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I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI. Mutuo a tasso fisso FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO STANDARD A TASSO FISSO INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

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INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA

Sede legale e amministrativa: Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d’Ampezzo BL Tel.: 0436 883800 - Fax: 0436 867654

E-mail:cracortina@cracortina.it - Sito internet:www.cracortina.it Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00078700259 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 3837.2.0 - cod. ABI 08511.8 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A153729

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È IL MUTUO

Il mutuo è un contratto con il quale la banca consegna al cliente una somma di denaro e quest’ultimo si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, entro un certo periodo di tempo, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, indicizzato, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi). In generale la sua durata va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni, anche se per determinati prodotti è possibile concordare una durata fino a 25 anni.

Esso è assistito da una garanzia ipotecaria, normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile.

Nell’ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Il tasso viene calcolato sulla base del valore “lettera” dell’IRS con scadenza pari alla durata del mutuo, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la data di stipula, arrotondato allo 0,10 superiore, e aumentato di uno spread.

Generalmente tali mutui prevedono rate posticipate di importo costante, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente.

Lo svantaggio di tale tipologia di tasso è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Relativamente ai mutui ipotecari e fondiari a tasso fisso, sono previste le opzioni contrattuali di seguito indicate.

Opzione a “TRANCHE”

Tale opzione è applicabile a tutti i mutui fondiari, con durata superiore a 20 anni.

Prevede la liquidazione di quote dell’accordato in base ad un piano predefinito..

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Altro

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di stipulare una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia di grado pari o superiore al 66%. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO A TASSO FISSO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Capitale: € 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 25 T.A.E.G.: 8,33%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca.

Importo massimo finanziabile non definito

Durata massimo 25 anni

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo

Il tasso di interesse nominale annuo è calcolato sulla base dell'IRS, maggiorato dello spread contrattualmente previsto, definito in base alla durata del mutuo.

Parametro di riferimento

Valore "lettera" dell'IRS con scadenza pari alla durata del mutuo, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la data di stipula, arrotondato allo 0,10 superiore.

Spread

: Lo spread viene definito in base alla durata del mutuo:

- durata fino a 10 anni: minimo 3,60 - massimo 5,60 punti percentuali

- durata oltre 10 e fino a 15 anni: minimo 3,80 - massimo 5,80 punti percentuali

- durata oltre 15 e fino a 20 anni: minimo 4,00 - massimo 6,00 punti percentuali

- durata oltre 20 e fino a 25 anni: minimo 4,20 - massimo 6,20 punti percentuali

A titolo esemplificativo, si riporta di setuito il tasso massimo attualmente applicabile ad un mutuo con durata 25 anni (IRS rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre in corso):

7,9%

Tasso di interesse di preammortamento Stesso valore del tasso di interesse nominale annuo

Tasso di mora 3 punti percentuali

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Istruttoria 0,7% Minimo: € 500,00

Perizia tecnica Si veda la sezione "Altre spese da sostenere"

Spese stipula fuori sede

€ 250,00 dovute per iscrizioni e/o cancellazioni ipotecarie presso studi notarili esterni alle zone di competenza territoriale della banca, con l'eccezione dei casi di surroga.

Recupero spese erogazione € 0,00

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Richiesta copia contratto idonea per la stipula

Subordinata al pagamento di una somma pari alle spese di istruttoria. La richiesta del solo schema contrattuale, senza le condizioni economiche, è gratuita.

Altre spese iniziali € 0,00

Spese per la gestione del rapporto

Gestione pratica € 0,00

Incasso rata 0,1% Minimo: € 1,29

Variazione/restrizione ipoteca Si veda la sezione "Altre spese da sostenere" per gli adempimenti notarili

Accollo mutuo € 0,00

Sospensione pagamento rata € 0,00

Spese decurtazione

(C*A)*0,20% dove

C=capitale rimborsato anticipatamente

A= differenza tra la data di scadenza del mutuo e la data dell'estinzione anticipata

Spese estinzione anticipata rata € 0,00

Spese estinzione anticipata mutuo

(C*A)*0,20% dove

C= capitale rimborsato anticipatamennte

A= differenza tra la data di scadenza del mutuo e la data dell'estinzione anticipata

Invio documenti trasparenza cartaceo € 0,95

Invio documenti trasparenza elettronico € 0,00 Invio doc. variazioni condizioni cartaceo € 0,00

Invio doc. var. cond. elettonico € 0,00

Avviso scadenza rate con addebito in conto € 0,00 Avviso scadenza rate pagate in contanti € 1,50

Sollecito scadenza rate (1°) € 1,50

Sollecito scadenza rate (2°) € 1,50

Stampa elenco condizioni € 0,00

Altre spese

Attestazione pagamento interessi passivi

richieste ordinarie (entro 5 giorni lavorativi) € 2,50 richieste urgenti (giorno lavorativo successivo) € 5,00 Richieste copia di documentazione bancaria

richieste ordinarie (entro 8 giorni lavorativi) € 2,50 richieste urgenti (giorno lavorativo successivo) € 5,00

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento Ammortamento alla francese

Tipologia di rata Rata costante posticipata

Periodicità delle rate Mensile, trimestrale, semestrale

Tipo calendario GIORNI COMMERCIALI / 360

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

A titolo di esempio, i tassi riportati nella tabella sottostante si riferiscono al valore “lettera” dell’IRS a 25 anni, rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il quarto giorno lavorativo antecedente la fine del trimestre (cioè antecedente l’1/1, l’1/4,

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l’1/7 e l’1/10) e arrotondato allo 0,10 superiore. (si tratta di tassi applicabili a mutui di durata a 25 anni, stipulati il primo giorno lavorativo del trimestre).

Data Valore

25.06.2015 1,7%

26.03.2015 0,9%

24.12.2014 1,5%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse

applicato

Durata del

finanziamento (anni)

Importo della rata

mensile per un

capitale di:

€100.000,00

Se il tasso di

interesse aumenta del 2% dopo 2 anni

Se il tasso di

interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni

7,9% 10 € 1.208,00 € 1.296,79 € 1.122,83

7,9% 15 € 949,89 € 1.055,70 € 850,03

7,9% 20 € 830,23 € 949,18 € 719,03

7,9% 25 € 765,20 € 894,82 € 644,53

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.cracortina.it.

SERVIZI ACCESSORI

Assicurazione immobile (fabbricati) Possono essere attivate tramite la Compagnia Assicuratrice della Cassa (Assimoco) anche le coperture assicurative per danni al contenuto dei fabbricati (arredamento, ecc.), per furto o scippo, per responsabilità civile e per il ricorso terzi.

Polizza vita di gruppo Con tale polizza viene assicurato il rischio morte e/o invalidità permanente pari o superiore al 66% del mutuatario, sia per infortunio che per malattia. La polizza è vincolata a favore della Cassa per l’importo del credito vantato al momento del sinistro.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia tecnica La perizia di stima è a carico del cliente. Il servizio viene offerto da soggetti terzi.

Adempimenti notarili Le spese notarili da regolare direttamente al notaio rogante sono a carico del cliente.

Assicurazione immobile E’ obbligatoria l’assicurazione contro i danni causati da incendio, fulmine, scoppio in genere e altri rischi accessori (evento atmosferico, acqua condotta, impianto elettrico) sugli immobili ipotecati.

Imposta sostitutiva 0,25% dell’ammontare del finanziamento Imposta per iscrizione ipotecaria come da normativa vigente

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria Il tempo massimo che può intercorrere tra la presentazione

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della documentazione necessaria alla delibera da parte del Consiglio di Amministrazione è pari a 60 giorni.

Disponibilità dell'importo Il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione delle somme è pari a 20 giorni.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata

Il cliente, fuori dai casi di cui all’articolo 7 della legge 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI- Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 3 giorni pagando unicamente un compenso omnicomprensivo, stabilito dal contratto, calcolato in base alla formula (C*A)*0,20%, dove C è pari al capitale rimborsato anticipatamente ed A è pari alla differenza tra la data in cui avviene il rimborso anticipato e la data di scadenza del mutuo, espresso in anni, assumendo la frazione d’anno come valore intero pari a uno.

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.

Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca per iscritto, anche con lettera raccomandata a.r. indirizzata a Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti Credito Cooperativo – Ufficio Reclami - Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), o in via telematica all’indirizzo di posta elettronica cracortina@cracortina.it.

La banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internetwww.conciliatorebancario.it

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

IRS L’IRS, “Interest Rate Swap”, è il tasso di riferimento applicato in sede

interbancaria sulle operazioni a medio e lungo termine e viene utilizzato come parametro di riferimento per i mutui ipotecari/fondiari a tasso fisso. Il suo valore viene pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari.

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Ipoteca Si tratta di un diritto accordato ad un creditore (per esempio una banca) su un bene immobile, senza che il debitore proprietario del bene, che costituisce la garanzia, ne perda il possesso.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di:

- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale;

- altre destinazioni della somma finanziata.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Parametro di riferimento Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.

Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse dovuto (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui con garanzia ipotecaria.

Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti

MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI

EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.

II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.

Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:

a) contratti di mutuo a tasso variabile

• 0,50 %;

• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;

• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001

• 0,50 %;

• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;

• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;

c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000

• 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;

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• 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;

• 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;

• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;

d) per i contratti di mutuo a tasso misto

• d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b);

• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.

• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.

Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue:

1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;

2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%;

3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.

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