• Non ci sono risultati.

IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI: NECESSARIA LA DEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE, IRES E IRPEF, SUI REDDITI D'IMPRESA. PRONUNCIA DELLA CONSULTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI: NECESSARIA LA DEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE, IRES E IRPEF, SUI REDDITI D'IMPRESA. PRONUNCIA DELLA CONSULTA"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 4 dicembre 2020

IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI: NECESSARIA LA DEDUCIBILITA’ DALLE IMPOSTE (IRES E IRPEF) SUI REDDITI DI

IMPRESA

L’Imu sugli immobili strumentali è «un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d’impresa il criterio di tassazione al netto».

È questo il cuore della motivazione con cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 262 depositata oggi (redattore Luca Antonini), ha dichiarato incostituzionale – come anticipato nel comunicato stampa del 19 novembre scorso – «per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)», l’indeducibilità, dall’imponibile delle imposte (Ires e Irpef) sui redditi d’impresa, dell’Imu relativa agli immobili strumentali.

In particolare, la Corte ha accolto le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sull’articolo 14, primo comma, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (nel testo in vigore nel 2012) là dove stabiliva l’indeducibilità integrale dell’Imu dalle imposte sui redditi d’impresa.

La Corte ha premesso che l’originaria linearità del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, di cui l’Imu costituiva un tassello essenziale, è stata travolta dai successivi interventi normativi: per effetto di un’evoluzione poco lineare e sistematica, già fin dal 2012 l’Imu è stata, infatti, radicalmente trasformata, divenendo, tra l’altro, un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese.

La sentenza sottolinea poi che la deducibilità in esame non si pone affatto «sul piano delle agevolazioni fiscali propriamente dette», ma «attiene, invece, a quegli istituti tributari nei quali è ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale».

(2)

Ciò – ha precisato la Corte – «non esclude in assoluto che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi». Tuttavia, al di fuori di ipotesi giustificabili in termini di proporzionalità e ragionevolezza, «le deroghe stentano a trovare adeguata ragione giustificatrice: alla mera esigenza di gettito, in particolare, il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l’aliquota dell’imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti».

La Corte ha infine escluso di estendere, in via conseguenziale, l’illegittimità costituzionale alle disposizioni che negli anni successivi hanno introdotto una deducibilità solo parziale dell’Imu sugli immobili strumentali, perché in questo percorso normativo il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla virtuosa previsione – che la sentenza definisce però «certamente non più procrastinabile» – della totale deducibilità a partire dal 2022.

Roma, 4 dicembre 2020

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698376

Riferimenti

Documenti correlati

Si potrebbe insomma chiarire esplicitamente – onde prevenire altri problemi nella prassi – che il magistrato di sorveglianza ha il potere di attivarsi in via provvisoria

dovessero dare evi- denza pubblica allo stato patrimoniale dei dirigenti, compreso quello dei loro parenti fino al secondo grado, specificando al com- ma 1 bis come la misura

Tuttavia la disposizione censurata – in forza dell’inserimento dell’opera nel programma triennale delle opere pubbliche (e relativo aggiornamento) – avrebbe

«un reddito d’impresa in parte fittizio, in contrasto con il principio di capacità contributiva»; ciò sul presupposto che: i) «l’indeducibilità totale o

“E’ una sentenza storica, frutto di un intenso lavoro svolto in sinergia tra Regione Campania e Ordine Psicologi Campania a tutela della salute psicologica dei

In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata

b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Per quanto concerne l’utilizzo diretto

- in tre pronunce di legittimità, adottate in un arco temporale di circa sei mesi, la prima del- le quali, quella delle Sezioni Unite, costituisce un obiter dictum, mentre in tutte