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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

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Academic year: 2022

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(1)

ORIGINALE

COMUNE DI ASCIANO PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Adunanza del 10/07/2008 Deliberazione n° 88

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Espressione linee di indirizzo per la gestione dell'Area ex discarica rifiuti solidi urbani sita in Località "Poggiogreppoli" di proprietà della Società Agricola "La Pievina" SRL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2008 il giorno dieci del mese di luglio alle ore 8.00 in Asciano, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Presenti Assenti

1 Pianigiani Roberto Sindaco X

2 Magini Enzo Vice Sindaco X

3 Becatti Mauro Assessore X

4 Cucini Elisa Assessore X

5 Fregoli Silvia Assessore X

6 Moscadelli Andrea Assessore X

5 1

Presiede il Dott. Pianigiani Roberto nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. Capalbo Angelo che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all’ordine del giorno.

(2)

PARERI

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:

Espressione linee di indirizzo per la gestione dell'Area ex discarica rifiuti solidi urbani sita in Località

"Poggiogreppoli" di proprietà della Società Agricola "La Pievina" SRL

ha conseguito i pareri secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(3)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Atteso che le Amministrazioni comunali di Asciano e Rapolano Terme con l’obiettivo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei loro territori, si adoperarono alla ricerca di aree pubbliche e private da destinare a discarica;

Atteso che non disponendo di aree pubbliche da destinare a discarica pubblica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a servizio dei Comuni predetti, si è avuta la necessità di reperire aree private;

Considerato che a tal fine raggiunsero un accordo con la Società Agricola “La Pievina” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.r Moscatelli Palmiero, mediante un contratto preliminare di affitto del 10.09.81 per l’utilizzo di un’area di mq 9.000, sita in Comune di Asciano;

Richiamata la propria deliberazione n. 180 del 10.09.1981 con la quale venivano determinate le modalità ed il canone di affitto dell’area predetta;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Rapolano Terme n. 424 del 9 dicembre 1981 con la quale veniva approvato il preliminare di affitto del terreno di che trattasi;

Vista la propria deliberazione n. 316 del 18.09.1981 con la quale veniva approvato il preliminare di affitto del terreno di che trattasi, al canone complessivo di 6.000.000 delle vecchie lire e con la quale si dava, altresì, atto dell’utilizzo congiunto con il Comune di Rapolano Terme, che intervenne al pagamento del canone di affitto nella misura del 50% e perciò per 3.000.000 delle vecchie lire;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Rapolano Terme n. 424 del 9 dicembre 1981 di presa d’atto della deliberazione del Comune di Rapolano Terme, nonché dello schema di contratto in essa contenuto a modifica della precedente propria precedente deliberazione n. 424 del 9.12.1981 elevando il canone di affitto a 6.000.000 delle vecchie lire di cui il 50% a carico dello stesso Ente riducendo il periodo di locazione ad anni due con tacito rinnovo;

Atteso che le parti diedero vita ad un rapporto locativo di fatto senza tramutarlo in atto scritto;

Rilevato:

che in data 05/01/1991, la Società Agricola “La Pievina” s.r.l. inviò al Comune di Asciano – a mezzo di apposita nota scritta - una formale e tempestiva disdetta del rapporto contrattuale di affitto, scaturito dal contratto preliminare menzionato al punto precedente;

che, successivamente alla ricezione della disdetta appena menzionata, il Comune di Asciano ed il Comune di Rapolano Terme (quale parte co-interessata all’utilizzo del terreno adibito a pubblica discarica), si resero disponibili a rinnovare il rapporto di affitto, offrendo di corrispondere alla Società Agricola “La Pievina” s.r.l.

un canone annuo pari a 6.000.000 delle vecchie lire, quindi maggiore rispetto a quello di 2.000.000 delle vecchie lire, già convenuto in riferimento al precedente rapporto contrattuale;

che a questa ultima missiva non venne dato alcun riscontro e non fu fatto luogo, quindi, alla stipula di alcun nuovo contratto di affitto tra le parti or ora menzionate, avente ad oggetto il terreno di cui più volte sopra detto;

che il Comune di Asciano, a far data dal preliminare di affitto del 10/09/1981, ha sempre ed ininterrottamente avuto ed a tutt’oggi, la materiale disponibilità dell’area già oggetto di detto preliminare (originariamente dell’estensione di circa 9.000 metri quadrati, poi di fatto estesasi - nel corso degli anni - fino a ricomprendere i terreni individuati dalle attuali particelle n° 41,44 e 46 del foglio 121 C.T. del Comune di Asciano, per un’estensione complessiva di 2 ettari 28 are 70 centiare di terreno), la quale è stata utilizzata - come detto - quale discarica pubblica di rifiuti solidi urbani;

che tra il tra il Comune di Asciano e lo Studio Legale Giorgi, rappresentante della Società Agricola “La Pievena” s.r.l., è intercorsa una copiosa corrispondenza, diretta alla conclusione di un nuovo accordo che veda come obiettivo la bonifica dell’area oggetto di discarica;

che le parti – in considerazione della continuata ed ininterrotta materiale disponibilità, in capo al Comune di Asciano, dell’area individuata al punto precedente, nonché delle particolari problematiche poste dall’assenza, fra di esse, di un formale rapporto contrattuale in corso di validità - sono giunte alla determinazione di dover stipulare un formale contratto di affitto, avente ad oggetto il complesso dei terreni identificati dalle attuali particelle nn. 41,44 e 46 del foglio 121 del C.T. Comune di Asciano;

Ravvisata la necessità per il Comune di Asciano, unitamente al Comune di Rapolano Terme, di continuare nell’uso del terreno, ponendo in essere quanto necessario alle attività di bonifica, a titolo di precedente gestore, ispirate alla massima diligenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia;

Evidenziato che ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono esclusi dall’applicazione del

“Codice dei contratti pubblici”, quei contratti avente ad oggetto, tra l’altro, la locazione di beni immobili;

Ravvisata la necessità, dunque, di regolare, tra l’Amministrazione comunale di Asciano e la Società Agricola “La Pievina” s.r.l. i rapporti di uso della predetta area mediante apposito contratto di locazione;

Considerato che l’Amministrazione comunale utilizzerà l’immobile con la massima diligenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni allo stesso, e risponderà, in ogni caso, degli oneri derivanti dal ripristino di quanto danneggiato, anche da terzi;

Vista la lettera i), comma 2° dell’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale, nel definire la competenza del consiglio comunale all’adozione

(4)

degli atti fondamentali, testualmente recita: “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo”;

Viste le competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Riconosciuta, pertanto la competenza di questo organo a deliberare sull’argomento in oggetto;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico interessato per la regolarità tecnica , ex art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che allegato al presente atto ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

A voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale,

1. Di prendere atto che al fine di provvedere ai lavori di bonifica dell’area sita nel Comune di Asciano, in località “Poggiogreppoli” per un’estensione complessiva di 2 ettari 28 are 70 centiare di terreno), già utilizzata dallo stesso Comune unitamente al Comune di Rapolano Terme a discarica pubblica dismessa di rifiuti solidi urbani, si rende necessario procedere alla stipula di regolare contratto di locazione, con il proprietario della stessa area, Società “La Pievina” s.r.l., secondo le seguenti direttive assegnate al responsabile dell’area tecnica e tecnico – manutentiva:

determinare che l’area potrà essere utilizzata per anni 6 (sei) anni con possibilità di rinnovo tacito per uguale durata, salvo disdetta;

determinare un adeguato canone di affitto da ripartirsi in parti uguali con il Comune di Rapolano Terme;

definire l’utilizzo dell’area che deve avere come unica attività o prevalente quella della manutenzione della discarica dismessa ivi insistente, ponendo in essere quanto necessario alle attività di bonifica e con l’impegno a custodire l’appezzamento di terreno con la massima diligenza;

determinare le spese contrattuali, di registrazione ed accessorie a carico del Comune di Asciano e da ripartire equamente con il Comune di Rapolano Terme;

2. Di demandare al responsabile dell’area tecnica e tecnico – manutentiva ogni adempimento conseguente e susseguente al presente atto, ivi compreso l’approvazione del relativo contratto di affitto e di riservarsi di provvedere all’assegnazione di idonee risorse da destinare ai lavori di bonifica ambientale della stessa area, da realizzarsi nel corso della vigenza del rapporto locativo;

3. Di trasmettere, copia della presente al Comune di Rapolano Terme, affinché provvede alla adozione di apposita deliberazione di condivisione sulla necessità di continuare nella conduzione dell’area di proprietà della Società “La Pievina” s.r.l., sopra individuata, mediante apposito contratto di locazione e per le predette finalità di bonifica ambientale;

4. Di dichiarare, a voti unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(5)

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

Angelo Capalbo Roberto Pianigiani

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Asciano lì, 15/07/2008 Il Segretario Generale

Angelo Capalbo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La stessa deliberazione :

[ X ] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Asciano lì, 15/07/2008 Il Segretario Generale

Angelo Capalbo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Asciano lì, _________________ Il Segretario Generale

Angelo Capalbo

(6)

COPIA

COMUNE DI ASCIANO PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Adunanza del 10/07/2008 Deliberazione n° 88

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Espressione linee di indirizzo per la gestione dell'Area ex discarica rifiuti solidi urbani sita in Località "Poggiogreppoli" di proprietà della Società Agricola "La Pievina" SRL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2008 il giorno dieci del mese di luglio alle ore 8.00 in Asciano, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Presenti Assenti

1 Pianigiani Roberto Sindaco X

2 Magini Enzo Vice Sindaco X

3 Becatti Mauro Assessore X

4 Cucini Elisa Assessore X

5 Fregoli Silvia Assessore X

6 Moscadelli Andrea Assessore X

5 1

Presiede il Dott. Pianigiani Roberto nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. Capalbo Angelo che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all’ordine del giorno.

(7)

PARERI

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:

Espressione linee di indirizzo per la gestione dell'Area ex discarica rifiuti solidi urbani sita in Località

"Poggiogreppoli" di proprietà della Società Agricola "La Pievina" SRL

ha conseguito i pareri secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Fto

(8)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Atteso che le Amministrazioni comunali di Asciano e Rapolano Terme con l’obiettivo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei loro territori, si adoperarono alla ricerca di aree pubbliche e private da destinare a discarica;

Atteso che non disponendo di aree pubbliche da destinare a discarica pubblica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a servizio dei Comuni predetti, si è avuta la necessità di reperire aree private;

Considerato che a tal fine raggiunsero un accordo con la Società Agricola “La Pievina” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.r Moscatelli Palmiero, mediante un contratto preliminare di affitto del 10.09.81 per l’utilizzo di un’area di mq 9.000, sita in Comune di Asciano;

Richiamata la propria deliberazione n. 180 del 10.09.1981 con la quale venivano determinate le modalità ed il canone di affitto dell’area predetta;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Rapolano Terme n. 424 del 9 dicembre 1981 con la quale veniva approvato il preliminare di affitto del terreno di che trattasi;

Vista la propria deliberazione n. 316 del 18.09.1981 con la quale veniva approvato il preliminare di affitto del terreno di che trattasi, al canone complessivo di 6.000.000 delle vecchie lire e con la quale si dava, altresì, atto dell’utilizzo congiunto con il Comune di Rapolano Terme, che intervenne al pagamento del canone di affitto nella misura del 50% e perciò per 3.000.000 delle vecchie lire;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Rapolano Terme n. 424 del 9 dicembre 1981 di presa d’atto della deliberazione del Comune di Rapolano Terme, nonché dello schema di contratto in essa contenuto a modifica della precedente propria precedente deliberazione n. 424 del 9.12.1981 elevando il canone di affitto a 6.000.000 delle vecchie lire di cui il 50% a carico dello stesso Ente riducendo il periodo di locazione ad anni due con tacito rinnovo;

Atteso che le parti diedero vita ad un rapporto locativo di fatto senza tramutarlo in atto scritto;

Rilevato:

che in data 05/01/1991, la Società Agricola “La Pievina” s.r.l. inviò al Comune di Asciano – a mezzo di apposita nota scritta - una formale e tempestiva disdetta del rapporto contrattuale di affitto, scaturito dal contratto preliminare menzionato al punto precedente;

che, successivamente alla ricezione della disdetta appena menzionata, il Comune di Asciano ed il Comune di Rapolano Terme (quale parte co-interessata all’utilizzo del terreno adibito a pubblica discarica), si resero disponibili a rinnovare il rapporto di affitto, offrendo di corrispondere alla Società Agricola “La Pievina” s.r.l.

un canone annuo pari a 6.000.000 delle vecchie lire, quindi maggiore rispetto a quello di 2.000.000 delle vecchie lire, già convenuto in riferimento al precedente rapporto contrattuale;

che a questa ultima missiva non venne dato alcun riscontro e non fu fatto luogo, quindi, alla stipula di alcun nuovo contratto di affitto tra le parti or ora menzionate, avente ad oggetto il terreno di cui più volte sopra detto;

che il Comune di Asciano, a far data dal preliminare di affitto del 10/09/1981, ha sempre ed ininterrottamente avuto ed a tutt’oggi, la materiale disponibilità dell’area già oggetto di detto preliminare (originariamente dell’estensione di circa 9.000 metri quadrati, poi di fatto estesasi - nel corso degli anni - fino a ricomprendere i terreni individuati dalle attuali particelle n° 41,44 e 46 del foglio 121 C.T. del Comune di Asciano, per un’estensione complessiva di 2 ettari 28 are 70 centiare di terreno), la quale è stata utilizzata - come detto - quale discarica pubblica di rifiuti solidi urbani;

che tra il tra il Comune di Asciano e lo Studio Legale Giorgi, rappresentante della Società Agricola “La Pievena” s.r.l., è intercorsa una copiosa corrispondenza, diretta alla conclusione di un nuovo accordo che veda come obiettivo la bonifica dell’area oggetto di discarica;

che le parti – in considerazione della continuata ed ininterrotta materiale disponibilità, in capo al Comune di Asciano, dell’area individuata al punto precedente, nonché delle particolari problematiche poste dall’assenza, fra di esse, di un formale rapporto contrattuale in corso di validità - sono giunte alla determinazione di dover stipulare un formale contratto di affitto, avente ad oggetto il complesso dei terreni identificati dalle attuali particelle nn. 41,44 e 46 del foglio 121 del C.T. Comune di Asciano;

Ravvisata la necessità per il Comune di Asciano, unitamente al Comune di Rapolano Terme, di continuare nell’uso del terreno, ponendo in essere quanto necessario alle attività di bonifica, a titolo di precedente gestore, ispirate alla massima diligenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia;

Evidenziato che ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono esclusi dall’applicazione del

“Codice dei contratti pubblici”, quei contratti avente ad oggetto, tra l’altro, la locazione di beni immobili;

Ravvisata la necessità, dunque, di regolare, tra l’Amministrazione comunale di Asciano e la Società Agricola “La Pievina” s.r.l. i rapporti di uso della predetta area mediante apposito contratto di locazione;

Considerato che l’Amministrazione comunale utilizzerà l’immobile con la massima diligenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni allo stesso, e risponderà, in ogni caso, degli oneri derivanti dal ripristino di quanto danneggiato, anche da terzi;

Vista la lettera i), comma 2° dell’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale, nel definire la competenza del consiglio comunale all’adozione

(9)

degli atti fondamentali, testualmente recita: “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo”;

Viste le competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Riconosciuta, pertanto la competenza di questo organo a deliberare sull’argomento in oggetto;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico interessato per la regolarità tecnica , ex art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che allegato al presente atto ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

A voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale,

1. Di prendere atto che al fine di provvedere ai lavori di bonifica dell’area sita nel Comune di Asciano, in località “Poggiogreppoli” per un’estensione complessiva di 2 ettari 28 are 70 centiare di terreno), già utilizzata dallo stesso Comune unitamente al Comune di Rapolano Terme a discarica pubblica dismessa di rifiuti solidi urbani, si rende necessario procedere alla stipula di regolare contratto di locazione, con il proprietario della stessa area, Società “La Pievina” s.r.l., secondo le seguenti direttive assegnate al responsabile dell’area tecnica e tecnico – manutentiva:

determinare che l’area potrà essere utilizzata per anni 6 (sei) anni con possibilità di rinnovo tacito per uguale durata, salvo disdetta;

determinare un adeguato canone di affitto da ripartirsi in parti uguali con il Comune di Rapolano Terme;

definire l’utilizzo dell’area che deve avere come unica attività o prevalente quella della manutenzione della discarica dismessa ivi insistente, ponendo in essere quanto necessario alle attività di bonifica e con l’impegno a custodire l’appezzamento di terreno con la massima diligenza;

determinare le spese contrattuali, di registrazione ed accessorie a carico del Comune di Asciano e da ripartire equamente con il Comune di Rapolano Terme;

2. Di demandare al responsabile dell’area tecnica e tecnico – manutentiva ogni adempimento conseguente e susseguente al presente atto, ivi compreso l’approvazione del relativo contratto di affitto e di riservarsi di provvedere all’assegnazione di idonee risorse da destinare ai lavori di bonifica ambientale della stessa area, da realizzarsi nel corso della vigenza del rapporto locativo;

3. Di trasmettere, copia della presente al Comune di Rapolano Terme, affinché provvede alla adozione di apposita deliberazione di condivisione sulla necessità di continuare nella conduzione dell’area di proprietà della Società “La Pievina” s.r.l., sopra individuata, mediante apposito contratto di locazione e per le predette finalità di bonifica ambientale;

4. Di dichiarare, a voti unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(10)

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

Fto Angelo Capalbo Fto Roberto Pianigiani

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 15/07/2008 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Raffaella Giardi

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Asciano lì, 15/07/2008 Il Segretario Generale

Fto Angelo Capalbo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La stessa deliberazione :

[ X ] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Asciano lì, 15/07/2008 Il Segretario Generale

Fto Angelo Capalbo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Asciano lì, _________________ Il Segretario Generale

Fto Angelo Capalbo

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