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Lavoro: una riforma a metà del guado

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Academic year: 2022

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Lavoro: una riforma a metà del guado

Prime osservazioni sul DDL n. 3249/2012, Disposizioni in materia di riforma del mercato

del lavoro in una prospettiva di crescita

a cura di

Pie rluigi Rausei Michele Tiraboschi

ADAPT

LABOUR STUDIES e-Book series

n. 1, aprile 2012

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ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriai e di lavoro

DIREZIONE

Michele Tiraboschi (direttore responsabile) Roberta Caragnano

Maria Giovannone Emmanuele Massagli Flavia Pasquini Pierluigi Rausei Lisa Rustico Silvia Spattini Davide Venturi

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Laura Magni (responsabile)

Pietro Manzella (revisore linguistico) Andrea Gatti Casati

Maddalena Magni Martina Ori

@ 2012 ADAPT University Press – Pubblicazione on line della Collana ADAPT Registrazione n.1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

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SEZIONE B

I CONTRATTI A ORARIO RIDOTTO, MODULATIO E FLESSIBILE

@ 2012 ADAPT University Press

Le novità della riforma del mercato del lavoro in materia di lavoro a tempo parziale

di Luca Apollonio, Dimitri Giardino

L'art.6 del DDL di riforma del mercato del lavoro presentato lo scorso 4 aprile dal Consiglio dei Ministri, introduce alcune novità in materia di lavoro a tempo parziale, ed in particolare in materia di clausole elastiche e flessibili.

L'intervento, che dovrà in ogni caso passare il vaglio parlamentare, si propone quale obiettivo quello di disciplinare l'istituto del c.d. “diritto di ripensamento” da parte del lavoratore in merito al patto di flessibilità stipulato con il datore di lavoro.

Ampio margine di autonomia viene lasciato alla contrattazione collettiva: spetterà infatti ai contratti collettivi “tipizzare” le clausole flessibili da inserire nel contratto, determinando, inoltre, le «condizioni e le modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili». Al tempo stesso viene riconosciuta ai lavoratori studenti e a quelli affetti da patologie oncologiche la possibilità di revocare, in ogni caso, il consenso prestato.

Con riferimento all'istituto del ripensamento del lavoratore la riforma si pone in linea di discontinuità con i precedenti interventi normativi ed in particolare con l'art. 46 del decreto legislativo n. 276/2003 che, modificando il testo previgente del decreto legislativo n. 61/2000, aveva abolito la regolamentazione legale del diritto di ripensamento.

Invero, la relazione accompagnatoria alla bozza di riforma che era stata presentata dal Ministro del Welfare Elsa Fornero lo scorso 23 marzo, prevedeva, con riferimento all'istituto del part-time verticale e misto, l'obbligo a carico dei datori di lavoro che intendessero avvalersi delle clausole elastiche e flessibili, di procedere ad una comunicazione amministrativa contestuale al preavviso da rendere a favore del lavoratore.

Nella sua formulazione finale, la norma si limita a disciplinare il diritto di ripensamento del lavoratore, mentre non viene più menzionato l'istituto della comunicazione amministrativa quale condizione per avvalersi degli strumenti di flessibilizzazione del part-time.

Risulta evidente come la previsione di un tale adempimento amministrativo, pur motivato dalla necessità di prevenire utilizzi impropri delle clausole elastiche e flessibili, avrebbe rappresentato un elemento di irrigidimento nella disciplina dell'istituto; non a caso la stessa relazione sopra menzionata si era premurata di precisare che le nuove comunicazioni obbligatorie sarebbero dovute avvenire «secondo modalità snelle e non onerose», quali a titolo esemplificativo gli sms, il fax o la PEC.

Un tale irrigidimento della normativa del part-time si sarebbe inoltre dimostrato in netta contraddizione con gli ultimi interveti legislativi in materia, ed in particolare con quanto recentemente previsto dall'art.

22 della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), la quale con l'obiettivo di favorire l'utilizzo del part-time, aveva abrogato le disposizioni del decreto legislativo n. 61 del 2000 che subordinavano l'ammissibilità

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delle clausole elastiche e flessibili alla loro previsione e regolamentazione dalla contrattazione collettiva e che subordinavano l'accordo di trasformazione da full-time a part-time alla convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

È pur vero, comunque, che l'introduzione di un tale adempimento si sarebbe posta in linea con i principi ispiratori della riforma, ossia la volontà di «preservare gli usi virtuosi e limitare quelli impropri» degli istituti contrattuali, garantendo il corretto utilizzo dell'istituto e prevenendo atteggiamenti opportunisti da parte di quei datori di lavoro interessati esclusivamente a risparmiare sul costo del lavoro.

Tuttavia, il mancato recepimento di tale adempimento nella versione finale della norma oggetto di esame, si spiega, presumibilmente, in ragione del prevalere, sulle preoccupazioni sopra indicate, della necessità di non deprimere il ricorso all'istituto a causa dell'introduzione di formalismi e di elementi di burocratizzazione, preservandone le finalità quale strumento a favore dei livelli occupazionali (specie femminili e giovanili).

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ADAPT LABOUR STUDIES

e-Book Series

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

I contributi raccolti nel presente volume mirano ad offrire una prima analisi di carattere sistematico delle disposizioni contenute nel disegno di legge AS n. 3249 del 5 aprile 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

L’esame dell’intero impianto normativo – composto di 72 articoli strutturati in 8 capi – viene svolto in una pluralità di voci, che coniugano i profili tecnici, giuridici ed economici, con quelli più spiccatamente sindacali e delle relazioni industriali e di lavoro, nella prospettiva di mettere a disposizione del lettore le coordinate concettuali essenziali per comprendere ed assimilare l’annunciato nuovo assetto legislativo, nella consapevolezza che una lotta senza quartiere verso le forme di lavoro flessibile, coordinate e continuative o temporanee è possibile soltanto a condizione di smantellare in modo sostanziale le rigidità in uscita, mentre qualsiasi soluzione a metà, come quella che sembra emergere dal disegno di legge, finisce per penalizzare non solo il sistema delle imprese, ma prima ancora gli stessi lavoratori, destinati ad essere drammaticamente predestinati non già al “precariato”, ma alla devastante piaga del lavoro sommerso.

A fronte di un complesso e articolato disegno di riforma del mercato del lavoro, dunque, i curatori e gli autori dell’opera intendono fornire una lettura indipendente, scevra di pregiudiziali, che possa consentire agli operatori di approcciare le molteplici proposte di modifica del quadro giuridico di regolazione dei rapporti di lavoro, ma anche con lo sguardo rivolto a quanti, durante il lavoro parlamentare per l’approvazione del testo di legge definitivo, potranno trovare nei testi qui raccolti contenuti utili a migliorare un progetto riformatore finora rimasto in mezzo al guado.

MICHELE TIRABOSCHI

Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Direttore del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi” (www.csmb.unimore.it).

Coordinatore del Comitato scientifico di ADAPT (www.adapt.it).

PIERLUIGI RAUSEI

Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Docente di diritto sanzionatorio del lavoro presso la Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro di ADAPT e CQIA dell’Università degli studi di Bergamo.

Collaboratore del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

ADAPT professional fellow.

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