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N.B. La presente tavola sostituisce la numero 06 con oggetto Norme Tecniche di attuazione, della variante P.R.C. CAPITOLO I

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N.B. La presente tavola sostituisce la numero 06 con oggetto Norme Tecniche di attuazione, della variante P.R.C.

CAPITOLO I

FINALITA' E CONTENUTO DEL PIANO

ART. 1

FINALITA’ DEL PIANO

La presente variante del Piano Regolatore Cimiteriale, relativo al cimitero urbano del Comune di Guidonia Montecelio, non costituisce strumento attuativo del P.R.G., bensì elaborato tecnico previsionale di regolazione dell'ordinato sviluppo del sito cimiteriale ed è redatto ai sensi del regolamento di polizia mortuaria Capo II, Art. 37 approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, della circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993, n.

24. Le finalità e i contenuti sono quelli esposti al Capo X del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ART. 2

ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il presente variante del Piano Regolatore Cimiteriale, che nel proseguo si abbrevierà in P.R.C., è formata dai seguenti elaborati:

TAV.01 - Relazione tecnico sanitaria.

TAV.02 - Planimetrie generali (P.T.P., P.R.G., C.T.R.).

TAV.03 - Planimetria e profili stato attuale.

TAV.04 - Planimetria e profili variante.

TAV.05 - Planimetria schema impianti e pavimentazioni.

TAV.06 - Norme tecniche di attuazione.

TAV.07 - Tipologie aree sepolture singole.

TAV.08 - Relazione geologica.

ART. 3

VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale secondo quanto previsto al TITOLO IV, art. 43 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, inoltre, come disposto dall'art. 44 ultimo capoverso, ogni dieci anni l’Amministrazione comunale è tenuta a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni di tendenza delle sepolture.

Gli elaborati grafici ogni cinque anni dovranno essere aggiornati, o nel caso in cui vi siano modifiche ed ampliamenti ai sensi dell'art. 54, Capo X, del D.P.R. 285/1990.

Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.R.C. hanno efficacia nei confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Per quanto non previsto dal P.R.C. si fa rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria e al D.P.R. 285/1990, nonché circolare ministeriale n.

24/1993.

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In caso di controversia nell'applicazione dei diversi elaborati del P.R.C., le prescrizione delle presenti norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici.

CAPITOLO II

NORME GENERALI

ART. 4

DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI O ZONE

Il P.R.C. individua, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento comunale di polizia, aree da destinare a:

- campi di inumazione comune;

- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- tumulazioni individuali (loculi);

- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (cripte sotterranee di costruzione Comunale);

- cellette ossario;

- nicchie cinerarie;

- ossario comune;

- cinerario comune;

- impianto crematorio.

Il P.R.C. individua, inoltre, le tombe di interesse storico monumentale, le tombe in stato di abbandono e le tombe in contrasto con il Piano. Individua le infrastrutture pregresse e previste quali: vie d'accesso, zone parcheggio, spazi e viali destinati al traffico interno, costruzioni per, camere mortuarie, locale di pronto soccorso, locali per il culto, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, locali magazzino e deposito, nonché impianti tecnici; inoltre individua un'area e le attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, nel rispetto della vigente normativa.

Per quanto riguarda gli impianti, fognario, idrico, elettrico, telefonico, di raccolta delle acque meteoriche, depurazione, ecc., indica gli schemi e modalità di esecuzione; detta le norme di arredo cimiteriale di interesse privato e pubblico come disposto dall'art. 60 dei D.P.R. 285/1990, prevede particolari norme per la tutela, il restauro e la progettazione dei monumenti, norma le caratteristiche costruttive dei manufatti con riguardo dei materiali e delle tipologie costruttive.

ART. 5

SUPERFICIE DEI LOTTI PER LE INUMAZIONI

La superficie dei lotti per le inumazioni deve essere prevista come disposto dall'art. 58 del D.P.R. 285/1990, in modo particolare deve superare di almeno la metà dell'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, tenendo

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conto delle inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all' art. 86 del presente decreto e di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Al fine del calcolo della superficie dei campi di inumazione si fa riferimento all'art. 71 e 72 del D.P.R. 285/1990, che dettano le dimensioni delle fosse e dei percorsi.

ART. 6

AREA DI RISPETTO

Le aree di rispetto sono regolate dalle N.T.A. del P.R.G. comunale all’art. 13 punto B.

ART. 7

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Il P.R.C. a norma dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990, prevede un piccolo reparto per le sepolture di persone e comunità professanti un culto diverso da quello cattolico, anche se non sono pervenute richieste all’Amministrazione.

ART. 8

NORME RELATIVE ALLE STRUTTURE PER LA TUMULAZIONE.

Il P.R.C. prevede e detta i criteri per gli ampliamenti per la tumulazione mediante la ristrutturazione dei manufatti esistenti e le nuove costruzioni, sia per i loculi che per le sepolture private e strutture per la conservazione di ossa o di ceneri.

CAPITOLO III

ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

ART. 9

APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il P.R.C., da approvarsi con atto deliberativo consiliare, dovrà preventivamente ottenere il parere favorevole del Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente per territorio.

ART. 10

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il P.R.C. si attua mediante interventi edilizi diretti (concessioni singole), per le tumulazioni private, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, i singoli progetti di sepolture

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private debbono essere approvati dal Dirigente LL.PP., su parere del coordinatore sanitario A.S.L. ed osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R.285/90 per i locali accessori.

CAPITOLO IV

TIPOLOGIA DELLE AREE

ART. 11

Superficie dei settori di inumazione tipo A

Si intende come superficie dei settori di inumazione la superficie lorda ai sensi degli art.

72 e 73 del D.P.R. 285/90 (Campi di inumazione collettiva).

Settori per la tumulazione di tipo B

Si intende per tumulazione di tipo B, la tumulazione in cripta sotterranea in manufatti a posti plurimi con interrato di costruzione comunale o privato, costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, quali cappelle ed edicole.

Settori per la tumulazione collettiva (loculi) di tipo C

Si intende per tumulazione di tipo C la tumulazione individuale in loculi o ossari a più piani sovrapposti, di costruzione comunale o privata.

Settori per tumulazione collettiva in ossario di tipo D Estumulazione secondo art. 76 del D.P.R. 285/1990.

Ossario comune tipo E

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R.285/1990, manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R 285/90.

Cinerario comune tipo F

Ai sensi dell'art. 80 del D.P.R.285/1990 il cimitero deve avere il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Impianto crematorio tipo G

Ai sensi dell'art. 78 del D.P.R.285/1990 nell’aerea cimiteriale può essere realizzato un crematorio; il progetto dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale.

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CAPITOLO V

COSTRUZIONI ACCESORIE

ART. 11 BIS

SIMBOLOGIE DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE

- Manufatti di pregio - Edifici di culto - Camera mortuaria - Servizi igienici

- Cabine impianti (elettrico/idrico) - Depuratore

- Uffici – Spogliatoi

- Magazzini – Ripostigli – Depositi - Area per il deposito rifiuti cimiteriali - Alloggio custode

- Locale pronto soccorso - Museo

- Crematorio - Parcheggio

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CAPITOLO VI

NORME PER L’EDIFICABILITA’

ART. 12

CONDIZIONI NECESSARIE

Le aree vincolate all'edificazione di manufatti del tipo B-C-D-E-F devono essere dotate di strada e servizi.

Le opere descritte sono realizzate dall'Amministrazione Comunale, per tumulazioni private per famiglie o per collettività è competenza dei privati la realizzazione degli eventuali singoli allacciamenti previa presentazione di progetto esecutivo.

Nel successivo art. 14 sono indicate, per ogni categoria di area del Piano, i vari tipi di intervento ammessi, e se gli stessi devono essere oggetto di permesso di costruire, autorizzazione edilizia, semplice comunicazione scritta o denuncia di inizio attività (legge 662/1996 s.m.i).

ART. 13

PARAMETRI EDILIZI

a) Criteri costruttivi per manufatti a sistema di tumulazione

Per i criteri costruttivi per manufatti sistema di tumulazione è applicata la norma del punto 13, della circolare Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24.

b) Altezza dei manufatti

L'altezza del manufatto si misura dall'intradosso dell'ultima soletta ed è, secondo il tipo di tumulazione, fuori terra, multiplo degli spazi tecnici normati dall' art.13 della circolare Ministero della Sanità, 24 giugno 1993, n. 24.

c) Distanze e allineamenti

Le distanze e gli allineamenti sono differenziati secondo il campo e il tipo di sepoltura come di seguito elencato:

Campi di inumazione tipo A:

- i campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità (ai sensi dell'art. 69 , del D.P.R. n. 285/1990);

- i vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa (ai sensi dell'art. 72 , comma 2 del D.P.R. n. 285/1990).

Edifici per la tumulazione B:

Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure d'ingombro libero interno, multipli degli spazi tecnici per la tumulazione (ai sensi dell'art. 76, del D.P.R.

285/1990 del punto 13.2 , della circolare del Ministero della Sanità, n. 24/1993).

Le pareti sotterranee delle cripte potranno essere adiacenti alle strutture confinanti a condizione che ogni cripta sia delimitata da propri muri in c.a., ad esclusione del tipo B2n2. Per le strutture in alzato fuori terra si dovranno rispettare per le sepolture singole,

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le norme indicate per ogni settore nelle allegate schede.

Edificio per la tumulazione C-D

(ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. 285/1990)

(ai sensi del punto. 13.2, della circolare del Ministero della Sanità, n. 24/1993) Edificio per la tumulazione E

(ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 285/1990) Edificio per la tumulazione F

(ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990)

(ai sensi del punto 14.3 della circolare del Ministero della Sanità, n. 24/1993) Edificio Crematorio G

(ai sensi dell'art. 78 e 79 del D.P.R. 285/1990)

(ai sensi del punto 14.1 della circolare del Ministero della Sanità, n. 24/1993)

CAPITOLO VII

INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA’

D’ATTUAZIONE

ART. 14

TIPI D’INTERVENTO

La presente documentazione articola gli interventi previsti per le varie parti dell’area cimiteriale per tutte le destinazioni d'uso, come segue:

1- Manutenzione ordinaria M.o.

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei manufatti edilizi e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesta concessione né autorizzazione. E’ sufficiente la segnalazione scritta al Dirigente Settore LL.PP., o un suo delegato, ad eccezione degli specifici provvedimenti previsti per strutture vincolate (ai sensi della legge 490/99).

2- Manutenzione straordinaria M.s.

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali fatiscenti dei manufatti edilizi compresa la formazione delle finiture esterne.

Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è necessaria la denuncia d’inizio attività ai sensi dell' art. 7, lettera a), legge 662/96 e s.m.i, qualora l'intervento

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non sia relativo a manufatti soggetti a vincoli previsti dalla legge n. 490/99.

3-Restauro conservativo Rc

Costituiscono interventi rivolti a conservare i manufatti edilizi e assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali, dell'organismo stesso.

Tali interventi riguardano le strutture che hanno assunto importanza nel contesto cimiteriale, come beni culturali.

Sono compresi in questo contesto i manufatti tutelati ai sensi della legge 490/99.

Il tipo d'intervento prevede:

a) il restauro degli aspetti architettonici e ove il caso, il ripristino delle parti alterate;

b) il consolidamento statico, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare posizioni e quote, degli elementi strutturali fondamentali. Gli interventi sono soggetti alla denuncia di inizio attività ai sensi dell' art. 7, lettera a), legge 662/96 e s.m.i.

4-Risanamento conservativo Ri c

Il risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico funzionale di manufatti edilizi, per i quali si renda necessario il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la eventuale modificazione dell'assetto planimetrico, con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri dei manufatti.

Gli interventi sono soggetti alla denuncia di inizio attività ai sensi dell' art. 7, lettera a), legge 662/96 e s.m.i.

5)-Ristrutturazione Ris

Costituiscono interventi di ristrutturazione quelli rivolti a trasformare i manufatti edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un manufatto in parte o in tutto diverso dal precedente.

Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a concessione edilizia.

5a)-Ristrutturazione di tipo A Ris A

Si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurino aumenti di superfici e volumi.

Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a concessione edilizia.

5b)-Ristrutturazione di tipo B Ris B

Si riferisce ad interventi di ristrutturazione che ammettono anche variazioni di superfici e recupero di volumi.

In tale tipo d'intervento è ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti.

E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione degli organismi edilizi o di loro parti.

Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazione dei tamponamenti esterni.

Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a concessione edilizia.

6)-Ristrutturazione del sito cimiteriale R s c

Si riferisce ad interventi rivolti a modificare l'esistente sito cimiteriale con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione di lotti, della viabilità interna e del carico infrastrutturale dell'area cimiteriale.

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Le opere sono soggette a deliberazione comunale nonché al nulla osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche, ai sensi dell'art. 16 della legge 662/96 e s.m.i.

7)-Demolizioni, ricostruzioni e sostituzioni D. r. s.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ove assentiti dalle presenti norme, riguardano le strutture fatiscenti, o prive di pregio architettonico e in contrasto con il Piano; il nuovo manufatto dovrà essere contenuto nei limiti geometrici dell'edificio preesistente, salvo per le parti interrate e non dovrà contrastare con i nuovi allineamenti.

Tali interventi sono soggetti a concessione edilizia.

8)-Nuovo impianto Ni

Sono gli interventi rivolti all' utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche (vedi Tav.06b e Tav.08, oltre agli allegati 1 e 2). Gli interventi di nuovo impianto sono soggetti a permesso di costruire.

CAPITOLO VIII

USO DEL TERRITORIO

ART. 15

USO DEL TERRITORIO

Vengono definiti i diversi usi urbani del territorio che costituiscono le destinazioni d'uso previste per le varie zone dell'area cimiteriale nel rispetto delle N.T.A. del P.R.C. e della legislazione vigente.

1) Parcheggi d'uso pubblico S11

Parcheggi attrezzati di uso pubblico caratterizzati da rampe, corsie, spazi di servizio, accessori, anche a più livelli sovrapposti. E' ammessa la presenza di piccole attività commerciali di uso pubblico legate alla funzione cimiteriale previa esplicazione delle necessarie procedure di licenza comunale (ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/1990).

2) Magazzini e ripostigli E; S5

Tali usi sono finalizzati prioritariamente alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione di materiale legato alle attività cimiteriali.

3) Aree verdi Av

Tale uso e finalizzato alla formazione di delimitazione dei siti cimiteriali, di riordino dei campi edificati e di decoro dell'insieme e dei singoli manufatti.

4) Spogliatoi, Uffici S10

Gli edifici o le parti di essi dove sono realizzati uffici per il personale impiegato pr la direzione, amministrazione, e tecnico, compresi gli spogliatoi e servizi per gli operai (ai

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sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/1990).

5) Alloggio custode S12

L’edificio isolato o parte di un edificio più grande dove è collocata l’abitazione del custode del cimitero, costituito da almeno, due camere, soggiorno, servizi, cucina e balconi.

6) Servizi igienici S4

Il cimitero deve essere dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero (ai sensi dell' art. 60 del D.P.R. 285/1990).

7) Camera mortuaria S9

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero (ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 285/1990).

8) Viabilità V

La viabilità è suddivisa in veicolare e pedonale (ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/1990).

9) Edificio di culto S8

Nel sito cimiteriale sono compresi edifici per il culto e attrezzature religiose (ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/1990).

10) Locale museo S14

Nel sito cimiteriale sono compresi edifici per esposizioni temporanee o permanenti di materiale artistico o i pregio proveniente dalle demolizioni delle vecchie tombe (ai sensi dell'art. xx del D.P.R. 285/1990).

11) Muro di cinta

Limite perimetrale del sito cimiteriale costituito da muro o altra idonea recinzione (ai sensi dell' art. 61 del D.P.R. 285/1990).

12) Fascia di rispetto

Zona che delimita il cimitero dall'abitato circostante. La fascia di rispetto viene tracciata dal limite del sito cimiteriale delimitato dal muro di cinta (ai sensi dell'art. 57 del D.P.R.

285/1990).

13) Impianti ed attrezzature

All’interno del cimitero sono necessarie le realizzazioni dei seguenti impianti minimi che garantiscano il buon funzionamento del servizio: cabina idrica (S1), quadro elettrico (S2), cabina enel (S3), depuratore (S6), manufatti di pregio (S8).

14) Edificio Crematorio

All’interno dell’area cimiteriale l’amministrazione può realizzare un edificio per la cremazione (ai sensi dell’art. 78 del DPR 285/1990).

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CAPITOLO IX

AREE D’INTERVENTO E MODALITA’ ATTUATTIVE

I successivi articoli individuano le aree d'intervento e articolano gli interventi ammissibili indicati all'art.14 delle presenti norme, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE D’INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/1990 e dell’art. 11 del presente variante del Piano Regolatore Cimiteriale le aree e/o settori di intervento si dividono in:

1) TIPO A (settori di inumazione)

Ai sensi del Capo XIV art. 68 del D.P.R. 285/1990 e dell' art. 45 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, i campi destinati all'inumazione all'aperto, ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda, si distinguono nelle seguenti sottocategorie:

A area destinata per inumazione esistenti di durata 10 anni;

An area destinata per inumazione di nuovo impianto di durata 10 anni;

A1 area destinata per inumazione esistente di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci;

A1n area destinata per inumazione di nuovo impianto di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci;

Ar area destinata per inumazione di nuovo impianto di altre religioni.

2) TIPO B (settore per la tumulazione)

Ai sensi del Capo XV art. 76, del Capo XVIII art. 90 del D.P.R. 285/1990, dell’art. 47 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, sono a tumulazione le sepolture di feretri in opere murarie, loculi o cripte, costruite dai privati concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

Si distinguono le seguenti sottocategorie

B area destinata alla tumulazione dei feretri in cripte sotterranee esistenti;

Bn area destinata alla tumulazione dei feretri in cripte sotterranee di nuovo impianto;

B1 area destinata alla tumulazione dei feretri in edicole in sepolture singole esistenti;

B1n area destinata alla tumulazione dei feretri in edicole di nuova costruzione;

B2 area destinata alla tumulazione dei feretri in cappelle esistenti;

B2n1 area destinata alla tumulazione dei feretri in cappelle isolate di nuova costruzione;

B2n2 area destinata alla tumulazione dei feretri in cappelle a schiera di nuova costruzione;

B.S.t. area costruita con manufatti la cui esecuzione risale a prima del 1950, da tutelare;

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B.S.t.p. area costruita con manufatti di pregio;

Ba area costruita con manufatti in stato di abbandono e/o deruti;

Bc area costruita con manufatti in contrasto con il Piano.

3) TIPO C

Ai sensi del Capo XV art. 76 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 47 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, sono a tumulazione in loculo le sepolture di feretri in opere murarie, costruite dall’Amministrazione comunale o da privati, dove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Si distinguono le seguenti sottocategorie:

C area con loculi esistenti;

C1 area in costruzione dei loculi;

C2 area in progetto per la costruzione di loculi.

4) TIPO D

Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, sono tumulazioni in opere murarie, costruite dall’Amministrazione comunale, in cui vengono raccolti i resti rimanenti dalle estumulazioni o esumazioni, caratterizzate da cellette ossario.

Si distinguono le seguenti sottocategorie:

D ossario esistente singolo;

Dn area destinata alla realizzazione di nuovo ossario singolo.

6) TIPO E

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 52 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

E manufatto esistente collettivo;

En area destinata alla costruzione di nuovo manufatto collettivo.

7) TIPO F

Ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 285/1990, dell'art. 59 del Regolamento Comunale di polizia Mortuaria e dell’art. 14.3 della circolare del Ministero della Sanità, 24 giugno 1993, n. 24, area destinata alla realizzazione di cinerario comune adatto alla conservazione in perpetuo delle ceneri.

F cinerario comune esistente;

Fn area destinata alla costruzione di nuovo cinerario collettivo.

8) Area per costruzioni accessorie

Ai sensi dell'art. 15 delle presenti norme le parti integranti del sito cimiteriale caratterizzate da edifici, manufatti, opere accessorie, si distinguono con le seguenti sottocategorie: P, M.r., Av, S.U., Ac, Si, CM, V, EC, Mu.

9) TIPO g

Ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 14.1 della circolare M. Sanità del 24/1993 si può prevedere un’area destinata alla costruzione di un impianto per la cremazione delle salme.

Gn area destinata alla costruzione di un nuovo impianto per la cremazione.

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ART. 17

MODALITA’ ATTUATIVE

Il presente articolo definisce gli interventi ammissibili per le varie categorie indicate all'art. 16 delle presenti norme.

Art. 17-1 TIPO A - Area destinata per inumazione di durata di 10 anni TIPO An -Nuova area destinata per inumazione di durata di 10 anni INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o.

MODALITA' D'ATTUAZIONE: (ai sensi del TITOLO III, del Regolamento comunale di polizia mortuaria) concessione comunale.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Le aree ai sensi dell’art. 57-68 del D.P.R. 285/1990 devono avere terreno sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal Piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione

Le dimensioni delle aree ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 285/1990 si prevedono in base a multipli delle singole fosse, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 285/1990, che devono avere profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 285/1990 ogni fossa deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 285/1990 ciascuna fossa dopo che vi sia stato deposto il feretro, colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, potrà essere dotata, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di un copritomba oltre alla lapide, previo pagamento del diritto determinato con la deliberazione della Giunta Comunale che fissa le tariffe cimiteriali. Le lapidi dovranno essere in materiale lapideo scelto tra i seguenti: marmo bianco o travertino.Le dimensioni non devono superare metri 0,80 in altezza e metri 0,50 in larghezza. I copritomba dovranno essere in materiale lapideo scelto tra i seguenti: marmo bianco o travertino. Le dimensioni non devono superare metri 0,50 in larghezza, metri 1,50 in lunghezza, con superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa. Gli accessori quali lettere, cornici, lampade, vasi, sculture, devono essere in materiali inalterabili. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi

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Cimiteriali, Settore LL.PP., e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide o delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali porta-fiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, avendo cura che non superino l'altezza della lapide e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso d'incuria, l’Amministrazione Comunale provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R.285/1990 e del successivo articolo.

Nelle aree previste a nuovo impianto, i campi potranno avere il piano di calpestio coltivato a prato. Le nuove sepolture verranno segnalate con cippi aventi le caratteristiche previste dalle presenti norme.

Art. 17-2 TIPO A1 - Area destinata per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni.

TIPO A1n- Area destinata per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni di nuova costruzione.

INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o.

MODALITA' D'ATTUAZIONE: (ai sensi del TITOLO III, del Regolamento comunale di polizia mortuaria) concessione comunale.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante del Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Le aree ai sensi dell’art. 57-68 del D.P.R. 285/1990 devono avere terreno sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. Le dimensioni delle aree ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 285/1990 si prevedono in base a multipli delle singole fosse, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 285/1990, che devono avere profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. Ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 285/1990 ogni fossa deve essere contraddistinta. a cura del comune,da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 285/1990 ciascuna fossa dopo che vi sia stato deposto il feretro, colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e

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quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, potrà essere dotata, ai sensi dell'art.

46 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, di un copritomba oltre alla lapide, previo pagamento del diritto determinato con la deliberazione della Giunta Comunale che fissa le tariffe cimiteriali. Le lapidi dovranno essere in materiale lapideo scelto tra i seguenti: marmo bianco o travertino. Le dimensioni non devono superare metri 0,80 in altezza e metri 0,45 in larghezza. I copritomba dovranno essere in materiale lapideo scelto tra i seguenti: marmo bianco o travertino. Le dimensioni non devono superare metri 0,45 in larghezza, metri 0,90 in lunghezza con superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa. Gli accessori quali lettere, cornici, lampade, vasi, sculture, devono essere in materiali inalterabili. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, Settore LL.PP., e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo dell’epigrafe unitamente al progetto della lapide o delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali porta-fiori, di barattoli di recupero.

Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, avendo cura che non superino l'altezza della lapide e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso d'incuria, l’Amministrazione Comunale provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e del successivo articolo.

Nelle aree a nuovo impianto, i campi potranno avere il Piano di calpestio coltivato a prato Le nuove sepolture verranno segnalate con cippi aventi le caratteristiche previste dalle presenti norme.

Art. 17-3 TIPO B Area destinata alla tumulazione dei feretri in sepolture singole (CRIPTE)

INTERVENTI AMMESSI:(Art. 14) M.o., M.s., Rc, Ri c, Ris, Ris B, D.r.s.

MODALITA' D'ATTUAZIONE: (ai sensi del TITOLO IX del Regolamento comunale di polizia mortuaria) concessione comunale e relativa documentazione secondo gli interventi ammessi.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Le tombe soggette a Ris, e D.r.s. sono segnalate in planimetria.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le dimensioni massime occupate devono essere contenute nell'area di pertinenza a confine con le aree adiacenti (vedi allegato 2). La profondità è definita a 0,50 metri sopra la linea di falda in piena. Nel caso in cui si costruisca nell'interno della superficie occupata dalla cripta, una edicola funeraria, si dovranno rispettare le norme del punto B1 (art. 17.6 delle presenti Norme). Per le parti fuori terra deve essere mantenuto l'allineamento con le strutture adiacenti. Gli alzati non dovranno superare metri 0,50

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salvo quote diverse di cripte ristrutturate o vincolate adiacenti. La parte in elevazione ristrutturata definisce la quota di spiccato per le cripte adiacenti. Dimensione dei dossali.

I dossali delle cripte contro muro, possono avere larghezza di tutto il fronte, nel caso che il fronte sia occupata da più cripte dovranno avere le stesse caratteristiche di materiali e iconografia. Il dossale ristrutturato è vincolante per i dossali delle cripte adiacenti.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali , Settore LL.PP. e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide o delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali porta-fiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, e di piante avendo cura che non superino le altezze consentite e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui. Le altezze consentite sono di metri 2,00 per le piante. Le piante potranno essere collocate unicamente entro le aree delle tombe di famiglia e radicate in appositi vasi. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione.

Art. 17-4 TIPO Bn Area destinata alla tumulazione dei feretri in cripte sotterranee di nuovo impianto

(si intende la nuova costruzione e le costruzioni eseguite dopo il 1950).

INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o., M.s., Rc, Ri c, Ris, Ris B, Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE: (ai sensi del TITOLO III, del Regolamento comunale di polizia mortuaria) concessione comunale e relativa documentazione secondo gli interventi ammessi.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le dimensioni massime occupate devono essere contenute nell'area di pertinenza a confine con le aree adiacenti. La profondità è definita a metri 0,50 sopra la linea di falda in piena. Per le strutture di nuovo impianto le dimensioni massime dovranno rispettare le quote riportate nella TAV.07 e negli allegati 1 e 2 delle presenti norme.

I materiali lapidei di rivestimento esterno dovranno essere simili per natura mineralogica e cromia ai materiali delle strutture adiacenti. L'epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, Settore LL.PP. e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide o delle opere devono essere compilate in lingua italiana. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali porta-fiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi e di piante avendo cura che non superino le altezze consentite e che non invadano o danneggino le tombe ed i

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passaggi attigui. Le altezze consentite sono di metri 2,00 per le piante. Le piante potranno essere collocate unicamente entro le aree delle tombe di famiglia e radicate in appositi vasi. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione.

Art. 17-5 TIPO B1-B2 Area destinata alla tumulazione in sepolture singole private esistenti (EDICOLE e CAPPELLE).

INTERVENTI AMMESSI: (Art 14) M.o., M.s., Rc, Ri c, Ris A, Ris B, D.r.s.

MODALITA' D'ATTUAZIONE: (ai sensi del CAPITOLO III del Regolamento comunale di polizia mortuaria) permesso per costruire e relativa documentazione secondo gli interventi ammessi.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le dimensioni massime occupate devono essere contenute nell'area di pertinenza a confine con le aree adiacenti, come indicato nelle schede allegate per ogni settore e si dividono in: cappelle, edicole e cripte sotterranee. Per le strutture sotterranee esistenti valgono le norme dell'art. 17-3. La scelta dei materiali di rivestimento non deve essere dissonante con i materiali delle strutture adiacenti. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, Settore LL.PP. e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide o delle opere, e devono essere compilate in lingua italiana. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali porta-fiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi e di piante avendo cura che non superino le altezze consentite e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui. Le altezze consentite sono di metri 2,00 per le piante. Le piante potranno essere collocate unicamente entro le aree delle tombe di famiglia e radicate in appositi vasi. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione. I nuovi manufatti devono avere caratteristiche architettoniche sobrie e contemporanee.

Art. 17-6 TIPO B1n-B2n Area destinata alla tumulazione in sepolture singole e/o in serie private di nuovo impianto (EDICOLE e CAPPELLE).

INTERVENTI AMMESSI: (Art 14) M.o., M.s., Rc, Ri c, Ris A, Ris B, D.r.s.

MODALITA' D'ATTUAZIONE: (ai sensi del TITOLO IX del Regolamento comunale di polizia mortuaria) concessione comunale e relativa documentazione secondo gli interventi ammessi.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al

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Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75, inoltre lo spazio di manovra interno alla cappella deve essere minimo cm 135 o prevedere in alternativa la tumulazione dall’esterno. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.Le dimensioni massime occupate devono essere contenute nell'area di pertinenza a confine con le aree adiacenti, come indicato nelle schede allegate per ogni settore. Per le strutture sotterranee valgono le norme dell'art. 17-4. La scelta dei materiali di rivestimento non deve essere dissonante con i materiali delle strutture adiacenti. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, Settore LL.PP. e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide o delle opere, e devono essere compilate in lingua italiana. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali porta-fiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi e di piante avendo cura che non superino le altezze consentite e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui. Le altezze consentite sono di metri 2,00 per le piante. Le piante potranno essere collocate unicamente entro le aree delle tombe di famiglia e radicate in appositi vasi. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione. I nuovi manufatti devono avere caratteristiche architettoniche sobrie e contemporanee.

Art.17-7 TIPO B.S.t. Area costruita con manufatti la cui esecuzione risale ad prima del 1950.

INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o., M.s., Rc, Ri c, Ris A., Ris B

MODALITA' D'ATTUAZIONE: (ai sensi del TITOLO IX del Regolamento comunale di polizia mortuaria) concessione comunale e relativa documentazione secondo gli interventi ammessi.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.In caso di Ris B gli interventi sono limitati alla parte interrata, valgono i disposti cui all'art. 17-4 delle presenti norme. I rivestimenti, le finiture e gli accessori in caso di sostituzione dovranno rispondere alle caratteristiche formali ed estetiche delle preesistenti.

Art. 17-8 TIPO B.S.t.p. Area costruita con manufatti di pregio, la cui esecuzione risale a prima del 1950.

INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o., M.s., Rc

MODALITA’ D’ATTUAZIONE: (ai sensi del CAPITOLO III del Regolamento comunale li polizia mortuaria) concessione comunale condizionata al parere di competenza delle Soprintendenze ai beni architettonici, artistici e monumentali .

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NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Le tombe appartenenti a ordini religiosi sono tutelate ai sensi della legge 1089/1939 e s.m.i.

Art. 17-9 TIPO Ba Area costruita con manufatti in stato di abbandono o deruti

INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o., M.s. , Rc, Ri c, Ris, Ris A, Ris B, D.r.s., Ni MODALITA' D'ATTUAZIONE: valgono le modalità d'attuazione relative ai singoli interventi ammessi.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Nel caso in cui i manufatti siano individuati con riferimento B.S.t. e B.S.t.p. si deve fare riferimento agli art. 17-6 e 17-7 delle presenti norme. Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento polizia mortuaria, quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono, per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma II, del D.P.R. 285/1990, il Sindaco pronuncia la decadenza della concessione. Dello stato di abbandono, viene data notizia tramite affissione di apposito cartello-avviso alla sepoltura stessa per la durata di un anno. Successivamente, art. 73, comma 2, del Regolamento di polizia mortuaria, il Sindaco dispone gli interventi specificati dalle presenti norme.

I materiali e le opere restano in piena disponibilità del Comune.

Art. 17-10 TIPO Bc Area costruita con manufatti in contrasto con il Piano INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o., D.r.s., Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE: valgono le modalità d'attuazione relative ai singoli interventi ammessi.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Nel caso in cui i manufatti siano individuati con riferimento Bc, si deve fare riferimento all’art. 17-7 delle presenti norme. Gli interventi ammessi per i manufatti del presente punto sono solo, per gli edifici esistenti, di M.o. (art.14/1 delle presenti norme); mentre sono esclusi tutti gli altri tipi di intervento in quanto, essendo la costruzione in contrasto, è ammessa solo la D. r. s. secondo le norme previste nel presente Piano.

Art. 17-11 TIPO C-C1 Area con loculi esistenti

INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o., M.s., Rc, Ri c

MODALITA' D'ATTUAZIONE: valgono le modalità d'attuazione relative ai singoli interventi ammessi. Rc., Ri c, e M.s. sono di competenza dell’Amministrazione

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comunale.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Per gli accessori valgono le seguenti norme (vedi allegato 3), i loculi devono essere dotati di:

- 1 portafiori in basso a sinistra, con altezza di cm 17, diametro di cm 10, appoggiato sul ripiano;

- 1 portafiori in basso a destra, uguale al portafiori di sinistra o in alternativa un bassorilievo di cm 20 x 15, con sporgenza massima di cm 3;

- 1 luce votiva in basso al centro fra i due portafiori (o tra il portafiori e il bassorilievo);

- 1 ritratto in alto al centro di cm 9 per cm 12;

- epigrafi con lettere di cm 4 e numeri di cm 3 o 2,5 in carattere romano, tutto in acciaio inossidabile oppure in bronzo.

Il tutto allineato con i loculi adiacenti.

Art. 17-12 TIPO C2 Area prevista per nuovi ampliamenti

INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o., M.s., Rc, Ri c, D.r.s., Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE: valgono le modalità d'attuazione relative ai singoli interventi ammessi. Rc., Ri c, M.s., D.r.s., Ni sono di competenza dell’Amministrazione comunale.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 del D.P.R. 285/1990. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

I materiali di rivestimento esterno sono per le fasce orizzontali in marmo tipo travertino chiaro; per le lastre di chiusura dei loculi, il marmo bianco di Carrara con finitura a vista lucida. Le gronde e le faldalerie devono essere in rame. Per gli accessori valgono le seguenti norme (vedi allegato 3), i loculi devono essere dotati di:

- 1 portafiori in basso sinistra, con altezza di cm 17 , diametro di cm 10, appoggiato sul ripiano;

- 1 portafiori in basso a destra, uguale al portafiori di sinistra o in alternativa un bassorilievo di cm 20 x 15 con sporgenza massima di cm 3;

- 1 luce votiva in basso al centro fra i due portafiori (o tra il portafiori e il bassorilievo);

- 1 ritratto in alto al centro di cm 9 per cm 12;

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- epigrafi con lettere di cm 4 e numeri di cm 3 o 2,5 in carattere romano, tutto in acciaio inossidabile o in bronzo.

Il tutto allineato con i loculi adiacenti.

A norma del D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996 i nuovi impianti devono essere adeguati al superamento delle barriere architettoniche, e devono essere compresi settori adibiti a cellette e ossario.

Art. 17-13 TIPO D Cellette ossario e cinerarie

INTERVENTI AMMESSI: (Art. 14) M.o., M.s., Rc, Ri c, Ris A

MODALITA' D'ATTUAZIONE: valgono le modalità d'attuazione relative ai singoli interventi ammessi. Rc., Ri c, M.s., Ris A sono di competenza comunale.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione dei resti, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza metri 0,70, altezza metri 0,30, larghezza metri 0,30. Non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990 bensì la usuale collocazione di lastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. E' consentita la collocazione di più cassette di resti in un unico tumulo. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere al requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edili. I materiali di rivestimento esterno devono avere le caratteristiche estetiche e formali della struttura principale in cui sono localizzati.

Art. 17-14 TIPO E-En Ossario comune INTERVENTI AMMESSI: M.o., M.s., Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE: valgono le modalità d'attuazione di competenza dell’Amministrazione comunale.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala 1:500 elaborati della variante al Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Il manufatto deve avere dimensioni pari almeno ad una cripta sotterranea, segnato da una epigrafe. Si prevede per ogni zona d'ampliamento, un ossario comune. La camera ipogea deve essere opportunamente impermeabilizzata e sigillata.

Art.17-15 TIPO Fn Cinerario comune INTERVENTI AMMESSI: Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE: valgono le modalità d'attuazione di competenza dell’Amministrazione comunale.

NORMATIVA PARTICOLARE: nelle tavole in scala e 1:500 elaborati della variante al

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Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le aree d'intervento.

Il manufatto deve avere dimensioni pari almeno ad una cripta sotterranea e deve essere segnato da una epigrafe. La camera ipogea opportunamente impermeabilizzata, deve essere sigillata in modo che non vi sia alcun tipo d'infiltrazione esterna.

Art.17-16 TIPO S.U. Spogliatoi e Uffici

INTERVENTI AMMESSI: l'edificio è sottoposto alle norme del P.R.C.

L'attuale cimitero urbano ha soltanto un piccolo ufficio con spogliatoio nel Settore E, ma con il progetto di ampliamento e completamento è stato previsto un edificio adibito ad uffici e servizi vari, quali magazzini, spogliatoi, e altro. Tale edificio sarà costruito dall’Amministrazione comunale e dovrà ottenere tutti i nulla osta previsti per legge in funzione delle varie destinazioni d’uso.

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Art.17-17 TIPO Ac Alloggio custode

INTERVENTI AMMESSI: l'edificio è sottoposto alle norme del P.R.C.

L'attuale cimitero urbano non è dotato, di un complesso edilizio ospitante la residenza del custode, mentre con la presente variante è previsto, nello stesso edificio degli uffici e magazzini. Nella costruzione, di competenza dell’Amministrazione comunale, dovranno essere rispettare le nome vigenti in materia.

Art.17-18 TIPO EC Edificio di culto

INTERVENTI AMMESSI: l’edificio è sottoposto alle norme del P.R.C.

Nel cimitero monumentale sorge una chiesa, risalente alla prima metà dell'ottocento, al centro dell’area, in asse con l’ingresso principale. La facciata dalle linee neoclassiche, è formato da una pianta rettangolare con due piani uno rialzato e l’altro seminterrato.

Il piano seminterrato sarà adibito a deposito, mentre al piano rialzato oltre la chiesa e due locali di servizio, confinanti con l’ingresso della stessa, nella parte posteriore sarà realizzato la camera mortuaria (vedi punto successivo) ed un bagno. Il complesso è stato di recente adeguato per il superamento delle barriere architettoniche

Art.17-19 TIPO CM Camera mortuaria

Ai sensi dell'art. 64-65 del D.P.R. 285/1990 il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nel cimitero monumentale, la camera mortuaria è allestita presso la chiesa, di recente ha subito opere di manutenzione ed adeguamento. La camera è illuminata e ventilata per mezzo di finestre, aperta direttamente verso il cimitero. L'altezza minima dell'intero locale è di metri 3,00. Le pareti sono rivestite da piastrelle in ceramica bianca per un'altezza di circa metri 2,20.

Il pavimento è costituito da mattonelle in materiale ceramico, è liscio, ben unito, impermeabile e lavabile. Il locale è attrezzato con un lavello in ceramica e normale impianto di allacciamento idrico, e l'impianto di smaltimento dei liquidi dilavati si

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immette nella fognatura (acque nere) che confluisce al depuratore nel primo ampliamento.

Art.17-20 TIPO Si Servizi igienici, Depuratore.

Nel cimitero urbano i servizi igienici aperti ai pubblico si trovano uno al monumentale e l’altro nel Settore E con accessi diretti dall’esterno i servizi sono a norma per il supermento delle barriere architettoniche ai sensi della legge. La ventilazione di quello esistente al monumentale è diretta, mentre quello nel settore E, diviso in uomini e donne, è forzata. Esiste un depuratore per lo smaltimento delle acque nere, nel quale confluiscono attualmente i liquami provenienti da tutti i servizi. Nelle nuove costruzioni è prevista la realizzazione di altri servizi igienici, sia per il personale che per il pubblico;

mentre è anche prevista la sostituzione del depuratore con un altro con più capacità di utenti.

Art. 17 – 21 TIPO MD Magazzini, depositi.

Nel cimitero i magazzini per il deposito dell'attrezzatura d'uso cimiteriale sono localizzati in prossimità della scala di collegamento tra il monumentale e l’ampliamento, nel settore A ed E; mentre sono previsti di realizzarli altri nella zona del secondo ampliamento, come indicato nelle planimetrie.

Art. 17- 22 TIPO Ar Area deposito rifiuti cimiteriali.

L'area di deposito dei rifiuti cimiteriali è localizzata nel secondo ampliamento tra l’area del depuratore e un ingresso di servizio; ai sensi dell' art. 7 del D.L. n.22 del 5 febbraio 1997. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani pur rimanendo in vigore le istruzioni di trattamento dei precedenti decreti, si specifica quindi che per frammenti di legname, stoffa, avanzi d'indumenti, plastica, etc. derivanti da esumazioni e estumulazioni si provvederà, qualora sia necessario il deposito provvisorio, per una maggior razionalità del sistema di raccolta e trasporto, nell’ area attrezzata, all'interno del cimitero, munita di recinzione e copertura. Lo smaltimento finale è preferibile presso impianti di termodistruzione per rifiuti debitamente autorizzati.

Nel caso di indisponibilità o carenza degli impianti, lo smaltimento avviene in discariche autorizzate per rifiuti speciali assimilabili agli urbani, a fronte di specifico accordo con il titolare della discarica. Le parti metalliche, preventivamente disinfettate, hanno deposito provvisorio separato dagli altri rifiuti pur utilizzando la stessa area di stoccaggio in attesa di rottamazione. Carta, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, etc. sono confezionati in sacchi per rifiuti urbani, deposito provvisorio separato dagli altri rifiuti e smaltimento presso impianti o discariche autorizzate. Litoidi, scarti edili etc. hanno smaltimento presso discariche di seconda categoria tipo A per rifiuti inerti o reimpiego per riempimenti, riporti e sistemazioni edili in genere.

Art. 17-23 TIPO P Parcheggio

INTERVENTI AMMESSI: ai sensi delle norme del P.R.G.C.

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Il cimitero urbano (ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 285/1990) è servito da una ampia area parcheggio localizzata tra la strada provinciale ed il muro di cinta del cimitero, contiguo all’area dei fiorai con possibilità di parcheggio libero. Nell’ampliamento tale area a valle sarà ampliata e dato la differenza di quota sarà possibile realizzarlo a più piani. Nel riordino dell’area archeggio dovranno essere rispettate le condizioni riguardanti le leggi per disabili. All’interno dell’area cimiteriale è preferibile che per ogni settore ci sia almeno un parcheggio per disabili, in quanto è consentito agli stessi l’ingresso con auto.

Art. 17-24 TIPO Av Aree verdi

All'interno del cimitero le aree verdi s'individuano in planimetria ( Tav. 4), e dovranno essere coltivate a prato e sempreverdi.

Nell'interno del cimitero monumentale lungo l'asse viario principale, si allineano due filari di cipressi che dovranno essere mantenuti perennemente, e lungo i marciapiedi che costeggiano il cimitero, lato strade dovranno essere piantati alberi nei riquadri del pavimento. All’interno dei settori dovranno essere piantati alberi e posti in opera siepi, per rendere più gradevole ed ombreggiato i percorsi pedonali.

Art. 17-25 TIPO V Viabilità

La viabilità interna del cimitero di Guidonia Montecelio è evidenziata nelle planimetrie in scala 1:500 del P.R.C. (TAV. 4,5). Per quanto riguarda le strade interne, quelle relative all’ampliamento, che dividono i settori, dovranno essere asfaltate in quanto carrabili;

mentre quelle interne ai settori, pedonali, dovranno essere in marmette di cemento della larghezza di cm.150. Al monumentale, la zona carrabile, intorno alla chiesa, sarà in cubetti di porfido, mentre quelle pedonali e in marmette di cemento o in lastre di marmo, come indicato nelle planimetrie.

Art. 17-26 TIPO Gn

INTERVENTI AMMESSI : Ni

MODALITA’ DI ATTUAZIONE : valgono le modalità di attuazione di competenza dell’Amministrazione Comunale.

NORMATIVA PARTICOLARE : nelle tavole in scala 1:500 elaborati per la III° variante al P.R.C. è individuata l’area di intervento.

Il manufatto deve rispettare i seguenti vincoli :

1) Il crematorio deve essere all’interno del cimitero;

2) Il progetto deve essere corredato da una relazione dove siano illustrate : - le caratteristiche ambientali del sito;

- le caratteristiche tecnico sanitarie dell’impianto ed i sistemi di tutela dell’area dell’ampliamento.

3) Il piano finanziario dell’opera, tenuto conto della copertura degli oneri sociali.

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INDICE

CAPITOLO I – FINALITA’ E CONTENUTO DEL PIANO pag. 2

• Art. 1 - Finalità del piano………..pag. 2

• Art. 2 - Elaborati del piano cimiteriale………..pag. 2

• Art. 3 - Validità ed efficacia del Piano Regolatore Cimiteriale………pag. 2

CAPITOLO II – NORME GENERALI pag. 3

• Art. 4 – Delimitazione degli spazi o zone……….………pag. 3

• Art. 5 – Superficie dei lotti per le inumazioni………...………pag. 3

• Art. 6 – Area di rispetto……….………pag. 4

• Art. 7 – Reparti speciali entro i cimiteri...……….………pag. 4

• Art. 8 – Norme relative alle strutture per la tumulazione………..pag. 4

CAPITOLO III – ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO pag. 4

• Art. 9 – Approvazione del Piano cimiteriale……….pag. 4

• Art. 10 – Attuazione dl Piano Regolatore Cimiteriale………..pag. 4

CAPITOLO IV – TIPOLOGIA DELLE AREE pag. 5

• Art. 11 – ………...……….………pag. 5

Superficie dei settori di inumazione tipo A Settori per la tumulazione di tipo B

Settori per la tumulazione collettiva (loculi) di tipo C Settori per la tumulazione collettiva in ossario di tipo D Ossario comune tipo E

Cinerario comune tipo F

CAPITOLO V – COSTRUZIONI ACCESSORIE pag. 6

• Art. 11 bis – Simbologie delle costruzioni accessorie………...pag. 6

CAPITOLO VI – NORME PER L’EDIFICABILITA’ pag. 7

• Art. 12 – Condizioni necessarie………pag. 7

• Art. 13 – Parametri edilizi………..…………..……….… pag. 7

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CAPITOLO VII – INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA’

D’ATTUAZIONE pag. 8

• Art. 14 – Tipi d’intervento……….………..……….………pag. 8

CAPITOLO VIII – USO DEL TERRITORIO pag. 10

• Art. 15 – Uso del territorio……….………..……….… …pag. 10

CAPITOLO IX – AREE D’INTERVENTO E MODALITA’ ATTUATIVE pag. 12

• Art. 16 – Classificazione delle aree d’intervento………pag. 12

• Art. 17 – Modalità attuative………...……….……...………….………pag. 14

• Art. 17-1 – Tipo A- An………...….pag. 14

• Art. 17-2 – Tipo A1- A1n………pag. 15

• Art. 17-3 – Tipo B………...pag. 16

• Art. 17-4 – Tipo Bn………..………...pag. 17

• Art. 17-5 – Tipo B1-B2………....………...pag. 18

• Art. 17-6 – Tipo B1n-B2n………...pag. 18

• Art. 17-7 – Tipo B.S.t. ……….………...pag. 19

• Art. 17-8 – Tipo B.S.t.p. .……….………...pag. 19

• Art. 17-9 – Tipo Ba………..………...pag. 20

• Art. 17-10 – Tipo Bc………..…………..……...pag. 20

• Art. 17-11 – Tipo C-C1………..…………..……...pag. 20

• Art. 17-12 – Tipo C2………..………..………...pag. 21

• Art. 17-13 – Tipo D………..………...pag. 22

• Art. 17-14– Tipo E-En………..………...pag. 22

• Art. 17-15 – Tipo Fn………..…………...……...pag. 22

• Art. 17-16 –Tipo S.U. ………..………...pag. 23

• Art. 17-17 –Tipo AC..………..………...pag. 23

• Art. 17-18 – Tipo EC………..pag. 23

• Art. 17-19 – Tipo CM………..………...pag. 23

• Art. 17-20 – Tipo Si...………..………...pag. 24

• Art. 17-21 – Tipo MD………..………...pag. 24

• Art. 17 –22- Tipo Ar………...pag. 24

• Art. 17-23 – Tipo P………..………...pag. 24

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• Art. 17 –24 –Tipo Av………..pag. 25

• Art, 17 –25 –Tipo V………pag. 25

• Art, 17-26 – Tipo Gn ………..pag. 25

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