggetta ad imposta) ovvero indicando il titolo di non imponibilità o di esenzione (sempreché ne ricorrano le condizioni). Il documento dovrà essere annotato sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.

(7)

Tale disposizione si applica anche se il soggetto non residente abbia un rappresentante fiscale, sia identificato direttamente ovvero abbia una stabile organizzazione in Italia, salvo che le operazioni siano effettuate direttamente da quest’ultima. Infatti, come si è visto, la costituzione di una stabile organizzazione fa acquisire al soggetto non residente lo status di soggetto passivo stabilito in Italia limitatamente alle operazioni effettuate o ricevute dalla stabile organizzazione stessa, le quali assumono, pertanto, natura di operazioni interne.

Esempio n.1: un’impresa di trasporto stabilita in Francia ha concluso un accordo con un’impresa di trasporto stabilita in Italia, che prevede lo svolgimento per conto di quest’ultima (committente) di un servizio di trasporto di persone esclusivamente in territorio italiano la prestazione rileva ai fini IVA nel territorio dello Stato l’impresa di trasporto francese dovrà emettere fattura senza applicazione dell’IVA, mentre la società di trasporto italiana dovrà emettere autofattura con applicazione dell’IVA al 10%.

Esempio n.2 : un’impresa di trasporto italiana svolge un servizio di trasporto di persone interamente in territorio francese per conto di un committente soggetto passivo stabilito in Francia il trasporto è fuori dal campo di applicazione del D.P.R. n. 633/1972, ma assume rilevanza ai fini IVA in Francia trattandosi di prestazione resa ad un soggetto passivo IVA stabilito in Francia l’impresa di trasporto italiana dovrà emettere fattura senza applicazione dell’IVA francese, mentre sul committente ricadrà l’obbligo di autofatturazione della prestazione ed ogni ulteriore adempimento fiscale..

Esempio n. 3: una stabile organizzazione in Italia di un’impresa di trasporto stabilita in Germania esegue un servizio di trasporto di persone nel territorio dello Stato italiano per conto di un committente soggetto passivo italiano non scatta il meccanismo del reverse charge la prestazione dovrà essere regolarmente fatturata dalla stabile organizzazione, che dovrà provvedere ad assolvere anche tutti gli altri adempimenti IVA previsti dalla normativa italiana.

Esempio n. 4: un’impresa di trasporto italiana riceve un servizio di riparazione dell’autobus in Germania da parte di un soggetto passivo ivi stabilito la prestazione rileva ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano, in quanto resa ad committente soggetto passivo in Italia il soggetto tedesco che ha effettuato il servizio di riparazione deve emettere fattura senza applicazione dell’IVA, mentre l’impresa di trasporto italiana deve emettere autofattura per la prestazione ricevuta applicando l’aliquota d’imposta prevista dalla normativa italiana per il servizio ricevuto.

Esempio n. 5: un’impresa di trasposto italiana acquista gasolio in Italia presso un distributore locale di carburanti, utilizzando la carta di credito rilasciata da una società avente sede legale in Germania, ma identificata ai fini IVA in Italia (non vi è stabile organizzazione) la prestazione rileva ai fini IVA in Italia come cessione di beni effettuata da soggetto non residente la società tedesca emette fattura senza applicazione dell’IVA, mentre l’impresa di trasporto italiana dovrà emettere autofattura con applicazione dell’IVA italiana.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione nell’ipotesi in cui il committente del servizio, territorialmente rilevante nel territorio dello Stato, non riveste lo status di soggetto passivo ai fini IVA. In tal caso, il prestatore non residente che rende un servizio territorialmente rilevante nei confronti di un privato dovrà adempiere agli obblighi di imposta identificandosi direttamente o nominando un rappresentante fiscale. Tale criterio trova applicazione speculare anche negli altri Stati membri della Comunità.

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Esempio: un’impresa di trasporto stabilita in Italia effettua un servizio di trasporto persone in Austria per conto di un soggetto privato la prestazione non è soggetta ad IVA in Italia per difetto del requisito di territorialità, ma è soggetta all’applicazione dell’IVA austriaca con aliquota del 10% non vi è applicazione del reverse charge, l’impresa di trasporto italiana dovrà identificarsi ed assolvere agli obblighi IVA in Austria.

La nuova disciplina non trova applicazione neppure nel caso di operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia intercorse tra soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nel qual caso il prestatore non residente dovrà procedere all’identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

Obblighi dei contribuenti: fatturazione

Il decreto legislativo n. 18/2010 ha apportato modifiche all’articolo 21 del DPR n. 633/1972 prevedendo, relativamente ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di altri Stati membri della Comunità, l’obbligo di indicazione in fattura del numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente.

Risulta altresì integrato il comma 6 dell’articolo 21, ove si prevede che la fattura debba essere emessa anche per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette ad imposta in base al principio di tassazione nel luogo del committente ai sensi del nuovo articolo 7-ter. Tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d’affari di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972.

Esempio: un’impresa stabilita in Italia svolge un servizio di intermediazione nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito in Germania la prestazione rileva ai fini IVA in Germania, ma il prestatore italiano dovrà ugualmente emettere fattura per l’operazione anche se questa risulta non soggetta ad imposta in Italia in fattura dovrà essere riportato il riferimento all’articolo 7-ter per effetto del quale l’operazione risulta esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ed il codice identificativo IVA del committente tedesco.

Obblighi dei contribuenti: modelli INTRASTAT

Il decreto legislativo in commento introduce, con effetto dal 1° gennaio 2010, l’obbligo di presentazione telematica all’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e di quelle da queste ultime ricevute (cd. Modelli INTRASTAT).

Le modalità ed i termini di presentazione del modello INTRASTAT sono disciplinate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n. 53. Il decreto prevede l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi per le seguenti operazioni:

a) cessioni ed acquisti intracomunitari di beni comunitari;

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b) prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 7-quater e 7-quinquies di cui al DPR n. 633/1972, rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea e ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea.

Non va, pertanto, presentato il modello INTRASTAT per le prestazioni di trasporto di passeggeri, i servizi di ristorazione e catering, le prestazioni relative a beni immobili, incluse quelle relative alla fornitura di alloggi e all’utilizzazione di beni immobili, le locazioni ed i noleggi a breve termine di mezzi di trasporti, servizi relativi ad attività culturali, scientifiche, ricreative e simili.

Esempio n. 1: un’impresa di trasporto acquista gasolio in Francia presso un distributore di carburanti locale trattandosi di acquisto di beni effettuato in Francia, l’operazione sarà soggetta all’applicazione dell’IVA francese per tale operazione non va presentato il modello INTRASTAT.

Esempio n. 2: un’impresa di trasporto italiana riceve un servizio di riparazione dell’autobus in Germania da parte di un soggetto passivo ivi stabilito la prestazione rileva ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano, in quanto resa ad committente soggetto passivo in Italia il soggetto tedesco che ha effettuato il servizio di riparazione deve emettere fattura senza applicazione dell’IVA, mentre l’impresa di trasporto italiana deve emettere autofattura per la prestazione ricevuta applicando l’aliquota d’imposta prevista dalla normativa italiana per il servizio ricevuto e riportando il codice identificativo IVA del prestatore l’operazione va inserita nel modello INTRASTAT.

Il decreto prevede che la presentazione dei modelli debba avvenire con cadenza mensile o trimestrale, a seconda del volume delle operazioni realizzate nei trimestri precedenti. In particolare, vige l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Viceversa, i modelli devono essere presentati con periodicità mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni predette.

La presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, gli elenchi possono essere presentati anche in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso, è altresì necessario presentare gli stampati dei frontespizi INTRA-1 (cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni) e/o INTRA-2 (acquisti intracomunitari di beni e servizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato.

In fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli uffici doganali avviene attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale ma, con successivo provvedimento, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In considerazione del ritardo con cui sono state pubblicate le disposizioni di recepimento di recepimento delle Direttive comunitarie sopra citate, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5

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del 17 febbraio scorso, ha chiarito che, in virtù dei principi recati dallo Statuto del contribuente, per gli eventuali errori di compilazione dei Modelli INTRASTAT, in sede di controllo, non verranno applicate sanzioni, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi provvedano ad inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi7.

Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità

Il nuovo articolo 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal D. Lgs. n. 18/2010, modifica le procedure per il rimborso dell’IVA pagata in altri Stati membri dell’Unione Europea in relazione all’acquisto di beni e servizi. Non è più prevista la presentazione di apposite istanze direttamente all’Amministrazione Finanziaria del Paese in cui è avvenuto l’acquisto, ma l’inoltro - tramite apposito portale telematico - della richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Sarà, poi, l’Agenzia delle Entrate ad inoltrare la richiesta allo Stato membro di rimborso previa valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per poter detrarre l’imposta assolta sugli acquisti.

Sarà un provvedimento del direttore della stessa Agenzia ad individuare l’ufficio competente ad effettuare il rimborso, nonché termini e procedure per la relativa richiesta.

Tali disposizioni si applicano a partire alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1°

gennaio 2010 (relativamente al periodo d’imposta 2009).

L’Associazione, nel riservarsi di ritornare sull’argomento non appena verranno fornite ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, resta a disposizione per eventuali chiarimenti (a tal fine è possibile inviare quesiti al seguente indirizzo di posta elettronica romagnuolo@anav.it).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE Tullio Tulli

7 E’ evidente, peraltro, che l’eventuale mancata presentazione dei predetti elenchi entro la scadenza del 25 febbraio scorso (da parte dei soggetti tenuti all’adempimento mensile dell’obbligo) comunque non potrà far scattare l’applicazione delle sanzioni, dal momento che il decreto ministeriale che ne disciplina modalità e termini di presentazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data successiva alla predetta scadenza del 25 febbraio.

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