TAGETE 1-2006 Anno XII
1 LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ODONTOIATRA: ANNOTAZIONI
GENERALI E MODELLO DI ATTO DI CITAZIONE Avv. Renato Ambrosio, Dott. Marco Bona, Dott.ssa Valeria Virzì
1. PREMESSA
La responsabilità civile dell’odontoiatra si inserisce in tutta evidenza nell’ambito più ampio della responsabilità da attività medico – sanitarie1: pertanto, nelle controversie che hanno per oggetto il danno alla persona prodotto nel contesto delle prestazioni odontoiatriche non si potrà certo prescindere casistica giurisprudenziale in materia medica.
Un dato generale che qui si può mettere in luce, proprio facendo riferimento alle linee guida tracciate con riferimento alla medical malpractice, è che le azioni risarcitorie in questo particolare ambito si reggono essenzialmente su schemi di responsabilità contrattuale. Ciò sia nel caso di odontoiatra libero professionista e sia, in base al più recente orientamento della giurisprudenza2, nel caso l’odontoiatra sia inquadrato in una struttura ospedaliera.
Altro dato che va tenuto presente a livello generale è che anche l’odontoiatra deve attenersi scrupolosamente all’obbligo, preliminare all’esecuzione della prestazione, di informazione.
2. STANDARD DI CONDOTTA DELL’ODONTOIATRA
Nello specifico ambito in esame le differenti problematiche derivano da diversi fattori: dal continuo progresso scientifico, diagnostico e terapeutico, che genera maggiori pretese di successo dell’intervento da parte del paziente; dal tipo di obbligazione (di mezzi o di risultati) prevista nel trattamento; dalle finalità estetiche che spesso si accompagnano a quelle terapeutiche; dalla confusione relativa ai limiti e alle competenze indotte dalla presenza di differenti operatori sanitari in odontoiatria (il medico chirurgo, lo specialista in
Avvocato ‐ Torino ‐
Dottorato di Ricerca Università di Trento
Studio Legale Ambrosio & Comodo ‐ Torino ‐
1 Sul tema cfr. da ultimo MONATERI, BONA, CASTELNUOVO, Responsabilità da attività medico‐sanitaria, in MONATERI, BONA, OLIVA, PECCENINI, TULLINI, Il danno alla persona, 2000, Tomo I, 395 ss.
2 Cass., 22.1.1999, n. 589, in Contr., 1999, 999; in Danno e resp., 1999, 294
Avv. Renato Ambrosio
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2 odontostomatologia, il laureato in odontoiatria e protesi dentaria, l’assistente dentale, l’igienista dentale..…).
Il compito dell'odontoiatra è quello di ripristinare lo stato di salute del cavo orale, migliorando contemporaneamente la situazione psico‐fisica del paziente. Qualora il trattamento odontoiatrico non dovesse produrre
l'esito previsto e determinasse una modificazione peggiorativa dello stato anteriore, o un indebolimento d'organo o la morte il sanitario potrà incorrere in sanzioni civili. Se il danno è dovuto a caso fortuito, indipendentemente dalla condotta del sanitario questi non potrà essere perseguibile; quando invece sia dimostrata la sua condotta colposa, sussiste la responsabilità professionale.
L'eventuale errore in cui l'odontoiatra può
incorrere, per azione od omissione, in fase diagnostica e/o terapeutica, deve essere descritto sia da un punto di vista quantitativo (grado), sia da un punto di vista qualitativo (imperizia, imprudenza, negligenza). La nozione di colpa si mutua dall'art. 43 c.p. secondo cui il reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
L'orientamento costante della giurisprudenza afferma che "sussiste responsabilità per colpa professionale per imperizia e imprudenza a carico del dentista qualora abbia intrapreso un lavoro impegnativo e rischioso pur sapendo, o dovendo sapere, di non disporre di adeguata preparazione scientifica e capacità tecnica"3; inoltre, "sussiste la colpa grave dell'odontoiatra il quale, in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, abbia praticato un intervento chirurgico in sito diverso da quello su cui si sarebbe dovuto svolgere e senza tenere conto di un preesistente stato di invalidità del paziente"4.
Ciò premesso, occorre ora soffermarsi sulla natura dell’obbligazione dell’odontoiatra. Come sopra osservato il medico, in via generale, non può promettere la guarigione, ma solo di eseguire con diligenza e perizia il suo operato, impegnandosi così in una obbligazione di mezzi. Nel campo odontoiatrico tale regola risulta normalmente seguita, ma con una evidente deroga: infatti, si ritiene che si instauri un'obbligazione di risultati, qualora il paziente si rivolga al dentista per ottenere un risultato in termini prettamente estetici, e cioè per migliorare una parte anatomica (ad esempio la dentatura).
In questo caso il concetto di «miglioramento dell'aspetto fisico» rende più gravoso il dovere di informare il paziente dei rischi e dei benefici dell'operazione. La Cassazione5 ha ritenuto che: "Il professionista ha il dovere di informare anche sulle eventuali ragioni che possono rendere inutile la sua prestazione in relazione al risultato. In particolare per il chirurgo estetico detto dovere, comprende, oltre la prospettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito,
3 Trib. Verona, 15.11.1989, in Giur. di Merito, 1991,751
4 Cass., 2.7.1991., n.7262, in Foro It., 1992 I, 803
5 Cass., 8.8.1985, n.4394
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3 anche la effettiva conseguibilità o meno del miglioramento estetico desiderato dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita professionale e di relazione".
Anche per gli interventi protesici incombe sul medico l'obbligazione di risultato.
Giustificano questo tipo di obbligazione sia l'assenza di uno stato di urgenza clinica che permette un intervento di elezione accuratamente controllabile sia il consenso informato come cardine del contratto di cura sia infine il risultato estetico. Qualora il sanitario dovesse prefigurare al paziente un determinato risultato incomberà l'obbligo di quel risultato che lui stesso ha propagandato con il contratto di cura, viceversa sul sanitario, che avrà esposto i rischi insiti nella terapia, incomberà solo un obbligazione di mezzi.
La distinzione tra obbligo di mezzi e di risultati ha tuttavia un’importanza limitata.
Infatti, il sanitario, nell'un caso come nell'altro, per essere esente da responsabilità deve dimostrare quanto segue: 1) di aver portato a termine l'obbligazione secondo i patti contratti e quindi il risultato prefigurato nel contratto; 2) che l'inadempimento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.); 3) che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (art.2236 c.c.).
Il tema della protesi odontoiatrica si connota di proprie responsabilità in particolare sulla natura del negozio giuridico e della conseguente obbligazione che il dentista contrae con il paziente. La poca giurisprudenza6 su tale argomento ravvisa la sussistenza di una duplice obbligazione e di mezzi e di risultato. L'obbligazione di risultato concerne sicuramente le caratteristiche merceologiche e strutturali del manufatto protesico, poiché la protesi deve essere correttamente progettata e costruita con tecniche e materiali secondo le indicazioni e le direttive vigenti al momento della sua esecuzione. Infatti,
"l'odontoiatra incaricato della predisposizione ed applicazione di protesi viola gravemente i doveri inerenti alla propria attività professionale ‐ ed è pertanto tenuto a risarcire il danno biologico e patrimoniale cagionato al paziente nel caso di errata progettazione della protesi, di prematura protesizzazione definitiva e di omessa annotazione sulla cartella clinica dei dati relativi allo stato parodontale del paziente (...). L'odontoiatra incaricato della predisposizione ed applicazione di una protesi contrae un'obbligazione di risultato, con la conseguenza che il rischio del lavoro non grava sul paziente"7. Bisogna sottolineare che per quanto riguarda la protesi non è possibile, però, far gravare sull'odontoiatra una obbligazione di risultato automatica in quanto è un atto terapeutico che coinvolge reazioni psico‐organiche imprevedibili (complicazioni impreviste, rifiuto psicologico della protesi, alterazioni anatomiche...).
Nel caso, invece, di protesi a preminente scopo funzionale (l'intervento mira a protesizzare elementi mancanti, per ripristinare la funzione masticatoria) vi è in capo al dentista un'obbligazione di mezzi.
6 Trib. Orvieto, 29.5.1998, in Rass. Giur. Umbra, 1999, 706; Pret. Modena, 9.7.1993 in Riv. It. Medicina Legale, 1994, 1111; Cass., 2.7.1991., n.7262, in Foro It., 1992 I, 803; Trib. Verona, 15.11.1989, in Giur. di Merito, 1991,751; Pret. Taranto, 18.2.1986, in Arch. Civ., 1986, 657; App. Roma, 27.11.1986, in Nuovo Dir., 1988, 437; Trib. Genova, 23.11.1966;
7 Pret. Modena, 9.7.1993 in Riv. It. Medicina Legale, 1994, 1111
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4 3. IL DANNO ALLA PERSONA NELLA RESPONSABILITA’ DELL’ODONTOIATRA:
PARTICOLARITA’.
Nelle ipotesi di negligenza medico‐odontoiatrica si deve distinguere essenzialmente tra due casi: 1) l’operato dell’odontoiatra peggiora lo stato di salute del paziente in via permanente: in questo caso il danno alla persona che la vittima subisce assume una posizione centrale intorno al quale possono ruotare altre figure di danno; 2) l’operato dell’odontoiatra prolunga una situazione di disagio del paziente, senza tuttavia peggiorare lo stato del cavo orale del medesimo: in questa ipotesi non si può parlare in senso tecnico di danno biologico come menomazione dell’integrità psicofisica, se non sotto il profilo dell’invalidità temporanea, che in taluni casi può dare ingresso anche al danno esistenziale (si pensi, ad esempio, a quanto la vita di un soggetto e le attività che il medesimo esplica possono venire a mutare negativamente in attesa di un ritorno alla normalità).
Accanto a questi profili di pregiudizio si rileva poi come i costi dell’operazione odontoiatrica non correttamente eseguita e quelli che si rendono successivamente necessari per riparare all’errore costituiscono figure di danno decisamente importanti. Per quanto riguarda l’onorario dell’odontoiatra lo stesso andrà restituito o integralmente oppure parzialmente, qualora una parte del lavoro odontoiatrico sia risultato correttamente eseguito e la sua utilità non sia inficiata dall’errore.
4. ESEMPIO PRATICO DI ATTO DI CITAZIONE
TRIBUNALE DI PAPEROPOLI ATTO DI CITAZIONE
Paperina, nata a Paperopoli in data 13.02.1977, residente in Paperopoli, via Paperoga n.40, rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall’avv. Azzeccagarbugli e dall’Avv. Guastafeste presso il cui studio in Paperopoli, via Topolino n.10 elegge domicilio.
PREMESSO
Ed in caso di contestazione dedotto a prova per interpello e testi
1. Vero che il giorno 22.04.1997 Paperina, lamentando dolore e disagio in corrispondenza del terzo molare inferiore sinistro, si recava presso lo studio odontoiatrico del Dott. Gastone, previo appuntamento;
2. Vero che in tale occasione venne visitata da un collaboratore del Dott.
Gastone, Dott. Ciop, che consigliò l’immediata estrazione del dente in quanto lo stesso si presentava occluso;
3. Vero che l’intervento da effettuarsi era un’ordinaria estrazione dentaria;
4. Vero che il Dott. Ciop iniziò l’intervento di estrazione;
5. Vero che il medico praticò alla paziente tre iniezioni di anestetico locale e, dopo aver inciso la gengiva, tentò di estrarre il dente;
6. Vero che l’operatore, non riuscendo ad estrarre il dente, propose di richiudere la ferita e di rinviare l’estrazione;
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5 7. Vero che subito dopo il sanitario affermò di avere individuato una soluzione e decise di riprendere l’operazione e di praticare un foro in corrispondenza delle radici del dente interessato per effettuare l’estrazione facendo leva sul dente medesimo;
8. Vero che l’operatore praticò il foro, ma durante la manovra la leva gli sfuggì e lo strumento andò ad impattare nella mucosa palatina perforandola e procurando alla paziente un forte dolore;
9. Vero che l’estrazione fu portata a termine dopo circa un’ora e quaranta minuti dall’inizio dell’intervento;
10. Vero che l’operatore, richiudendo la ferita chirurgica provocò con l’ago una lacerazione della mucosa interna della guancia;
11. Vero che dopo due giorni dall’intervento la paziente avvertiva ancora la sensazione di anestesia a carico della emimandibola sinistra;
12. Vero che la sig.na Paperina telefonò allo studio in cui era stata operata riferendo il perdurare della sensazione anestesica e le venne risposto di non preoccuparsi;
13. Vero che una settimana più tardi l’attrice, come concordato, si recò nuovamente presso il medesimo studio professionale per la rimozione dei punti di sutura ed al medesimo sanitario, che aveva eseguito l’intervento di estrazione, rinnovò la propria perplessità e preoccupazione relativamente al perdurare della sensazione anestesica;
14. Vero che il Dott. Ciop si limitò a tranquillizzare la paziente senza adottare provvedimenti, senza prescrivere cure, né procedere a specifici controlli;
15. Vero che, trascorsa una settimana, non riscontrando alcun miglioramento, l’attrice chiese di avere un colloquio con il titolare dello studio Dott. Gastone e fu ricevuta questa volta dal medesimo in data 03.05.1997;
16. Vero che in suddetta occasione la signorina Paperina riferì il persistere della sensazione di anestesia a carico non solo della emimandibola sinistra ma anche della emilingua omolaterale;
17. Vero che Paperina riferì al dott. Gastone che aveva perso la sensibilità gustativa ed inoltre accusava insensibilità con continue involontarie morsicature della mucosa della guancia;
18. Vero che il dott. Gastone si limitò a prescrivere una ortopantomografia di controllo e, esaminatala, tranquillizzò la paziente assicurandole un normale decorso post operatorio;
19. Vero che il dott. Gastone consigliò all’attrice di farsi controllare dopo un mese, senza prescriverle alcun farmaco;
20. Vero che nel mese di novembre 1997 la paziente si recò presso l’ospedale di Cartoonia dove le venne diagnosticata la recisione del nervo linguale e mandibolare direttamente riferita all’intervento estrattivo;
21. Vero che ad oggi persiste l’anestesia a carico della emimandibola sinistra, l’assenza di sensibilità al calore, la perdita della sensibilità gustativa a carico della emilingua sinistra, l’ipomobilità del labbro inferiore sinistro, continue morsicature della guancia e difficoltà fonetiche;
22. Vero che Paperina ad oggi per le cure e le spese mediche ha dovuto sborsare la somma di € 1500 come da fatture prodotte in atti;
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6 23. Vero che Paperina ha interamente pagati gli onorari richiesti dallo studio del dott. Gastone come da fattura prodotta in atti;
24. Vero che Paperina, al momento dell’intervento, era iscritta al terzo anno del corso di flauto traverso presso il Conservatorio di Paperopoli;
25. Vero che nei due anni precedenti Paperina aveva superato gli esami dei rispettivi corsi con pieno profitto;
26. Vero che Paperina, malgrado la giovane età, era inserita nell’organico dell’orchestra di Paperopoli in pianta stabile e percepiva mensilmente la somma di 900 euro;
27. Vero che in seguito all’intervento Paperina ha perso integralmente la sensibilità del labbro e conseguentemente è impedita a suonare il flauto;
28. Vero che Paperina ha cessato la frequentazione del conservatorio e ha perso il posto che occupava nell’orchestra di Paperopoli;
29. Vero che ad oggi Paperina risulta disoccupata;
30. Vero che Paperina, in seguito all’intervento, incontra notevoli difficoltà nel relazionarsi con i suoi coetanei, specialmente dell’altro sesso, si è chiusa in sé, rifiuta le normali uscite di gruppo ed ha modificato sostanzialmente la sua vita sociale, culturale e ludica;
31. Vero che in seguito all’intervento Paperina ha lasciato il ragazzo con cui stava insieme da 5 anni, affermando di sentirsi inadeguata per rapporti sentimentali a causa del suo stato di salute e condizione estetica;
32. Vero che Paperina, a causa delle modificate condizioni di salute, estetiche e di aspettative professionali, è depressa, piange quotidianamente e non vede per lei prospettive future di ritorno ad una vita normale, soffre di insonnia ed accusa stati di ansia e che ha perso sostanzialmente la sicurezza nel suo futuro;
33. Vero che in conseguenza dell’errore medico Paperina, come meglio risulta approfondito nella relazione medico legale del Dott. Pico De Paperis cui si rinvia, ha subito un danno permanente incidente sulla sua validità biologica, comprensiva della componente estetica, valutato in via prognostica ed indicativa nella misura del 10% di I.P., oltre il danno psichico valutato in via prognostica dal Dott. Pippo nella misura dal 20‐30% di I.P.;
34. Vero che Paperina per l’intervento del 22.04.1997 ha corrisposto allo studio del Dott. Gastone la somma di 1.000 euro (cfr. fattura Studio Gastone);
35. Vero che ad oggi Paperina ha sostenuto spese mediche e di trattamento per la somma complessiva di 2.000 euro.
***
DIRITTO
1. SULLA RESPONSABILITA’
Evidente appare la grave negligenza ed imperizia con cui hanno agito i Dottori Ciop e Gastone. In particolare, il Dott. Ciop, nell’esecuzione dell’intervento, ha dimostrato una palese imperizia in fase operatoria dichiarando espressamente di voler rimandare l’intervento, perforando la mucosa del palato della paziente in fase di estrazione del dente, provocando una lacerazione della mucosa interna della guancia durante la sutura, ma
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7 soprattutto recidendo il nervo linguare e mandibolare dell’attrice. Evidente risulta, come anche messo in luce nella relazione medico legale del Dott. De Paperis, altresì la negligenza tanto sua quanto del dott. Gastone: in particolare, questi ultimi nella fase post operatoria si limitarono a tranquillizzare la paziente senza prescrivere alcun controllo, per chiarire la causa della sintomatologia lamentata da Paperina, e senza adottare adeguati provvedimenti terapeutici per eliminare il dolore. Si osservi sul punto che, un’adeguata terapia immediata avrebbe potuto sortire sicuri effetti migliorativi tanto sotto il profilo di vista della riduzione del dolore e della limitazione funzionale, quanto sotto l’aspetto estetico (Cfr. relazione dott. De Paperis).
Ciò premesso, il Dott. Gastone è tenuto al risarcimento dei danni tutti subiti da Paperina sia sulla base della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (responsabilità per inadempimento), art. 2236 c.c. (contratto d’opera professionale) ed ex art. 1228 c.c.
(responsabilità per fatto degli ausiliari), sia sulla base della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (responsabilità per fatto illecito) ed ex art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni, dei committenti e dei precettori).
2. DANNI RISARCIBILI
2.a.) Danno biologico (fisico ed estetico)
Come si è già posto in luce, il danno biologico è valutabile nella misura del 10% di I.P.
(sul punto si rinvia per ogni ulteriore approfondimento alla relazione medico legale del Dott. De Paperis).
Venendo ora alla quantificazione di tale danno si rinvia in questa sede ai parametri individuati dal Tribunale di Paperopoli nel maggio 2001, essendo questa la tabella cui è necessario fare riferimento per una uniformità di base delle liquidazioni perlomeno a livello di circondario della Corte d’Appello. Per le invalidità tra il 6 e 10% di I.P. la tabella prevede come valore a punto la somma da 1.110,38 euro a 1.755,95 euro. Ovviamente trattasi di parametri base del tutto indicativi e, come posto in luce dallo stesso Tribunale, comunque soggetti a correzioni in via equitativa, anche nella misura del 50%. Punto di partenza per la quantificazione del danno da I.P. subito da Paperina è dunque la somma di 1.755,95 euro a punto. Un aumento in via equitativa della somma base, nel caso di specie, risulta decisamente fondato, tenuto conto, ai fini dell’imprescindibile «personalizzazione del danno», dei seguenti profili: 1) il grave danno alla vita di relazione e il danno estetico subiti (ragazza in giovanissima età, nubile, presenza di grave anestetismo e di grave inestetismo); 2) il grave danno alla capacità lavorativa generica (voce ricompressa per unanime giurisprudenza nel danno biologico); 3) l’impossibilità di continuare a svolgere attività musicali a livello professionale, ed in particolare di continuare a suonare il flauto, al quale aveva dedicato tre anni della sua vita al conservatorio; 4) la riduzione delle capacità gustative e quindi la minore godibilità del cibo e dei piaceri della tavola in generale.
Si suggerisce pertanto la somma base a punto di 3.000,00 euro.
2.b) Danno morale da reato subito (lesioni personali)
Nel caso di specie il danno morale è sicuramente risarcibile: infatti, è ravvisabile la fattispecie del reato di lesioni personali, cosicché è sicuramente soddisfatto il requisito posto dall’art. 2059 c.c.
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8 Ciò premesso, il danno morale viene solitamente calcolato dalle corti nella misura compresa tra ¼ e ½ del danno biologico. Nel caso di specie, si ritiene che tale criterio presuntivo debba essere superato per giungere a liquidare il danno morale in misura almeno pari a quanto liquidato a titolo di danno biologico, tenendo ben presenti gli enormi disagi e sofferenze, che si connettono al danno biologico.
2.c) Danno esistenziale
Accanto alla lesione del bene salute ricorre altresì la lesione del bene della personalità (art. 2 Cost.). In particolare va qui rilevato come la vittima ha modificato totalmente le sue abitudini di vita i suoi punti di riferimento, in sostanza è un’altra persona. L’offesa subita al proprio senso estetico, al proprio modo di vedersi, al proprio modo di esteriorizzarsi si ripeterà ogni mattina davanti allo specchio del proprio bagno ed altro. Per tale voce di danno si indica in questa sede in via equitativa la somma di € 10.000,00.
2.d) Danno psichico
In conseguenza delle gravi alterazioni estetiche del suo viso (sconvolgimento della bocca) e del peggioramento della salute, Paperina ha riportato un grave danno psichico, meglio descritto nella relazione allegata del Dott. Pippo. Indubbia è sicuramente la sussistenza del nesso di causa: non solo sotto il profilo della coincidenza temporale tra lesioni patite ed insorgenza della malattia psichica, ma anche sotto il profilo della compatibilità tra fattore scatenante (gravità del danno estetico e perdita delle proprie aspettative professionale, sentimentale, relazionale e sociale) e sindrome accusata. Infatti, è assolutamente plausibile che una ragazza giovane e piacente (vedi fotografie allegate pre‐operazione e post operazione) abbia a subire un grave pregiudizio alla sua integrità psichica in conseguenza dello stravolgimento del suo aspetto. Per la quantificazione di questa voce di danno si rinvia ai parametri della sopra citata tabella del Tribunale di Paperopoli, da incrementare in via equitativa tenendo in considerazione la giovane età della vittima.
2.e) Danni patrimoniali anche futuri per spese mediche, terapie e cure, visite medico legali
Come da documenti prodotti in atti ad oggi Paperina ha speso 1500,00 euro per cure mediche oltre 400,00 euro per relazioni medico legali svolte ante causam in relazione alle spese di cura future queste dovranno necessariamente essere oggetto di consulenza tecnica di ufficio, fermo restando che già entrambi i CTP attorei hanno individuato come la vittima dovrà necessariamente incorrere in ulteriori costi.
2.f) Danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica e da riduzione delle capacità concorrenziali sul mercato del lavoro
Paperina, come è dato evincere dalle circostanze sopra dedotte, ha perso il posto che occupava nell’orchestra di Paperopoli in pianta stabile, venendo così a perdere mensilmente la somma di 900,00 euro.
A ciò si aggiunga che il dott. Pico de Paperis in relazione all’incapacità lavorativa specifica ha rilevato che le lesioni subite impediranno alla vittima l’attività professionale flautistica; inoltre, il dott. Pippo ha messo in luce come la patologia psichica in atto potrà ostacolare il reinserimento della vittima nel mondo del lavoro.
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9 Infine va considerato che la vittima per sua scelta e per sue attitudini era avviata su di una strada professionale ben precisa e non sostituibile.
Tenuto conto di tutti questi dati è indubbio come la situazione attuale al di là del danno patrimoniale da lucro cessante già patito nel periodo intercorso dall’interruzione dal lavoro ad oggi, inciderà pesantemente sulle prospettive di guadagno future della vittima.
Ammesso e non concesso che Paperina potrà un giorno ritornare a svolgere un’attività lavorativa è certo comunque che non avrà le stesse prospettive di guadagno che avrebbe avuto proseguendo le scelte che aveva effettuato. Siffatto danno futuro non può che essere quantificato in via equitativa che si indica qui al mero fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 163 c.p.c. nella somma di € 5000,00 per 40 anni (vita lavorativa prevedibile).
2.g) Rimborso costo intervento
Trattandosi di responsabilità contrattuale del professionista ed essendo del tutto evidente l’inadempimento dello stesso, è dovuta a Paperina la integrale restituzione della somma corrisposta per l’intervento ammontante a € 2000.
2.h) Interesse e rivalutazione del danno
Sulla specifica richiesta, sempre a titolo di risarcimento, della rivalutazione e degli interessi, va osservato come sia ormai costante orientamento del Supremo Collegio, che
“la rivalutazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito, mentre gli interessi hanno una funzione compensativa; pertanto, nei crediti di valore, gli interessi decorrono non dalla data della liquidazione della somma rivalutata, ma dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso” (Cass. Civ., Sez. II^, 27 marzo 1998, n.3241).
***
Tutto ciò premesso, vista l’impossibilità di raggiungere una soluzione transattiva, la Signorina Paperina come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CITA
Il Dott. GASTONE, residente in Paperopoli, alla Via dei Glicini n° 22, a comparire avanti il Tribunale di Paperopoli il giorno 5 maggio 2002 ore di rito, sezione e giudice designandi ex art.168 bis c.p.c., con la continuazione e con l’invito a comparire e costituirsi venti giorni prima dell’udienza, con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine importa la decadenza di cui all’art.167 c.p.c. e che in difetto di costituzione la causa sarà proseguita in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Giudice
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti;
Previa CTU medico legale tesa all’accertamento dell’errore professionale posto in essere dai Dottori Gastone e Ciop, sotto il duplice aspetto dell’imprudenza, negligenza ed imperizia e dell’intempestività nell’attuazione di idonee terapie di cura successive all’intervento; nonché all’accertamento delle lesioni, fisiche e psichiche, subite dall’attrice
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10 Paperina e dell’entità delle conseguenze, ivi inclusi i riflessi sulle attività lavorative ed extralavorative anche in termini meramente potenziali, oltre l’incidenza estetica;
1.Dichiarare la civile responsabilità dei sanitari per i fatti sopra descritti e conseguentmente dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti per inadempimento.
2. Conseguentemente condannare il Dott. Gastone al risarcimento di tutti i danni biologico, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi il danno morale ed il danno esistenziale, tutti subiti dall’attrice Paperina nella misura accertata in corso di causa, nonché al rimborso degli onorari ingiustamente percepiti ed al rimborso delle spese sostenute e sostenendeper il ripristino dell’errore professionale e delle cure successive, come risultanti in corso di causa, con la rivalutazione e gli interessi al soddisfo, al limite di competenza del giudice adito.
2.Condannare inoltre la convenuta alla rifusione di tutte le spese, onorari e competenze di giudizio, oltre 10% spese generali, con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Con espressa riserva di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed ogni altra richiesta e diritto.
Si produce
1.Racc. A.R.18.07.95;
2.Relazione di perizia medico legale dr. Pluto;
3.Fattura 391/96 dr Pluto;
Salvis iuribus.
Paperopoli, 22 febbraio 2002.