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Corte di Cassazione Sentenza n del 05/05/2011

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Corte di Cassazione

Sentenza n. 9874 del 05/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ALONZO Michele - Presidente Dott. PERSICO Mariaida - rel. Consigliere Dott. FERRARA Ettore - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti - contro

LA. AN. , elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARONGIU GIANNI, giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 61/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 28/12/2005;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il resistente l'Avvocato BODRITO, per delega Avvocato MARONGIU, che ha chiesto il rigetto e deposita copia sentenza n. 24975/2006;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La. An. impugnava due cartelle di pagamento conseguenti ad un

accertamento per Irpef, anno d'imposta 1996, notificato al coniuge Ri. Pi. ed asserito come definitivo per mancata impugnazione; sosteneva la mancata notifica, per irregolarita' della stessa, dell'avviso di accertamento, deducendo che risultava effettuata il (OMESSO), mentre il Ri. era residente ad altro indirizzo.

L'ufficio resisteva.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello l'agenzia; resisteva il contribuente ed entrambe le parti reiteravano le proprie tesi.

La Commissione tributaria Regionale rigettava l'appello ritenendo che il ricorrente risultava anagraficamente residente in (OMESSO) e che non vi erano elementi per ritenere che il contribuente avesse eletto domicilio fiscale nella precedente residenza.

Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia con ricorso fondato su duplice motivo. Il

contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non essendo stato lo stesso parte del procedimento di merito. Si compensano le relative spese tenuto conto del fatto che non vi e' stato nessun aggravamento di attivita' difensiva per il contribuente.

2. L'Agenzia con il primo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'articolo 100 c.p.c. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, per non avere il giudice a quo rilevato il difetto di interesse da parte del contribuente alla denuncia del vizio di nullita' della notifica dell'avviso di accertamento, derivante dal fatto che lo stesso si era

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limitato ad eccepire il vizio di cui sopra senza dedurre la sopravvenuta decadenza dell'amministrazione all'esercizio del potere impositivo.

2.1 La censura e' manifestamente infondata secondo i principi gia' enucleati da questa Corte che ha gia' affermato (Cass. n. 5100 del 1997) " Se il

contribuente impugna l'iscrizione a ruolo di un'imposta per invalidita' della notifica (mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 140 cod.

proc. civ.) del relativo avviso di accertamento, non puo' ritenersi che i vizi di essa si sono sanati per raggiungimento dello scopo (articolo 156 cod. proc.

civ.), atteso che nessuna tempestiva conoscenza di tale indispensabile presupposto della predetta iscrizione si e' verificata in conseguenza della notifica di questa. "La Corte ha poi ribadito tale indirizzo (Cass. n. 10772 del 2006) e lo ha compiutamente motivato (Cass. n. 24975 del 2006) con

argomentazioni dalle quali questo collegio non ritiene di discostarsi. Ha infatti affermato che, se si tiene conto dell'orientamento assunto dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 25 maggio 2005, n. 10958, secondo cui

"nel caso in cui non sia stato notificato un atto presupposto, c'e' la possibilita' di fare valere anche questioni di merito relative al rapporto tributario", e se si tiene conto del vincolo ad interpretare le norme primarie in senso conforme alla Costituzione, con particolare riguardo, nella questione in esame, al suo Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, articoli 3, 24 e 113, si deve trarre la norma secondo la quale l'impugnazione congiunta di atti presupposti di imposizione tributaria e di atti ad essi conseguenti e' un potere del contribuente attinente a una situazione giuridica soggettiva statica di vantaggio della specie della facolta' o del diritto potestativo. Il

contribuente, esercitando pienamente la sua autonomia, puo', sulla base della citata disposizione, valutare se abbia interesse ad aprire la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3, n. 2, e', dunque, una

norma stabilita a favore del contribuente, che gli consente - e' la stessa disposizione di legge a usare il verbo "consentire" - di impugnare, solo se lo vuole, tutti gli atti presupposti non notificati o tutti quegli atti che avrebbero dovuto essergli notificati perche' autonomamente impugnabili. A conferma di questa interpretazione si consideri che, ove si accogliesse la tesi opposta, l'Ufficio potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti - per esempio, come nella specie, la cartella di pagamento - senza notificare gli atti presupposti - nella specie l'avviso di accertamento -, o notificandoli

irritualmente, perche' il contribuente sarebbe vincolato alla loro

impugnazione congiunta. E' evidente che una tesi siffatta, configurandosi il potere del contribuente Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 19, comma 3, come una situazione giuridica soggettiva dinamica strumentale di facolta' o di diritto potestativo, stravolgerebbe l'intero impianto del

procedimento di formazione degli atti di imposizione tributaria e

vanificherebbe ogni garanzia del diritto di difesa riconosciuto dagli articoli 24 e 113 Cost..

2.2 In applicazione di tali principi correttamente il giudice a quo non ha ritenuto la carenza di interesse all'impugnazione da parte del contribuente

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che non aveva eccepito, unitamente al vizio della notifica dell'avviso di accertamento, la conseguente decadenza dell'ufficio.

Il contribuente infatti ben poteva, come sopra motivato, limitarsi ad eccepire solo la mancata conoscenza dell'atto presupposto, derivando solo da tale atto - e non dalla successiva cartella - il soddisfacimento del suo diritto sia ad essere posto correttamente, cioe' nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in condizione di conoscenza sul contenuto preciso dell'atto di imposizione

tributaria, sia ad esercitare una consapevole difesa contro tale imposizione.

2.3 Il motivo in esame deve pertanto essere rigettato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 100 e 156 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 546 del

1992, articoli 21 e 57, per essere la notifica dell'avviso di accertamento nulla, ma non inesistente, e quindi tale da non incidere sulla validita' dell'atto

notificato.

La censura e' infondata sotto vari profili.

3.1 Premesso tutto quanto gia' esposto in ordine al primo motivo con

riferimento all'interesse ad agire del contribuente, si osserva che il ricorrente afferma che la notifica e' stata eseguita in luogo che comunque deve ritenersi di pertinenza del destinatario, trattandosi della precedente residenza del destinatario. Sul punto deve rilevarsi che la relazione esistente tra un luogo ed il soggetto destinatario e' certamente questione di fatto che, in quanto tale, e' censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione, difetto che, nella specie non e' stato rilevato ne' eccepito.

3.2 Ancora va affermata l'irrilevanza della distinzione richiamata dal ricorrente tra ipotesi di nullita' e di inesistenza della notifica per

inapplicabilita' alla presente fattispecie del principio enucleato da questa Corte (Cass. S.U. n. 19854 del 2004), secondo il quale " La natura

sostanziale e non processuale (ne' assimilabile a quella processuale)

dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtu' del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessita', l'applicazione del regime delle nullita' e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del

contribuente produce l'effetto di sanare la nullita' della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex articolo 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria puo' operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio de potere

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di accertamento.".

Nel caso di specie, infatti, e' pacifico che il contribuente non ha impugnato l'avviso di accertamento ma la successiva cartella: da tale impugnativa non poteva scaturire la sanatoria della notifica dell'atto presupposto ne', per tutto quanto esposto con riferimento al primo motivo del ricorso, l'obbligo per il contribuente di impugnare coevamente la cartella e l'atto dalla stessa presupposto.

Anche tale motivo del ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto della natura delle questioni di diritto proposte con il ricorso per Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio.

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