SENTENZA sul ricorso 17777-2009 proposto da:
SOGEMA GENERALE MANUTENZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
- ricorrente - contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIE SICILIA SERIT SICILIA SPA;
- intimati - avverso la sentenza n. 60/2008 della 2015
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8199 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione: 22/04/2015
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,COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 29/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito per il ricorrente l'Avvocato DE LORENZI per delega orale Avvocato TINELLI che ha chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
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Svolgimento del processo
La Sogema srl ha proposto ricorso avverso la cartella recante intimazione di pagamento dell'importo complessivo di 124.039,32 euro, fondata su accertamento ex art. 36 bis Dpr 600/73 per omissione parziale di versamenti Irap e tardivo versamento di quelli Iva.
La CTP accoglieva il ricorso.
La CTR, disattese le eccezioni pregiudiziali di irritualità della notifica dell'appello dell'Agenzia sollevate dalla contribuente, in riforma della sentenza di primo grado, annullava solo parzialmente la Cartella esattoriale dichiarando non dovuto l' importo di 29.327, 31 euro.
Il giudice di secondo grado, in particolare, per quanto qui ancora interessa, respingeva l'eccezione di decadenza formulata dalla contribuente rilevando che l'Agenzia, in forza del combinato disposto dell'art. 36 bis Dpr 600/73 e 17 comma 1 lett a) dpr 602173, aveva rispettato il termine per l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Respingeva altresi la doglianza con la quale la contribuente denunciava la violazione dell'art. 6 comma 5 L.212/00, evidenziando che , pur nell'ipotesi in cui la comunicazione di irregolarità 'della dichiarazione prodotta dalla contribuente per l'anno 1998 non fosse andata a buon fine, la cartella di pagamento impugnata demandava in ogni caso alla contribuente medesima, nel caso in cui questa non avesse ricevuto la comunicazione suddetta, di rappresentare il disguido all'Agenzia delle Entrate per la riduzione, nella misura di 1/3, delle sanzioni iscritte a ruolo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato ad otto motivi.
L'Agenzia e la concessionaria Se.ri.t. Sicilia spa non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 17 comma 1 d.lgs. 546/92 in relazione all'att. 360 n.4) cpc per aver respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per inesistenza della notifica, in quanto effettuata presso
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lo studio del domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, mutato successivamente al deposito della sentenza di primo grado.
La contribuente deduce, in particolare, che l'onere di comunicare la variazione del domicilio si riferisce alla sola ipotesi di domicilio autonomamente eletto e non anche al domicilio eletto presso il procuratore, giacchè in tale ipotesi rileva il domicilio reale.
Il motivo non merita accoglimento.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui intende darsi continuità, nel processo tributario le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art.
17, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione.
Tale onere, peraltro, è previsto, per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo.
In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell'alt 17, comma terzo, del d.lgs. citato (Cass. 13366/2013).
La motivazione della sentenza va dunque corretta al riguardo.
Si osserva peraltro che costituisce principio pacifico che la notificazione di un atto processuale è inesistente e non affetta da nullità quando avvenga in un luogo che non ha alcun collegamento con il destinatario della notificazione stessa essendo a costui del tutto estraneo (Cass. 13970/2013; Cass.
17023/2011).
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La prova del trasferimento del domicilio eletto, in particolare, non dimostra ex se, che il trasferito non aveva più alcun legame coh la vecchia sede.
Intervenuta la costituzione della contribuente appellata, con conseguente efficacia sanante ex tunc dell'eventuale nullità della notifica ai sensi dell'art. 164 cpc, avuto riguardo al necessario requisito di autosufficienza del ricorso, la ricorrente non avrebbe dunque dovuto limitarsi a dedurre il trasferimento del proprio domiciliatario, dovendo altresi allegare e dimostrare che il mutamento di indirizzo era stato ritualmente comunicato all'Ordine professionale in data anteriore all'avvio del procedimento notificatorio e che l'avvenuto trasferimento del destinatario era stato attestato dall'agente postale o era comunque desumibile dalla ricevuta della raccomandata in capo del notificante o risultava comunque agli atti del procedimento.
In assenza di tali elementi deve ritenersi che il trasferimento del domiciliatario non renda inoperante l'iniziale elezione di domicilio, non potendo ritenersi reciso ogni collegamento tra il destinatario dell'atto ed il luogo della notificazione ( dovendo presumersi, anche in considerazione della prossimità temporale, che la corrispondenza sia stata comunque recapitata al nuovo indirizzo), come del resto confermato dalla tempestiva costituzione in giudizio dell'appellata.
Nel caso infatti in cui l'atto venga notificato in un domicilio dal quale il destinatario assuma di essersi trasferito, la notificazione deve ritenersi nulla e non inesistente tutte le volte che l'ufficiale giudiziario attesti, nella relata di notifica, o comunque risulti dagli atti, la permanenza di una relazione tra il luogo della notificazione ed il destinatario della stessa (Cass. 12539/2014).
Il motivo va dunque respinto non potendo affermarsi la dedotta inesistenza della notifica.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell' art. 36 bis Dpr 600/73, dell'art. 28 1. 449/97 e dell'art. 154 cpc, in relazione all'art. 360 n.3) cpc lamentando che la CTR abbia escluso che la tardività del controllo liquidatori° ex art. 36 bis Dpr 600/73 abbia in ogni caso inficiato la validità della successiva iscrizione a ruolo.
Secondo la prospettazione della ricorrente, avendo l'Ufficio esercitato il controllo oltre il termine di cui all'art. 36 bis Dpr 600/73, ancorchè esso non abbia natura perentoria, la CTR avrebbe dovuto
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comunque dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, stante l'applicabilità dell'art. 154 cpc,
Il motivo è infondato.
Come osservato dalle Sezioni Unite di Corte (Cass. Ss.Uu. n.21498/04) in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, la disposizione, espressamente definita di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 28 1.449/97 , ha efficacia retroattiva, ed il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni, fissato dall'art. 36 bis del Dpr 600/73, non ha natura perentoria.
Ne discende che il suo inutile decorso non è causa di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi, non potendo in particolare applicarsi alla fattispecie in esame la disposizione dell'art. 154 cpc, trattandosi di disposizione che si applica alla sola proroga dei termini processuali e non anche ai termini sostanziali, come quelli per gli accertamenti ed i controlli delle dichiarazioni tributarie (Cass. 240/2014).
Con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art.
112 cpc, in relazione all'art. 360 n.4) cpc, deducendosi che la CU avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione con la quale la società aveva dedotto la tardività della notifica della cartella, in quanto avvenuta oltre il termine dell'art. 17 Dpr 602/73.
Con il quarto motivo si denunzia omessa motivazione ex art. 360 n.5) cpc sulla medesima questione, concernente la decadenza per tardiva notificazione della cartella.
Con il quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 Dpr 602/1973 e dell'art. 6 1.212/00 in relazione all'art. 360 n.3) cpc, deducendo la nullità della sentenza per aver omesso di pronunziare la tardività della notifica della cartella, dovendo estendersi alla notifica della cartella di pagamento il termine di cui all'art. 17 comma 1 lett a).
I motivi che in virtù dell'intima connessione vanno unitariamente esaminati sono infondati.
Come questa Corte ha già affermato — con indirizzo che appare senz'altro condivisibile - in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36 bis Dpr 600/73, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento realizzato con l'art. 1 commi
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5 —bis e 5-ter del Dl 106/2005 alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza in termini certi della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.
La relativa disciplina è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n.156105 ed in forza della stessa, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 e per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, la cartella dev'essere in ogni caso notificata entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. 16826/06 e Cass. 1838/08) e, quanto all'Iva , ai sensi dell'art. 60 comma 6 Dpr 633/72, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Da ciò consegue che nel cas6 di specie, sulla base di quanto risulta dalla sentenza impugnata (dichiarazione presentata nell'anno 1999, notifica della cartella avvenuta il 3.12.2003 ) detto termine è stato rispettato.
Con il sesto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis Dpr 600/73 e dell'art.
6 L.212/00, in relazione all'art. 360 n.3) cpc, per avere la
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respinto l'eccezione relativa al mancato invio della comunicazione di irregolarità recante l'esito della liquidazione della dichiarazione.Con il settimo motivo si denunzia violazione dell'art. 36 bis Dpr 600/73, dell'art. 2 D.Igs. 462/97 e dell' art.6 L.212/00, lamentando che la CTR abbia ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta liquidata nella dichiarazione ancorchè la stessa non fosse stata preceduta dalla comunicazione recante l'esito della liquidazione.
Ed invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui intende senz'altro darsi continuità, in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e dal comma 3 dell'art. 54 bis
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d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio. nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (Cass. 20431/14).
Con l'ottavo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art.360 n.4) cpc, lamentando che la CTR abbia omesso di pronunziare in ordine dl' eccezione di nullità della cartella, ritualmente dedotta dalla contribuente, in quanto relativa a somme iscritte con ruoli diversi, che avrebbero richiesto distinte cartelle di pagamento in violazione dell'art. 25 Dpr 602/73.
Pure tale motivo è infondato.
Si osserva infatti che ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 del d.m.
n. 321 del 1999 richiedono unicamente l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo mentre nessuna disposizione esclude che la cartella possa avere ad oggetto somme iscritte con ruoli diversi, purchè la cartella riporti gli elementi essenziali di ciascun tributo.
Non comporta dunque alcuna invalidità della cartella il fatto che essa comprenda tributi iscritti in ruoli distinti non ravvisandosi alcun concreto pregiudizio alle ragioni del contribuente.
Considerata l'infondatezza della su menzionata eccezione di nullità, la stessa può essere respinta decidendo nel merito ex art. 384 cpc, posto che la mancata pronuncia su di essa da parte della CTR non comporta alcuna modifica del dispositivo della sentenza impugnata (Cass.2313/2010).
Il ricorso va dunque respinto e poiché l'Agenzia non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non deve provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
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Il Presidente Cosí deciso in Roma, il 28 gennaio 2015
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