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Licenziamento lavoratore divenuto inabile: Cassazione

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Licenziamento lavoratore divenuto inabile: Cassazione

Autore: Redazione | 15/04/2021

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità del dipendente è possibile solo se il datore di lavoro ha prima verificato la possibilità di adottare gli accomodamenti ragionevoli.

Non si tratta di un repêchage ma di qualcosa di più. Il datore di lavoro che vuol

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licenziare il dipendente per inidoneità fisica a causa di un handicap sopravvenuto deve prima verificare se sia possibile attuare degli accomodamenti organizzativi nei luoghi di lavoro in modo da conservare il posto al dipendente in questione. Tali accorgimenti tuttavia devono comportare un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido.

Il principio è dunque il seguente: «È illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, se il datore di lavoro non prova di aver cercato di adottare accomodamenti ragionevoli per evitarlo».

La Cassazione è più volte intervenuta a fornire le istruzioni in merito al licenziamento del lavoratore divenuto inabile e agli accomodamenti ragionali che è necessario adottare. Ecco alcune delle ultime sentenze.

Licenziamento dipendente inidoneo alla mansione: condizioni

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità, ai fini della legittimità del recesso, di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro, tenendo conto del limite costituito dall’inviolabilità in peius delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro nonché evitando oneri organizzativi eccessivi da valutarsi in relazione alla peculiarità dell’azienda ed alle relative risorse finanziarie.

Nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all’avveramento dell’accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il

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convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica di un lavoratore addetto a un servizio di autolinee, per essersi il datore di lavoro limitato ad affermare l’impossibilità del “repêchage”, adducendo l’assenza di posti disponibili nell’organigramma della biglietteria e del lavaggio autobus).

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 marzo 2021 n. 6497

Sopravvenuta inidoneità del dipendente ed obbligo di repechage anche in mansioni inferiori

La sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originariamente assegnategli non costituisce giustificato motivo di licenziamento ove all’interno dell’azienda si rinvengano posizioni lavorative, anche corrispondenti a mansioni inferiori, compatibili con la situazione del lavoratore divenuto inidoneo. Tale verifica incontra, però, il limite rappresentato dall’assetto organizzativo stabilito dall’imprenditore, per cui è escluso che al datore di lavoro possano essere richieste anche minime modifiche organizzative per consentire l’utilizzo del lavoratore divenuto inidoneo.

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 ottobre 2019 n. 27502

Licenziamento dipendente divenuto inabile: mansioni residue e modifiche organizzative

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l’obbligo a carico del datore di lavoro di verificare preventivamente la possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro a condizione che

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comportino un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e che rispettino le condizioni di lavoro degli altri dipendenti.

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 luglio 2019 n. 18556 In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di “handicap”, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido; ciò ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell’art. 3, comma 3-bis, d.lg. n. 216/2003, di recepimento dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/Ce, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5.

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2019, n.34132

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di “handicap”, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro – purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido – ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell’art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, dopo aver vagliato analiticamente anche la serie di mansioni indicate dal lavoratore, aveva ritenuto assolto l’obbligo datoriale in considerazione dell’accertata insussistenza di mansioni equivalenti o inferiori da affidare al lavoratore stesso, perché incompatibili con l’inabilità ovvero occupate da altri lavoratori con posizioni intangibili).

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 ottobre 2018 n. 27243 In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di “handicap“, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi

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ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte “ratione temporis” alla applicazione dell’art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5.

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2018, n.6798

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