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OMAGGIO A GUIDO GENTILE Carlo Bretzel

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LE NUOVE FRONTIERE DEL DANNO RISARCIBILE 1998, Ed. Acomep

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OMAGGIO A GUIDO GENTILE

Carlo Bretzel*

Intervengo per rendere un omaggio a Guido Gentile che nel 1951 con il suo scritto

“Problemi insoluti nella valutazione del danno alla persona “ aveva trattato delle frontiere di allora.

Me ne forniscono lo spunto i laudatores temporis acti che in prima giornata hanno vagheggiato il ritorno dell’invalidità lavorativa generica come criterio per la liquidazione del danno alla persona.

Per un lungo periodo egli è stato il massimo cultore della specifica materia e comunque lo studioso che dedicava tutto il suo tempo ai problemi della responsabilità civile e della previdenza, anche prima del 1950 quando aveva ripreso la pubblicazione della rivista fondata nel 1930 con quella intitolazione.

In essa raccoglieva con meticolosità, ricevendola da ogni dove ed estrapolandola dai massimari e da altre riviste, la giurisprudenza pertinente, annotando tutte le sentenze che avessero carattere di novità, commentando periodicamente l’evoluzione o il consolidamento delle pronunce ed inserendo articoli suoi o di altri studiosi, che selezionava con estremo rigore.

Il suo pensiero lucido ed acuto è stato per oltre un trentennio sostegno ed ausilio per gli operatori del settore: negli anni cinquanta, sessanta e settanta chi si occupava di risarcimento dei danni e di diritto delle assicurazioni sul tavolo aveva, insieme ai quattro codici, le tabelle del Gentile e la sua rivista.

Ebbene, io possa rendere testimonianza, essendogli stato accanto negli ultimi anni della sua vita, lavorati fino all’ultimo, che egli aborriva il metodo liquidativo del danno

* Giurista, Milano

Collana Medico Giuridica

LE NUOVE FRONTIERE DEL DANNO RISARCIBILE ed. Acomep, 1998

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alla persona che per il calcolo utilizzava come fattore una percentuale della ridotta capacità lavorativa generica e come parametro il guadagno: dalla finzione uscivano delle sperequazioni assurde, per cui la persona facoltosa con un 2% si vedeva corrispondere più di quanto percepisse un povero uomo con il 20%, senza che nessuno dei due avesse patito danno patrimoniale.

Egli auspicava l’abbandono della finzione, che ha sempre combattuto, per vederla sostituire con una maggiore considerazione del danno non patrimoniale, previa rimozione della limitazione contenuta nell’art. 2059 c.c.

Guido Gentile purtroppo non è vissuto tanto da sapere - come del resto nessun’altro sa - che sono state da me utilizzate anche le sue argomentazioni nella comparsa conclusionale avanti la Corte di Appello di Genova, che le ha disattese, ma che la Corte di Cassazione, con sua sentenza 6 giugno 1981 n. 3675, ha recepito per darle la prima veste giurisprudenziale autorevole al danno biologico.

Se da dove si trova egli potesse far capolino ora, sarebbe felice di vedere realizzati i suoi auspici, con l’avvenuto abbandono delle finzioni che contrabbandavano per danno patrimoniale un danno che patrimoniale non era e con la attuata giusta considerazione del danno non patrimoniale, sia pure nell’ancora non ben definita - dal punto di vista qualitativo - veste di lesione al diritto alla salute id est danno biologico.

Si dovrebbe andare oltre per vedere realizzati appieno i suoi auspici, che ora diventano nostri, con la rimozione della limitazione contenuta nell’art. 2059 c.c. sotto il cui titolo la norma emendata e riscritta dovrebbe trovare applicazione in ogni caso di danno ingiusto, afflittivo per la persona, per poter finalmente qualificare con il suo nome il danno biologico nella sua collocazione insieme al danno morale e far scorrere con minori difficoltà nei due grandi alvei legislativi la liquidazione del danno alla persona. E ancor più avanti, considerando doverosamente la psiche oltre al soma e

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compensando nella giusta misura la sua lesione quando sia stata accertata alla distanza di tempo che i tecnici hanno indicato in almeno due anni.

La mutevole - per dichiarazione di uno dei suoi autorevoli artefici - giurisprudenza dei supremi consessi, preceduta sulle nuove frontiere da quella di merito, estenda pure la sua attenzione al danno psicologico indetto, detto anche di rimbalzo, tuttavia nei limiti indicati dall’eminente esponente della scuola pisana, ma si trascurino gli arricchimenti per via successoria.

Unicuique suum tribuere sta bene, purché si tratti di quanto ciascuno ha perso o

perderà delle risorse e potenzialità proprie, ma è assurdo preoccuparsi - immobilizzando in tal modo tanta attenzione di dottrina e giurisprudenza - di quanto acquisibile via successionis da chi non è stato direttamente colpito dal danno, con l’obbiettivo e il risultato, se raggiunto, di impinguare l’eredità, istituto che è bene lasciare dove sta, affinché con il tempo seguiti a perdere qualcosa, come ad esempio dall’epoca di Ulpiano ha perso la trasmissibilità della proprietà degli schiavi.

Collana Medico Giuridica

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