M. GIOIA
la mediazione degli enti pubblici, problemi di rappresentanza e limiti
di diritto pubblico e privato alla
“potesta” conciliativa
avv. silvia stefanelli
TAGETE – Archives of Legal Medicine and Dentistry
TAGETE 1 – 2011 Year XVII
quali sono i problemi che per l’ospedale chiamato in mediazione?
e
• possibilità di mediare per la P.A.
• la corretta gestione della mediazione
• responsabilità amministrativa del funzionario pubblico
• territorialità
•possibilità di mediare
mediazione transazione (art. 1965 c.c.)
• non esiste una disciplina generale
• esistono discipline specifche
(art. 239/2006 T.U. Contratti Pubblici, D.Lgs. 19-06-1997, n. 218 accertamento con adesione, art. 48 D.Lgs 546/’92 conciliazione giudiziale in ambito tributario )
possibilità di mediare
dottrina e giurisprudenza sono d’accordo nel considerare ammissibile la transazione da parte della pubblica amministrazione
Fermo restando che la natura pubblica non osta a che un ente sia legittimato a stipulare con altri soggetti, non importa se pubblici o privati, contratti di transazione per controversie in atto ovvero anche soltanto
potenziali, la natura privatistica di tali negozi non esclude, di per sè, la giurisdizione della Corte dei conti sulle deliberazioni amministrative correlate ai loro concreti contenuti.
C. Conti Sez. I, 19/06/2002, n. 203
la corretta gestione della mediazione
danno coperto direttamente danno coperto direttamente
dall’ospedale dall’ospedale danno coperto danno coperto dall’assicurazione dall’assicurazione
necessità di istituire un
“servizio di
conciliazione”
la corretta gestione della mediazione
“servizio di conciliazione”
Istruire la pratica
(tempistica) (attività di accertamento)
dotare di idonei poteri il
soggetto che va in mediazione
(potere di rappresentanza o potere di mediare)
idonea competenza e capacità del
soggetto che va in mediazione
Responsabilità amministrativa del soggetto che decide di accettare o meno la mediazione
Problemi
la medizione non si basa su l’accertamento del diritto
non esiste una disciplina generale di esenzione della responsabilità (come l’art. 66 del D.Lgs 165/2001)
la Corte dei Conti non concordando con la scelta di conciliare attivi un procedimento nei confronti del soggetto che ha deciso di mediare
Responsabilità amministrativa del soggetto che decide di accettare o meno la mediazione
…….la mediazione non si basa sull’accertamento del diritto……
la mediazione non è basata solo sull’accertamento del diritto
ma anche sugli interessi delle parti
In questo senso la mediazione è più ampia del giudizio, ma non necessariamente prescinde dal diritto
PROBLEMA DELL’ACCERTAMENTO
Responsabilità amministrativa del soggetto che decide di accettare o meno la mediazione
……la Corte dei Conti non concordando con la scelta di
conciliare attivi un procedimento nei confronti del soggetto che ha deciso di mediare…..
Quanto è ampio questo “pericolo”?
Responsabilità amministrativa del soggetto che decide di accettare o meno la mediazione
•
la responsabilità è solo per dolo o colpa grave•
la corte dei conti deve limitarsi ad apprezzare la compatibilità della scelta discrezionale con i fni istituzionali dell’ente (Corte dei Conti Lombardia n. 467/2005)•
l’orientamento giurisprudenziale è senza dubbio a favore del paziente (onere probatorio)•
il D.Lgs 28/2010 esprime senza dubbio un favor per la conciliazione (regime spese, regime fscale)C.Conti Trentino-A. Adige Sez. giurisdiz. Sent., 30/04/2008, n. 000022
Sussiste colpa grave nel comportamento tenuto dai componenti del Consiglio di amministrazione di una azienda speciale nella adozione di deliberazioni - nella loro reciproca interconnessione logica e cronologica - contraddittorie nel
rispettivo, vario contenuto nonché adottate senza il benché minimo ausilio di alcun elemento probatorio della effettività delle ragioni sottostanti all'orientamento assunto (…….) e tali da arrecare danno al bilancio dell'azienda che, col dovuto diligente
atteggiamento in tutte le fasi, anche di carattere preliminare, dell'incresciosa vicenda sarebbe stato possibile evitare.
Responsabilità amministrativa del soggetto
che decide di accettare o meno la mediazione
tipologie di medizione
C. Conti Sez. giurisdiz., 21/01/2008, n. 215
Stabilita la colpa grave di Consiglieri comunali che, pur disponendo di elementi informativi che
univocamente evidenziavano la convenienza per
l'ente di una proposta di transazione formulata dalla controparte ed approvata dalla Giunta municipale, s'erano
rifutati di deliberare il conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio, il danno erariale è stato ritenuto pari alla differenza tra l'importo erogato per una transazione intervenuta dopo due anni e quello, minore, che l'ente avrebbe affrontato secondo la proposta originaria.