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LA RESPONSABILITA DELL ORGANIZZATORE DELL EVENTO SPORTIVO, DEL PROPRIETARIO DELL IMPIANTO SPORTIVO E DEL GESTORE AVV.

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(1)

AVV. LORENZO TATARELLA

Monza, 13 marzo 2019

LA RESPONSABILITA’

DELL’ORGANIZZATORE DELL’EVENTO SPORTIVO,

DEL PROPRIETARIO

DELL’IMPIANTO SPORTIVO E

DEL GESTORE

(2)

SOGGETTI

—  PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

—  ORGANIZZATORE EVENTO SPORTIVO

—  GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

(3)

PREMESSA –

IMPIANTO SPORTIVO

<< Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori preposti

allo svolgimento di attività sportive >>

ART. 2 DM 18 MARZO 1996 – DM 6 GIUGNO 2005

(4)

PREMESSA –

IMPIANTO SPORTIVO

Comprende:

•  spazi dove si svolge l’attività sportiva;

•  le tribune (per gli spettatori);

•  gli spazi dedicati a servizi accessori (ad es. il bar);

•  gli spazi di supporto della zona spettatori (servizi igienici);

•  i parcheggi.

ART. 2 DM 18 MARZO 1996 – DM 6 GIUGNO 2005

(5)

PREMESSA –

IMPIANTO SPORTIVO

GLI IMPIANTI SPORTIVI SONO COSTRUITI NEL RISPETTO DELLE NORME DEL CONI, DELLE FSN E

DELLE DSA E DELLE LEGGI NAZIONALI

In particolare:

-  Spazi collocati in modo da assicurare integrazione e funzionalità;

-  L’impianto deve tener conto del contesto ambientale che lo circonda;

-  Velocità di deflusso e rapida viabilità -  Facile accesso per i mezzi di soccorso

ART. 2 DM 18 MARZO 1996 – DM 6 GIUGNO 2005

(6)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI

(7)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI

L’ORGANIZZATORE DEGLI EVENTI SPORTIVI E’ IL SOGGETTO CHE SI ASSUME TUTTE LE

RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO (CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE)

+

E’ IL SOGGETTO CHE PROMUOVE L’INCONTRO DI UNO O PIU’ ATLETI CON LO SCOPO DI RAGGIUNGERE UN

RISULTATO IN UNA O PIU’ DISCIPLINE, A

PRESCINDERE DALLA PRESENZA DI SPETTATORI E QUINDI NON PRESUPPONENEDO UNO SPETTACOLO

PUBBLICO

(8)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI

IN PARTICOLARE, L’ORGANIZZATORE DEGLI EVENTI SPORTIVI DEVE ASSICURARE LA

PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE DI PROTEZIONE VOLTE AD ELIMINARE I RISCHI DI

DANNO NEI CONFRONTI DI:

-  ATLETI,

-  SPETTATORI

-  TUTTI GLI ALTRI PARTECIPANTI (ARBITRI, VOLONTARI ECC)

DEVE GARANTIRE IL CONTROLLO DELLE + ATTREZZATURE UTILIZZATE E VERIFICARE L’IDONEITA’ DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI DOVE

DEVE SVOLGERSI LA COMPETIZIONE SPORTIVA

(9)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI

QUALI SONO LE CAUTELE CHE

L’ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI DEVE ADOTTARE?

E’ SUFFICIENTE IL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI

O

E’ NECESSARIA L’OSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRUDENZA E DILIGENZA?

(10)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI

PER MEGLIO COMPRENDERE E’

OPPORTUNO RIPRENDERE IL CONCETTO DI

“RISCHIO SPORTIVO”, OSSIA

CONSAPEVOLEZZA E ACCETTAZIONE DELL’ATLETA DELLE POSSIBILI

CONSEGUENZE ANCHE LESIVE CHE

POSSONO PRODURSI NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

(11)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI E

RISCHIO SPORTIVO

SONO I GIUDICI DI LEGITTIMITA’ AD AVER AFFERMATO CHE LA PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA’ AGONISTICA IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO CHE

RIENTRA NELL’ALEA NORMALE DEL GIOCO L’ORGANIZZATORE PER LIBERARSI DA

RESPONSABILITA’ DEVE DIMOSTRARE DI AVER ADOTTATO TUTTE LE NORMALI CAUTELE VOLTE A CONTENERE IL SUDDETTO RISCHIO NEI LIMITI DELLA

SPECIFICA ATTIVITA’

(12)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI E

RISCHIO SPORTIVO

LA GIURISPRUDENZA HA DETERMINATO QUALI SONO GLI SPORT “PERICOLOSI”ANALIZZANDO LE

CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELL’ATTIVITA’

SVOLTA E LA NATURA DEI MEZZI OPERATI.

SONO SPORT C.D. “A VIOLENZA NECESSARIA”: LA BOXE, L’AUTOMOBILISMO, IL MOTOCICLISMO, IL

CALCIO (GIUDIZIO DATO SULLA BASE DEL NUMERO DI SPETTATORI CHE ASSISTONO A TALE SPORT E CHE

IMPONGONO L’ADOZIONE DI PARTICOLARI MISURE IDONEE AD EVITARE IL VERIFICARSI DI EVENTI

DANNOSI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

(13)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI

2050 C.C

.

L’ORGANIZZATORE RISPONDE ANCHE AI SENSI DELL’

ART. 2050 C.C. PERCHE’ CHIUNQUE CAGIONA DANNO AD ALTRI NELLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITA’

PERICOLOSA E’ TENUTO AL RISARCIMENTO SE NON PROVA DI AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE IDONEE A

EVITARE IL DANNO.

VI DEVE ESSERE IL NESSO DI CAUSALITA’ TRA

L’ATTIVITA’ PERICOLOSA E IL DANNO: IL CASO FORTUITO (EVENTO NON PREVEDIBILE E NON SUPERABILE PUR

CON ADEGUATA DILIGENZA) AVREBBE EFFICACIA INTERRUTTIVA DEL NESSO DI CAUSALITA’

(14)

ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI

2049 C.C.

L’ORGANIZZATORE RISPONDE ANCHE AI SENSI DELL’ART. 2049 C.C. PER IL CASO DI

CULPA IN VIGILANDO E IN ELIGENDO, SI TRATTA DI UNA RESPONSABILITA’

OGGETTIVA CHE RITORNA NELLA SFERA DI RESPONSABILITA’

DELL’ORGANIZZATORE PER VIA DELLE SCELTE OPERATE DA SOGGETTI A LUI

RIFERIBILI

(15)

PROPRIETARIO

IMPIANTO SPORTIVO

(16)

PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

2053 C.C.

L’ART. 2053 C.C., TITOLATO «ROVINA DELL’EDIFICIO», STABILISCE CHE «IL PROPRIETARIO (PUBBLICO O PRIVATO) DI UN EDIFICIO O DI ALTRA COSTRUZIONE È

RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI DALLA LORO ROVINA*, SALVO CHE PROVI CHE QUESTA NON È DOVUTA

A DIFETTO DI MANUTENZIONE O A VIZIO DI COSTRUZIONE **

*Il proprietario chiamato a risarcire il danno in via esclusiva può rivalersi nei confronti del costruttore-appaltatore ai sensi dell’art. 1669, qualora abbia

tempestivamente denunciato il vizio di costruzione e non siano trascorsi dieci anni dal compimento dell’opera. (cfr. art. 2053 c.c.);

**I vizi di manutenzione sono normalmente imputabili alla negligenza del proprietario, ma non è esclusa in questo caso una concorrente responsabilità per fatto del terzo cui era stato dato l’incarico di provvedere alla manutenzione di tutto o parte dell’edificio (cfr. art. 2053 c.c.)

(17)

PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

PERTANTO IL PROPRIETARIO, IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART 40 C.P. E’ TITOLARE DI UNA

POSIZIONE DI GARANZIA A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ DI COLORO CHE UTILIZZANO

L’IMPIANTO E CUSTODE DELLE COSE IL PROPRIETARIO E’ RESPONSABILE PER QUALUNQUE FATTO AVVENUTO NELL’AMBITO

DELL’IMPIANTO, PER IL QUALE IL TITOLARE DELLA STRUTTURA HA L’ONERE DI MANTENERE

CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI BENESSERE DEGLI UTENTI

ART. 40 C.P.

(18)

PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

IN QUANTO CUSTODE, IL PROPRIETARIO E’

RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART. 2051 C.C.

IN QUESTO CASO, PER LIBERARSI DALLA

RESPONSABILITA’ PER I DANNI CAGIONATI DALLA COSA IN CUSTODIA, E’ NECESSARIO CHE PROVI IL

CASO FORTUITO.

(19)

PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

L’UNICO MODO PER LIBERARSI DALLA

RESPONSABILITA’ OGGETTIVA E’ DIMOSTRARE DI AVERE CUSTODITO IL BENE AL MEGLIO E DI TENERLO IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE

(20)

PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

SUL PUNTO VI E’ CONTRASTO NELL’IPOTESI IN CUI SI ABBIA UN BENE IN CONCESSIONE:

A PARTE IL CASO IN CUI NELLA STESSA

CONCESSIONE SIA PREVISTA ESPRESSAMENTE LA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA’,

LA TESI MAGGIORITARIA RITIENE CHE IL PROPRIETARIO RIMANGA OBBLIGATO AD ESERCITARE SORVEGLIANZA E CONTROLLO E

RELATIVI ONERI DI STRAORDINARIA

MANUTENZIONE DEI LUOGHI (AD ES. RIFACIMENTO DEI MURI)

(21)

PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

TESI MINORITARIA

Proprietario rimane tenuto alla sorveglianza e controllo se non c’è una diversa pattuizione (diverso accordo fra

le parti nella concessione) .

Tribunale Milano 1° luglio 2004 = proprietario e gestore utente di una piscina che, mentre stava uscendo

dall’impianto era scivolato dalla scaletta e si era procurato un’ampia ferita al tallone destro poichè i

gradini erano “taglienti e non smussati”.

.

(22)

PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

TESI MINORITARIA

Entrambi i soggetti erano “gravati dall’obbligo di custodia con riferimento alle attrezzature presenti nel centro [...] ove è avvenuto l’incidente: Peraltro la qualità

di custode di tale soggetto “non ha escluso, nel caso concreto, l’obbligo di custodia esistente in capo al

comune proprietario del suddetto centro, dovendo ritenersi che il Comune, con la stipula del contratto de quo, non si sia (neppure temporaneamente) spogliato del

potere- dovere di vigilanza dello stato di conservazione delle proprie strutture”.

.

(23)

PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO

MEMO

ART. 18 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Obblighi per i proprietari: interventi strutturali + adeguamento degli impianti (e consegna delle

certificazioni)

(24)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

(25)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Amministra beni e immobili di proprietà altrui e, pertanto, risponde giuridicamente

dell’amministrazione dell’impianto di cui risulta custode

E’ tenuto a garantire la sicurezza e l’incolumità di coloro che vi accedono, prescindendo dal fatto

che si tratti di lavoratori, atleti,

spettatori e tecnici

(26)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

I Terzi danneggiati nell’ambito della struttura possano azionare procedure finalizzate al

riconoscimento della responsabilità e del risarcimento danni.

In linea con quanto appena detto, si può affermare che il gestore è titolare della posizione di garanzia

di cui all’art. 40 c.p. e che lo stesso può essere ritenuto responsabile degli eventi dannosi

«prevedibili ed evitabili»

(27)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Il Custode – gestore, così come accade nel caso del proprietario – custode, deve occuparsi della

manutenzione delle «cose in custodia», al fine di evitare deperimenti o situazioni dalle quali possano derivare situazioni di pericolo di cui sarebbe poi responsabile vista la sua posizione di

garanzia

(28)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Il custode può esentarsi da responsabilità

provando il caso fortuito, ossia dimostrando che vi sia un evento idoneo ad interrompere il nesso

causale

2051 c.c

(29)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

2043 e 2050 C.C.

IL GESTORE E’ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DELL’INCOLUMITA’ DI CHI ACCEDE ALL’IMPIANTO.

SE CON IL DANNEGGIATO SUSSISTE UN RAPPORTO NEGOZIALE SI HA RESPONSABILTIA DI NATURA

CONTATTUALE

SE NO RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE RICONDOTTA EX 2043 C.C. O 2050 C.C. A SECONDA DEL

TIPO DI SPORT PRATICATO (sport pericoloso o no)

(30)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Quali obblighi la cui inosservanza determina responsabilità del gestore?

Garantire la sicurezza:

1) locali;

2) attrezzi;

3) salute dei praticanti

Sono nulle tutte le clausole di esonero da

responsabilità

(31)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Il gestore risponde giuridicamente della gestione dell’impianto

Il datore di lavoro è sempre responsabile degli illeciti + compiuti da dipendenti

Risponde ai sensi degli :

- art. 1228 c.c. (responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei collaboratori)

- art. 2049 c.c. «datori di lavoro rispondono dei fatti illeciti commessi dai «dipendenti» nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti»

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

(32)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Cass. pen., sez. IV, 28.2.2018, n. 9160

Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art.

40 cod. pen., comma 2, ed è tenuto, anche per il disposto dell’art. 2051 cod. civ. ed indipendentemente dalla

qualificazione di attività pericolosa di quella svolta

nell’impianto, a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la

conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo occorso ad un utente

dell’impianto sportivo.  (conf. Trib. Novara, 18.3.2018, rivistadirittosportivo-coni.it)

(33)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Cass. civ., sez.  III, 19.12.2014, n. 26901

Deve escludersi la responsabilità per custodia in

capo alla società custode dello stadio cittadino per i danni subiti da uno spettatore mentre assisteva a una partita di calcio perché colpito al viso da un

oggetto lanciato da un ‘anello’ dello stadio superiore al suo, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall’uso che ne è stato fatto dal custode, bensì dal comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha

rappresentato esclusivamente il contesto nell’ambito

del quale è maturata la vicenda.

(34)

GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Cass. civ., sez. VI, 30.8.2013

Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi in un contesto di rigoroso rispetto delle normative

esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori,

nell’eventualità di accadimenti imprevedibili e ascrivibili al fatto del

danneggiato stesso, tra i quali la sua imperizia o  imprudenza, o al fatto del terzo.  Deve essere riconosciuta la responsabilità del custode di un campo da calcetto in base all’evidenza del nesso causale tra la

conformazione della cosa – palo metallico di sostegno della struttura del campo da gioco – e l’evento lesivo

(35)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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