Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria
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INFORMAZIONI
La D.G.R. 31/12/2001, n. 3882, stabilisce che:
“chi detiene animali pericolosi deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune in cui intende detenerli”.
Si definiscono pericolosi:
“tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi , insetti, aracnidi, alcune specie ittiche, ecc. , ovvero provenienti da riproduzione in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o
comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti (anche temporanei) lesivi e/o invalidanti, anche di ordine psicologico, per l’uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo”.
Animali pericolosi, distinguiamo:
1. Animali pericolosi ad “azione diretta”: sono gli animali contemplati nella’Allegato A del D.M. 19 aprile 1996, compresi gli aracnidi selvatici (ragni, scorpioni …) di cui all’art. 1 del D.L. 3 luglio 2003; questi animali possono essere detenuti solo da coloro che sono stati autorizzati dal Prefetto e quindi occorre rivolgersi alla Prefettura.
2. Animali che possono essere pericolosi in maniera indiretta (anche per motivi psicologici, come si è visto: stati di paura, di ansia etc.). E’ evidente che il problema si pone soprattutto per i rettili e per gli aracnidi (ragni, scorpioni …), quelli evidentemente che non rientrano nell’art. 1 del D.L. 3 luglio 2003 (vedi punto 1); in questo caso occorre essere autorizzati dal Sindaco.
Cosa fare:
a. contattare dapprima il Corpo Forestale dello Stato per verificare se l’animale appartiene o meno a una categoria CITES (Corpo Forestale dello Stato, presso il Coord. Prov. del C.F.S. di Vicenza, Via Borgo Berga 31, tel. 0444323836;
b. contattare poi il Servizio Veterinario Distretto 1 Bassano (0424 888211) o Distretto 2 Thiene 0445 389136 per capire se l’animale possa, dato il contesto in cui lo stesso viene detenuto, essere considerato pericoloso o meno.
Nel caso serva l’autorizzazione del Sindaco:
1. occorre presentare la domanda di autorizzazione (Allegato AP1) al Servizio Veterinario
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2. alla domanda deve essere allegata la certificazione o il documento che consenta di identificare l’animale e di dimostrarne la provenienza
3. un Veterinario incaricato uscirà in sopralluogo per verificare le condizioni di detenzione dell’animale
4. qualora l’esito sia favorevole, tutta la documentazione presentata, con in aggiunta il parere favorevole del Servizio Veterinario, sarà inoltrata al Sindaco del Comune competente, che provvederà a rilasciare l’autorizzazione richiesta.
Tener presente che:
a. in caso di nascita in cattività la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla nascita dell’animale
b. la morte o la cessione/vendita deve essere denunciata Servizio Veterinario entro 10 giorni; lo smarrimento deve essere invece denunciato immediatamente.