• Non ci sono risultati.

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

(2)

La lotteria degli scontrini: come funziona e quali sono gli obblighi per gli esercenti

La “lotteria degli scontrini”, disciplinata dall’art. 1, co. 540 e ss della L. n. 232/2016, consentirà ai privati consumatori di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante l’effettuazione di acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto.

1) Decorrenza e condizioni di partecipazione

Il nuovo istituto troverà applicazione dall’1.1.2021.

Va detto che l’introduzione di tale istituto è stata posticipata di sei mesi, rispetto al termine originario di decorrenza fissato all’1.7.2020, a causa dell’emergenza del Covid-19 (art. 141 del D.L. n. 34/2020).

Nel corso di una riunione operativa con l’Agenzia delle Entrate, tenutasi il 10.12.2020, Confcommercio e Confesercenti hanno manifestato la necessità di disporre una ulteriore proroga dell’istituto giacché il 50% della rete dei commercianti non si sarebbe ancora adeguata per l’avvio dell’iniziativa.

2) Chi può partecipare

È ammessa la partecipazione delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, a condizione che:

 l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica;

 l’acquirente, all’atto dell’acquisto, comunichi all’esercente il proprio “codice lotteria”;

 il medesimo esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.

Il codice lotteria è il codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, univocamente e randomicamente associato al codice fiscale del consumatore finale. Esso consente di identificare il cliente ai fini dell’assegnazione dei premi e può essere generato utilizzando il seguente link del portale “lotteria degli scontrini”:

https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria

Una volta generato il “codice lotteria”, esso dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per mostrarlo all’esercente all’atto dell’acquisto.

La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà del cliente di partecipare alle estrazioni.

(3)

Nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione del portale del sito: www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Tale segnalazione viene utilizzata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

3) Operazioni escluse

Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa nonché quelli effettuati online.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della Determinazione 5.3.2020, n. 80217/RU, in fase di prima applicazione anche i seguenti acquisti non consentiranno la partecipazione alla lotteria:

 acquisti documentati mediante fattura elettronica;

 acquisti i cui dati devono essere trasmessi al sistema Tessera Sanitaria;

 acquisti per i quali l’acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

4) Conversione dei corrispettivi in biglietti della lotteria

Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1 Euro genera un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, viene generato un biglietto per ogni Euro di corrispettivo (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi), fino ad un massimo di 1.000 biglietti.

5) Estrazioni della lotteria

Secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 542 della L. n. 232/2016, sono previste due tipologie di estrazioni:

 ordinarie per coloro che effettuano gli acquisti pagando in contanti;

 “zerocontanti” per coloro che utilizzeranno mezzi di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito, ecc.), i quali prenderanno comunque parte anche alle estrazioni ordinarie.

Le estrazioni “zerocontanti”, proprio con l’intento di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, prevedono premi più elevati. In quest’ultimo caso, potranno partecipare all’estrazione anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l’esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto.

La lotteria prevede estrazioni con frequenza settimanale, mensile e annuale.

(4)

È importante notare che con lo stesso scontrino (documento commerciale), dunque, ogni acquirente può partecipare a più estrazioni.

Per consultare il calendario delle estrazioni è sufficiente cliccare sul seguente link:

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/calendario-estrazioni

6) Premi

Estrazioni “ordinarie”:

 settimanale: 7 premi da 5.000 Euro ciascuno;

 mensile: 3 premi da 30.000 Euro ciascuno;

 annuale: 1 premio da 1.000.000 Euro.

Estrazioni “zerocontanti”:

 settimanale: 15 premi da 25.000 Euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 Euro per gli esercenti;

 mensile: 10 premi da 100.000 Euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 Euro per gli esercenti;

 annuale: 1 premio da 5.000.000 Euro per il consumatore e 1 premio da 1.000.000 Euro per l’esercente.

I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale (art. 1, co. 540 della L. n. 232/2016, modificato dall’art. 19 del D.L.

n. 124/2019).

7) Obblighi degli esercenti

Come già anticipato in precedenza, i soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l’acquirente manifesta l’intenzione di partecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell’operazione secondo le modalità previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 739122/2019.

Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono essere aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante lettori ottici, il codice lotteria.

Tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato al Provvedimento n. 739122/2019 aggiornato con Provvedimento n.

248558/2020.

(5)

Al seguente link gli esercenti possono trovare la guida, il video tutorial nonché le informazioni su come ottenere il bonus per acquistare o adattare il proprio registratore di cassa, oltre alla normativa e alle specifiche tecniche:

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/come-funziona-la-lotteria

Ai fini della lotteria, i registratori telematici trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate vengono poi trasmessi all’Agenzia delle Dogane e raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria.

Nell’ambito del file generato dal registratore sono trasmessi, in particolare, i dati identificativi del registratore, la denominazione del cedente o prestatore, l’identificativo progressivo, la data e l’ora del documento trasmesso, l’importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l’importo del corrispettivo non pagato, e il codice lotteria del cliente.

Per quanto riguarda, infine, i termini di invio dei dati, la trasmissione può avvenire nell’arco del giorno di emissione del documento commerciale ovvero entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In caso di scarto, i documenti non sono validi ai fini della lotteria.

***

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati

Riferimenti

Documenti correlati

Inizialmente, era stato stabilito che, per i primi 6 mesi di applicazione della lotteria, i soggetti che in- viano i dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. farmacie,

Per partecipare alla lotteria degli scontrini, il consumatore dovrà preventivamente munirsi del codice lotteria acquisibile mediante il portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it,

Nato come sistema rispondente ad una logica emergenziale e per una permanenza di breve e brevissimo periodo, il sistema dei Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) è

[r]

da definire giovedì 13 gennaio giovedì 10 febbraio giovedì 10 marzo giovedì 14 aprile giovedì 12 maggio giovedì 9 giugno giovedì 14 luglio giovedì 11 agosto giovedì

[r]

[r]

[r]