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INFORMATIVA N. 34 Prot. 5156 DATA 11.12.2019

OGGETTO: Detrazione riqualificazione energetica: cessione / sconto in fattura

Con l’art. 10, commi 1 e 2, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, è stata introdotta la possibilità, per i soggetti beneficiari della detrazione per interventi di riqualificazione energetica e di prevenzione / riduzione del rischio sismico di cui agli artt. 14 e 16, DL n. 63/2013, di optare per il riconoscimento di un contributo di ammontare pari alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che effettua l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

In particolare, i nuovi commi 3.1 del citato art. 14 e 1-octies del citato art. 16 dispongono, rispettivamente, che per gli interventi di efficienza energetica e gli interventi di adozione di misure antisismiche:

“il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.

Il c.d. “Decreto Crescita” ha riconosciuto la possibilità di optare per la cessione del credito in favore dei fornitori dei beni / servizi necessari alla realizzazione dei lavori anche ai soggetti beneficiari della detrazione relativa agli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 16- bis, comma 1, lett. h), TUIR (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia).

Dal quadro normativo sopra riepilogato risulta quindi che:

• per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, sia su parti comuni condominiali che su singole unità immobiliari è possibile fruire, in alternativa alla detrazione, sia della cessione del credito che del contributo / sconto in fattura;

• per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, la cessione del credito è possibile soltanto nel caso in cui gli stessi siano realizzati su parti comuni condominiali. Il riconoscimento del contributo / sconto in fattura è invece possibile sia per gli interventi sulle parti condominiali che per quelli sulla singola unità immobiliare;

• per gli interventi di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis, TUIR è possibile fruire, in alternativa alla detrazione, solo della cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.7.2019 ha fissato le modalità attuative precisando che:

• il contributo è pari alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di cui ai citati artt. 14 e 16, in base alle spese sostenute entro il 31.12 dell’anno di riferimento;

• l’importo della detrazione spettante va calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nell’anno, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato;

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spese sostenute nell’anno nei confronti di ciascuno di essi;

• l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile IVA e va espressamente indicato in fattura quale sconto praticato ai sensi dell’art. 10, DL n. 34/2019;

• il contribuente che intende fruire di tale possibilità deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite le funzioni disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa ovvero presentando il (nuovo) modello allegato al Provvedimento in esame.

IL CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO IN FATTURA

Il contribuente al quale spetta la detrazione per un intervento di riqualificazione energetica e/o adozione di misure antisismiche ha la facoltà, come previsto dai nuovi commi 3.1 del citato art. 14 e 1-octies del citato art. 16, di richiedere all’atto dell’acquisto, in alternativa al recupero della detrazione nell’arco temporale ordinario decennale, una riduzione del prezzo di acquisto per un importo il cui ammontare sarà pari all’agevolazione fiscale spettante. In tal modo, i contribuenti possono beneficiare subito dello sconto di cui altrimenti godrebbero in 5/10 anni, dovendo, peraltro, sempre soddisfare la condizione di “capienza” di IRPEF a prescindere da quella che è la loro capienza IRPEF.

Lo sconto concesso va indicato in fattura, senza alcuna riduzione dell’imponibile ai fini dell’IVA.

AssoSoftware, Associazione nazionale produttori di software gestionali e fiscali della quale Seac ne è socia, a seguito di interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:

• inserire il valore dello sconto applicato, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>, nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>.

• riportare la descrizione "sconto praticato in base all’Art. 10 del D.L. 30/04/19, n. 34" nel tag 2.2.1.16.2

<RiferimentoTesto> del blocco <AltriDatiGestionali> della riga riferita alla prestazione.

Il tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> sopra riportato richiede la compilazione obbligatoria anche del tag 2.2.1.16.1 <TipoDato>. Seppur non espressamente suggerito dall’Agenzia delle Entrate si consiglia di inserire una tipologia di dato esplicativa di quanto riportato nel tag <RiferimentoTesto>: Seac consiglia ECO-BONUS per gli interventi di riqualificazione energetica. Di seguito esemplifichiamo una fattura:

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario ed i dati (partita IVA o codice fiscale) del soggetto intestatario del bonifico.

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Nella fattura XML il dato esplicativo dell’ECO-BONUS risiede tra i dati del blocco

<AltriDatiGestionali>, blocco puramente descrittivo che può contenere tipologie di informazioni diverse. Tale collocazione non permette pertanto la creazione di una codifica automatica. In fase di acquisizione del file per la contabilizzazione, la fattura viene proposta per la registrazione al valore lordo.

Per facilitare l’intercettazione dei documenti che contengono agevolazioni per ECO-BONUS, si consiglia di far utilizzare, ai clienti del “Portale azienda” il campo “note”

al fine di annotare il valore del bonus, elemento di ausilio per completare la registrazione contabile.

Di seguito proponiamo le scritture contabili relative al documento sopra esemplificato:

Contabilità ordinaria

Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz Registro Emesse: in data 14.11.2019 rilevata l’emissione della ft. 171 Rossi Mario

Fornitura-posa in opera finestre 10 12.000,00 1.200,00 051.000 310.740 M01 Credito Ecobonus (*) 6.600,00 055.120 051.000

Incassata fattura 171 6.600,00 conto 051.000

(*) creare sottoconto per evidenziare la tipologia del credito d’imposta

Contabilità semplificata

Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz Registro Emesse: in data 14.11.2019 rilevata l’emissione della ft. 171 Rossi Mario

Fornitura-posa in opera finestre 10 12.000,00 1.200,00 900.000 310.740 M01 Credito Ecobonus (*) 6.600,00 900.800 900.800 M85 (*) tale scrittura (facoltativa) permette la memorizzazione e la successiva stampa nei registri del valore

del credito d’imposta

CONTABILIZZAZIONE

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“RECUPERO” DELLO SCONTO PRATICATO DAL FORNITORE CON UTILIZZO IN COMPENSAZIONE Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura in applicazione delle disposizioni in esame recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare:

esclusivamente in compensazione nel mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; Il codice tributo da utilizzare

6908 – “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore”;

in 5 quote annuali di pari importo. Qualora la quota di credito spettante non sia utilizzata nell’anno, la stessa può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere chiesta a rimborso;

• a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (di seguito riportata) relativa alla scelta di fruire del contributo / sconto in luogo della detrazione nel mod. REDDITI / 730.

I crediti d’imposta sopra evidenziati vanno inseriti manualmente in archivio Versamenti Unificati.

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Al fine della compilazione del mod. F24 l’Agenzia precisa che:

• gli importi in esame vanno esposti (come di consueto) nella sezione “Erario”;

• i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalla comunicazione di esercizio dell’opzione per lo sconto / cessione del credito, inviate all’Agenzia dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, sopra citate;

• per poter utilizzare in compensazione detti crediti è necessario che il fornitore confermi l’esercizio dell’opzione e attesti l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia;

nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile la quota del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato (così, ad esempio, per gli sconti praticati nel 2019, per l’utilizzo in compensazione nel 2019 della prima quota del credito, nel mod. F24 va indicato “2019”, per l’utilizzo della seconda quota, va indicato “2020” e così via).

Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz Registro Finanziari: utilizzo del credito in compensazione in base alle regole temporali esposte nel paragrafo “RECUPERO” DELLO SCONTO PRATICATO DAL FORNITORE CON UTILIZZO IN COMPENSAZIONE”

Cessione del credito importo conto 055.120

(*) (*) o eventuale sottoconto creato

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“RECUPERO” DELLO SCONTO PRATICATO DAL FORNITORE CON CESSIONE DEL CREDITO

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può scegliere di cedere il credito corrispondente allo sconto riconosciuto in fattura (pari alla detrazione spettante al contribuente) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. In merito l’Agenzia specifica che:

non è possibile cedere il credito a istituti di credito / intermediari finanziari e ad Amministrazioni pubbliche;

• il cedente (fornitore che ha praticato lo sconto in fattura e non utilizza direttamente il corrispondente credito) deve comunicare all’Agenzia la cessione del credito spettante con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa;

• i fornitori che ricevono tale credito non possono procedere a loro volta ad ulteriori cessioni ed il relativo utilizzo deve avvenire previa accettazione dello stesso tramite la citata area del sito Internet dell’Agenzia e con le modalità sopra illustrate (mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia).

Contabilità ordinaria

Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz Registro Finanziari: cessione del credito al fornitore Alfa srl

Cessione del credito 6.600,00 057.320 055.120

Utilizzo del credito 6.600,00 180.000 057.320

Il credito può essere utilizzato per compensare il debito sorto per l’acquisto del materiale (nell’esempio le finestre) oggetto della prestazione

Contabilità semplificata

Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz Registro Finanziari: cessione del credito al fornitore Alfa srl

Cessione del credito (*) — 6.600,00 900.800 900.800 M85 (*) tale scrittura (facoltativa) permette la memorizzazione e la successiva stampa nei registri del valore

del credito d’imposta ceduto

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