RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Principali novità in tema di funzioni e
responsabilità degli organi di S.p.A. e S.r.l.
Studio Legale Tributario Avv. Raffaele Caldarone
Partner
Principali novità in tema di funzioni e
responsabilità degli organi di S.p.A. e S.r.l.
Studio Legale Tributario Avv. Raffaele Caldarone
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DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI (1) DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI (1)
¾ Aumentate le attribuzioni indelegabili del consiglio - previsto
espressamente diritto del C.d.A. di avocare a sé operazioni rientranti nella delega - ampio diritto/dovere individuale di ogni amministratore ad essere informato dagli organi delegati e dovere di informazione in capo agli organi delegati, esteso anche alla gestione delle controllate (devono riferire al C.d.A. e al collegio sindacale almeno ogni 180 gg.)
¾ dovere del consiglio di valutare, oltre al generale andamento della gestione, i piani strategici, industriali e finanziari nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (2381, 3° co.)
¾ diligenza richiesta agli amministratori: è quella data dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze, non più quella del mandatario (si potrebbe invocare la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c. - sulla responsabilità del prestatore d’opera intellettuale - al solo dolo e colpa grave in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà)
¾ Aumentate le attribuzioni indelegabili del consiglio - previsto
espressamente diritto del C.d.A. di avocare a sé operazioni rientranti nella delega - ampio diritto/dovere individuale di ogni amministratore ad essere informato dagli organi delegati e dovere di informazione in capo agli organi delegati, esteso anche alla gestione delle controllate (devono riferire al C.d.A. e al collegio sindacale almeno ogni 180 gg.)
¾ dovere del consiglio di valutare, oltre al generale andamento della gestione, i piani strategici, industriali e finanziari nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (2381, 3° co.)
¾ diligenza richiesta agli amministratori: è quella data dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze, non più quella del mandatario (si potrebbe invocare la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c. - sulla responsabilità del prestatore d’opera intellettuale - al solo dolo e colpa grave in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà)
DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI (2) DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI (2)
¾viene eliminata la solidarietà nel caso di mancata vigilanza “sul generale andamento della gestione”; la responsabilità solidale sussiste se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, richiamando il 2381, 3 co, che è nella nuova formulazione molto più dettagliato (ved. slide precedente)
¾tuttavia, sussisterebbe una maggior responsabilità solidale tra delegati e deleganti anche in virtù del diritto/dovere di ciascun amministratore di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società
¾la nuova formulazione dell’ art 2364, n. 5) “[l’assemblea ordinaria]
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti” non permetterebbe più agli amministratori di farsi autorizzare e manlevare dalla società
¾viene eliminata la solidarietà nel caso di mancata vigilanza “sul generale andamento della gestione”; la responsabilità solidale sussiste se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, richiamando il 2381, 3 co, che è nella nuova formulazione molto più dettagliato (ved. slide precedente)
¾tuttavia, sussisterebbe una maggior responsabilità solidale tra delegati e deleganti anche in virtù del diritto/dovere di ciascun amministratore di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società
¾la nuova formulazione dell’ art 2364, n. 5) “[l’assemblea ordinaria]
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti” non permetterebbe più agli amministratori di farsi autorizzare e manlevare dalla società
AMMINISTRATORI – CONFLITTO DI INTERESSI AMMINISTRATORI – CONFLITTO DI INTERESSI
Il conflitto di interessi è disciplinato con maggior rigore
¾tutela della trasparenza: previsto l’obbligo in capo all’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (anche se l’operazione è nell’interesse sociale)
¾astensione dal voto: solo se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale ed obbligando ad una maggiore motivazione sul perché è stata adottata la delibera nonostante l’interesse proprio dell’amministratore
¾prevenzione del danno: viene consentita l’impugnativa della delibera non solo agli amministratori assenti o dissenzienti ma anche a quelli consenzienti ed al collegio sindacale quando non siano stati debitamente informati. La responsabilità sussiste anche nel caso di utilizzo a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.
Il conflitto di interessi è disciplinato con maggior rigore
¾tutela della trasparenza: previsto l’obbligo in capo all’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (anche se l’operazione è nell’interesse sociale)
¾astensione dal voto: solo se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale ed obbligando ad una maggiore motivazione sul perché è stata adottata la delibera nonostante l’interesse proprio dell’amministratore
¾prevenzione del danno: viene consentita l’impugnativa della delibera non solo agli amministratori assenti o dissenzienti ma anche a quelli consenzienti ed al collegio sindacale quando non siano stati debitamente informati. La responsabilità sussiste anche nel caso di utilizzo a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.
AMMINISTRATORI – AZIONI DI RESPONSABILITA’
AMMINISTRATORI – AZIONI DI RESPONSABILITA’
Rimasta immutata l’impostazione con tre tipologie di azione di responsabilità
• Azione sociale di responsabilità (promossa a seguito di deliberazione dell’assemblea dei soci ovvero – secondo le novità introdotte - per iniziativa di soci rappresentanti
determinati quorum e, nel modello dualistico, anche con delibera a maggioranza del consiglio di sorveglianza)
• Azione di resp. promossa da creditori sociali (entrambe con specificaz. relativam. alla pendenza di procedure concorsuali)
• Azione individuale del socio e del terzo (in caso di danno diretto a carico del singolo socio o del terzo)
Rimasta immutata l’impostazione con tre tipologie di azione di responsabilità
• Azione sociale di responsabilità (promossa a seguito di deliberazione dell’assemblea dei soci ovvero – secondo le novità introdotte - per iniziativa di soci rappresentanti
determinati quorum e, nel modello dualistico, anche con delibera a maggioranza del consiglio di sorveglianza)
• Azione di resp. promossa da creditori sociali (entrambe con specificaz. relativam. alla pendenza di procedure concorsuali)
• Azione individuale del socio e del terzo (in caso di danno
diretto a carico del singolo socio o del terzo)
AMMINISTRATORI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
AMMINISTRATORI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
Azione sociale esercitata dalla minoranza
(applicabile a tutti i tre modelli di governance) Legittimazione di una minoranza dei soci ad
esercitare l’azione sociale di responsabilità, anche in assenza di delibera assembleare:
società non quotate: 1/5 del capitale sociale o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore ad 1/3;
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: 1/20 del c.s., o la minore misura prevista dallo statuto
Azione sociale esercitata dalla minoranza
(applicabile a tutti i tre modelli di governance) Legittimazione di una minoranza dei soci ad
esercitare l’azione sociale di responsabilità, anche in assenza di delibera assembleare:
società non quotate: 1/5 del capitale sociale o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore ad 1/3;
società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio: 1/20 del c.s., o la minore misura prevista
dallo statuto
AMMINISTRATORI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
AMMINISTRATORI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
Nel modello dualistico
• se l’azione è deliberata con maggioranza dei 2/3 nel cons. di sorv. determina revoca d’ufficio dei consiglieri di gestione oggetto dell’azione
• cons. di sorv. provvede contestualmente alla nomina dei nuovi consiglieri di gestione
Nel modello dualistico
• se l’azione è deliberata con maggioranza dei 2/3 nel cons. di sorv. determina revoca d’ufficio dei consiglieri di gestione oggetto dell’azione
• cons. di sorv. provvede contestualmente alla
nomina dei nuovi consiglieri di gestione
AMMINISTRATORI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
AMMINISTRATORI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
Nel modello monistico
• si applicano le medesime azioni di resp.
previste per il modello latino [(i)azione sociale – anche da parte di minoranza – (ii)azione dei creditori e (iii)del singolo socio e del terzo]
• non è prevista facoltà delibera azione a favore del comitato per il controllo sulla gestione
Nel modello monistico
• si applicano le medesime azioni di resp.
previste per il modello latino [(i)azione sociale – anche da parte di minoranza – (ii)azione dei creditori e (iii)del singolo socio e del terzo]
• non è prevista facoltà delibera azione a favore
del comitato per il controllo sulla gestione
AZIONE DI RESPONSABILITA’ VERSO SINDACI E MEMBRI CONS.
DI SORVEGLIANZA
AZIONE DI RESPONSABILITA’ VERSO SINDACI E MEMBRI CONS.
DI SORVEGLIANZA
• I sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico
• Come nell’attuale regime, essi sono solidalm. resp.
con gli amm.ri per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi
avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica
• Le azioni di resp. esperibili contro i sindaci sono le medesime previste a carico degli amm.ri
• I medesimi principi si applicano alla resp. dei membri del cons. di sorveglianza (art.2409-terdecies co.3 c.c.)
• I sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico
• Come nell’attuale regime, essi sono solidalm. resp.
con gli amm.ri per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi
avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica
• Le azioni di resp. esperibili contro i sindaci sono le medesime previste a carico degli amm.ri
• I medesimi principi si applicano alla resp. dei membri
del cons. di sorveglianza (art.2409-terdecies co.3 c.c.)
AZIONE DI RESPONSABILITA’ VERSO REVISORI AZIONE DI RESPONSABILITA’ VERSO REVISORI
• Soggetti incaricati di contr. contab. sono sottoposti a medesimo regime di resp. del coll. sind. (come già espressam. previsto per socc. quotate) e rispondono verso società, soci e terzi dei danni derivanti da
inademp. di loro doveri
• In caso di soc. di revisione, i soggetti che hanno
effettuato contr. contab. sono responsabili in solido con la medesima (sempre già previsto per socc.
quotate – cfr. art. 164 T.U.F.)
• Azione si prescrive in 5 anni da cessaz. incarico
• Soggetti incaricati di contr. contab. sono sottoposti a medesimo regime di resp. del coll. sind. (come già espressam. previsto per socc. quotate) e rispondono verso società, soci e terzi dei danni derivanti da
inademp. di loro doveri
• In caso di soc. di revisione, i soggetti che hanno effettuato contr. contab. sono responsabili in solido con la medesima (sempre già previsto per socc.
quotate – cfr. art. 164 T.U.F.)
• Azione si prescrive in 5 anni da cessaz. incarico
AMMINISTRATORI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
NELLE SOCIETA’ QUOTATE
AMMINISTRATORI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
NELLE SOCIETA’ QUOTATE
• Art. 129 T.U.F. prevede che soci iscritti da 6 mesi pari
almeno a 5% cap. soc. (o minore percentuale di cui in atto costitutivo) possano promuovere azione soc. di resp.
contro amm.ri, sindaci e dir. gen.
• Soci che agiscono nominano rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione
• La società può rinunciare o transigere salvo voto contr.del 5%
• Se azione è accolta, la società (che dev’essere convenuta) rimborsa spese legali non recuperabili dai soccombenti
• Art. 129 T.U.F. prevede che soci iscritti da 6 mesi pari
almeno a 5% cap. soc. (o minore percentuale di cui in atto costitutivo) possano promuovere azione soc. di resp.
contro amm.ri, sindaci e dir. gen.
• Soci che agiscono nominano rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione
• La società può rinunciare o transigere salvo voto contr.del 5%
• Se azione è accolta, la società (che dev’essere convenuta)
rimborsa spese legali non recuperabili dai soccombenti
NUOVO REGIME DENUNZIA AL TRIB. EX ART. 2409 C.C.
NUOVO REGIME DENUNZIA AL TRIB. EX ART. 2409 C.C.
Differenze rispetto ad attuale regime:
• Necessità gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a controllate
• Quorum del 10%, ovvero del 5% in caso di socc. che ricorrono al
mercato dei cap. di rischio (salvo minori percentuali previste in statuto)
• Ispezione non viene ordinata e proc. è sospeso a tempo determ. se amm.ri e sindaci sono sostituiti da soggetti di adeguata professionalità che si attivano per accertare ed eliminare violazioni, riferendone al Trib
.
• Se attività di cui sopra sono insufficienti, consentita assunz. provvedim.
provvisori e revoca di amm.ri ed eventualmente anche dei sindaci con nomina amm.re giudiz. con fissazione poteri e durata
Differenze rispetto ad attuale regime:
• Necessità gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a controllate
• Quorum del 10%, ovvero del 5% in caso di socc. che ricorrono al
mercato dei cap. di rischio (salvo minori percentuali previste in statuto)
• Ispezione non viene ordinata e proc. è sospeso a tempo determ. se amm.ri e sindaci sono sostituiti da soggetti di adeguata professionalità che si attivano per accertare ed eliminare violazioni, riferendone al Trib
.
• Se attività di cui sopra sono insufficienti, consentita assunz. provvedim.
provvisori e revoca di amm.ri ed eventualmente anche dei sindaci con nomina amm.re giudiz. con fissazione poteri e durata
NUOVO REGIME DENUNZIA AL TRIB. EX ART. 2409 C.C.
NUOVO REGIME DENUNZIA AL TRIB. EX ART. 2409 C.C.
Ulteriori aspetti
• Come in passato, l’amm. giudiz. può proporre l’azione di resp. contro amm.ri e sindaci
• Si applica quorum minoranza di blocco per transazione (art. 2393 ult. co. c.c.)
• Rendiconto finale amm. giudiz. a Tribunale
• Estesa facoltà di richiedere i provvedimenti anche a
collegio sindacale, cons. di sorv. e comitato per il controllo della gestione (come già previsto per socc. quotate)
• Mantenuta facoltà di richiesta da parte del P.M. nelle sole società facenti ricorso a merc. cap. di rischio
Ulteriori aspetti
• Come in passato, l’amm. giudiz. può proporre l’azione di resp. contro amm.ri e sindaci
• Si applica quorum minoranza di blocco per transazione (art. 2393 ult. co. c.c.)
• Rendiconto finale amm. giudiz. a Tribunale
• Estesa facoltà di richiedere i provvedimenti anche a
collegio sindacale, cons. di sorv. e comitato per il controllo della gestione (come già previsto per socc. quotate)
• Mantenuta facoltà di richiesta da parte del P.M. nelle sole
società facenti ricorso a merc. cap. di rischio
NUOVO REGIME DENUNZIA EX ART. 2408 C.C.
NUOVO REGIME DENUNZIA EX ART. 2408 C.C.
• Possibilità denuncia fatti censurabili a coll. sind. mantenuta a favore di ogni socio
• Se denuncia presentata da soci pari a 5% cap. soc. (ovvero 2%
in socc. che fanno ricorso a merc. cap. di rischio) collegio deve indagare senza ritardo e presentare sue conclusioni e proposte ad assemblea
• Obbligatoria convocazione dell’assemblea anche ove collegio rilevi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente
necessità di provvedere (v. anche art. 2406 co. 2 c.c.)
• Statuto può prevedere quorum più basso per la denuncia
• In modello dualistico, destinatario della denuncia ex art. 2408 c.c. è il cons. di sorveglianza – In modello monistico è il
comitato per il controllo sulla gestione
• Possibilità denuncia fatti censurabili a coll. sind. mantenuta a favore di ogni socio
• Se denuncia presentata da soci pari a 5% cap. soc. (ovvero 2%
in socc. che fanno ricorso a merc. cap. di rischio) collegio deve indagare senza ritardo e presentare sue conclusioni e proposte ad assemblea
• Obbligatoria convocazione dell’assemblea anche ove collegio rilevi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente
necessità di provvedere (v. anche art. 2406 co. 2 c.c.)
• Statuto può prevedere quorum più basso per la denuncia
• In modello dualistico, destinatario della denuncia ex art. 2408 c.c. è il cons. di sorveglianza – In modello monistico è il
comitato per il controllo sulla gestione
GRUPPI DI SOCIETA’ (artt. 2497 ss. c.c.)
RESPONSABILITA’
Le società o enti che, esercitando attività di direzione e
coordinamento di società, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di tali società, sono direttamente responsabili:
¾ verso i soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale
¾ verso i creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e – nei limiti del vantaggio conseguito – chi ne abbia
GRUPPI DI SOCIETA’ (artt. 2497 ss. c.c.)
RESPONSABILITA’
Le società o enti che, esercitando attività di direzione e
coordinamento di società, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di tali società, sono direttamente responsabili:
¾ verso i soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale
¾ verso i creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e – nei limiti del vantaggio conseguito – chi ne abbia
consapevolmente tratto beneficio
GRUPPI DI SOCIETA’ (artt. 2497 ss. c.c.) GRUPPI DI SOCIETA’ (artt. 2497 ss. c.c.)
AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2497-sexies)
Società che esercitano attività di direzione e coordinamento si presume che siano tali, sino a prova contraria, le società o enti:
¾ tenuti al consolidamento dei bilanci
¾ controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c.
La nuova disciplina si applica anche alle società che
esercitano attività di direzione e coordinamento sulla base di un contratto con le società soggette a tale attività o di clausole dei loro statuti
AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2497-sexies)
Società che esercitano attività di direzione e coordinamento si presume che siano tali, sino a prova contraria, le società o enti:
¾ tenuti al consolidamento dei bilanci
¾ controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c.
La nuova disciplina si applica anche alle società che
esercitano attività di direzione e coordinamento sulla base
di un contratto con le società soggette a tale attività o di
clausole dei loro statuti
GRUPPI DI SOCIETA’ (artt. 2497 ss. c.c.) GRUPPI DI SOCIETA’ (artt. 2497 ss. c.c.)
LIMITAZIONI
9 “Vantaggi compensativi” (v. Montalenti): la responsabilità è esclusa quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento o integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette
9 Il socio e il creditore possono agire contro la società che esercita attività di direzione e coordinamento solo se non soddisfatti dalla società soggetta a tale attività
LIMITAZIONI
9 “Vantaggi compensativi” (v. Montalenti): la responsabilità è esclusa quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento o integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette
9 Il socio e il creditore possono agire contro la
società che esercita attività di direzione e
coordinamento solo se non soddisfatti dalla
società soggetta a tale attività
Leveraged buy-out Leveraged buy-out
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art.
2501-bis)
quando, per effetto della fusione, il patrimonio della target costituisce garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti dall’acquirente
¾ progetto di fusione: risorse finanziare per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (allegata
relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della target o dell’acquirente)
¾ relazione dell’organo amministrativo: ragioni che giustifichino l’operazione + piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere
¾ relazione degli esperti: attestazione della ragionevolezza delle
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art.
2501-bis)
quando, per effetto della fusione, il patrimonio della target costituisce garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti dall’acquirente
¾ progetto di fusione: risorse finanziare per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (allegata
relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della target o dell’acquirente)
¾ relazione dell’organo amministrativo: ragioni che giustifichino l’operazione + piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere
¾ relazione degli esperti: attestazione della ragionevolezza delle