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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

28

in data

09.09.2014

)

C O M U N E D I C A M P L I

P R O V I N C I A D I T E R A M O

(2)

INDICE

Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 – Determinazione dell’obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 – Servizi indivisibili Art. 7 – Aliquote

Art. 8 – Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni Art. 9 – Dichiarazione

Art. 10 – Versamenti Art. 11 – Accertamento Art. 12 - Rinvio

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

(3)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n.

147/2013.

Art. 4 – Determinazione dell’obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti 1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni1.

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari, rispettivamente, di un’autonoma obbligazione tributaria.

3. L’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore2.

4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva3.

5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 34.

6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l’obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante5.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

1 In assenza di disciplina contenuta nella legge n. 147/2013 viene individuato un criterio di computo dell’obbligazione tributaria analogo a quello dell’IMU (si veda la FAQ n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze in data 03/06/2014).

2 L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo. In assenza trova applicazione la misura del 10% a carico dell’occupante (si veda la FAQ n. 14 del Ministero dell’economia e delle finanze in data 03/06/2014 nonché l’articolo 1, comma 688, tredicesimo periodo della legge n. 147/2013).

3 Si veda la FAQ n. 11 del Ministero dell’economia e delle finanze in data 03/06/2014

4 Si veda la FAQ n. 13 del Ministero dell’economia e delle finanze in data 03/06/2014, nonché l’articolo 1, comma 688, tredicesimo periodo della legge n. 147/2013

5 Si veda la FAQ n. 19 del Ministero dell’economia e delle finanze in data 03/06/2014

(4)

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:

• le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge n.

201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico;

• la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall’articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo6.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l’esercizio dell’attività di accertamento.

Art. 6 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:

a) illuminazione pubblica;

b) sicurezza;

c) manutenzione strade;

d) manutenzione del verde;

e) sgombero della neve;

f) protezione civile;

g) biblioteca;

h) attività culturali e manifestazioni;

i) URP/sportello polifunzionale;

j) SUAP-SUE;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

6 Si veda la FAQ n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze in data 03/06/2014.

(5)

Art. 7 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote possono essere differenziate sino all’azzeramento in relazione ai seguenti criteri7:

• tipologia e destinazione dell’immobile;

• settore di attività;

ubicazione degli immobili.

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente.

Art. 8 – Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il Comune può stabilire l’applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il Comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.

7 Articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013.

(6)

5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 9 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI secondo quanto disciplinato dal relativo regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 10 – Versamenti

1. La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 18. 3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2 (due) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 11 – Accertamento

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l’immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell’immobile, indicando altresì il nominativo dell’utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

8 Si veda l’articolo 1, comma 688, nono periodo della legge n. 147/2013.

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Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

• le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n.

296;

• l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

• il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

• il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.

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