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Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

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Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

D.L. 80/2021 – A.C. 3243

2 agosto 2021

(2)

SERVIZIO STUDI

TEL.066706-2451-studi1@senato.it - @SR_Studi Dossier n. 398/1

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 066760-3855 st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni Dipartimento lavoro

Tel. 066760-4884 st_lavoro@camera.it - @CD_lavoro Progetti di legge n. 450/1

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D21080a.docx

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SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione

(Abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021, salvi gli effetti) ... 3

Articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17 (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per

l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) ... 11

Articolo 1, comma 3-bis ((Stabilizzazione di personale nelle

pubbliche amministrazioni) ... 25

Articolo 1, comma 14-ter (Disposizioni in materia di procedure

concorsuali della P.A.) ... 29

Articolo 1, commi da 15-bis a 15-quinquies (Personale Agenzia

per la Coesione) ... 30

Articolo 1, comma 17-bis (Disposizioni in materia di procedure di

reclutamento e di mobilità della P.A.) ... 34

Articolo 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte

del Ministero della cultura) ... 36

Articolo 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro

professionalizzanti per giovani nella p.a.) ... 41

Articolo 3, comma 1 (Disposizioni in materia di inquadramento dei

dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni) ... 45

Articolo 3, comma 2 (Disposizioni sui limiti di spesa per il

trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti) ... 49

Articolo 3, commi da 3 a 3-ter, comma 4 e commi 5 e 6 (Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza nonché di

accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia) ... 50

Articolo 3, commi 3-quater-3-sexies (Proroga di contratti di

lavoro a termine di enti locali della Regione Sicilia) ... 61

Articolo 3, comma 4-bis (Modalità di svolgimento dei concorsi

pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento) ... 63

Articolo 3, commi da 7 a 7-ter (Disposizioni in materia di mobilità

volontaria dei pubblici dipendenti) ... 65

Articolo 3, comma 7-quater (Mobilità dei dirigenti tra autorità amministrative indipendenti ed altre amministrazioni, con transito

di fascia) ... 69

Articolo 3, comma 7-quinquies (Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni) ... 71

Articolo 3, commi da 8 a 10 (Disposizioni in materia di dottorato

di ricerca e di master universitario di secondo livello) ... 73

(4)

Articolo 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di

idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione) ... 86

Articolo 3-ter (Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali) ... 91

Articolo 3-quater (Disposizioni in materia di vicesegretari comunali) ... 92

Articolo 4 (Formez PA) ... 95

Articolo 5 (Scuola nazionale dell'amministrazione) ... 100

Articolo 6 (Piano integrato di attività e di organizzazione) ... 118

Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali) ... 125

Articolo 7 (Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti) ... 129

Articolo 7, comma 6-bis (Norme transitorie in materia di limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici delle pubbliche amministrazioni) ... 135

Articolo 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze) ... 136

Articolo 8 (Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) ... 140

Articolo 8-bis (Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso) ... 146

Articolo 9 (Incarichi di collaborazione per supportare gli enti territoriali nell'attuazione del PNRR) ... 148

Articolo 10 (Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione del PNRR per la digitalizzazione; assunzioni presso l'Agenzia per l'Italia digitale) ... 151

Articolo 11 (Addetti all’ufficio per il processo) ... 158

Articolo 12 (Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo) ... 169

Articolo 13 (Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) ... 171

Articolo 14 (Procedura straordinaria di reclutamento) ... 177

Articolo 15 (Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea) ... 187

Articolo 16 (Attività di formazione) ... 189

Articolo 17 (Monitoraggio dell’impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato) ... 190

(5)

Articolo 17-ter (Disposizioni in materia di magistratura onoraria) ... 203

Articolo 17-quater (Principio di parità di genere) ... 206

Articolo 17-quinquies (Assunzione di personale Ministero della transizione ecologica) ... 208

Articolo 17-sexies, commi 1-3 (Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE) ... 217

Articolo 17-sexies, comma 4 (Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico) ... 220

Articolo 17-septies, commi 1 e 2 (Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA) ... 221

Articolo 17-septies, comma 3 (Modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri) ... 223

Articolo 17-octies (art. 4, D.L. 92/2021) (Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale) ... 231

Articolo 17-nonies (Inviato speciale per il cambiamento climatico) ... 239

Articolo 17-decies (Consiglio di amministrazione ENEA) ... 241

Articolo 17-undecies (Regime transitorio in materia di VIA) ... 243

Articolo 17-duodecies (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026) ... 247

Articolo 17-terdecies (Personale CONI) ... 257

Articolo 18 (Disposizioni finanziarie) ... 263

Articolo 18-bis (Clausola di salvaguardia) ... 264

Articolo 19 (Entrata in vigore) ... 265

(6)
(7)

Schede di lettura

(8)
(9)

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021, salvi gli effetti)

Il disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto- legge n. 92 del 2021, con salvezza dei suoi effetti.

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021 (c.d. decreto MiTE e sport), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche approvate dal Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 80, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto- legge di cui propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

In altri termini, tale decreto-legge risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n.

80 del 2021.

Legislatura XVIII - decreti-legge abrogati con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 961, a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

(10)

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute2.

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 11 febbraio 2019, n. 123, a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n.

21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 1074, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge5.

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 276, a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i

2 Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

3 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

4 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n.

64".

5 Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “ evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più

(11)

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 277, a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 278, a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

7 V. nota 7.

8 V. nota 7.

(12)

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 709, a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 7710, a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 12611, a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti- legge.

9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

10 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

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D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n.260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 15912, a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti- legge.

D.L. 9 novembre 2020, n. 149. "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 novembre 2020, n. 279.

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2020, n. 291.

D.L. 30 novembre 2020, n. 157. "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.

Si tratta dei cosiddetti "decreti ristori bis, ter e quater", abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 17613, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

D.L. 2 dicembre 2020, n. 158. "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2020, n. 299.

D.L. 5 gennaio 2021, n. 1. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 5 gennaio 2021, n. 3.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 29 gennaio 2021, n. 614, a decorrere dal 31 gennaio 2021. A norma dei citati

12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

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commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. "Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323.

D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari".

Pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2021, n. 11.

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2021, n. 24.

Questi decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 26 febbraio 2021, n. 2115, a decorrere dal 2 marzo 2021. A norma di citati 2 e 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge medesimi.

D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2021, n. 36.

D.L. 23 febbraio 2021, n. 15. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2021, n. 45.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 12 marzo 2021, n. 2916, a decorrere dal 13 marzo 2021. A norma del citato art. 1, comma 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

D.L. 30 aprile 2021, n. 56. "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2021, n. 103.

D.L. 18 maggio 2021, n. 65. "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 18 maggio 2021, n. 117.

15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»".

16 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

(15)

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 17 giugno 2021, n. 8717, a decorrere dal 22 giugno 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

D.L. 22/06/2021, n. 89. "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario".

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2021, n. 147.

D.L. 30/06/2021, n. 99. "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 2021, n. 155, Ed. straordinaria.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 23 luglio 2021, n. 10618. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Si rammenta che nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835- A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”.

Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. 'proroga termini') il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo

“a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”.

In data 23 luglio 2021 è sopraggiunta lettera del Presidente della Repubblica indirizzata ai Presidenti Casellati, Fico e Draghi, nella quale si richiama, tra l'altro, l'attenzione sulla pratica dei decreti-legge 'a perdere'. Vi si legge:

“La moltiplicazione dei decreti-legge, adottati a distanza estremamente ravvicinata, ha determinato inoltre un consistente fenomeno di sovrapposizione e intreccio di fonti normative: attraverso i decreti-legge si è provveduto all’abrogazione o alla modifica di disposizioni contenute in altri provvedimenti d’urgenza in corso di conversione e, in più occasioni, si è assistito alla confluenza nelle leggi di conversione di altri decreti legge”.

17 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

18 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

(16)

“In merito alle caratteristiche che è andata assumendo la decretazione d’urgenza, ha avuto modo di esprimersi più volte in senso critico il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati che, in particolare, ha invitato il Legislatore ad evitare «la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei» e il Governo «ad operare per evitare la confluenza tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»”.

“La confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare. Anche per rimuovere la abituale prassi, ormai generalizzata, che consiste nella presentazione di maxi emendamenti sui quali porre la questione di fiducia, prassi sulla quale si è registrato un monito critico da parte della Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 32 del 2014”.

(17)

Articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17

(Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle

amministrazioni pubbliche)

L’articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17 – modificato al Senato - reca modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti, tuttavia le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall’attuazione del PNRR.

Si dispone infine che le p.a. possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano.

La disposizione in commento specifica preliminarmente (comma 1) che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel PNRR, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano possono porre a carico dello stesso esclusivamente le spese per assunzioni di personale, nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, specificamente destinati a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Tali spese – effettuate in deroga alla dotazione organica delle amministrazioni interessate e a determinati vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/201019) – sono oggetto di preventiva

19 Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che, dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

(18)

verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento (di cui all’art. 8, co. 1, del D.L. 77/202120), di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di esito negativo le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali autorizzate.

Per il reclutamento con contratto a tempo determinato di personale, anche in possesso di un’alta specializzazione, e per il conferimento di incarichi di collaborazione (di cui ai commi 4 e 5 – vedi infra), ciascuna amministrazione, previa la predetta verifica, individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione dei progetti di propria competenza.

Alle attività previste dalla disposizione in commento provvede il Dipartimento della funzione pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16).

Ambito di applicazione

Quanto previsto dalla presente disposizione in merito al reclutamento di personale a tempo determinato si applica, con la predetta procedura, alle pubbliche amministrazioni che hanno la diretta titolarità di attuazione di progetti previsti nel PNRR, nonché, limitatamente agli incarichi di collaborazione di necessari all’assistenza tecnica, a quelle titolari di progetti finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del D.L.

59/2021 (commi 1 e 17, primo periodo).

Oggetto, limiti di durata e recesso unilaterale

Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione del PNRR, si riconosce alle predette amministrazioni la possibilità di ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall’articolo in commento – che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione relativo alla competenza concorrente tra Stato e regioni (come disposto dal comma 17, ultimo periodo) - nel rispetto dei seguenti limiti di

20 In base al richiamato art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

(19)

durata, in deroga alla disciplina generale sulla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato (vedi infra).

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi di collaborazione – che devono indicare a pena di nullità il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa - possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026, e possono essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale (comma 2, primo, secondo e terzo periodo).

Sul punto, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs.

81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi.

Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile (comma 2, ultimo periodo).

Assunzioni a tempo determinato

Per le predette finalità, e previa verifica delle relative spese da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNNR con le modalità semplificate, digitali e decentrate di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, lo svolgimento della sola prova scritta. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o più candidati ottengono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età (ex art. 3, co. 7, della L. 127/1997). Come specificato al Senato, tali bandi di concorso sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento curato dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 3, co. 7, della L.

(20)

56/201921) (comma 4). Analoga previsione, per la generalità dei bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico è dettata dal comma 17-bis – introdotto al Senato - del presente articolo 1, alla cui scheda di lettura si rimanda.

Come disposto dal Senato, le predette modalità di selezione possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs.

165/200122, non interessate dall’attuazione del PNRR (comma 4-bis).

Si segnala che il successivo articolo 7, comma 1 (alla cui scheda di lettura si rimanda), dispone che le suddette modalità saranno utilizzate per lo svolgimento del concorso che, sulla base del medesimo articolo 7, dovrà essere indetto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame per l’assunzione di un contingente di 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino a ulteriori 300 unità) non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR.

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico - nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

A regime, il richiamato art. 10 dispone che le pubbliche amministrazioni prevedano – anche in deroga alla disciplina vigente - le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo:

− nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

21 Secondo il quale, il Dipartimento della funzione pubblica provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato.

22 L’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici;

Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

(21)

− l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;

− una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, al fine dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, per i concorsi relativi a profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica. Tali titoli devono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite e, con i titoli di servizio e l'eventuale esperienza professionale, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

In base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate.

Fino al permanere dello stato di emergenza le pubbliche amministrazioni:

prevedono l'utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli - in deroga alla suddetta disciplina a regime che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione – e, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime che prevede l'obbligatorietà della prova orale.

Tali procedure concorsuali possono svolgersi anche attraverso concorsi pubblici unici, previsti, dal 1° gennaio 2014, per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche e organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 4, co. 3-quinquies, del D.L. 101/2013), anche avvalendosi dell'Associazione FormezPA e del portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali23. Nel bando è definito, altresì, il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura (comma 11).

Elenchi per l’iscrizione di professionisti e di personale altamente specializzato

Per le medesime finalità suesposte, il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il predetto portale del reclutamento, istituisce uno o più elenchi (come disposto dal Senato, in luogo dei due distinti elenchi attualmente previsti) ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a. esperti e professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui

23 Di cui all’art. 3, co. 7, della L. 56/2019.

(22)

all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni che non possono far fronte con personale in servizio a specifiche esigenze, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità24. Come specificato al Senato, nei suddetti professionisti sono compresi quelli non organizzati in ordini o collegi (di cui all’art. 1 della L. 4/201325), in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (ai sensi dell'art. 7 della medesima L.

4/2013), rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione secondo Norma Tecnica UNI (ai sensi dell'art. 9 della medesima L. 4/201326) (comma 5, lett.

a));

Si ricorda, infatti, che in base alla normativa vigente (artt. 5 e 22, commi 8 e 9, del D.Lgs. 75/2017) dal 1° luglio 2019 le amministrazioni pubbliche non possono stipulare contratti di

24 Tali presupposti sono i seguenti: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

25 Ai sensi del quale, per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Tali soggetti possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica.

26 Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; alle garanzie fornite dall'associazione all'utente; all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

(23)

collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

b. personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 5, lett. b)). La disposizione in commento specifica che per alta specializzazione si intende il possesso cumulativo della laurea magistrale o specialistica e di almeno un titolo, nell’ambito di settori scientifici o professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti, tra dottorato di ricerca, master di secondo livello (come precisato al Senato) o documentata esperienza professionale continuativa di lavoro subordinato di durata almeno triennale (come specificato al Senato, in luogo della durata almeno biennale attualmente prevista), maturata presso enti pubblici nazionali (come specificato al Senato) ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea (comma 10).

Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l’indicazione, da parte dell’iscritto, dell’ambito territoriale di disponibilità all’impiego.

Ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (come disposto dal Senato, in luogo del termine di sessanta giorni attualmente previsto), previa intesa con la Conferenza unificata – è demandata la definizione delle modalità per l’istituzione dell’elenco e della relativa gestione, per l’individuazione dei profili professionali, delle specializzazioni e del limite al cumulo degli incarichi, per l’aggiornamento dell’elenco, nonché delle modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica, le cui fasi sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione.

Inoltre, come specificato al Senato, le suddette informazioni sono pubblicate sul portale del reclutamento (di cui all’art. 3, co. 7, della L.

56/2019 – vedi ante), con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione (comma 6).

Per l’iscrizione nell’elenco (di cui al comma 5, lettera a)) relativo a professionisti ed esperti a cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione, il predetto decreto ministeriale individua quali requisiti (comma 7):

 l’iscrizione al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

(24)

 non essere in quiescenza.

Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso l’ulteriore requisito attualmente previsto, ossia la permanenza per almeno cinque anni nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato.

Come specificato al Senato, tale decreto definisce altresì gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti non organizzati in ordini o collegi (di cui alla L. 4/2013) (comma 7-bis).

Il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valorizza le documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Nel corso dell’esame al Senato è stato disposto che tale valorizzazione non sia finalizzata all’attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, come attualmente previsto (comma 8, primo periodo).

A. Conferimento incarichi di collaborazione

Per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni invitano, sulla base delle professionalità che necessitano acquisire, almeno quattro professionisti o esperti (come disposto al Senato, in luogo dei tre attualmente previsti) tra quelli iscritti nel relativo elenco - e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere - e li sottopongono ad un colloquio selettivo. Nel corso dell’esame al Senato è stato disposto che tale invito non avvenga rispettando l’ordine di graduatoria, come attualmente previsto (comma 8, ultimo periodo).

B. Assunzioni a tempo determinato di personale altamente specializzato

L’iscrizione nell’elenco relativo al personale in possesso di un’alta specializzazione - di cui al comma 5, lettera b) - avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte secondo le modalità semplificate introdotte dall’art. 10 del D.L. 44/2021 (vedi ante), con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, da cui le amministrazioni attingono per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 9).

Sul punto, si rileva che la giurisprudenza si è più volte pronunciata nel senso di ritenere le procedure a carattere cd. idoneativo diverse dalle procedure concorsuali, in quanto nelle prime, non essendo preordinate

(25)

alla copertura di determinate vacanze, ci si limita a verificare, di regola in base ai titoli posseduti, se i candidati sono idonei a ricoprire un dato incarico e si predispone di conseguenza un elenco, entro il quale l’amministrazione interessata sceglie (cfr. tra le altre C.d.S. sez. III, 27 maggio 2019, n. 3438, sez. III 16 dicembre 2015 n. 5693, sez. V 31 agosto 2015 n. 4039 e Cass. civ. SSUU 19 luglio 2011 n. 15764).

Il personale così assunto è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell’Area III, posizione economica F3, del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (di cui al DPCM 26 giugno 2015) (comma 13).

Commissioni esaminatrici e parità di genere

Fermo restando l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di riservare alle donne, esperte di provata competenza nelle materie di concorso e salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti delle commissioni di concorso27, le commissioni esaminatrici delle procedure disciplinate dal presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere (comma 12).

Sul tema, si segnala anche quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, lettera g), del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) che dispone che il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione - che deve essere adottato dalle P.A. con più di cinquanta dipendenti – definisce, tra l’altro, le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Stabilizzazione del personale

Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal presente articolo (commi 4 e 5, lettera b)), le predette amministrazioni prevedono nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una riserva di posti non superiore al quaranta per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. Come specificato al Senato, tali bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed

27 Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

(26)

organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento curato dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 3, co. 7, della L. 56/2019 – vedi ante) (comma 3).

Analoga previsione è contenuta nell’art. 35, co. 3-bis, del D.Lgs.

165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche nell’ambito delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico possono prevedere una riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo con la norma di cui al citato articolo 35, comma 3-bis, nonché di chiarire se dall'ambito di applicazione del comma in esame resti escluso il reclutamento dei dirigenti.

Come precisato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento, tale previsione è destinata ai soggetti che risultano vincitori delle procedure bandite ai sensi dei commi precedenti e, di conseguenza, potrà produrre i propri effetti non prima del 2024.

Assunzioni mediante graduatorie concorsuali vigenti

Le predette amministrazioni, per le finalità e nei limiti di cui al comma 1, possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche relative a concorsi a tempo determinato (comma 14).

La disciplina relativa ai termini temporali di validità delle graduatorie, dettata dall’art. 1, co. 147-149, L. 160/2019 (che fa salvi gli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali), dispone:

− che il termine di validità delle graduatorie approvate nel 2011 era posto al 30 marzo 2020;

− che il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 era posto al 30 settembre 2020 (al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni);

− che le graduatorie approvate nel 2018 e nel 2019 sono utilizzate entro tre anni dalla data di approvazione;

− per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, la riduzione del medesimo termine mobile da tre a due anni (art. 35, co. 5- ter, D.Lgs. 165/2001).

Riguardo a tale ultima previsione, si ricorda che l’art. 91 del D.Lgs.

296/2000 (Testo unico per gli enti locali) dispone che per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data

(27)

di pubblicazione. Sul punto, è intervenuta la Corte dei conti, Sez. del controllo per la regione Sardegna, che con deliberazione n. 85 del 2020 ha specificato che, essendo le due disposizioni richiamate una (art. 35, co. 5-ter, del TUPI) di carattere generale e l’altra (art. 91, co. 4, del TUEL) di carattere speciale, l’antinomia tra le due è risolta dal principio in base al quale la legge successiva generale non deroga quella precedente speciale. La modifica della norma di carattere generale, dunque, non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le amministrazioni statali l’efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall’approvazione della graduatoria), mentre per gli enti locali l’efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria)

Si ricorda, infine, che, a seguito all’abrogazione dell’art. 1, co. 361, della L.

145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata ripristinata la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei.

Condizioni per nuove assunzioni a tempo determinato

Nel corso dell’esame al Senato è stato disposto che, per tutte le assunzioni disciplinate dal presente articolo - e non solo per quelle a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti (di cui al comma 14) come attualmente previsto -, non trovano applicazione le disposizioni che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, subordinano le nuove assunzioni a tempo determinato (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti (di cui all’art. 34, co. 6, del D.Lgs. 165/2001), nonché all’espletamento della apposita procedura di mobilità del personale (di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001) (comma 14-bis).

Attribuzione di incarichi dirigenziali

Il comma 15, come modificato nel corso dell’esame parlamentare, autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs.

165/200128 che siano “impegnate nell’attuazione del Pnrr” a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge

28 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 si applicano anche al CONI.

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per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.

In proposito si ricorda che l’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di dirigente e del 10 per cento della dotazione di quelli di seconda fascia (quest’ultima percentuale è stata così rideterminata dall’art. 1, co. 6, secondo periodo, del decreto-legge 162 del 2019). La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, di Segretario generale di Ministeri, di dirigente generale di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Nel testo originario del decreto-legge la deroga trova applicazione anche per le percentuali relative agli incarichi dirigenziali che, ai sensi dell’art. 19, co. 5-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, possono essere attribuiti a dipendenti delle amministrazioni pubbliche non appartenenti ai ruoli della dirigenza. Nel corso dell’esame parlamentare il riferimento a tali incarichi è stato eliminato in conseguenza delle modifiche introdotte dall’art. 3, co. 3-bis e 3-ter del decreto, in base alle quali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, cessano di avere efficacia (si v. infra).

L’articolo 19, co. 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nel testo ancora vigente, consente di conferire incarichi dirigenziali generali e non a dirigenti non appartenenti ai ruoli di dirigente di cui all'articolo 23 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero dipendenti di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al

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