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Il Nuovo quadro normativo

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Academic year: 2022

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Gian Luca Bagnara

GESTIONE DELLE DEIEZIONI AVICOLE IN ALLEVAMENTO E TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE: STATO

DELL’ARTE

Il nuovo quadro normativo Venerdi 12 aprile 2013

Assessorato alle Politiche Agroalimentari

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Quadro normativo

Definizione di effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Regione E-R: Accordo di Programma per la “Gestione integrata degli effluenti di allevamento avicoli nella provincia di Forlì-Cesena» del 6 maggio 2009:

Le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo si attuano attraverso azioni volte a:

a) supportare la valorizzazione agronomica delle deiezioni avicole come fertilizzante;

b) sperimentare processi e tecnologie di valorizzazione energetica a basso impatto ambientale;

c) progettare e realizzare uno o più impianti per la produzione di fertilizzante ricavato da pollina;

d) progettare e realizzare impianti a basso impatto ambientale per la valorizzazione energetica della pollina di dimensioni inferiori a 1 MegaWatt elettrico.

La Delibera Regionale E-R 1198/2010 - IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS PRODOTTO DA BIOMASSE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA. –

verificare le intenzioni del produttore circa la sostanza e da quale processo produttivo essa sia scaturita

le scelte organizzative dell’impresa in merito alla valorizzazione o meno della sostanza incidono esse stesse sulla sua corretta classificazione.

2

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comunicazione

della Commissione Europea COM-

2007-59

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…….Segue quadro normativo

lettera del 20.09.2011 (prot. 1084923) della DG-Ambiente della Commissione Europea (unità C.2 Waste management)) su impianti di cogenerazione

alimentati da sottoprodotti animali: classificazione di sottoprodotto in base all’art.5 della Direttiva 2008/98

DIRETTIVA 2008/98/EC adottata con Dlgs 205/2010

Art.10 – “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

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DIRETTIVA 2008/98/EC. Art.5 sottoprodotti adottata con Dlgs 205/2010: Art.12 - sottoprodotti": se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la

produzione di tale sostanza od oggetto;

a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di

utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi

sull’ambiente o la salute umana.

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi

sull’ambiente o la salute umana.

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Strategie Organizzative

6 Dlgs 205/2010 (art.12) Organizzazione e gestione

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale

sostanza od oggetto;

Impianti aziendali (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali (Linee guida Reg.1069 : conferenza stato regioni del 7/2/2013)

Esigenza coerenza con PUA b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato,

nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

Agroenergia = attività agricola connessa (legge 226/2005 e legge finanziaria 2006)

D.Lgs del 3 marzo 2001 n. 28 (DIR. 2009/28/CE):

art.2 definizione di biomassa

Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013) Reg. (CE) 1698/2005 : impianti energia da fonti rinnovabili

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

Processo diretto, no fasi di trasformazione intermedia

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la

protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Modalità: Reg.142/2011 (applicazione Reg 1069/2009 per uso biogas)

Preferenza a limitare i processi di ossidazione (combustione) rispetto a processi di riduzione delle biomasse (biometano prodotto nei processi riduttivi biologici; biosyngas prodotto nei processi riduttivi termochimici)

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Tariffa Per le Rinnovabili

(attuazione Direttiva CE 2009/28 )

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8

Grazie

Gian Luca Bagnara

Email: g.bagnara@agraria.it

Web: www.provincia.fc.it/agricoltura

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