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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. 2012

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Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 (Decreto Salva Italia) come modificato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n.214, ha anticipato l’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012.

In questo momento di novità e di continue modifiche normative si ritiene opportuno fornire alcune linee generali e di indirizzo nella disciplina dell’imposta.

(Come inserite nella regolamentazione proposta al prossimo Consiglio Comunale entro fine mese).

L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare:

• l’ICI

• l’imposta sul reddito delle persone fisiche per i beni non locati

• le relative addizionali ai redditi fondiari relativi ai beni non locati

Chi paga l’imposta municipale propria?

Il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costituire o in corso di costituzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di successione si ricorda che il coniuge superstite diviene titolare del diritto di abitazione (art. 540 del C.C). L’IMU va pagata anche per l’abitazione principale, con l’aliquota del 4,0 per mille. Non sono soggetti quindi a IMU gli inquilini e i nudi proprietari.

Aliquote e detrazioni per l’anno 2012

• Aliquota ordinaria: 7,6 per mille

• Aliquota per abitazione principale: 4,0 per mille

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,0 per mille

• Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: €.200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (e non in base alle quota di possesso).

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di €.400,00.

Definizione abitazione principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’abitazione principale quindi può essere una sola soltanto e anche in catasto deve risultare un’unità immobiliare unica. Se marito e moglie hanno

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residenza in due immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze si applicano ad un solo immobile, in relazione al nucleo familiare.

Nel caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, l’obbligo di pagamento dell’IMU è trasferito al coniuge assegnatario, indipendentemente dalla quota di possesso.

Abitazioni assimilate ad abitazione principale

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Definizione pertinenze dell’abitazione principale

Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale del 4,0 per mille, alla seconda si applica l’aliquota ordinaria, pari al 7,6 per mille.

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

Con l’introduzione dell’IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti, per le quali si applicherà l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille.

Calcolo dell’imposta dell’abitazione principale e relative pertinenze

La base di calcolo è data dalla rendita catastale, come risulta dalla visura catastale. La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, il valore ottenuto si moltiplica per 160, ottenendo così la base imponibile, alla quale va applicata l’aliquota del 4,0 per mille. Dall’imposta lorda così ottenuta, si detraggono le detrazioni spettanti.

Altre abitazioni

Sono altre abitazioni tutte quelle che non sono abitazioni principali, quindi le abitazioni a disposizione, le abitazioni vuote, le abitazioni affittate, le abitazioni date in uso gratuito (anche a parenti) ecc. La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale.

Detta rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, da tale valore si calcola il valore imponibile moltiplicandolo per 160. Sul valore ottenuto si applica l’aliquota del 7,6 per mille.

Altri fabbricati

Si tratta di negozi, uffici, capannoni, ecc., la base di calcolo è data sempre dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. Detta rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, da tale valore si calcola il valore imponibile moltiplicandolo per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale, come sotto specificato. Sul valore ottenuto si applica l’aliquota del 7,6 per mille.

Base imponibile

La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicando l’importo così ottenuto con i coefficienti riportati nella seguente tabella:

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GRUPPO CATASTALE FABBRICATI RIVALUTAZIONE (Legge 662/96 art.3)

COEFFICIENTI

A ABITAZIONI 5% 160

A/10 (uffici studi privati) 5% 80

B (colonie, asili, ospedali) 5% 140

C/1 (negozi, bar, botteghe) 5% 55

C/2,C/6,C/7 (magazzini, posti auto , tettoie) 5% 160

C/3,C/4,C/5 (laboratori) 5% 140

D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi) 5% 60 per il 2012

65 dal 2013

D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) 5% 80

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva.

Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici.

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale.

Resta ferma l’applicazione dell’aliquota ordinaria. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Fabbricati rurali – base imponibile

Sono assoggettati all’imposta tutti i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo, sia quelli ad uso strumentale, applicando l’aliquota base del 2,0 per mille.

• Edifici rurali accatastati: per l’anno 2012 la prima rata è versata nella misura del 30%, e la seconda è versata a saldo dell’imposta con conguaglio sulla prima;

• Edifici rurali non accatastati (l’accatastamento all’urbano deve essere fatto entro il 30 novembre 2012) il versamento è effettuato in una sola soluzione entro il 17 dicembre 2012.

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25%, il risultato ottenuto è moltiplicato per il coefficiente 135 (il coefficiente è 110 per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

SOGGETTI POSSESSORI RIVALUTAZIOE COEFFICIENTI

Terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

25% 110

Terreni posseduti da altri soggetti 25% 135

Aree edificabili - base imponibile

Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

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Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A tale valore va applicata l’aliquota del 7,6 per mille.

(valori indicativi su tabella pubblicata nella sezione del sito: Servizi - Tariffario: Determinazione per zone omogenee dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site ne territorio comunale.)

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici:

Codice ente Lonate Pozzolo: E666 Codici tributo:

• “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze- art.13,

c.7 d.l.201/211 – COMUNE”

• “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”

• “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”

• “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”

• “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili– COMUNE”

• “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”

• “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”

• “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”

• “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”

• “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”

I modelli F24, che sono senza costi di commissione, sono disponibili presso qualsiasi Ufficio Postale o sportello bancario. E’ possibile utilizzare in compensazione il credito risultante dal modello 730/2012 o UNICO/2012.

• Abitazioni principali e pertinenze (4,0 per mille), fabbricati rurali strumentali alle attività agricole (2,0 per mille): l’intero importo è versato al comune nelle scadenze con i codici tributo sopra indicati.

• Tutte le altre tipologie (7,6 per mille):

Versamento del 50% dell’imposta al Comune (3,8 per mille) nelle scadenze e con i codici sopra indicati.

Versamento del 50% dell’imposta allo Stato (3,8 per mille) nelle scadenze e con i codici sopra indicati.

Arrotondamenti: il pagamento dell’IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non deve essere effettuato qualora l’imposta annua da versare sia inferiore a € 12,00.

Scadenze

Acconto: versamento entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cade in giorno prefestivo) Saldo: versamento entro il 17 dicembre 2012 (in quanto il 16 dicembre cade in giorno festivo).

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Regole speciali di versamento 2012:

I contribuenti non possono versare l’acconto e il saldo in un’unica soluzione.

Per l’anno 2012, l’IMU sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (una sola per le seguenti categorie: C/2, C/6, C/7) si potrà pagare in 3 rate (scadenze 18 giugno, 16 settembre e 17 dicembre) oppure 2 rate (scadenze 18 giugno e 17 dicembre).

Per le scadenze dei fabbricati rurali, si rinvia al relativo paragrafo.

Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Normativa di riferimento

Art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Artt. 8 - 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Artt. 1- 15 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 4 Decreto Legge 2/3/2012, n.16 convertito in Legge 24 aprile 2012, n. 44.

Informazioni

Per informazioni rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Lonate Pozzolo nei seguenti orari di sportello:

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del comune.

Lonate Pozzolo, 22 maggio 2012.

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