OGGETTO: Pratica num. 607/VV/2018 - Quesiti sulla sospensione del tirocinio ex art. 73 D.L.
69/2013.
(delibera 7 novembre 2018)
Il Consiglio:
rilevato che il dott. XXX – tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso XXX e dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di XXX – ha formulato in data 12 luglio 2018 un quesito con il quale richiede se la circostanza di essere vincitore di un periodo di mobilità Erasmus all’estero, per svolgere attività di ricerca come dottorando, possa essere considerata quale caso eccezionale per autorizzare la sospensione del suo tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013, dal 1 gennaio 2019 al 1 giugno 2019;
che il dott. XXXX ha richiamato, a sostegno della propria richiesta, quanto deliberato dal CSM nella seduta del 5 luglio 2017, in risposta a quesito inoltrato dal Ministero della Giustizia con nota 17 maggio 2017, secondo cui: “è possibile la sospensione del tirocinio formativo in casi eccezionali documentati, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, deve rimanere invariato il periodo complessivo di durata del tirocinio”;
che il CSM, nella suddetta delibera, ha affermato che il quesito è risolvibile alla luce della ratio ispiratrice della normativa sui tirocini formativi, normativa che, tra l’altro, prevede l’elaborazione di un progetto formativo al momento dell’ingresso del tirocinante nell’ufficio giudiziario; a tal proposito, il CSM ha richiamato la sua Risoluzione del 29 aprile 2014 con cui ha rilevato come il suddetto progetto formativo “non appare in alcun modo pregiudicato nel caso di sospensione del percorso formativo a fronte di casi eccezionali documentati”, fermo rimanendo che il periodo complessivo di durata del tirocinio deve rimanere invariato;
considerato che la normativa sui tirocini formativi non indica espressamente quali siano i “casi eccezionali e documentati” che giustifichino la sospensione del tirocinio, sicché il riferimento a un precedente del CSM, quale la suddetta delibera 5 luglio 2017, unitamente all’individuazione della ratio ispiratrice della normativa sui tirocini formativi nei termini suddetti paiono idonei a fondare una risposta positiva al quesito in oggetto;
che, in particolare, si tratta di un’attività temporanea, interna al percorso del dottorato di ricerca seguito dal tirocinante, che comporterà la sospensione per un periodo limitato del tirocinio, senza pregiudicare in maniera significativa la formazione ricevuta dal tirocinante;
che, al contrario, risulta controproducente per l’interesse dell’ufficio disperdere il percorso formativo cominciato con il tirocinante;
ritenuto quindi, in conclusione, che l’aver vinto un periodo di mobilità Erasmus all’estero per svolgere attività di ricerca come dottorando – periodo obbligatorio per completare il proprio percorso di dottorato – può essere considerata quale caso eccezionale e documentato per la sospensione del tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013,
delibera
di rispondere al quesito di cui in premessa nei seguenti termini: lo svolgimento all’estero di un periodo del proprio dottorato di ricerca costituisce circostanza “eccezionale” che legittima la sospensione del tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, deve rimanere invariato il periodo complessivo di durata del tirocinio.