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Leoncini & Associati Srl BROKER DI ASSICURAZIONI

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Leoncini & Associati Srl

CIRCOLARE INFORMATIVA Alla Clientela – Collaboratori Soggetti interessati

Autotrasporto - Liberalizzazione tariffaria Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286, su G.U. n. 6 del 9.1.2006.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09.01.06 è stato pubblicato il D.Lgs 21.11.2005, n. 286, "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 24.01. 2006.

Riteniamo opportuno porre in evidenza le principali implicazioni del D.lg. 21.11.2005, n. 286 attinenti le attività delle imprese e quali responsabilità le stesse dovranno predisporsi ad affrontare.

Innanzitutto rammentiamo uno dei punti principali introdotti:

-la responsabilità del vettore per danni o perdita delle merci trasportate è modificata come segue (Art. 10 del decreto legislativo 286/05):

Trasporti nazionali

1 € per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata, qualunque sia il tipo di trasporto (in precedenza erano 500 lire (€ 0,26) per ogni chilogrammo di portata del veicolo per i trasporti sottoposti a regime di tariffe obbligatorie e 12.000 lire (€ 6,26) per i trasporti non sottoposti a regime di tariffe obbligatorie).

Trasporti internazionali

I limiti sono quelli fissati dalla CMR secondo le norme in questa contenute (8, 33 unità di conto per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata).

Soggetti interessati:

Committente – Caricatore - Proprietario delle merci – Vettore.

Ambito:

Trasporto terrestre Punti osservati:

LIMITE DI RISARCIMENTO DEL VETTORE

¾ CONSIDERAZIONI SULLIMPATTO DIRETTO ED INDIRETTO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE INTERESSATE

• CONCORSO DI RESPONSABILITÀ IN CASO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

• VETTORI IRREGOLARI

• USI E CONSUETUDINI PER I CONTRATTI NON SCRITTI

• ALTRE DISPOSIZIONI

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• LIMITE DI RISARCIMENTO DEL VETTORE

Insieme al regime tariffario, il decreto in esame (art. 3 comma 2) abroga a decorrere dal 28 febbraio 2006 l’articolo 1 della legge n. 450/1985 sul limite del risarcimento del vettore stradale in caso di perdita o di avaria della merce trasportata ed introduce già a decorrere dal 24 gennaio 2006 (art. 10) un nuovo limite di risarcimento pari a 1 euro al chilo nei trasporti nazionali e a 8,33 diritti speciali di prelievo al chilo (limite previsto dalla convenzione internazionale per i trasporti di merci su strada CMR) nei trasporti internazionali. Il nuovo limite di risarcimento è unico sia per il trasporto a carico completo che per il trasporto a collettame.

CONSIDERAZIONI SULLIMPATTO DIRETTO ED INDIRETTO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE INTERESSATE

Proprietario della merce - Azienda produttrice (prodotti finiti - semilavorati - materie prime) Azienda acquirente

Azienda di trasporto (spedizioniere) - Azienda effettuante il trasporto (vettore)

Premessa ovvia, ma doverosa è l’indicazione specifica della tipologia di trasporto interessato dal decreto oggetto di queste pagine: il trasporto terrestre.

I protagonisti di un contratto di compravendita nel quale la merce varia proprietà nel momento del perfezionamento del negozio, devono individuare innanzitutto il momento del passaggio di proprietà, consapevoli che l’essere proprietario delle merci, commissionare il trasporto, come pure rivestire il ruolo del caricatore, rende tali figure corresponsabili col vettore in caso d’infrazione agli articoli del Codice della Strada nei casi previsti dalla normativa introdotta con il decreto legislativo 286/05.

Ciò deve rendere maggiormente sensibili al contratto di trasporto debitamente stilato come successivamente accennato; ma ancor più importante è rendersi conto che con l’entrata in vigore del D.lg. 286/05, e la conseguente modifica della responsabilità del vettore, è necessario fare una realistica analisi dei rischi nei quali il trasporto potrebbe incorrere, prima del passaggio di proprietà ed anche successivamente a tale passaggio (venditore/acquirente).

Il rifiuto da parte del compratore di ritirare le merci danneggiatesi durante il trasporto, la mancata stipulazione da parte del compratore di una copertura assicurativa od il suo mancato pagamento, oppure condizioni di garanzia insufficienti, sono alcuni dei casi per i quali il venditore dovrebbe valutare l’opportunità di stipulare un’assicurazione per i rischi contingenti a copertura dei propri interessi, assicurando perciò le proprie merci.

Risulta pertanto ancor più importante oggi, alla luce di quanto introdotto dal D.lg. 286/05 che le parti impegnate nel contratto, venditore e compratore, abbiano ancor prima della sua stipulazione, coscienza dei rischi che dovranno affrontare durante il trasporto, allo scopo di evitare imprevisti o di limitarne la portata, qualora essi non siano in grado di controllare direttamente l’esecuzione del passaggio della merce.

Appare evidente difatti che se in precedenza la responsabilità del vettore, intesa come risarcimento dovuto in caso di perdita od avaria della merce, poteva forse in parte porre rimedio all’inconveniente di trasporto, oggi, qualunque sia il tipo di trasporto, tale responsabilità viene limitata ad 1 Euro (un euro) per ogni chilogrammo di merce perduta od avariata entro i limiti nazionali.

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Bagnamento, perdita, smarrimento, avaria della merce, ribaltamento del mezzo con avaria del carico, in questi casi l’avente diritto ha titolo ad un risarcimento pari ad € 1/kg danneggiato.

Significativo il bisogno di tutelarsi da possibili perdite economiche dovute anche al trasporto terrestre.

Il venditore tanto quanto il compratore, ribadiamo, dovrebbero valutare l’opportunità di stipulare un’assicurazione per i rischi contingenti a copertura dei propri interessi allorquando i termini di resa impongano l’assunzione di rischi/responsabilità anche per i rischi di trasporto terrestre (e non).

La conseguenza diretta che le aziende tutte debbono affrontare è valutare se la propria merce, venduta od acquistata, possa rientrare in un risarcimento da Rc Vettoriale pari ad 1€ al chilogrammo…

Diviene dunque obbligo valutare l’opportunità di assicurare la propria merce al fine di tutelare i propri interessi.

CONCORSO DI RESPONSABILITÁ IN CASO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Al fine di coinvolgere sull’obiettivo della sicurezza della circolazione tutti i soggetti che partecipano alla filiera del trasporto, l’art. 7 ha esteso al titolare dell’impresa vettoriale e al committente (nonché per alcuni aspetti anche al caricatore e al proprietario delle merci) la responsabilità per la violazione di alcune disposizioni del codice della strada, quali i limiti di velocità, i tempi di guida e di riposo.

Di fatto è stata introdotta a carico di quei soggetti una sorta di presunzione di responsabilità, superabile solo con la dimostrazione di avere impartito istruzioni compatibili con il rispetto del Codice della Strada.

Queste istruzioni, inserite nel contratto scritto, ovvero nella lettera di vettura o in qualsiasi altro idoneo documento, devono essere esibite su strada all’atto della contestazione da parte degli organi di controllo, o anche successivamente su richiesta degli stessi organi.

Il Decreto privilegia la forma scritta del contratto di trasporto.

Il contratto si ritiene stipulato in forma scritta se contiene i seguenti elementi:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale);

c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

e) e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

f) (solo per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale) termini temporale per la riconsegna della merce.

In caso di mancanza anche di uno solo degli elementi sopra indicati il contratto non si intende stipulato in forma scritta.

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Con il contratto stipulato in forma scritta, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della Strada, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso CdS, il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario delle merci non sono obbligati in concorso con l’autore della violazione, tranne il caso in cui abbiano impartito al vettore disposizioni per l’effettuazione del trasporto incompatibili con le norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate.

In assenza di contratto stipulato in forma scritta, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del C.d.S., o mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'art. 174 dello stesso C.d.S., il committente, od in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione. Queste istruzioni, inserite nel contratto scritto, (lettera di vettura o in qualsiasi altro documento idoneo ad escludere la corresponsabilità degli altri soggetti), devono essere esibite su strada all’atto della contestazione da parte degli organi di controllo, o anche successivamente su richiesta degli stessi organi. In assenza di tale dimostrazione i vari soggetti coinvolti saranno assoggettati alle stesse sanzioni pecuniarie applicate al conducente.

In assenza di contratto stipulato in forma scritta, inoltre, il committente è tenuto ad acquisire fotocopia del libretto di circolazione e un’attestazione del vettore circa la propria iscrizione nell’Albo dei trasportatori, nonché la regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.

Non adempiendo a tale onere il committente, indipendentemente dalle violazioni al C.d.S., è comunque soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1.550 a 9.300 euro (art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298).

In caso di controversie riguardanti contratti di trasporto non stipulati per iscritto, infine, il giudice dovrà fare riferimento agli usi e consuetudini raccolti dalle Camere di Commercio.

Rilevano, inoltre, ai fini dell’accertamento della responsabilità di tutti i soggetti che partecipano alla filiera dei trasporti, anche le violazioni al Codice della Strada previste dagli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 164 (sistemazione del carico sui veicoli) e 167 (superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione); per tali violazioni il caricatore delle merci è sempre considerato responsabile, in concorso con il vettore.

Risulta pertanto evidente l’interesse ad avere contratti stipulati in forma scritta, per escludere il rischio di essere assoggettati alle medesime sanzioni pecuniarie applicate al conducente. A tale riguardo si precisa che può essere inteso come contratto stipulato in forma scritta, soprattutto in caso di vettori occasionali, anche il semplice scambio, tramite fax, di un testo debitamente sottoscritto dalle parti, che contenga tutti gli elementi previsti dal decreto legislativo.

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Diviene pertanto consigliabile il prevedere, su tale testo, un esplicito richiamo all’obbligo per il vettore, di effettuare il servizio di trasporto delle merci nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale; in particolare per quanto disposto dai seguenti artt del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche (Codice della Strada):

art. 61 (sagoma limite) art. 62 (massa limite) art. 142 (limiti di velocità)

art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli)

art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi)

art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose) Per la medesima ragione è opportuno che il vettore fornisca al proprio dipendente-conducente, all’atto dell’assunzione piuttosto che prima di ogni singola prestazione, disposizioni che richiamino il puntuale rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada in materia di sicurezza della circolazione, con preciso riferimento agli artt. previsti dal decreto legislativo in oggetto.

Viene altresì previsto un punto riguardante i

• VETTORI IRREGOLARI,

E’ stata introdotta una disposizione che comporta un inasprimento delle sanzioni per i committenti che utilizzino vettori irregolari.

Nel caso di affidamento di un trasporto ad un vettore irregolare, a carico del committente, nonché del proprietario della merce e del caricatore se diversi dal committente, si applica la sanzione da € 1.550 a € 9.300 e la confisca del carico.

Sono considerati vettori irregolari:

- i vettori stranieri sprovvisti delle autorizzazioni previste per circolare in Italia (autorizzazioni bilaterali e autorizzazioni Cemt per i vettori extraUe, licenze comunitarie per i vettori UE);

- i vettori sprovvisti del titolo d’abilitazione, ovvero che operino in violazione delle condizioni e dei limiti previsti dallo stesso (cioè senza autorizzazione o con un’autorizzazione speciale utilizzata per trasporti generici).

La stipula del contratto in forma scritta e l’accertamento del legittimo esercizio, da parte del vettore, dell’attività di autotrasporto, parrebbe non escludere, comunque, la sanzione accessoria della confisca delle merci, ma soltanto evitare l’applicazione, a committente, caricatore e proprietario della merce, delle sanzioni pecuniarie comunque previste per il trasportatore.

L’esclusione di responsabilità per tali soggetti, in ogni caso, è condizione indispensabile per una successiva ed eventuale azione di rivalsa nei confronti del sub-vettore che sia avvalso di un trasportatore abusivo che abbia falsamente dichiarato di essere in possesso dei prescritti titoli autorizzativi.

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USI E CONSUETUDINI PER I CONTRATTI NON SCRITTI

In caso di stipula di contratto stipulato in forma scritta la misura degli importi pattuiti non potrà più essere messa in discussione dalle parti; in tutti i casi di contratto non stipulato in forma scritta, in caso di contenzioso si farà riferimento agli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i trasporti disciplinati da accordi collettivi nazionali di settore (trasporto container, trasporto bisarche, ecc.) il comma 5 dell’articolo 5 del decreto in esame prevede che gli accordi stessi mantengano la validità fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

ALTRE DISPOSIZIONI

Le altre disposizioni del decreto in esame riguardano:

o gli accordi volontari, cioè accordi collettivi che le associazioni dell’autotrasporto potranno stipulare con le associazioni degli utenti per regolare i rapporti contrattuali relativi a trasporti di singole categorie merceologiche; l’adesione a tali accordi comporterà l’obbligo di stipulare contratti in forma scritta (articolo 5);

o la certificazione di qualità per determinati tipi di trasporto (merci pericolose, merci deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici), le cui modalità e tempi di adozione saranno stabiliti con decreto dirigenziale in fase di elaborazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (articolo 11);

o la lista dei controlli su strada cui gli organi di polizia stradale dovranno attenersi per verificare la regolarità dell’esercizio dell’autotrasporto, lista che verrà definita con un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (articolo 12);

o la carta di qualificazione del conducente, che fungerà da patente professionale da cui decurtare i punti per le violazioni compiute nell’ambito dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore senza interferenze con la normale patente per la guida di auto private (Capo II).

* * *

Una panoramica a proposito dei termini di resa (Incoterms) è offerta all’interno della sezione Circolari dedicata ai Trasporti:

www.leoncinieassociati.it/incoterms.htm

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