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Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato? Ci sono limiti alla copertura?

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Academic year: 2022

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Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2021 Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia

Prodotto: “Circolazione Protetta Convenzione A.I.B. All Insurance Broker srl – Car-Ins”

mm

Che cosa non è assicurato?

proprietà, guida o circolazione di

proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili

veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione

veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA

casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; questa esclusione non opera in caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica

casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o per violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità

partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Ci sono limiti alla copertura?

! La polizza prevede per le vertenze contrattuali il

valore in limite minimo di € 200;

! Nei territori fuori dell’Europa e dei Paesi del

bacino del Mediterraneo il massimale è di € 20.000 per sinistro.

Che cosa è assicurato?

Richiesta di risarcimento danni

Vertenze contrattuali sul veicolo

Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale.

Istanza di dissequestro del veicolo

Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente

Assistenza dell’interprete in caso di arresto e/o interrogatorio all'estero per incidente.

Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro, sospensione, o revoca della patente (senza incidente solo se con esito positivo)

Ricorso per errata variazione punti patente.

Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale

Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni Infortuni.

Ricorso contro la sospensione della patente a seguito di furto del veicolo, clonazione o furto della targa.

La polizza prevede i massimali per sinistro e senza

limite annuo di € 100.000.

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Dove vale la copertura?

L’assicurazione ti copre in tutto il mondo

Quando e come devo pagare?

Per il Contraente il Premio deve essere pagato secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

Per l’Aderente il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Certificato di assicurazione.

Non è previsto il frazionamento del premio.

Il Contraente e l’Aderente possono effettuare il pagamento del premio con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.

Che obblighi ho?

• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per il Contraente la validità della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e scade nel giorno indicato in polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.

Per l’Aderente la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza del Certificato di Assicurazione. La copertura è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.

Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdettata mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione.

Il certificato è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel certificato senza che sia necessario inviare disdetta.

L’Aderente ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento dopo la sottoscrizione del certificato, con restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte o, in caso di copertura assicurativa abbinata a finanziamento, diritto alla corrispondente riduzione della rata, oltre che restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Qualora il certificato sia abbinato ad un finanziamento per l'acquisto del veicolo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche parziale, l’Aderente può richiedere la cessazione del contratto assicurativo, con conseguente estinzione del vincolo al pagamento delle rate successive e restituzione della quota di premio eventualmente e anticipatamente già pagata al netto delle imposte. Se interessato, l’Aderente può comunque mantenere in essere la copertura assicurativa fino alla scadenza originariamente prevista.

Il recesso va esercitato in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, da inviare alla Società o al Broker Contraente senza necessità di preavviso.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma

scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un

preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI L’ ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2020

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 517 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;

- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 353 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2020

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 488 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 185 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1.583 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2020: 324,30%.

Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili e l’ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall’impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

• alla materia fiscale ed amministrativa;

• a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;

• ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme;

• a fatti dolosi delle persone assicurate;

• a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: “Circolazione Protetta Convenzione A.I.B. All Insurance Broker srl – Car-Ins”

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2021

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• ai casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro;

• ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;

• all’adesione ad azioni di classe (class action);

• a vertenze con ARAG.

Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto ci sono i seguenti limiti di copertura:

• la garanzia “Ricorso contro le sanzioni amministrative” in assenza di incidente stradale opera solo qualora il ricorso sia accolto anche parzialmente;

• se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate;

• la polizza garantisce fino ad un massimo di due tentativi di esecuzione forzata.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro: L'assicurato deve tempestivamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. L’assicurato può denunciare i nuovi sinistri:

• on line tramite l’area internet riservata (c.d. home insurance) sul sito www.arag.it alla sezione

“Clienti” seguendo le istruzioni ivi riportate;

• tramite email alla casella denunce@arag.it utilizzando il modulo presente sul sito www.arag.it

• tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR),

• al numero di fax +39 045.8290 557.

Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).

La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all’assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o

reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Obblighi dell’impresa

ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l’importo dovuto.

Quando e come devo pagare?

Premio

Oltre a quanto indicato nel DIP:

Il premio e il massimale non sono indicizzati; Il premio pagato per l’assicurazione è soggetto all’aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50%. Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile

relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

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Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

- Per il Contraente il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno. Per l'Aderente la copertura ha la durata indicata nel Certificato di assicurazione e cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.

- La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

L’Aderente ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento dopo la sottoscrizione del certificato, con restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte o, in caso di copertura assicurativa abbinata a finanziamento, diritto alla corrispondente riduzione della rata, oltre che restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Il recesso va esercitato in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, da inviare alla Società o al Broker Contraente senza necessità di preavviso.

Risoluzione

In caso di spostamento della sede legale o della residenza in un paese diverso dalla Repubblica Italiana il contratto si risolve di diritto

.

A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica o giuridica con sede legale nella Repubblica Italiana che acquista (con o senza finanziamento) o prende in leasing un veicolo presso una concessionaria abilitata alla piattaforma CarIns di AIB All Insurance Broker e che voglia tutelarsi, nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni).

Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona fisica e la persona giuridica che non sta acquistando un veicolo presso una

concessionaria abilitata alla piattaforma Car Ins o che non ha l’esigenza di tutelarsi per i rischi legati alla circolazione stradale.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le seguenti esclusioni di polizza:

• proprietà o guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto;

• fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

• contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, salvo che sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa

comportano

• per il cliente del mercato di riferimento la non operatività delle garanzie di polizza

• l’inserimento nel mercato di riferimento negativo del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ABBINAMENTO DEL PRODOTTO

Il cliente può aderire alla polizza collettiva “Circolazione Protetta Convenzione A.I.B. All Insurance Broker srl – Car-Ins” in

occasione dell’acquisto o presa in leasing di un veicolo presso una concessionaria abilitata alla piattaforma CarIns di AIB All

Insurance Broker. Se il veicolo è acquistato tramite finanziamento o preso in leasing, il costo annuo e gli oneri dell’adesione

alla polizza collettiva “Circolazione Protetta Convenzione A.I.B. All Insurance Broker srl – Car-Ins” sono fissi ed indipendenti

dal costo e dagli oneri del finanziamento o del leasing, che segue i parametri tariffari indicati dall’istituto finanziario erogante.

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Il finanziamento o il leasing per l’acquisto o presa in locazione del veicolo viene erogato indipendentemente dall’adesione alla polizza collettiva “Circolazione Protetta Convenzione A.I.B. All Insurance Broker srl – CarIns” e i suoi costi e oneri non dipendono dall’adesione alla polizza.

Con la polizza collettiva “Circolazione Protetta Convenzione A.I.B. All Insurance Broker srl – CarIns”, l’aderente si assicura contro il rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze collegate alla circolazione stradale, anche alla guida del veicolo acquistato con il finanziamento o preso in leasing.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa dall’impresa di assicurazione all’intermediario è pari al 45,00% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.

ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all’Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.

All’Autorità di vigilanza

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E’ pertanto soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione

delle controversie

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL LEASING O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI

RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN

ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO

UN NUOVO BENEFICIARIO.

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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME

INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE

TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere

Esecuzione forzata: l’attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni) Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d’ufficio).

Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: si distinguono in delitti (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in contravvenzioni (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l’altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Scoperto: è la somma a carico dell’assicurato dedotta dall’importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza

Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione

Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte

Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia

Prodotto: “Circolazione Protetta Convenzione A.I.B. All Insurance Broker srl – Car-Ins” Ed. 07/2021

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Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Assicurati

Le garanzie previste all’Art. 16 Oggetto dell’assicurazione, vengono prestate ai veicoli acquistati o presi in leasing presso la rete di autoconcessionarie che collaborano con All Insurance Broker, qualora i proprietari/locatari dei suddetti veicoli abbiano aderito alla presente copertura assicurativa, distribuita tramite la piattaforma informatica Car-Ins.

Possono essere assicurate con la presente polizza collettiva solo targhe italiane relative alle seguenti categorie di veicoli: Ciclomotori, Motocicli, Motocarri, Motoveicoli, Auto e Moto d'epoca, Autovetture e Autocarri massa a pieno carico fino 35 q.li.

In particolare le garanzie vengono prestate:

al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l’operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.

Le garanzie valgono, inoltre, per:

- l’Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;

- i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia;

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa copertura assicurativa le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente del Certificato di Assicurazione / Adesione.

Art. 2 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

2. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all’art. 16 – Oggetto dell’Assicurazione applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi.

Art. 4 - Decorrenza, durata del contratto e recesso anticipato

1. Salvo la limitazione prevista dall'Art. 9 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nel certificato di assicurazione, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. La polizza collettiva ha la durata di un anno e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata, mezzi legalmente equivalenti o telefax spediti almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell’Art. 1899 del Codice Civile.

3. La copertura assicurativa ha la durata pattuita nel certificato di assicurazione e non si rinnova tacitamente.

4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di adesione alla presente polizza collettiva, è riconosciuta al Contraente- Assicurato la facoltà di ripensamento o recesso anticipato dal contratto con le seguenti modalità:

• in caso di pagamento anticipato e diretto da parte dell’assicurato, diritto alla restituzione del premio già pagato al netto delle imposte;

• in caso di copertura assicurativa sottoscritta in abbinamento o connessione a finanziamento, diritto alla corrispondente riduzione della rata, oltre al diritto alla restituzione della eventuale quota di premio già pagata e non goduta al netto delle imposte.

5. Qualora il contratto assicurativo risulti abbinato o connesso ad un finanziamento per l'acquisto del mezzo assicurato, in caso di estinzione anticipata del finanziamento stesso, anche parziale, al Contraente-Assicurato è riconosciuta la facoltà di richiedere la cessazione del contratto assicurativo, con conseguente estinzione del vincolo al pagamento delle rate successive e restituzione della quota di premio eventualmente e anticipatamente già pagata al netto delle imposte. Ove ve ne sia l'interesse, invece, resta salva la possibilità per il Contraente-Assicurato di mantenere in essere la copertura assicurativa.

6. Il recesso di cui ai precedenti punti 4 e 5 va esercitato in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, da inviare alla Società o al Broker Contraente senza necessità di preavviso.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto o dal certificato di assicurazione/adesione mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, da inviare alla Società o al Broker Contraente dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al Contraente e/o all’Assicurato è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 6 – Lingua del contratto

Ai fini del presente contratto fa fede unicamente la lingua italiana.

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Pag. 3 di 6 Art. 7 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per l’intero periodo di copertura assicurativa indicato nel certificato di assicurazione ed è interamente dovuto anche nel caso di durata poliennale.

2. Se il premio stabilito dal precedente comma non viene interamente versato, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell’art 1901 del Codice Civile.

3. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

4. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti che al momento della stipula della polizza sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all’art. 16 - Oggetto dell’assicurazione, a parziale deroga all’art. 1907 Codice Civile.

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

• per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti.

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali.

- durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.

3. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell’Art. 19, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;

- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 10- Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

Art. 11 - Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

3.La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 12 - Estensione territoriale

1. Per le vertenze contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Art.13 – Indicizzazione

Il presente contratto non è soggetto ad indicizzazione.

Art 14 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Rinvio e clausola o accordi particolari

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

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Condizioni Particolari

Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

▪ le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;

▪ le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico.

Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

▪ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art. 19 comma 7;

▪ le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell’Art. 19 comma 7;

▪ le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

▪ le spese di giustizia;

▪ Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte;

▪ le spese per la registrazione degli atti giudiziari;

▪ le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;

▪ le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;

▪ le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E’ garantito l’intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell’Art. 20, comma 1, per ogni grado di giudizio.

Art. 17 –Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 1. L’Assicurato è tenuto a:

▪ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;

▪ ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

▪ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

▪ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:

- le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;

- i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 18 – Prestazioni garantite

Per i veicoli individuati sul certificato di assicurazione le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all’art. 1 per le prestazioni di seguito indicate.

1. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

2. Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato se il valore in lite è superiore a € 200.

3. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.

4. Istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale.

5. Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto all'estero. ARAG anticipa la cauzione penale se l’assicurato fornisce adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese dalla data di erogazione.

6. Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

7. Ricorso contro le sanzioni amministrative:

• pecuniarie

• accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida

inflitte per violazioni al codice della strada in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

Se non c’è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

8. Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti.

9. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale. La garanzia opera quando:

•l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato

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•il reato è derubricato da doloso a colposo

•il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

10. Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni presso cui il conducente ha stipulato una polizza Infortuni. La garanzia opera in caso di morte o invalidità permanente dell’assicurato a seguito di incidente stradale.

11. Ricorso contro la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida inflitta in seguito alla circolazione non autorizzata derivante dal furto del veicolo assicurato o della relativa targa, o dalla clonazione di quest’ultima. L’assicurato deve fornire ad ARAG i documenti che provano il furto o la clonazione.

Art. 19 – Denuncia e gestione del caso assicurativo

1. L'Assicurato deve presentare alla Società denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

2. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere alla Società di tutelare gli interessi dell’Assicurato.

A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:

• generalità e recapiti della controparte;

• estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;

• copia della corrispondenza intercorsa;

• copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);

• dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;

• copia dell’informazione di garanzia o di ogni altro atto notificato all’Assicurato.

In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

3. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.

4. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo.

Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 20 per la trattazione giudiziale.

5. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

6. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

• la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;

• la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

8. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

Art. 20 – Scelta del legale incaricato

1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest’ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all’art. 16, comma 2 - Oggetto dell’assicurazione.

2. Se l’Assicurato non comunica alla Società il nominativo del legale prescelto, la Società provvede direttamente alla nomina.

3. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché fornirgli tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

4. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.

5. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. 21– Massimale

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dall’art. 18 Prestazioni garantite, sono rimborsati entro gli importi di seguito indicati:

-€ 100.000 per sinistro senza limite annuo;

-€ 20.000 quando le garanzie di Tutela Legale operano nei territori al di fuori dell’Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Art. 22– Esclusioni Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005);

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

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h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;

l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

m) se il veicolo non è omologato;

n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;

o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;

p) per le vertenze con la Società;

q) per i casi di adesione a class action;

r) per controversie col Contraente di Convenzione All Insurance Broker;

s) per controversie con la Concessionaria presso la quale è stata acquistata la vettura assicurata;

t) per controversie con la Società Finanziaria con la quale è stato sottoscritto il finanziamento per l’acquisto della vettura assicurata.

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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per la finalità di predisposizione di proposte di polizza e di gestione del contratto assicurativo, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per maggiori informazioni sulle altre finalità del trattamento perseguite, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti esercitabili la invitiamo a consultare la nostra Informativa privacy pubblicata sul sito www.arag.it.

Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi inoltre

al DPO (Data Protection Officer) della Società all’indirizzo servizio.privacy@arag.it.

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