PROF. VITTORIO FINESCHI
PROFESSORE ORDINARIO DI MEDICINA LEGALE
Tagete 4-2005
Tagete n. 4-2005 Ed. Impronte
GLI ERRORI EVITABILI: SOCIETA’
SCIENTIFICHE E MEDICINA
LEGALE A CONFRONTO
L’errore, è temuto e vissuto dagli operatori sanitari non soltanto come
momento evocativo di incombenti ipotesi accusatorie, ma, se
realisticamente interpretato nella sua effettiva oggettività, può e deve
consentire un trend conoscitivo di itinerari finalizzati a gestire
positivamente le incertezze che,
inevitabilmente, connotano la attività medica.
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L’ERRORE
Basterà ricordare Leape che proponeva la ricorrenza di almeno tre livelli di errore:
• a) “skill – based”, meglio definiti con il termine “slips”
(che potremmo tradurre con “sviste”) i quali consistono in
“unconscious glitches in automatic activity”, comprensivi di una grande varietà di fattori che possono deviare il
controllo attentivo e rendere piu’ frequenti le “sviste”stesse (stanchezza, stati emotivi, preoccupazioni, sovraccarico di lavoro). Gli “slips” sono, in buona sostanza, “errors of
action”;
• b) i rule – based, fondati, cioè, sulla devianza da regole conosciute e
• c) i knowledge – based, basati, cioè, su errori di
conoscenza, descritti dal termine anglosassone “mistakes”,
rappresentano “errors of conscious thought”.
Il 23 luglio 2004 il Senato degli Stati Uniti d’America ha definitivamente
approvato il Patient and Quality Improvement Act
Ed, in effetti, la legge:
• incoraggia lo sviluppo di una cultura della sicurezza e della qualità:
• crea un sistema di report volontario non punitivo, promuovendo una “learning culture” diretta ad evitare l’errore medico;
• riconosce che, per essere efficaci, i sistemi sanitari devono generare fiducia e cooperazione dello staff sanitario;
• completa iniziative concernenti la sicurezza del paziente sia nel settore pubblico che in quello privato;
• non altera leggi preesistenti a tutela dei pazienti vittime di errori;
• non compromette la privacy dei pazienti;
• non sviluppa un sistema di report punitivo;
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e, sul piano pratico:
Øcrea un sistema di report volontario per lo sviluppo di soluzioni capaci di evitare il ripetersi dell’errore;
Øpermette allo staff sanitario di riportare gli errori ed i “near missess” alle Patient Safety Organizations (PSO);
Øaccredita le PSO a sviluppare raccomandazioni, interventi e “best practices”, sia nel settore privato che quello pubblico;
Øconsente alle PSO di fornire al National Patient Safety database informazioni da cui non siano identificabili né pazienti né “provider” del servizio e, neppure, i “reporter”;
Øpermette a PSO e strutture sanitarie di far conoscere metodi, strategie e “best
practices” ad altre PSO, per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza del paziente stabilendo un privilegio di confidenzialità e di protezione favorevole alla segnalazione di errori medici;
Øgarantisce i privilegi di protezione e di confidenzialità a chi comunica gli errori a PSO, permettendo alle strutture sanitarie di condividere le informazioni sulla sicurezza del paziente;
Øpermette che le strutture sanitarie condividano informazioni sulla sicurezza dei
pazienti, segnalino ed analizzino gli errori medici, senza il timore di essere oggetto di denuncia e senza compromettere i diritti legali dei pazienti, in una temperie non
punitiva che favorisce la condivisione di informazione sugli errori;
Ølascia inalterate le attuali opportunità legali di indagine, assicurando che le
informazioni, come la cartella clinica, che esistono separatamente dal processo di gestione della sicurezza del paziente, rimangano a disposizione della magistratura statale e federale;
Øpromuove lo sviluppo di standard nazionali per integrare i sistemi informativi in ambito sanitario, sulla base di una adesione volontaria da parte dei fornitori di servizi
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
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Il problema dell’errore medico può e deve affrontato da punti di vista diversi e,
soprattutto, di diversa afferenza e competenza professionale:
o le cause che hanno generato un forte aumento di denunce e richieste di risarcimento;
o le basi giuridiche della responsabilità professionale del medico;
o le modalità di gestione del contenzioso;
o le azioni finalizzate a prevenire gli eventi avversi
e le azioni giudiziarie
Committee on Medical Liability.
American Academy of Pediatrics.
Guidelines for expert witness testimony in medical malpractice litigation,
Pediatrics 109, 974, 2002
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TESTO PROPOSTO DALLA 12°
COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITA’)
Comunicato alla Presidenza il 21 maggio 2002 per il
DISEGNO DI LEGGE
Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario
d’iniziativa del senatore Tomassini
Comunicato alla Presidenza il 6 giugno 2001
• Art. 6
• 1. E’ costituito l’albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio per le vertenze riguardanti la
responsabilità professionale del personale sanitario.
• 2. Sono requisiti necessari per l’iscrizione all’albo la laurea in medicina e
chirurgia e l’abilitazione alla professione di medico - chirurgo.
• Art. 6
• 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge in ciascuna regione e provincia autonoma è costituito un albo degli arbitri e dei
consulenti tecnici d’ufficio per le vertenze riguardanti la
responsabilità professionale del personale sanitario.
• 2. Ogni regione e provincia
autonoma stabilisce le modalità per la costituzione e
l’aggiornamento dell’albo avendo cura di garantire un’idonea e
qualificata rappresentanza di esperti di tutte le specializzazioni mediche e delle professioni
sanitarie non mediche, anche con il coinvolgimento delle relative società scientifiche.
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