• Non ci sono risultati.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 458 final - ANNEX.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 458 final - ANNEX."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

13026/19 ADD 1 bp

RELEX.1.A

IT

Consiglio

dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2019 (OR. en)

13026/19 ADD 1

FDI 30

SERVICES 48 WTO 270 Fascicolo interistituzionale:

2019/0218(NLE)

PROPOSTA

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 11 ottobre 2019

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2019) 458 final - ANNEX

Oggetto: ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 458 final - ANNEX.

All.: COM(2019) 458 final - ANNEX

(2)

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.10.2019 COM(2019) 458 final ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA)

tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di

interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno

(3)

IT

1

IT

ALLEGATO PROGETTO

DECISIONE N. […/2019] DEL COMITATO MISTO CETA del ...

che adotta una procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come allegato del

suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l'articolo 26.1 dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 26.2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.

(2) A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti è uno dei comitati specializzati istituiti dall'accordo.

(3) In conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni.

(4) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto CETA (decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018) stabilisce che, salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, il regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organi istituiti in applicazione dell'accordo.

(5) A norma dell'articolo 8.9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nell'interesse pubblico al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la biodiversità, e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

(6) A norma del punto 6, lettera e), dello strumento interpretativo comune sull'accordo, per garantire che i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo rispettino in ogni circostanza l'intento delle parti stabilito nell'accordo, quest'ultimo contiene disposizioni che consentono alle parti di pubblicare note interpretative vincolanti e le parti ribadiscono che il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a ricorrere a tali disposizioni per evitare e correggere eventuali interpretazioni errate dell'accordo da parte dei tribunali.

(7) A norma dell'articolo 8.31, paragrafo 3, e dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti può, in presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni dell'accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8

(4)

(Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata,

DECIDE:

Articolo 1

1. La procedura per l'adozione di interpretazioni a norma dell'articolo 8.31, paragrafo 3, e dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, quale figura nell'allegato della presente decisione, è adottata come allegato del regolamento interno del comitato misto CETA.

2. L'allegato costituisce parte integrante del regolamento interno del comitato misto CETA (decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018).

Articolo 2

L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

Fatto a …, il ….

Per il comitato misto CETA I copresidenti

(5)

IT

3

IT

ALLEGATO

ALLEGATO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CETA 1. In ogni situazione in cui una parte nutra gravi preoccupazioni riguardo a problemi di

interpretazione dell'accordo che possono incidere sugli investimenti, anche qualora tali preoccupazioni riguardino una misura specifica in relazione alla quale un investitore dell'altra parte ha presentato una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 8.19 (Consultazioni) dell'accordo sostenendo che tale misura viola un obbligo di cui al capo 8 (Investimenti) dell'accordo:

a) la parte può rinviare la questione per iscritto al comitato per i servizi e gli investimenti;

b) nel caso di un rinvio di cui alla lettera a), le parti avviano consultazioni immediatamente in seno al comitato per i servizi e gli investimenti; e

c) il comitato per i servizi e gli investimenti si pronuncia quanto prima su tale questione.

2. Ciascuna parte riserva la dovuta considerazione ai rilievi formulati dall'altra parte in relazione all'articolo 8.31, paragrafo 3, dell'accordo e si adopera per affrontare la questione in modo tempestivo e reciprocamente soddisfacente.

3. In presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti interni, il comitato per i servizi e gli investimenti può raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni delle pertinenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) dell'accordo. Tali interpretazioni possono affrontare anche la questione volta a stabilire se, e a quali condizioni, un determinato tipo di misura debba essere considerato compatibile con il capo 8 (Investimenti) dell'accordo.

4. Se il comitato per i servizi e gli investimenti decide di raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di un'interpretazione, il comitato misto adotta al più presto una decisione sulla questione.

5. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata.

6. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono immediatamente rese pubbliche e trasmesse alle parti e ai presidenti del tribunale e del tribunale d'appello, i quali provvedono a comunicarle alle divisioni del tribunale e del tribunale d'appello costituite a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo.

Riferimenti

Documenti correlati

– la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati.. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea,

In base alle informazioni raccolte tramite le dichiarazioni dell'impronta di carbonio e alla distribuzione relativa delle classi di prestazione inerenti all'impronta

(4) CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, in appresso denominata "Islanda", e il Regno di Norvegia, in appresso

Il Tribunale ha sottolineato che, in ogni caso, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nel quadro dei meccanismi di accesso ai documenti previsti dal regolamento

Oggetto: ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato

La determinazione dell'esposizione al rumore delle abitazioni e delle persone che vivono nelle abitazioni è basata su punti di misura del rumore situati a un'altezza dal suolo di 4 m

Ai fini della certezza, gli obblighi essenziali di cui all'articolo II, paragrafo 1, del protocollo d'intesa del 2014, compreso il dazio contingentale pari allo

C-151/17), nella quale la Corte di giustizia ha confermato la validità della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni