Gian Luca Bagnara
GESTIONE DELLE DEIEZIONI AVICOLE IN ALLEVAMENTO E TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE: STATO
DELL’ARTE
Il nuovo quadro normativo Venerdi 12 aprile 2013
Assessorato alle Politiche Agroalimentari
Quadro normativo
Definizione di effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Regione E-R: Accordo di Programma per la “Gestione integrata degli effluenti di allevamento avicoli nella provincia di Forlì-Cesena» del 6 maggio 2009:
Le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo si attuano attraverso azioni volte a:
a) supportare la valorizzazione agronomica delle deiezioni avicole come fertilizzante;
b) sperimentare processi e tecnologie di valorizzazione energetica a basso impatto ambientale;
c) progettare e realizzare uno o più impianti per la produzione di fertilizzante ricavato da pollina;
d) progettare e realizzare impianti a basso impatto ambientale per la valorizzazione energetica della pollina di dimensioni inferiori a 1 MegaWatt elettrico.
La Delibera Regionale E-R 1198/2010 - IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS PRODOTTO DA BIOMASSE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA. –
verificare le intenzioni del produttore circa la sostanza e da quale processo produttivo essa sia scaturita
le scelte organizzative dell’impresa in merito alla valorizzazione o meno della sostanza incidono esse stesse sulla sua corretta classificazione.
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comunicazione
della Commissione Europea COM-
2007-59
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…….Segue quadro normativo
lettera del 20.09.2011 (prot. 1084923) della DG-Ambiente della Commissione Europea (unità C.2 Waste management)) su impianti di cogenerazione
alimentati da sottoprodotti animali: classificazione di sottoprodotto in base all’art.5 della Direttiva 2008/98
DIRETTIVA 2008/98/EC adottata con Dlgs 205/2010
Art.10 – “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
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DIRETTIVA 2008/98/EC. Art.5 sottoprodotti adottata con Dlgs 205/2010: Art.12 - sottoprodotti": se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la
produzione di tale sostanza od oggetto;
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana.
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana.
Strategie Organizzative
6 Dlgs 205/2010 (art.12) Organizzazione e gestione
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto;
• Impianti aziendali (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali (Linee guida Reg.1069 : conferenza stato regioni del 7/2/2013)
• Esigenza coerenza con PUA b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato,
nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
• Agroenergia = attività agricola connessa (legge 226/2005 e legge finanziaria 2006)
• D.Lgs del 3 marzo 2001 n. 28 (DIR. 2009/28/CE):
art.2 definizione di biomassa
• Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013) Reg. (CE) 1698/2005 : impianti energia da fonti rinnovabili
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
Processo diretto, no fasi di trasformazione intermedia
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
• Modalità: Reg.142/2011 (applicazione Reg 1069/2009 per uso biogas)
• Preferenza a limitare i processi di ossidazione (combustione) rispetto a processi di riduzione delle biomasse (biometano prodotto nei processi riduttivi biologici; biosyngas prodotto nei processi riduttivi termochimici)