AVV. LORENZO TATARELLA
Monza, 13 marzo 2019
LA RESPONSABILITA’
DELL’ORGANIZZATORE DELL’EVENTO SPORTIVO,
DEL PROPRIETARIO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO E
DEL GESTORE
SOGGETTI
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
ORGANIZZATORE EVENTO SPORTIVO
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
PREMESSA –
IMPIANTO SPORTIVO
<< Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori preposti
allo svolgimento di attività sportive >>
ART. 2 DM 18 MARZO 1996 – DM 6 GIUGNO 2005
PREMESSA –
IMPIANTO SPORTIVO
Comprende:
• spazi dove si svolge l’attività sportiva;
• le tribune (per gli spettatori);
• gli spazi dedicati a servizi accessori (ad es. il bar);
• gli spazi di supporto della zona spettatori (servizi igienici);
• i parcheggi.
ART. 2 DM 18 MARZO 1996 – DM 6 GIUGNO 2005
PREMESSA –
IMPIANTO SPORTIVO
GLI IMPIANTI SPORTIVI SONO COSTRUITI NEL RISPETTO DELLE NORME DEL CONI, DELLE FSN E
DELLE DSA E DELLE LEGGI NAZIONALI
In particolare:
- Spazi collocati in modo da assicurare integrazione e funzionalità;
- L’impianto deve tener conto del contesto ambientale che lo circonda;
- Velocità di deflusso e rapida viabilità - Facile accesso per i mezzi di soccorso
ART. 2 DM 18 MARZO 1996 – DM 6 GIUGNO 2005
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI
L’ORGANIZZATORE DEGLI EVENTI SPORTIVI E’ IL SOGGETTO CHE SI ASSUME TUTTE LE
RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO (CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE)
+
E’ IL SOGGETTO CHE PROMUOVE L’INCONTRO DI UNO O PIU’ ATLETI CON LO SCOPO DI RAGGIUNGERE UN
RISULTATO IN UNA O PIU’ DISCIPLINE, A
PRESCINDERE DALLA PRESENZA DI SPETTATORI E QUINDI NON PRESUPPONENEDO UNO SPETTACOLO
PUBBLICO
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI
IN PARTICOLARE, L’ORGANIZZATORE DEGLI EVENTI SPORTIVI DEVE ASSICURARE LA
PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE DI PROTEZIONE VOLTE AD ELIMINARE I RISCHI DI
DANNO NEI CONFRONTI DI:
- ATLETI,
- SPETTATORI
- TUTTI GLI ALTRI PARTECIPANTI (ARBITRI, VOLONTARI ECC)
DEVE GARANTIRE IL CONTROLLO DELLE + ATTREZZATURE UTILIZZATE E VERIFICARE L’IDONEITA’ DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI DOVE
DEVE SVOLGERSI LA COMPETIZIONE SPORTIVA
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI
QUALI SONO LE CAUTELE CHE
L’ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI DEVE ADOTTARE?
E’ SUFFICIENTE IL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI
O
E’ NECESSARIA L’OSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRUDENZA E DILIGENZA?
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI
PER MEGLIO COMPRENDERE E’
OPPORTUNO RIPRENDERE IL CONCETTO DI
“RISCHIO SPORTIVO”, OSSIA
CONSAPEVOLEZZA E ACCETTAZIONE DELL’ATLETA DELLE POSSIBILI
CONSEGUENZE ANCHE LESIVE CHE
POSSONO PRODURSI NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI E
RISCHIO SPORTIVO
SONO I GIUDICI DI LEGITTIMITA’ AD AVER AFFERMATO CHE LA PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA’ AGONISTICA IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO CHE
RIENTRA NELL’ALEA NORMALE DEL GIOCO L’ORGANIZZATORE PER LIBERARSI DA
RESPONSABILITA’ DEVE DIMOSTRARE DI AVER ADOTTATO TUTTE LE NORMALI CAUTELE VOLTE A CONTENERE IL SUDDETTO RISCHIO NEI LIMITI DELLA
SPECIFICA ATTIVITA’
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI E
RISCHIO SPORTIVO
LA GIURISPRUDENZA HA DETERMINATO QUALI SONO GLI SPORT “PERICOLOSI”ANALIZZANDO LE
CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA E LA NATURA DEI MEZZI OPERATI.
SONO SPORT C.D. “A VIOLENZA NECESSARIA”: LA BOXE, L’AUTOMOBILISMO, IL MOTOCICLISMO, IL
CALCIO (GIUDIZIO DATO SULLA BASE DEL NUMERO DI SPETTATORI CHE ASSISTONO A TALE SPORT E CHE
IMPONGONO L’ADOZIONE DI PARTICOLARI MISURE IDONEE AD EVITARE IL VERIFICARSI DI EVENTI
DANNOSI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI
2050 C.C
.L’ORGANIZZATORE RISPONDE ANCHE AI SENSI DELL’
ART. 2050 C.C. PERCHE’ CHIUNQUE CAGIONA DANNO AD ALTRI NELLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITA’
PERICOLOSA E’ TENUTO AL RISARCIMENTO SE NON PROVA DI AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE IDONEE A
EVITARE IL DANNO.
VI DEVE ESSERE IL NESSO DI CAUSALITA’ TRA
L’ATTIVITA’ PERICOLOSA E IL DANNO: IL CASO FORTUITO (EVENTO NON PREVEDIBILE E NON SUPERABILE PUR
CON ADEGUATA DILIGENZA) AVREBBE EFFICACIA INTERRUTTIVA DEL NESSO DI CAUSALITA’
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI
2049 C.C.
L’ORGANIZZATORE RISPONDE ANCHE AI SENSI DELL’ART. 2049 C.C. PER IL CASO DI
CULPA IN VIGILANDO E IN ELIGENDO, SI TRATTA DI UNA RESPONSABILITA’
OGGETTIVA CHE RITORNA NELLA SFERA DI RESPONSABILITA’
DELL’ORGANIZZATORE PER VIA DELLE SCELTE OPERATE DA SOGGETTI A LUI
RIFERIBILI
PROPRIETARIO
IMPIANTO SPORTIVO
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
2053 C.C.
L’ART. 2053 C.C., TITOLATO «ROVINA DELL’EDIFICIO», STABILISCE CHE «IL PROPRIETARIO (PUBBLICO O PRIVATO) DI UN EDIFICIO O DI ALTRA COSTRUZIONE È
RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI DALLA LORO ROVINA*, SALVO CHE PROVI CHE QUESTA NON È DOVUTA
A DIFETTO DI MANUTENZIONE O A VIZIO DI COSTRUZIONE **
*Il proprietario chiamato a risarcire il danno in via esclusiva può rivalersi nei confronti del costruttore-appaltatore ai sensi dell’art. 1669, qualora abbia
tempestivamente denunciato il vizio di costruzione e non siano trascorsi dieci anni dal compimento dell’opera. (cfr. art. 2053 c.c.);
**I vizi di manutenzione sono normalmente imputabili alla negligenza del proprietario, ma non è esclusa in questo caso una concorrente responsabilità per fatto del terzo cui era stato dato l’incarico di provvedere alla manutenzione di tutto o parte dell’edificio (cfr. art. 2053 c.c.)
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
PERTANTO IL PROPRIETARIO, IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART 40 C.P. E’ TITOLARE DI UNA
POSIZIONE DI GARANZIA A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ DI COLORO CHE UTILIZZANO
L’IMPIANTO E CUSTODE DELLE COSE IL PROPRIETARIO E’ RESPONSABILE PER QUALUNQUE FATTO AVVENUTO NELL’AMBITO
DELL’IMPIANTO, PER IL QUALE IL TITOLARE DELLA STRUTTURA HA L’ONERE DI MANTENERE
CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI BENESSERE DEGLI UTENTI
ART. 40 C.P.
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
IN QUANTO CUSTODE, IL PROPRIETARIO E’
RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART. 2051 C.C.
IN QUESTO CASO, PER LIBERARSI DALLA
RESPONSABILITA’ PER I DANNI CAGIONATI DALLA COSA IN CUSTODIA, E’ NECESSARIO CHE PROVI IL
CASO FORTUITO.
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
L’UNICO MODO PER LIBERARSI DALLA
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA E’ DIMOSTRARE DI AVERE CUSTODITO IL BENE AL MEGLIO E DI TENERLO IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
SUL PUNTO VI E’ CONTRASTO NELL’IPOTESI IN CUI SI ABBIA UN BENE IN CONCESSIONE:
A PARTE IL CASO IN CUI NELLA STESSA
CONCESSIONE SIA PREVISTA ESPRESSAMENTE LA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA’,
LA TESI MAGGIORITARIA RITIENE CHE IL PROPRIETARIO RIMANGA OBBLIGATO AD ESERCITARE SORVEGLIANZA E CONTROLLO E
RELATIVI ONERI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE DEI LUOGHI (AD ES. RIFACIMENTO DEI MURI)
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
TESI MINORITARIA
Proprietario rimane tenuto alla sorveglianza e controllo se non c’è una diversa pattuizione (diverso accordo fra
le parti nella concessione) .
Tribunale Milano 1° luglio 2004 = proprietario e gestore utente di una piscina che, mentre stava uscendo
dall’impianto era scivolato dalla scaletta e si era procurato un’ampia ferita al tallone destro poichè i
gradini erano “taglienti e non smussati”.
.
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
TESI MINORITARIA
Entrambi i soggetti erano “gravati dall’obbligo di custodia con riferimento alle attrezzature presenti nel centro [...] ove è avvenuto l’incidente: Peraltro la qualità
di custode di tale soggetto “non ha escluso, nel caso concreto, l’obbligo di custodia esistente in capo al
comune proprietario del suddetto centro, dovendo ritenersi che il Comune, con la stipula del contratto de quo, non si sia (neppure temporaneamente) spogliato del
potere- dovere di vigilanza dello stato di conservazione delle proprie strutture”.
.
PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO
MEMO
ART. 18 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Obblighi per i proprietari: interventi strutturali + adeguamento degli impianti (e consegna delle
certificazioni)
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
Amministra beni e immobili di proprietà altrui e, pertanto, risponde giuridicamente
dell’amministrazione dell’impianto di cui risulta custode
E’ tenuto a garantire la sicurezza e l’incolumità di coloro che vi accedono, prescindendo dal fatto
che si tratti di lavoratori, atleti,
spettatori e tecnici
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
I Terzi danneggiati nell’ambito della struttura possano azionare procedure finalizzate al
riconoscimento della responsabilità e del risarcimento danni.
In linea con quanto appena detto, si può affermare che il gestore è titolare della posizione di garanzia
di cui all’art. 40 c.p. e che lo stesso può essere ritenuto responsabile degli eventi dannosi
«prevedibili ed evitabili»
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
Il Custode – gestore, così come accade nel caso del proprietario – custode, deve occuparsi della
manutenzione delle «cose in custodia», al fine di evitare deperimenti o situazioni dalle quali possano derivare situazioni di pericolo di cui sarebbe poi responsabile vista la sua posizione di
garanzia
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
Il custode può esentarsi da responsabilità
provando il caso fortuito, ossia dimostrando che vi sia un evento idoneo ad interrompere il nesso
causale
2051 c.c
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
2043 e 2050 C.C.
IL GESTORE E’ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DELL’INCOLUMITA’ DI CHI ACCEDE ALL’IMPIANTO.
SE CON IL DANNEGGIATO SUSSISTE UN RAPPORTO NEGOZIALE SI HA RESPONSABILTIA DI NATURA
CONTATTUALE
SE NO RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE RICONDOTTA EX 2043 C.C. O 2050 C.C. A SECONDA DEL
TIPO DI SPORT PRATICATO (sport pericoloso o no)
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
Quali obblighi la cui inosservanza determina responsabilità del gestore?
Garantire la sicurezza:
1) locali;
2) attrezzi;
3) salute dei praticanti
Sono nulle tutte le clausole di esonero da
responsabilità
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
Il gestore risponde giuridicamente della gestione dell’impianto
Il datore di lavoro è sempre responsabile degli illeciti + compiuti da dipendenti
Risponde ai sensi degli :
- art. 1228 c.c. (responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei collaboratori)
- art. 2049 c.c. «datori di lavoro rispondono dei fatti illeciti commessi dai «dipendenti» nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti»
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
Cass. pen., sez. IV, 28.2.2018, n. 9160
Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art.
40 cod. pen., comma 2, ed è tenuto, anche per il disposto dell’art. 2051 cod. civ. ed indipendentemente dalla
qualificazione di attività pericolosa di quella svolta
nell’impianto, a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la
conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo occorso ad un utente
dell’impianto sportivo. (conf. Trib. Novara, 18.3.2018, rivistadirittosportivo-coni.it)
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
Cass. civ., sez. III, 19.12.2014, n. 26901
Deve escludersi la responsabilità per custodia in
capo alla società custode dello stadio cittadino per i danni subiti da uno spettatore mentre assisteva a una partita di calcio perché colpito al viso da un
oggetto lanciato da un ‘anello’ dello stadio superiore al suo, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall’uso che ne è stato fatto dal custode, bensì dal comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha
rappresentato esclusivamente il contesto nell’ambito
del quale è maturata la vicenda.
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO
Cass. civ., sez. VI, 30.8.2013
Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi in un contesto di rigoroso rispetto delle normative
esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori,
nell’eventualità di accadimenti imprevedibili e ascrivibili al fatto del
danneggiato stesso, tra i quali la sua imperizia o imprudenza, o al fatto del terzo. Deve essere riconosciuta la responsabilità del custode di un campo da calcetto in base all’evidenza del nesso causale tra la
conformazione della cosa – palo metallico di sostegno della struttura del campo da gioco – e l’evento lesivo