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Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita

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Academic year: 2022

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Fascicolo informativo

Modello 7393 – Edizione maggio 2014 Tariffa 36CE02

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

a) Scheda sintetica;

b) Nota informativa;

c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata;

d) Glossario;

e) Polizza in versione fac-simile;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

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(3)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1 Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione

L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:

Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania).

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Società è pari a 3.671 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.420 milioni di euro.

L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 181,8% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2013.

1.c) Denominazione del contratto Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita 1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato, a meno che il decesso dell’Assicurato avvenga durante l’erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall’inizio dell’erogazione della stessa, nel qual caso il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita (la prestazione prevista dal contratto è una rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia).

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano state corrisposte almeno le prime tre annualità di premio pattuite.

1.f) Pagamento dei premi

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita è un contratto a premi annui.

Il Contraente si impegna a versare i premi pattuiti, di importo costante, alle scadenze indicate in polizza e in caso di interruzione del pagamento dei premi si verifica o la risoluzione del contratto, come indicato al punto 9 della Nota informativa, o una riduzione della prestazione assicurata per un importo pari alla percentuale indicata al punto 5.1.2.

della Nota informativa.

La durata del piano di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo) è scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della polizza e può variare da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.

La durata del piano di accumulo deve in ogni caso essere compatibile con l’età dell’Assicurato, che alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa fra 40 e 65 anni e al termine del piano di accumulo non deve superare i 75 anni; inoltre deve essere compatibile con l’età minima dell’Assicurato al momento dell’erogazione della rendita che non deve essere inferiore a 60 anni.

L’età considerata è in tutti i casi l’età computabile.

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Non è possibile per il Contraente versare ulteriori premi rispetto a quelli pattuiti in polizza, ad eccezione dei primi 90 giorni dalla decorrenza del contratto in cui il Contraente ha la facoltà di versare un unico premio aggiuntivo di importo non superiore a 250.000,00 euro.

Il premio di perfezionamento deve essere versato all’atto della sottoscrizione del contratto.

I premi successivi devono essere versati alle ricorrenze pattuite e comunque non dopo il decesso dell’Assicurato.

L’importo minimo del premio annuo consentito è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.

L’importo massimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.

L’importo del premio annuo non può essere modificato in corso di contratto.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Il numero di rate in cui frazionare il premio annuo può essere modificato in corso di contratto e la relativa richiesta deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale della data di decorrenza.

2 Caratteristiche del contratto

Il presente contratto soddisfa l’esigenza del Beneficiario di percepire, al termine del piano di accumulo, una rendita vitalizia rivalutabile annualmente, che verrà corrisposta in modo certo per i primi 10 anni e successivamente finché l’Assicurato è in vita.

Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società per far fronte ai costi del contratto e pertanto non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta al termine del piano di accumulo, se l’Assicurato è in vita, o del capitale che sarà corrisposto in caso di decesso dell’Assicurato o in caso di riscatto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto contenuto nella Sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita Rendita

certa 10 anni e poi vitalizia

In caso di vita dell’Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati dal Contraente - di una rendita annua vitalizia che si rivaluta ogni anno, da corrispondere in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente, in modo certo (e pertanto anche in caso di decesso dell’Assicurato) per i primi 10 anni e successivamente finché l’Assicurato è in vita.

Una volta iniziata l’erogazione della rendita la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

b) Prestazione in caso decesso

Capitale In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’inizio dell’erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati dal Contraente - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data del decesso.

Non sono previste altre prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato.

(5)

c) Opzioni contrattuali Opzione

di capitale

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, di cui al precedente punto a), in capitale.

Opzione da rendita certa 10 anni e poi vitalizia in

rendita reversibile

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, di cui al precedente punto a), in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita.

Una volta iniziata l’erogazione della rendita di opzione la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

Differimento della rendita al

termine del piano di accumulo

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere il differimento dell’erogazione della prestazione di rendita di ulteriori 5 anni (a condizione che all’atto della richiesta l’età dell’Assicurato non sia superiore a 70 anni) durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.

Fino al termine del piano di accumulo e durante l’eventuale differimento di 5 anni dell’erogazione della rendita, il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,0% annuo (ovvero, in altre parole, una garanzia di conservazione del capitale maturato di anno in anno).

Durante il periodo di erogazione della rendita il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 1,5% annuo composto, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita (il tasso di rendimento minimo garantito), una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Si richiama l’attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi relativi alle prime tre annualità comporta la risoluzione del contratto e la perdita dei premi pagati che restano acquisiti alla Società fatto salvo l’eventuale premio aggiuntivo iniziale che, invece, viene restituito al Contraente.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 1 e 7 delle Condizioni di assicurazione.

4 Costi

La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il presente contratto prevede al termine del piano di accumulo una prestazione di rendita ed il CPMA è calcolato con riferimento alla durata del piano di accumulo.

Gestione separata VITARIV Ipotesi adottate

Premio annuo: € 1.500

Sesso ed età dell’assicurato: qualunque Tasso di rendimento degli attivi: 4,0% annuo

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Durata piano di

accumulo: 15 anni Durata piano di

accumulo: 20 anni Durata piano di

accumulo: 25 anni

Anno CPMA Anno CPMA Anno CPMA

5 5,36% 5 5,36% 5 5,36%

10 2,70% 10 2,70% 10 2,70%

15 2,14% 15 2,20% 15 2,20%

20 1,93% 20 1,97%

25 1,80%

Assicurazione di rendita certa 10 anni e poi vitalizia Importi di capitale da convertire in rendita

Sesso: qualunque

Rendita annua (in euro)

Età (1) 12.000 24.000 36.000

60 281.228,03 562.456,06 843.684,09 65 245.750,56 491.501,13 737.251,69 70 210.084,03 420.168,07 630.252,10

(1) Età computabile dell’Assicurato al termine del piano di accumulo che non può essere inferiore a 60 anni.

5 Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno

Rendimento realizzato dalla gestione separata

VITARIV

Rendimento minimo riconosciuto agli

assicurati

Rendimento medio dei

titoli di Stato Inflazione

2009 4,51% 3,11% 3,54% 0,75%

2010 4,22% 2,82% 3,35% 1,55%

2011 4,21% 2,81% 4,89% 2,73%

2012 4,03% 2,63% 4,64% 2,97%

2013 4,03% 2,63% 3,35% 1,17%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6 Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

I rappresentanti legali

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:

◾ Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania)

◾ Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia)

◾ Recapito telefonico: 800.68.68.68

◾ Sito Internet: www.allianz.it

◾ Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it

◾ Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n°018.

B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato, a meno che il decesso dell’Assicurato avvenga durante l’erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall’inizio dell’erogazione della stessa, nel qual caso il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita (la prestazione prevista dal contratto è una rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia).

Il contratto prevede un piano di accumulo durante il quale vengono effettuati i versamenti di premi annui, come meglio specificato al successivo paragrafo 3.

Le prestazioni previste dal contratto sono le seguenti:

a) Prestazione in caso di vita Rendita

certa 10 anni e poi vitalizia

In caso di vita dell’Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati dal Contraente - di una rendita annua vitalizia da corrispondere in modo certo per i primi 10 anni e successivamente finché l’Assicurato è in vita.

Una volta iniziata l’erogazione della rendita la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione garantita in caso di vita.

b) Prestazione in caso decesso

Capitale In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’inizio dell’erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati dal Contraente - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data del decesso.

Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione garantita in caso di decesso.

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c) Opzioni contrattuali Opzione

di capitale

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, di cui al precedente punto a), in capitale.

Opzione da rendita certa 10 anni e poi vitalizia in

rendita reversibile

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, di cui al precedente punto a), in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita.

Una volta iniziata l’erogazione della rendita di opzione la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

Differimento della rendita al

termine del piano di accumulo

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere il differimento dell’erogazione della prestazione di rendita di ulteriori 5 anni (a condizione che all’atto della richiesta l’età dell’Assicurato non sia superiore a 70 anni) durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.

Si rinvia all’art. 11 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle opzioni contrattuali.

La prestazione di rendita liquidabile al termine del piano di accumulo è il risultato della rivalutazione delle quote di rendita iniziali, costituite a fronte dei premi versati al netto dei costi.

Le quote di rendita iniziali si rivalutano in funzione del rendimento di una gestione separata di attivi, la quale è stata appositamente costituita dalla Società per questi contratti. Le rivalutazioni annuali delle quote di rendita iniziali si consolidano il 1° gennaio di ciascun anno.

Si precisa che il contratto prevede fino al termine del piano di accumulo e durante l’eventuale differimento di 5 anni dell’erogazione della rendita, indipendentemente dal rendimento delle gestione separata di attivi denominata VITARIV, il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,0% annuo (ovvero, in altre parole, una garanzia di conservazione del capitale maturato di anno in anno).

Durante il periodo di erogazione della rendita il contratto prevede invece il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 1,5% annuo composto, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

3. Premi

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un piano di premi annui (piano di accumulo). La durata del piano di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo) è scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, tenendo conto che l’età dell’Assicurato:

◾ alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa fra 40 e 65 anni;

◾ al termine del piano di accumulo non deve superare i 75 anni;

◾ al momento dell’erogazione della rendita non deve essere inferiore a 60 anni.

L’età considerata è in tutti i casi l’età computabile.

L’importo del premio annuo - definito alla sottoscrizione del contratto - è determinato in relazione all’ammontare della prestazione di rendita assicurata, alla durata del piano di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo) ed all’età dell’Assicurato. L’importo del premio annuo è costante e non è modificabile in corso di contratto.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione (nei termini precisati al successivo punto 10), il Contraente deve versare almeno le prime tre annualità di premio.

In caso di mancato pagamento delle prime tre annualità di premio, il contratto si risolve e il Contraente perde i premi già versati fatto salvo l’eventuale premio aggiuntivo iniziale che, invece, viene restituito al Contraente.

Il premio di perfezionamento deve essere versato all’atto della sottoscrizione del contratto.

I premi successivi devono essere versati alle ricorrenze pattuite e comunque non dopo il decesso dell’Assicurato.

(9)

L’importo minimo del premio annuo consentito è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.

L’importo massimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.

Non è possibile per il Contraente versare ulteriori premi rispetto a quelli pattuiti in polizza, ad eccezione dei primi 90 giorni dalla decorrenza del contratto in cui il Contraente ha la facoltà di versare un unico premio aggiuntivo di importo non superiore a 250.000,00 euro.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Il numero di rate in cui frazionare il premio annuo può essere modificato in corso di contratto e la relativa richiesta deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale della data di decorrenza.

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:

◾ assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato esclusivamente all'Agenzia;

◾ bonifico bancario intestato esclusivamente all'Agenzia, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;

◾ carta di debito/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo;

◾ SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L’obbligatorietà del SDD potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita. Il SDD è attivabile anche tramite l’utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato e tale mezzo sia accettato dall’intermediario assicurativo;

◾ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.

Si avverte che le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto a prestazioni rivalutabili prevede una partecipazione ai rendimenti finanziari prodotti dalla gestione speciale VITARIV, separata dalle altre attività della Società e da essa appositamente costituita per questi contratti.

Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti, confluisce nella predetta gestione separata.

Il tasso annuo di rivalutazione attribuito al contratto ad ogni 1° gennaio è pari all’intero rendimento ottenuto annualmente dalla gestione separata VITARIV, diminuito di un rendimento trattenuto dalla Società pari all’1,4% nel corso del piano di accumulo e al 2,2% durante l’erogazione della rendita, secondo i criteri di calcolo meglio definiti all’art. 7, punti A.1. e A.2. delle Condizioni di assicurazione.

Ad ogni modo, il tasso annuo di rivalutazione attribuito al contratto non può comunque essere inferiore al seguente tasso di interesse minimo garantito:

◾ al 0,0% annuo nel corso del piano di accumulo e durante l’eventuale differimento di 5 anni dell’erogazione della rendita;

◾ al 1,5% annuo composto durante il periodo di erogazione della rendita, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni di assicurazione e al Regolamento della gestione separata VITARIV, che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio relativi alla rivalutazione delle prestazioni e al calcolo del rendimento annuo della gestione separata.

Gli effetti della partecipazione agli utili sono evidenziati nella Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi nel momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

(10)

C INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

I costi che gravano su ciascun premio versato sono:

spese di emissione

(per il premio iniziale) Non previste

spese di quietanza

(per i premi successivi) Non previste

caricamenti premio annuo

inferiore a 6.000 euro 6,5% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo

4,5% a partire dall’undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo premio annuo

da 6.000 a 24.000 euro 4,5% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo

3,5% a partire dall’undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo premio aggiuntivo

iniziale 0,0%

5.1.2. Costi per riscatto o riduzione

E’ possibile esercitare il diritto di riscatto o sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per una prestazione ridotta, a condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime tre annualità.

In caso di esercizio del diritto di riscatto, il valore di riscatto viene diminuito di una percentuale (costo per riscatto) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella seguente tabella:

annualità di premio interamente pagate costi per riscatto o riduzione

3 7,0%

4 6,0%

5 5,0%

6 4,0%

7 3,0%

8 2,0%

9 1,0%

da 10 in poi 0,5%

In caso di interruzione del piano di accumulo senza che venga esercitato il diritto di riscatto, il contratto rimane in vigore ma la prestazione di rendita viene ridotta della medesima percentuale esposta nella tabella riportata sopra.

In caso di esercizio del diritto di riscatto qualora il contratto sia già in vigore per una prestazione di rendita ridotta, non viene applicato alcun costo per riscatto.

Durante l’eventuale differimento dell’erogazione della rendita (di cui all’art. 11 delle Condizioni di assicurazione), non viene applicato alcun costo per riscatto o riduzione.

(11)

5.1.3. Costi per l’erogazione della rendita

Le spese di erogazione della rendita sono pari all’1,25% della rendita annua, per ogni anno di pagamento della stessa, indipendentemente dalla rateazione prescelta. Tale costo è già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione riportati nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Società trattiene - dal rendimento della gestione separata VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto. Il rendimento trattenuto dalla Società, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla gestione separata è pari a:

rendimento trattenuto 1,4% nel corso del piano di accumulo 2,2% durante il periodo di erogazione della rendita

Il rendimento trattenuto nel corso del piano di accumulo viene aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 6% conseguito dalla gestione separata, come indicato nella seguente tabella:

rendimento realizzato dalla gestione separata rendimento trattenuto

fino a 6,09% 1,40%

da 6,10 % a 6,19% 1,41%

da 6,20 % a 6,29% 1,42%

da 6,30 % a 6,39% 1,43%

ecc. …….

Il rendimento trattenuto durante il periodo di erogazione della rendita viene confrontato con il rendimento realizzato dalla gestione separata moltiplicato per un’aliquota del 10% e qualora quest’ultimo risulti essere superiore al 2,2%, la Società trattiene tale valore dal rendimento realizzato dalla gestione separata.

ooo___ooo

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,5%.

6. Sconti

Non sono previsti sconti di premio.

7. Regime fiscale Imposta sui premi

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Per i premi pagati per il presente contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Imposta di bollo

Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni.

Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica:

◾ se corrisposte in forma di rendita vitalizia, le rate di rendita sono soggette ad una imposta sostitutiva nella misura

(12)

del 20% (26% dal 1/7/2014) - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno);

◾ se corrisposte in forma di capitale, a seguito di riscatto totale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 20% (26% dal 1/7/2014) della differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati sommato ai rendimenti già tassati in corso di costituzione della rendita. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%;

La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

D ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il mancato pagamento del premio relativo alle prime tre annualità di contratto determina, trascorsi 30 giorni dalla data in cui il premio avrebbe dovuto essere pagato, la risoluzione del contratto, con perdita dei premi annui già versati e restituzione al Contraente dell’eventuale premio aggiuntivo iniziale.

La Società comunicherà al Contraente la risoluzione del contratto e la possibilità di quest’ultimo di chiederne la riattivazione o la restituzione dell’eventuale premio aggiuntivo iniziale.

La restituzione al Contraente dell’eventuale premio aggiuntivo iniziale non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza.

Si rinvia agli art. 8 e 9 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla risoluzione e riattivazione del contratto.

10. Riscatto e riduzione Riscatto

A condizione che siano state versate le prime tre annualità di premio, il Contraente può chiedere la liquidazione del valore di riscatto mediante richiesta scritta formulata presso la rete di vendita della Società o inviata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

Il riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.

Non è consentito il riscatto parziale.

Si rinvia all’art. 10 delle Condizioni di assicurazione per la modalità di determinazione del valore di riscatto e al punto 5.1.2. della presente Nota informativa per i costi inerenti al riscatto.

(13)

Riduzione

Il mancato pagamento del premio relativo alle annualità di contratto successive alla terza comporta , trascorsi 30 giorni dalla data in cui il premio avrebbe dovuto essere pagato, la riduzione della prestazione di rendita.

Si rinvia all’art. 8 delle Condizioni di assicurazione per la modalità di determinazione del valore di riduzione e al punto 5.1.2. della presente Nota informativa per i costi inerenti alla riduzione.

Entro un anno dal mancato pagamento del premio il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto.

Si rinvia all’art. 9 delle Condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche relativi alla riattivazione del contratto.

Per la presenza dei costi gravanti direttamente sul Contraente di cui ai punti 5.1.1. e 5.1.2. della presente Nota informativa, i valori di riscatto o riduzione possono risultare inferiori ai premi versati dal Contraente.

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto o riduzione all’Agenzia di riferimento oppure a:

Allianz S.p.A.

Pronto Allianz - Servizio Clienti Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) Numero Verde 800.68.68.68

Fax 02.7216.9145

Indirizzo e-mail: info@allianz.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E della presente Nota Informativa per l’illustrazione dell’evoluzione dei valori di riscatto e riduzione. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

11. Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso (c.d. diritto di ripensamento) entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, come specificato all’art 6 delle Condizioni di assicurazione.

Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il Contraente è tenuto ad inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A.- Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Il recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente i premi versati.

12. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Si rinvia all’art. 14 delle Condizioni di assicurazione per l’indicazione della documentazione che il Contraente o i Beneficiari sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

(14)

14. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax o e.mail) a Allianz S.p.A., Pronto Allianz - Servizio Clienti, Corso Italia n. 23, 20122 Milano, Fax 02.7216.9145, Indirizzo e.mail: info@allianz.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353, Numero Verde 800.48.66.61, corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all’IVASS contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

Entro 60 giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (1° gennaio di ogni anno) la Società invia al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, della rendita rivalutata e della misura della rivalutazione.

17. Conflitto di interessi

Nell’ambito della politica di investimenti relativa alla gestione separata di attivi VITARIV la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

◾ OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% ;

◾ Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz S.p.A., ha affidato la gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata VITARIV ad Allianz Global Investors Europe GmbH appartenente al gruppo Allianz SE, avente sede secondaria (succursale) in Italia, via Durini 1, 20122 Milano.

Si precisa inoltre che alla data di redazione della presente Nota informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione separata VITARIV è AllianzBank Financial Advisors S.p.A., società controllata da Allianz S.p.A., e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker soggetti del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.

La Società è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In particolare la Società ha identificato una funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla gestione separata VITARIV.

(15)

La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e s’impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,0%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

(16)

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,0% annuo fino al termine del piano di accumulo

- Durata del contratto: a vita intera

- Durata piano di accumulo: 25 anni

- Sesso dell’assicurato: qualunque

- Età dell’assicurato: 40 anni

Interruzione del pagamento dei premi Anni

trascorsi Premio annuo Cumulo dei premi annui

Rendita assicurata

alla fine dell’anno

Capitale assicurato

alla fine dell’anno

Valore di riscatto alla fine dell’anno

Rendita ridotta alla fine

dell’anno

Rendita ridotta alla

scadenza

1 1.200,00 1.200,00 51,78 1.122,00 - - -

2 1.200,00 2.400,00 103,56 2.244,00 - - -

3 1.200,00 3.600,00 155,34 3.366,00 3.130,38 144,47 144,47

4 1.200,00 4.800,00 207,12 4.488,00 4.218,72 194,69 194,69

5 1.200,00 6.000,00 258,90 5.610,00 5.329,50 245,96 245,96

6 1.200,00 7.200,00 310,68 6.732,00 6.462,72 298,25 298,25

7 1.200,00 8.400,00 362,46 7.854,00 7.618,38 351,59 351,59

8 1.200,00 9.600,00 414,24 8.976,00 8.796,48 405,96 405,96

9 1.200,00 10.800,00 466,02 10.098,00 9.997,02 461,36 461,36

10 1.200,00 12.000,00 517,80 11.220,00 11.163,90 515,21 515,21

11 1.200,00 13.200,00 570,69 12.366,00 12.304,17 567,84 567,84

12 1.200,00 14.400,00 623,58 13.512,00 13.444,44 620,46 620,46

13 1.200,00 15.600,00 676,47 14.658,00 14.584,71 673,08 673,08

14 1.200,00 16.800,00 729,35 15.804,00 15.724,98 725,71 725,71

15 1.200,00 18.000,00 782,24 16.950,00 16.865,25 778,33 778,33

16 1.200,00 19.200,00 835,13 18.096,00 18.005,52 830,95 830,95

17 1.200,00 20.400,00 888,02 19.242,00 19.145,79 883,58 883,58

18 1.200,00 21.600,00 940,91 20.388,00 20.286,06 936,20 936,20

19 1.200,00 22.800,00 993,79 21.534,00 21.426,33 988,83 988,83

20 1.200,00 24.000,00 1.046,68 22.680,00 22.566,60 1.041,45 1.041,45 21 1.200,00 25.200,00 1.099,57 23.826,00 23.706,87 1.094,07 1.094,07 22 1.200,00 26.400,00 1.152,46 24.972,00 24.847,14 1.146,70 1.146,70 23 1.200,00 27.600,00 1.205,35 26.118,00 25.987,41 1.199,32 1.199,32 24 1.200,00 28.800,00 1.258,23 27.264,00 27.127,68 1.251,94 1.251,94 25 1.200,00 30.000,00 1.311,12 28.410,00 28.410,00 1.311,12 1.311,12 Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia garantita al termine del piano di accumulo

(corrisposta in rate annuali posticipate)

1.311,12 euro

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non potrà mai avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito.

(17)

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% annuo - Rendimento trattenuto dalla Società: 1,4% annuo - Tasso di rendimento attribuito al contratto: 2,6% annuo

- Durata del contratto: a vita intera

- Durata piano di accumulo: 25 anni

- Sesso dell’assicurato: qualunque

- Età dell’assicurato: 40 anni

Interruzione del pagamento dei premi Anni

trascorsi Premio annuo Cumulo dei premi annui

Rendita assicurata

alla fine dell’anno

Capitale assicurato

alla fine dell’anno

Valore di riscatto alla fine dell’anno

Rendita ridotta alla fine

dell’anno

Rendita ridotta alla

scadenza

1 1.200,00 1.200,00 53,13 1.151,17 - - -

2 1.200,00 2.400,00 107,63 2.332,27 - - -

3 1.200,00 3.600,00 163,56 3.544,09 3.296,00 152,11 267,55

4 1.200,00 4.800,00 220,94 4.787,40 4.500,16 207,68 356,04

5 1.200,00 6.000,00 279,81 6.063,05 5.759,90 265,82 444,15

6 1.200,00 7.200,00 340,21 7.371,86 7.076,99 326,60 531,89

7 1.200,00 8.400,00 402,18 8.714,70 8.453,26 390,12 619,22

8 1.200,00 9.600,00 465,77 10.092,45 9.890,61 456,45 706,15

9 1.200,00 10.800,00 531,00 11.506,03 11.390,97 525,69 792,67

10 1.200,00 12.000,00 597,94 12.956,36 12.891,58 594,95 874,36

11 1.200,00 13.200,00 667,75 14.469,02 14.396,67 664,41 951,69

12 1.200,00 14.400,00 739,37 16.021,01 15.940,91 735,67 1.027,07

13 1.200,00 15.600,00 812,86 17.613,35 17.525,29 808,79 1.100,54

14 1.200,00 16.800,00 888,25 19.247,10 19.150,86 883,81 1.172,14

15 1.200,00 18.000,00 965,61 20.923,32 20.818,70 960,78 1.241,94

16 1.200,00 19.200,00 1.044,98 22.643,12 22.529,90 1.039,76 1.309,96 17 1.200,00 20.400,00 1.126,41 24.407,64 24.285,60 1.120,78 1.376,26 18 1.200,00 21.600,00 1.209,96 26.218,03 26.086,94 1.203,91 1.440,88 19 1.200,00 22.800,00 1.295,68 28.075,50 27.935,12 1.289,21 1.503,86 20 1.200,00 24.000,00 1.383,63 29.981,25 29.831,35 1.376,72 1.565,24 21 1.200,00 25.200,00 1.473,87 31.936,56 31.776,88 1.466,50 1.625,07 22 1.200,00 26.400,00 1.566,46 33.942,71 33.773,00 1.558,62 1.683,38 23 1.200,00 27.600,00 1.661,45 36.001,02 35.821,01 1.653,14 1.740,22 24 1.200,00 28.800,00 1.758,91 38.112,84 37.922,27 1.750,11 1.795,62 25 1.200,00 30.000,00 1.858,90 40.279,57 40.279,57 1.858,90 1.858,90 Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia al termine del piano di accumulo

(corrisposta in rate annuali posticipate)

1.858,90 euro

I valori riportati nelle tabelle di cui sopra sono espressi in euro, sono al lordo degli oneri fiscali e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

(18)

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (TARIFFA 36CE02)

Art. 1. Prestazioni assicurate

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita è un contratto di assicurazione sulla vita per il quale, a fronte del versamento di un piano di premi annui (piano di accumulo), da versarsi alle ricorrenze contrattualmente pattuite, la Società si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni:

a) in caso di vita dell’Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati in polizza - di una rendita annuale vitalizia che si rivaluta ogni anno (ai sensi dell’articolo 7 - lett. D.), da corrispondere in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente, in modo certo per i primi 10 anni (e pertanto anche in caso di decesso dell’Assicurato) e successivamente finché l’Assicurato è in vita.

L’ammontare della prestazione al termine del piano di accumulo è dato dalla somma delle quote di rendita iniziali rivalutate (ai sensi dell’articolo 7 - lett. B.) fino al termine del piano di accumulo stesso.

Le quote di rendita iniziali sono determinate moltiplicando ogni premio versato, al netto del caricamento, per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) corrispondente alla

“età computabile corretta” dell’Assicurato al termine del piano di accumulo e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

Una volta iniziata l’erogazione della rendita, la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

b) in caso di decesso dell’Assicurato, prima dell’inizio dell’erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento - ai Beneficiari designati in polizza - di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata (ai sensi dell’articolo 7 - lett. C.) fino alla data del decesso.

La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata fino alla data di decesso dell’Assicurato:

◾ per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare le quote di rendita iniziali di cui alla precedente lett. a), se il decesso avviene nel corso del piano di accumulo;

◾ per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare la rendita al termine dei 5 anni di differimento di cui al successivo articolo 11, se il decesso avviene nel corso del differimento stesso.

Il contratto offre le seguenti garanzie di rendimento minimo e conservazione del capitale:

◾ nel corso del piano di accumulo e durante l’eventuale differimento di 5 anni dell’erogazione della rendita, un rendimento minimo garantito pari allo 0,0% annuo (ovvero, in altre parole, una garanzia di conservazione del capitale maturato di anno in anno);

◾ durante il periodo di erogazione della rendita, un rendimento minimo garantito pari al 1,5% annuo composto, attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

Consolidamento

Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

Art. 2. Durata e limiti di età

La durata del contratto è vitalizia e pertanto coincide con la vita dell’Assicurato, a meno che il decesso dell’Assicurato avvenga durante l’erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall’inizio dell’erogazione della stessa, nel qual caso il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita (la prestazione prevista dal contratto è una rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia).

Il presente contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano un’età compresa fra i 40 e i 65 anni.

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Art. 3. Premio

Il contratto, a fronte delle prestazioni di cui all’articolo 1, prevede il pagamento di un piano di premi annui (piano di accumulo) di importo costante.

Il Contraente ha tuttavia la facoltà di versare, entro 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto, un unico premio aggiuntivo di importo non superiore a 250.000,00 euro.

La durata piano di accumulo è fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni e deve in ogni caso essere compatibile con l’età dell’Assicurato che, al termine del piano, non dovrà essere inferiore a 60 anni (età minima prevista per l’erogazione della prestazione di rendita) né superiore a 75 anni.

L’età considerata è in tutti i casi l’età computabile.

Il versamento del premio di perfezionamento viene effettuato all’atto della sottoscrizione del contratto. I premi successivi devono essere versati, per tutta la durata del piano, alle scadenze indicate in polizza e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

L’importo minimo del premio annuo per il presente contratto è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.

L’importo massimo del premio annuo per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro.

L’importo del premio annuo scelto dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto non può essere successivamente modificato.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso il pagamento delle rate di premio annuo viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della data di decorrenza.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza, il Contraente può modificare la rateazione del premio annuo. La modifica, la cui richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza predetta, avrà effetto dalla ricorrenza annuale della data di decorrenza successiva al pervenimento della suddetta richiesta.

Su ogni premio pagato la Società applica i seguenti costi (caricamenti):

premio annuo inferiore a 6.000 euro

6,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo

4,50% a partire dall’undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo premio annuo

da 6.000 a 24.000 euro

4,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo

3,50% a partire dall’undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo premio aggiuntivo

iniziale 0,0%

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

◾ assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato esclusivamente all'Agenzia;

◾ bonifico bancario intestato esclusivamente all'Agenzia, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;

◾ carta di debito/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo;

◾ SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L’obbligatorietà del SDD potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita. Il SDD è attivabile anche tramite l’utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato e tale mezzo sia accettato dall’intermediario assicurativo;

◾ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.

Art. 4. Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione

A condizione che sia stato versato il premio annuo di perfezionamento (anche in forma di prima rata mensile, trimestrale o semestrale), il contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui vengono apposte sul documento di polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell’Assicurato, se persona diversa dal Contraente).

(21)

A condizione che sia intervenuta la conclusione, il contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

Art. 5. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e1893 del codice civile, l’annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui all’articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione.

In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.

Art. 6. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Per l’esercizio del recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Il recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente i premi versati.

Art. 7. Rivalutazione delle prestazioni

Il presente contratto, con riferimento alle prestazioni assicurate di cui all’articolo 1, riconosce una rivalutazione annua sulla base delle condizioni sotto indicate. A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata di attivi denominata VITARIV, attività d’importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.

A. Misura annua di rivalutazione della rendita

La Società, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurative di cui all’articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, la Società applica al contratto la misura annua di rivalutazione della rendita di seguito indicata.

A.1. Misura annua di rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo

Ai fini della rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo, la Società applica una misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,4 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 6%, realizzato dalla gestione separata VITARIV.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. Questo equivale a dire che la Società riconosce, nel corso del piano di accumulo, un tasso di interesse minimo garantito dello 0,0% annuo.

Per effetto del predetto tasso di rendimento minimo, la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo non potrà essere inferiore alla somma delle quote di rendita iniziali, determinate secondo quanto indicato all’articolo 1 lett. a) delle presenti Condizioni di assicurazione.

A.2. Misura annua di rivalutazione della rendita durante l’erogazione

Ai fini della rivalutazione della rendita durante il periodo di erogazione, la Società applica una misura annua di rivalutazione ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 1,5% la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

(22)

Il rendimento attribuito al contratto è pari al minore fra:

a) il rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV moltiplicato per un’aliquota di retrocessione del 90%;

b) il rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. Questo equivale a dire, durante il periodo di erogazione della rendita, che la Società riconosce sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali, un tasso di interesse minimo garantito del 1,5% annuo composto.

Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l’indicatore demografico ISTAT “Speranza di vita alla nascita”

(pubblicato annualmente da ISTAT sull’Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l’età di 80 anni per la popolazione maschile, la Società si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto di cui al punto b). Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l’età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

B. Rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo

La rendita si rivaluta alle date di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) ed al termine del piano di accumulo nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione:

◾ le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la prima data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto (per il primo premio) o la data di scadenza del pagamento del premio (per i premi successivi) e la data di rivalutazione.

a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima:

◾ la rendita rivalutata al primo gennaio dell’anno precedente è incrementata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1.;

◾ le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data di rivalutazione.

al termine del piano di accumulo:

◾ la rendita rivalutata al primo gennaio immediatamente precedente la data di termine del piano di accumulo è incrementata di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del termine del piano di accumulo;

◾ le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato tra la data di termine del piano di accumulo ed il primo gennaio immediatamente precedente - sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio ed il termine del piano di accumulo.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

C. Rivalutazione della rendita in caso di decesso dell’Assicurato nel corso del piano di accumulo

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del piano di accumulo, la rendita è rivalutata con le seguenti modalità:

◾ la rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data del decesso è incrementata di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso;

(23)

◾ le quote di rendita iniziali, costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data del decesso ed il primo gennaio immediatamente precedente, sono incrementate di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita iniziale in base all’ultima misura annua di rivalutazione, determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data del decesso.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

D. Rivalutazione della rendita durante l’erogazione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data d’inizio dell’erogazione, la rivalutazione della rendita è effettuata incrementando la rendita rivalutata alla ricorrenza annuale immediatamente precedente di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.2.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

Art. 8. Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento del premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina:

◾ la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso i premi annui già versati restano acquisiti alla Società e l’eventuale premio aggiuntivo iniziale viene restituito al Contraente. La Società comunicherà al Contraente la risoluzione del contratto e la possibilità di quest’ultimo di chiederne la riattivazione o la restituzione al Contraente dell’eventuale premio aggiuntivo iniziale, che non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza;

◾ la riduzione della prestazione di rendita, qualora siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso il contratto resta in vigore per una prestazione di rendita pari alla somma:

a) della rendita rivalutata, fino al primo gennaio immediatamente precedente il momento dell’interruzione del pagamento premi, ai sensi dell’articolo 7 - lett. B.;

b) delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo che intercorre tra il momento dell’interruzione del pagamento premi e il primo gennaio immediatamente precedente;

ridotta di una percentuale (costo per riduzione) in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Annualità di premio interamente pagate Costi per riduzione

3 7,0%

4 6,0%

5 5,0%

6 4,0%

7 3,0%

8 2,0%

9 1,0%

da 10 in poi 0,5%

La prestazione di rendita così ridotta continua a rivalutarsi, ai sensi dell’articolo 7 - lett. B., fino al termine del piano di accumulo.

La riduzione non trova applicazione in caso di sospensione del pagamento premi durante il differimento dell’erogazione della rendita (di cui all’articolo 11).

Riferimenti

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