NEO IMMESSI IN RUOLO
ANNO DI PROVA
QUANDO E’ CONSIDERATO VALIDO L’ANNO DI PROVA.
La legge 107/2015 ha previsto che per rendere valido l’anno di prova sono indispensabili 180 giorni di servizio di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche.
La norma, specifica con chiarezza quali siano i giorni che vanno computati nei 180 giorni:
• tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
• il periodo antecedente l’inizio delle lezioni (dal 1° settembre) se sono previste attività di programmazione didattica;
• i periodi di interruzione dell’attività didattica dovute a ragioni di pubblico servizio;
• i giorni dedicati a esami e scrutini, compresi gli esami di stato;
• il primo mese di congedo per maternità o interdizione dal lavoro per gravi complicanze di gestazione;
• la frequenza di attività formative o corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
• il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
• il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1/7/1979)
• i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Nei 180 giorni non vanno invece considerati:
• le ferie;
• le assenze per malattia (compreso l’infortunio);
• l’aspettativa per motivi familiari o altre aspettative;
• le vacanze estive;
• i periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);
• il congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti;
• i permessi retribuiti o non retribuiti (congedo matrimoniale, permesso per motivi personali, per lutto…).
Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattica vanno considerati i giorni di lezione, ma anche quelli utilizzati per ogni altra attività preordinata o collegata allo svolgimento dell’attività didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Nel caso che il docente per i motivi sopra elencati non possa svolgere l’anno di prova e formazione, dovrà ad ogni modo giustificare le sue assenze, sarà il dirigente a prenderne atto e attraverso un decreto disporrà la proroga dell’anno di prova all’anno scolastico successivo.
Si può rimandare l’anno di prova?
Sì, in quanto il docente che non è in grado di svolgere il periodo di prova o di formazione per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia (o comunque motivi giustificati) può rinviarlo agli anni successivi, senza particolari limiti.
Quali deroghe per il docente in part time?
I centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o su posto.
Nell’anno scolastico 2021/22 ci sono indicazioni per i docenti lavoratori fragili?
Come riportato nella Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell’emergenza
pandemica, si evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove
l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.
Cosa succede se non si supera l’anno di prova?
L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente possa usufruire di una proroga che sarà disposta una sola volta.
In questo caso, il Dirigente scolastico emetterà un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di prova, indicando gli elementi di criticità emersi e individuando le forme di supporto formativo e di
verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Appare evidente che tale provvedimento sarà giustificato anche dalle relazioni del tutor o di altri colleghi, documentazione
incompleta o mal compilata, esiti di osservazioni in situazione, eventuali inadempienze a livello disciplinare ecc.
BILANCIO COMPETENZE
BILANCIO DELLE COMPETENZE COSA E’
Il bilancio delle competenze è un riepilogo delle competenze.
Questo bilancio è:
1. Iniziale, per quantificare le competenze con cui si inizia la propria esperienza professionale.
2. Finale, delle competenze acquisite durante il proprio percorso professionale.
Viene redatto online tramite la piattaforma INDIRE e diventa parte integrante del proprio
curriculum: lo completa, perché va ad analizzare non solo gli studi effettuati, ma anche le mansioni svolte, la preparazione, le capacità e le idoneità guadagnate durante il percorso.
Il dirigente scolastico della scuola farà compilare all’inizio dell’anno di formazione il bilancio iniziale delle competenze e alla fine dell’anno il bilancio finale delle competenze, due documenti imprescindibili per l’evoluzione del tuo percorso da insegnante.
Attenzione
Il bilancio delle competenze sia quello iniziale che quello finale, non è di tipo valutativo, per cui non ci sarà alcun punteggio né questo influirà sulla carriera, semplicemente è un modo per
accompagnare il neoassunto in un percorso di autovalutazione.
BILANCIO COMPETENZE INIZIALE
Come compilare il bilancio delle competenze iniziale
Il Bilancio iniziale si divide in tre aree, ognuna delle quali suddivisa in ulteriori sotto aree:
1. Area dedicata alle capacità in materia didattica;
2. Area dedicata al tuo contributo nella progettazione e gestione della scuola;
3. Area dedicata alla professionalità.
Per ogni area bisogna individuare al massimo tre descrittori delle competenze e elaborare un testo di un massimo di 3.000 battute (nel conteggio si includono anche gli spazi).
LE SOTTO AREE
Area 1 dedicata alle capacità in materia didattica:
• Organizzazione delle situazioni di apprendimento
• Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo
• Coinvolgere gli allievi nel loro apprendimento e nel loro lavoro
Area 2 dedicata al tuo contributo nella progettazione e gestione della scuola:
• Lavorare in gruppo tra insegnanti
• Partecipare alla gestione della scuola
• Informare e coinvolgere i genitori
Area 3 dedicata alla professionalità
• Affrontare i doveri e i problemi etici della professione
• Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e formative
• Curare la propria formazione continua
PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE
Esempio di Patto per lo sviluppo professionale tra Docente e Dirigente Scolastico Il Docente:
si impegna a frequentare le attività formative, che dovranno essere esplicitate, finalizzate allo sviluppo professionale e al rafforzamento delle proprie competenze didattiche.
Il Dirigente Scolastico:
si impegna ad autorizzare la partecipazione e a fornire l’informazione in suo possesso circa iniziative interne o esterne di formazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DM 850/15, devono essere esplicitati “gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale”
Tali obiettivi sono “da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la
partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge” [L.107/15]
Esempio di Patto per lo sviluppo professionale tra Docente e Dirigente Scolastico [ x] a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
[ ] b. gestione della classe e problematiche relazionali;
[ ] c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
[ x] d. bisogni educativi speciali;
[ ] e. contrasto alla dispersione scolastica;
[ ] f. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
[ ] g. orientamento e alternanza scuola-lavoro;
[ ] h. buone pratiche di didattiche disciplinari
Le attività formative di cui alle lettere contrassegnate diventano obbligatorie.
Esempio di Patto per lo sviluppo professionale tra Docente e Dirigente Scolastico
Il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di
sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica (art.4 comma 2 DM 850/15).
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare (art.5 comma 4 DM 850/15).
BILANCIO COMPETENZE FINALE
Funzione del Bilancio Finale
Il Bilancio finale permette al docente di valutare se e come le proprie competenze professionali si siano trasformate ed evolute durante l’anno di prova, tenendo in considerazione quanto indicato nel Bilancio iniziale.
Il docente è inviato a riflettere su quanto sperimentato durante l’anno di prova e durante la formazione abbia inciso sulle sua professionalità.
Struttura del Bilancio finale delle competenze
Per la stesura del bilancia Finale INDIRE chiede di rileggere il Bilancio iniziale, compilato all’inizio dell’anno e valutare quali sono le competenze che si ritiene di avere migliorato grazie all’anno di formazione.
Queste considerazioni andranno inserite in un testo libero di massimo 3000 caratteri dove bisognerà rispondere alle seguenti domande :
“Quali competenze (abilità, conoscenze, attitudini) hai scelto di approfondire o hai approfondito in questo anno di formazione? Ritieni siano migliorate? Sotto quali aspetti? E grazie a quali attività?”
ARGOMENTI DA TRATTARE
Premesso che ciascun Docente avrà dei determinati criteri per determinare i punti da trattare.
Si devono comunque riprendere i punti del bilancio delle competenze iniziale e quindi i tre principali:
1. Capacità in materia didattica;
2. Progettazione e gestione della scuola;
3. Professionalità.
PEER TO PEER
L’attività di peer to peer, ossia di osservazione in classe svolta dal docente neoassunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti principali dell’azione di insegnamento.
L’osservazione deve focalizzarsi su:
modalità di conduzione delle attività e delle lezioni
sostegno alle motivazioni degli allievi
costruzione di climi positivi e motivanti
modalità di verifica formativa degli apprendimenti L’attività inoltre:
deve essere oggetto di progettazione preventiva e successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor
deve essere oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto
può essere circoscritta con l’indicazione di indicatori-descrittori relativi a “cosa fa l’insegnante” , a “cosa fanno gli allievi” e all’efficacia dei risultati attesi.
Durata e articolazione
Al peer to peer, come leggiamo nell’articolo 9 del DM 850/2015, sono dedicate almeno 12 ore. Inoltre, in riferimento al patto di sviluppo professionale stipulato con il dirigente scolastico, possono essere
programmati (a cura del dirigente) ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.
Le 12 ore di attività, come indicato dal Miur si articolano nella maniera seguente:
3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente in anno di prova);
4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor;
4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo assunto;
1 ora di verifica dell’esperienza.
Situazioni d’insegnamento/apprendimento da osservare
Di seguito alcune situazioni d’insegnamento/apprendimento che possono essere oggetto dell’attività di osservazione:
Spiegazione
Correzione di un compito scritto
Conversazione/Discussione/Attività cooperativa
Conduzione colloqui
Lavori di gruppo
Clima di classe
Relazione educativa (osservabile in tutte le situazioni d’apprendimento e non)
Relazione
Il docente in anno di prova al termine dell’attività, redige un’apposita relazione.
Di seguito i punti che possono essere trattati:
vissuto personale durante l’esperienza di osservazione in classe;
livelli di competenza riscontrati in sé e nel tutor nella situazioni di apprendimento (in base ai descrittori prefissati);
pratiche didattiche nuove apprese nei campi professionali previsti dal D. M. 850/2015 (competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, relazionali, organizzative e gestionali);
aree e competenze di miglioramento individuate;
bisogni formativi individuati.
DOCUMENTI DI RITO
I requisiti per l’accesso all’impiego sono documentati con la presentazione dei seguenti certificati:
Autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 e seguenti D.P.R. 445/00, di:
-nascita;
-cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
-assenza di condanne penali;
-godimento dei diritti politici;
-posizione nei confronti degli obblighi di leva;
-possesso del titolo di studio;
-possesso dell’abilitazione;
-possesso di eventuale specializzazione per il sostegno;
-non avere rapporti di impiego pubblico o privato;
-non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (per il personale docente) oppure dall’art. 58 del D.
Lgs. 29/93 (per il personale ATA).
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Art. 508 - Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.