• Non ci sono risultati.

e. u - Corte di Cassazione - copia non ufficiale ORDINANZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "e. u - Corte di Cassazione - copia non ufficiale ORDINANZA"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

e. u -

ORDINANZA

sul ricorso 953-2011 proposto da:

SOLARE IRENE SLRRNI45T50F220T, elettivamente domicilata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente - contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTIUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9523 Anno 2015 Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 11/05/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

WWW.LALEGGEFACILE.COM

(2)

GIUSEPPINA GIANNICO giusta procura speciale in calce al controricorso;

- control-I-corrente -

avverso la sentenza n. 4476/2009 della CORTE D'APPELLO di BARI del 15/12/2009, depositata il 15/12/2009t. PuSgi-icPTA 5 1'2-101't udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PA GETTA;

udito l'Avvocato Sergio Preden (delega avvocato Antonella Patteri) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto e diritto

Con la domanda di cui al ricorso di primo grado Irene Solare, premesso di essere operaia agricola a tempo determinato, titolare di pensione INPS, ha dedotto che l'istituto previdenziale aveva calcolato detta prestazione in misura inferiore al dovuto perché, applicando erroneamente il d.p.r. n. 488 del 1968, art. 28, aveva fatto riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile di ciascun anno, al salario medio convenzionale non già, dell'anno in cui il lavoro era stato prestato, ma dell'anno immediatamente precedente; ha chiesto quindi la condanna dell'Istituto alla riliquidazione della pensione da calcolarsi sulla base del salario convenzionale del d.p.r. pubblicato nell'anno successivo. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte di appello di Bari, in riforma della decisione, rigettava la originaria domanda.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la originaria ricorrente. L'INPS ha resistito con tempestivo controricorso successivamente illustrato con memoria.

Ric. 2011 n. 00953 sez. ML - ud. 25-02-2015 -2-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

WWW.LALEGGEFACILE.COM

(3)

Preliminarmente deve essere affermata la tempestività del ricorso in quanto proposto nel rispetto del termine annuale di cui all'art. 327 cod proc. civ. . A riguardo è opportuno premettere che la sentenza impugnata reca in calce una duplice attestazione del Cancelliere: la prima riferita alla data di deposito della sentenza — il 15 dicembre 2009 - l'altra alla data di pubblicazione del provvedimento, indicata nel 23 dicembre 2009.

Nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. il consigliere relatore ha concluso per la inammissibilità dell'impugnazione in quanto proposta oltre il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. dv. ritenuto decorrere dalla data indicata come di deposito della sentenza ( vale a dire il 15 dicembre 2009). La proposta è stata formulata in dichiarata adesione all'orientamento di questa Corte ed in particolare a sezioni unite n. 13794 del 2012).

Le conclusioni del relatore non risultano condivisibili alla luce della sentenza costituzionale n. 3 del 2015.

E' opportuno premettere che, con riferimento al momento di decorrenza del termine annuale di impugnazione nella ipotesi di non coincidenza nell'attestazione di cancelleria, della data di deposito della sentenza e di quella di pubblicazione, questa Corte, a sezioni unite (Cass. n. 13794 del 2012), rilevato che "a norma dell'art. 133 cod. proc.

civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge", aveva escluso che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della

Ric. 2011 n. 00953 sez. ML - ud. 25-02-2015 -3-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

WWW.LALEGGEFACILE.COM

(4)

fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), potesse attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 cod. civ., alla data del suo deposito, veniva pubblicata in data successiva; ha quindi ritenuto che nell'ipotesi in cui sulla sentenza erano state apposte due date, una di deposito,

senza espressa specificazione che il documento conteneva soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrevano già dalla data del suo deposito.

Tale rigorosa interpretazione della disciplina dei termini di impugnazione è stata ritenuta non conforme ai precetti costituzionali dal giudice costituzionale il quale, con sentenza n. 3 del 2015, nel respingere la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, commi primo e secondo, e 327, primo comma, cod. proc. dv. (nel testo anteriore 9112 modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009), impugnati, in riferimento agli artt. 3, secondo coma, e 24, commi primo e secondo, Cost., ha affermato che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del censurato diritto vivente, per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e che solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima; è stato quindi precisato che "il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende di fatto inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa, e di ciò il giudice non può che prendere atto traendone le necessarie conseguenze. Qualora ciò accada, il ricorso all'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile (art.

-4-

Ric. 2011 n. 00953 sez. ML - ud. 25-02-2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

WWW.LALEGGEFACILE.COM

(5)

153 cod. proc. civ.), ... va inteso come doveroso riconoscimento d'ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini ... È parte integrante del diritto di difesa, infatti, che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 223 del 1993)."

Consegue, in base ai principi affermati nella sentenza costituzionale sopra richiamata, che il presente ricorso per cassazione deve ritenersi tempestivamente proposto per essere la relativa notifica avvenuta nel rispetto del termine annuale decorrente dall2 data- 23 dicembre 2009- indicata sulla sentenza come corrispondente a quella di pubblicazione.

Nel merito il ricorso è da respingere in quanto manifestamente infondato per essere la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte consolidatosi dopo alcune pronunce di segno contrario, favorevoli alla tesi della odierna ricorrente. Con un primo orientamento, infatti, era stato ritenuto che la retribuzione pensionabile doveva essere calcolata, sia applicando l'art. 28 del d.p.r..

n. 488 de11968, sia applicando l'art. 3, c. 3,1. n. 457 del 1972, nel testo risultante dalla norma di interpretazione autentica del 1999 (art. 45, c.

21, legge n. 144 del 1999), sulla base delle retribuioni medie annualmente vigenti, in quanto nessuna disposizione appariva idonea a giustificare il

diverso sistema di calcolo improntato sulla media vigente nell'anno precedente, atteso che l'art. 28 del d.P.R.. n. 488 citato rimette al d.m.

la determinazione delle retribuzioni medie su cui calcolare la pensione,prescrivendo, però, senza alcun margine di discrezionalità, che la media sia quella vigente per ciascun anno (Cass. n. 2377 del

2011 n. 00953 sez. ML - ud. 25-02-2015 -5-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

WWW.LALEGGEFACILE.COM

(6)

2007, n. 3212 del 2007 e n. 3473 del 2007). A tale orientamento sono seguite alcune pronunce secondo le quali la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro andava calcolata applicando l'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell'anno precedente a quello in cui era stata eseguita la prestazione, ciò trovando conferma anche nella disposizione di cui all'art. 45, comma 21, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, nell'interpretare autenticamente l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l'applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente prevista per i salariafi fissi, così da ricondurre l'intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell'anno precedente (Cass. n. 2531, n. 2596, n. 4355 del 2009). Creatosi contrasto e rimessa la questione alle Sezioni unite (ordinanze nn. 25742, 25743 e 25744 del 2009), è intervenuta la legge 23.12.09 n. 191 (legge finanziaria 2010), la quale all'art. 2, c. 5, prevede che "il c. 3, dell'art. 3 della 1. 8.08.72 n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al c. 2 dell'art. 3, della citata 1. n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

:

Ric. 2011 n. 00953 sez. ML - ud. 25-02-2015 -6-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

WWW.LALEGGEFACILE.COM

(7)

Quest'ultima norma, a sua volta, dispone che "per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente".

La legge interpretativa (come tale ritenuta conforme a Costituzione da Corte cost. n. 257 del 2011) risolve la questione in senso favorevole all'orientamento indicato per secondo, in base al quale i termini di rilevazione della retribuzione media convenzionale tra lavoratoti agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sono equiparati e sono da ritenere fissati alla data del 30 ottobre degli anni precedenti a quelli in cui viene liquidata la prestazione (il che equivale a dire che la media delle retribuzioni va effettuata con riferimento a quella fissata dalla contrattazione provinciale per l'anno precedente a ciascuno di quelli in cui è stata eseguita la prestazione) (in tal senso, dopo la sentenza Corte cost. 257 del 2011, v., tra le altre, Cass. n.

2509 del 2012 , n. 12639 del 2014, ord. n. 2487 del 2014) ).

La decisione impugnata in quanto coerente con l'indirizzo giurisprudenziale ora richiamato, deve essere confermata.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità desumibili dal fatto che all'epoca di deposito del ricorso non era ancora intervenuta la pronuncia del giudice costituzionale n. 257 del 2011, sulla norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 191 del 2009.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

DEP OSITATO IN CANCaUNIII Roma, 25 febbraio 2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

WWW.LALEGGEFACILE.COM

Riferimenti

Documenti correlati

"Il giudice di secondo grado investito del gravame con cui si chieda l'invalidazione d'un licenziamento disciplinare deve verificare che l'infrazione contestata, ove in punto

Nella specie la Corte di merito ha ritenuto ritorsivo il licenziamento non solo perché il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento,

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. 7046 del 2011), quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica

Ne consegue che deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come

"gratuita ed esorbitante denigrazione" e caratterizzate dalla "precisa intenzione di ledere, con l'attribuzione di un fatto oggettivamente diffamatorio, la reputazione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. Corte

98/59/CE, con disposizione già ritenuta dichiaratamente integrativa e non di interpretazione autentica (Cass. 5513, che ne ha escluso l'applicazione per tale ragione a

n.98 del 2011, questa Corte ha affermato che "...è solo a partire da tale ulteriore modifica che l'esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere il