REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA ~J::'3..l~l'J~~-'=- DI ~9.JlnJ:l~.~l)IJ.I:...
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riunita con l'intervento dei Signori:
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O PIOMBO DOMENICO
O CANDIDO ANTONIO
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ha emesso la seguente
- sull'appello n. 6784/2016 depositato il 18/1112016
SENTENZA
SEZIONE 22
Relatore Giudice
- awerso la pronuncia sentenza n. 3231/2016 Sez:17 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro:
NOY AMBIENTE S.R.L.
VIA CASSANESE 45 20090 SEGRATE difeso da:
GUAL TIERI FRANCOIS
VIA S. MARIA ALLA PORTA,9 20124 MILANO
e
daZARA MARIA AZZURRA
VIA S.MARIAALLA PORTA,9 20131 MILANO
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
Atti impugnati:
AWISO DI LIQUIDAZIONE n• 2013/001/Dl/000024466/0/002 REGISTRO 2013 - sull'appello n. 6970/2016
depositato il 28/11/2016
-awerso la pronuncia sentenza n. 3231/2016 Sez:17 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
pag. 1 (continua)
SEZIONE N° 22
REG.GENERALE
N° 6784/2016 (riunificato UDIENZA DEL
21/03/2018 ore 15:00
N•
3623/2018
PRONUNCIATA IL:
liiaJZO
2018
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
27 agosto 2018
Il Segretario
SEZIONE N° 22
REG.GENERALE
(segue) N" 6784/2016 (riunificato
UDIENZA DEL
21/0312018 ore 15:00
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
proposto dagli apppellanti:
NOY AMBIENTE S.R.L.
VIA CASSANESE 45 20090 SEGRATE Ml difeso da:
GUAL TIERI FRANCOIS
VIA S. MARIA ALLA PORTA 9 20124 MILANO Ml difeso da:
ZARA MARIA AZZURRA
VIA S- MARIA ALLA PORTA 9 20131 MILANO Ml Atti impugnati:
AWISO DI LIQUIDAZIONE n• 2013/001/Dl/000024466/0/002 REGISTRO 2013
pag. 2
R.G. 6784/2016 + 6970/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3231/16 del 15.03-08.04.2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto
"parzialmente, ritenendo non dovuta la tassazione proporzionale sul riconoscimento del debito già sottoposto ad IVA, respingendolo nel resto"
e compensando le spese di lite, il ricorso proposto dalla Ndy Ambiente spa avverso l'avviso di liquidazione notificatole dall'Ag.Entrate - Direz.prov. I Milano per imposta di Registro 2013 (per l'importo di€
90.651,75) relativa al decreto ingiuntivo n. 24466/2013 emesso dal Tribunale di Milano il 27.06.2013. La CTP, premesso che la società contribuente aveva eccepito: 1) la
"nullità dell'avviso per vizio di sottoscrizione dell'atto, ex art.
42 dpR 600/73 per i/legittimità della delega e/o illegittimità della sottoscrizione";
2) il"difetto di motivazione",
non comprendendosi"a) quale atto avente natura dichiarativa sia stato tassato per enunciazione"; b) "come sia stato calcolato l'importo di e 1.003.213,47 a titolo di interessi";
haritenuto il ricorso fondato nei limiti anzidetti, recependo al riguardo la contestazione della contribuente fondata sul
"principio di a/ternatività IVA/Registro",
argomentando che"il debito riguarda pagamenti non effettuati, riferiti a documentazione già assoggettata ad IVA e quindi, per il principio di alternatività IVA/REGISTRO, non sconta l'imposta proporzionale del 1
%"."Per gli altri rilievi -
ha osservato invece la CTP -risulta corretta la tassazione operata da/l'Ufficio, nel rispetto del principio di alternatività; così come è stato chiarito il calcolo degli interessi",
ed "èconfermata la validità dell'atto impugnato con la allegazione della Agenzia dell'attribuzione deleghe di firma e della istituzione del ruolo dei dirigenti".
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio, con ricorso notificato il 27.10-07.11.2016 e depositato il 18.11.2016 presso questa CTR, assumendone la erroneità, attesa la inapplicabilità nella fattispecie del principio di alternatività IVA/Registro, a motivo dell'autonomia dell"'atto di riconoscimento del debito" [nella specie, per l'ammontare di € 6.021.095,38]
rispetto al rapporto giuridico sottostante (non assoggettato ad alcuna imposta, neppure all'IVA), con conseguente applicazione, ai sensi del comb.disp. art. 22 dpR 131/1986 e art. 3 Tariffa Parte I ali., dell'aliquota dell'l % sulle somme specificate nell'atto dichiarativo ricognitivo del debito.
La società contribuente si è costituita in giudizio, con atto dep. 03.01.2017, contestando la fondatezza dell'appello avversario.
La stessa società contribuente aveva, peraltro, anch'essa proposto appello avverso la sentenza della CTP, con ricorso notificato il 03-09.11.2016 e depositato presso questa CTR il 28.11.2016, assumendo: 1) la illegittimità
- .-
.-
della sentenza, per omessa pronunzia sulla eccezione (sollevata con il ricorso introduttivo) di "difetto di sottoscrizione" dell'awiso di accertamento perché
"carente di firma di delega"; 2) la "nullità della sentenza per difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi" effettuato dall'Ufficio (Ufficio che
"ha determinato l'entità degli interessi moratori maturati sulle somme indicate nelle fatture rimaste impagate nella misura di C 1.003.213,47", senza indicare dettagliatamente il calcolo effettuato), limitandosi ad affermare che "è stato chiarito il calcolo degli interessi".
Le cause, previa loro riunione, sono state discusse in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Manifestamente infondata è, anzitutto, la doglianza, riproposta in sede di gravame dalla società contribuente (ed al cui esame va data la precedenza per ragioni di priorità logica, in quanto potenzialmente di portata assorbente), riguardante il "difetto di sottoscrizione" del contestato avviso di liquidazione perché "carente di firma di delega": il contestato atto impositivo, infatti, risulta regolarmente sottoscritto, "per delega del direttore provinciale Guido Isolabella", dal "capoteam Nicolina Biondo" (dunque, da un funzionario della carriera direttiva, come richiesto dall'art. 42, 1° comma, dpR 600/1973); ed ai fini della sua validità non occorreva affatto che la delega fosse conferita in calce allo stesso atto, e neppure l'allegazione ad esso del provvedi mento di delega, fermo restando, peraltro, che in caso di contestazione dell'esistenza della delega l'amministrazione finanziaria sarebbe stata tenuta a dimostrarne l'esistenza, come appunto avvenuto nel caso in esame (v. atto di delega prodotto dall'Ufficio nel corso del primo grado di giudizio).
Infondato
è
anche il secondo motivo di censura svolto dalla contribuente, giacché, nell'affermare che "è stato chiarito il calcolo degli interessi", il giudice di prime cure ha inteso, evidentemente, fare riferimento al fatto, di cui si dà conto nella parte narrativa della sentenza appellata, che l'Ufficio aveva allegato (v. il suci(.atto di controdeduzioni in primo grado) che gli interessi"sono stati calcolati nella misura del 3% sulle fatture rimaste impagate, per un totale di C 1.003.217,47". Né la società contribuente ha contestato in alcun modo (come sarebbe stato suo onere) la correttezza di siffatto metodo di calcolo o l'esattezza del risultato.
L'appello della società contribuente è, dunque, destituito di fondamento.
2. - L'appello proposto dall'Ufficio è, invece, fondato, dovendo osservarsi: a) in primo luogo, che l'assunto della contribuente, secondo cui nella specie non vi sarebbe alcun riconoscimento di debito soggetto a tassazione, risulta
2
,
smentito dalle stesse allegazioni del
"ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo"
a suo tempo richiesto (ed ottenuto) dalla Noy Ambiente srl nei confronti della Blu Energy Milano srl, atto nel quale, anche al fine di ottenere la"immediata esecutività"
del richiesto provvedimento monitorio, si afferma che il credito azionato aveva formato "oggetto di espresso riconoscimento da parte di BEM in più occasioni", come da documentazione allegata; b) che, come puntualizzato dalla Corte di legittimità, in tema di imposta di registro, alla ricognizione di debito, in quanto atto avente"natura dichiarativa", è
applicabile l'aliquota dell'l % fissata per tale specie di atti dall'art. 3 della Tariffa allegata al dpR 131/1986 (v. Cass.16829/2998, Cass. 12432/2007), e ciò indipendentemente dall'imposta di registro liquidata in relazione al decreto ingiuntivo esecutivo emesso in base alla stessa ricognizione di debito, che va tenuta distinta ( cfr. Cass.
17808/2017).
3. - Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, in riforma della (,/ Q v I ny,i.'kt~ff
sentenza appellata, il contestato avviso di -eccertamentél deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società contribuente, attesa la sua soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello della società contribuente, accoglie quello dell'Ufficio e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
1..~im""'r
conferma integralmente il contestato avviso di ~Ad Condanna la contribuente alla rifusione in favore dell'Ufficio delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate quanto al primo grado in€ 4.091,70= (€ 4.447,50 - 20% ex art. 15, co.
2-sexies,
d.lgs. 546/1992+
15% per rimborso spese forfettarie) e quanto al presente grado in€ 4.241,20= (€ 4.610,00 - 20%+
15%).
Milano, 2 Il
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