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REGOLAMENTO COMMISSIONE GARANZIA E CONTROLLO

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Academic year: 2022

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Regolamento Commissione Garanzia e Controllo Pagina 1

REGOLAMENTO COMMISSIONE GARANZIA E CONTROLLO

Articolo 1

E’ istituita la Commissione di Garanzia e Controllo prevista dall’art. 47 dello Statuto provinciale.

Articolo 2

La Commissione è composta da otto Consiglieri, di cui cinque della maggioranza e tre della minoranza.

Articolo 3

I componenti della Commissione sono eletti dal Consiglio con voto separato, maggioranza e minoranza e limitato ad una preferenza.

Articolo 4

La presidenza della Commissione è attribuita e designata fra i componenti della minoranza.

Articolo 5

La Commissione ha durata pari a quella del Consiglio provinciale.

Articolo 6

Il Presidente convoca la Commissione e con essa redige il programma dei lavori e l’ordine del giorno in base all’ordine di presentazione delle richieste di discussione, avanzate dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, da un Capo Gruppo o singolo Consigliere o da mozioni approvate dallo stesso Consiglio provinciale.

L‘iniziativa di controllo e garanzia può essere assunta autonomamente dalla Commissione. ln caso di assenza o impedimento del Presidente la Commissione è presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 7

Ai sensi dell’art. 16, comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, i compiti della Commissione sono cosi individuati:

a) Esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente;

b) Verifica la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti adottati dal Consiglio provinciale; vigila affinché siano garantiti i diritti, le prerogative e le competenze stabilite per Legge, per Statuto e per Regolamenti, degli Organi istituzionali, delle Commissioni consiliari e dei singoli Consiglieri;

c) Ha obbligo di referto trimestrale da trasmettere al Consiglio attraverso il suo Presidente che ne da comunicazione.

d) A conclusione dei suoi interventi, emette le determinazioni adottate di norma all’unanimità dei presenti e le trasmette al Presidente del Consiglio per eventuali iniziative da assumere.

(2)

Regolamento Commissione Garanzia e Controllo Pagina 2

e) Qualora non si raggiungesse l’unanimità vanno riportate a verbale le posizioni differenziate di ogni singolo Consigliere.

Articolo 8

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione può richiedere ed ottenere dagli Uffici atti e documenti, nonché la presenza di Funzionari e Dirigenti dell'Ente o rappresentanti dello stesso nelle Istituzioni.

Articolo 9

Per la convocazione della Commissione si applicano le stesse disposizioni vigenti per la convocazione del Consiglio provinciale.

Articolo 10

Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo diversa motivata decisione del Presidente e devono comunque essere effettuate a porte chiuse qualora si debbano esprimere giudizi e valutazioni su persone.

Articolo 11

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste dal Capo lll del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale e delle Commissioni consiliari.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo pretorio provinciale che deve effettuarsi una volta esecutiva la delibera di approvazione.

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