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Anno 47 8 settembre 2016 N. 276Parte seconda - N. 232

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Anno 47 8 settembre 2016 N. 276

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 232

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 AGOSTO 2016, N. 1359

Recepimento accordo tra Gov., Reg. e P.A. di TN e BZ per qualificazione laboratori pubbl.

e priv. per attività di campionamento ed analisi amianto, art. 5 e All. 5, D.M. 14/5/1996-

Rep. Atti n. 80/CSR del 7/5/2015 e accordo tra Gov., Reg., Prov., Comuni e Com. Montane

per informatizz. ademp. di cui all’art.9, L. n. 257/1992 e artt. 250 e 256, D.Lgs. n. 81/2008

per imprese che utilizzano amianto nei proc. prod. o che svolgono smalt. o bonifica amianto

-rep. Atti n. 5/CU del 20/1/2016

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8-9-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 276 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 AGO- STO 2016, N. 1359

Recepimento accordo tra Gov., Reg. e P.A. di TN e BZ per qualificazione laboratori pubbl. e priv. per attività di campionamento ed analisi amianto, art. 5 e All. 5, D.M.

14/5/1996-Rep. Atti n. 80/CSR del 7/5/2015 e accordo tra Gov., Reg., Prov., Comuni e Com. Montane per informatizz.

ademp. di cui all'art.9, L. n. 257/1992 e artt. 250 e 256, D.Lgs.

n. 81/2008 per imprese che utilizzano amianto nei proc. prod.

o che svolgono smalt. o bonifica amianto-rep. Atti n. 5/CU del 20/1/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

- gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano alla Con- ferenza Stato-Regioni il compito di promuovere e sancire Accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del princi- pio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

- l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 7 mar- zo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale” e successive modificazioni, che stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali promuovono le Intese e gli Accordi e adottano, attraverso la Conferen- za Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso;

- la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, e, in particola- re, l'art. 12 concernente la rimozione dell'amianto e la tutela dell'ambiente;

- il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994, recante “Normative e metodologie tecniche di appli- cazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazio- ne dell'impiego dell'amianto” e, in particolare, l'Allegato 1, concernente “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bo- nifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie”;

- il Decreto del Ministro della Sanità 26 ottobre 1995, recan- te “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei mate- riali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili”;

- il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Mi- nistro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 14 maggio 1996, recante “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rende- re innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e, in particolare, l'art. 5, comma 1 e l'Allegato 5, punto 5;

- il Decreto del Ministro della Sanità 7 luglio 1997, recante

“Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei Laboratori di analisi che operano nel settore amianto”;

- il Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, recante

“Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rende- re innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- la Convenzione definita nell'Accordo di collaborazio- ne tra il Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Si- curezza del Lavoro) - ora denominato Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in da- ta 11 dicembre 2006, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 5 e dall'Allegato 5 del Decreto 14 maggio 1996, per la realizzazione del progetto “Piano Nazionale di Preven- zione dei tumori da lavoro: sostegno tecnico organizzativo per il controllo e la riduzione del rischio di esposizione all'amianto durante le attività lavorative in presenza di ma- teriali contenenti amianto ed in particolare durante le opere di bonifica”;

- la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'I- stituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) n. 13 del 27/7/2011, con la quale, tra l'altro, è stato stanziato un finanziamento per il completamento dei programmi di qualificazione per i Laboratori che non hanno partecipato al primo circuito di intercalibrazione secondo le fasi operative del CCM del 2006;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attua- zione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei perico- li derivanti dall'amianto”, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, riguardante il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività produt- tive ovvero che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto, effettuato con l'ausilio della Relazione Annua- le di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 27 marzo 1992, n. 257;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicem- bre 2002, n. 308, recante “Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del Registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 277 del 1991”;

- il Decreto del Ministro della Sanità 12 febbraio 1997, recante

“Criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'a- mianto”;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Ter- ritorio 18 marzo 2003, n. 101, recante “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territo- rio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93”;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Ter- ritorio 29 luglio 2004, n. 248, recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;

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Richiamate:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44, in materia di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Roma- gna, che attribuisce all’Agenzia le competenze relative al controllo analitico;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metro- politana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, che all’art. 16, comma 1, prevede che l’ARPA dell'Emilia-Roma- gna sia ridenominata "Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia";

Atteso che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bol- zano è stato sancito in data 7 maggio 2015, con repertorio n. 80/

CSR, apposito Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del D.Lgs. n. 281/1997, concernente la qualifi- cazione dei Laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto sulla base dei program- mi di controllo di qualità, di cui all'art. 5 e all'Allegato 5 del Decreto 14 maggio 1996;

Dato atto che il succitato Accordo adotta i programmi di controllo di qualità, di cui all'Allegato A, parte integrante del medesimo Accordo, sulla base dei relativi protocolli tecni- ci predisposti dai Laboratori Centrali dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL - Settore Ricerca) e del Con- siglio Nazionale delle Ricerche (CNR), aggiornati nel suddetto Progetto CCM e confermati con la succitata delibera del Con- siglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) n. 13 del 27/7/2011;

Preso atto che i programmi in parola, da svolgersi con pe- riodicità almeno biennale, prevedono la verifica da parte di un Laboratorio di riferimento regionale dei requisiti mini- mi dichiarati dai Laboratori richiedenti e la partecipazione al circuito di intercalibrazione, nonché l'esercizio dell'attività labo- ratoristica di campionamento e analisi sull'amianto potrà essere svolta dai Laboratori che, al superamento dei suddetti program- mi di controllo di qualità, avranno conseguito le necessarie qualificazioni;

Rilevato che i Laboratori che hanno comunicato al Ministero della Salute di essere in possesso dell'accreditamento per le pro- ve di amianto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e di avere superato i programmi di controllo di qualità ricono- sciuti a livello europeo o internazionale devono essere oggetto di verifica da parte del Laboratorio di riferimento regionale per la finalità sopra descritta;

Dato atto che l'Accordo stesso prevede che le Regioni in- dividuino un Laboratorio di riferimento che verrà a far parte di un Coordinamento di Laboratori di riferimento regionali, che si avvarrà del supporto tecnico-scientifico dei Laboratori Centrali (ISS-INAIL-Settore Ricerca-CNR), di cui all'Allegato 5, paragra- fo 5, lett. b), del Decreto 14 maggio 1996, in tavolo congiunto presso il Ministero della Salute;

Rilevato che ogni Laboratorio di riferimento regionale ha il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi alle misurazioni effettuate per contribuire all'implementazione del repertorio na- zionale dei livelli di contaminazione ambientale finalizzata alla sorveglianza del rischio, di gestire il proprio circuito regionale e

di avvalersi, nei casi in cui si trovasse impossibilitato a svolgere le attività analitiche previste dai programmi di controllo di quali- tà o non fosse competente per tutte le metodiche analitiche, di un altro Laboratorio di riferimento individuato dalla Regione per la metodologia analitica mancante, nonché di comunicare al Mini- stero della Salute i risultati delle prove di qualificazione relative ai programmi di controllo di qualità, di cui all'art. 5 e all'Allega- to 5 del Decreto 14 maggio 1996;

Dato atto che il Ministero della Salute provvederà ad inserire i Laboratori che hanno superato le prove in un elenco nazionale che il Ministero in parola pubblicherà sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto di recepire il succitato Accordo di Conferenza Sta- to-Regioni 80/CSR/2015, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, in considerazione dei contenuti dell’Accor- do 80/CSR/2015, di confermare l’individuazione del Laboratorio Integrato - Amianto Polveri e Fibre - dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia della Regione Emi- lia-Romagna - Sezione Provinciale di Reggio Emilia - quale Laboratorio di riferimento per l’Emilia-Romagna qualificato per l'esercizio dell'attività laboratoristica di campionamento e analisi sull'amianto per le metodiche analitiche indicate dal D.M. 6/09/1994 e di attribuire tutte le funzioni e i compi- ti dei Laboratori di riferimento regionale previsti dall'Accordo medesimo;

Atteso che in sede di Conferenza Unificata è stato sancito in data 20 gennaio 2016, con repertorio n. 5/CU, apposito Ac- cordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.

n. 281/1997, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 apri- le 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;

Rilevata la necessità di informatizzare i dati inerenti ai succitati adempimenti riguardanti gli obblighi delle imprese soggette, rispettivamente, all'invio di Notifica, presentazione del Piano di Lavoro o di Relazione Annuale, al fine di rendere più efficiente l'acquisizione delle informazioni ed efficace la loro analisi;

Ritenuto utile poter raccordare i dati riferiti alla quantità e tipologia di matrice cementizia con quelli riguardanti il rischio di esposizione dei lavoratori coinvolti direttamente nei proces- si di bonifica;

Considerato necessario favorire la crescita della cultura digi- tale, promuovendo l'alfabetizzazione informatica, nonché i servizi digitali quali fattori essenziali di progresso e nel contempo, di ri- lancio della competitività delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;

Dato atto che il succitato Accordo definisce le modalità per la informatizzazione e la dematerializzazione dei suddetti adem- pimenti di cui all'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e agli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo che:

- le Regioni, le Province Autonome e le Aziende Sanitarie Locali, nel cui ambito di competenza sono situati gli stabili- menti e/o sono state effettuate le attività di bonifica, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento, raccolgano le informa- zioni di cui ai citati articoli attraverso comunicazioni inviate telematicamente;

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- la ricezione delle Notifiche e dei Piani di Lavoro ex artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle Relazioni Annuali ex art. 9 della Legge n. 257/1992 avvenga attraverso i rispet- tivi portali regionali operanti con software propri, qualora disponibili, o attraverso l'applicativo software messo a dispo- sizione dal Ministero della Salute, secondo il modello guida contenuto nell'Allegato A), parte integrante dell'Accordo medesimo;

- la trasmissione telematica debba assolvere a tutti gli obbli- ghi informativi previsti dai succitati articoli di legge per ogni singola Regione o Provincia Autonoma;

- le informazioni raccolte dalle Regioni, Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali siano trasmesse per via telemati- ca al Ministero della Salute in forma di rapporto sintetico di cui all'Allegato B), parte integrante dell'Accordo stesso, en- tro il 31 maggio di ogni anno, in modo che il Ministero della Salute possa redigere entro il 31 luglio di ogni anno un reso- conto nazionale da pubblicare successivamente sul proprio sito;

Ritenuto pertanto di recepire il succitato Accordo di Confe- renza Unificata 5/CU/2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

Vista la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7098 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Richiamati:

- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sani- tario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ.mod.;

- la L.R. n. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ.

mod.;

- la L.R. n. 43/01 “Testo unico in materia di organizzazio- ne e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”

e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina ri- guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'eser- cizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento del- la delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 dell'11 luglio 2016;

- n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto “Approvazio- ne del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamen- ti 2016-2018”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sen- si dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute A voti unanimi e palesi

delibera

1. di recepire l’Accordo del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 80/

CSR), ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, com- ma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bol- zano, concernente la qualificazione dei Laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto sulla base dei programmi di controllo di qualità, di cui all'art. 5 e all'Allegato 5 del Decreto 14 maggio 1996, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presen- te provvedimento (Allegato 1);

2. di confermare l’individuazione del Laboratorio Integrato – Amianto Polveri e Fibre - dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia della Regione Emilia- Romagna – Sezione Provinciale di Reggio Emilia – quale Laboratorio di riferimento per l’Emilia-Romagna qualificato per l'esercizio dell'attività laboratoristica di campionamen- to e analisi sull'amianto per le metodiche analitiche indicate dal D.M. 6/09/1994 e di attribuire tutte le funzioni e i compiti dei Laboratori di riferimento regionale previsti dall'Accor- do medesimo;

3. di recepire l’Accordo del 20 gennaio 2016 (Rep. Atti n. 5/

CU), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regio- ni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previ- sti dall'articolo 9, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.

81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei pro- cessi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento in parola;

4. di precisare che per l’attuazione degli Accordi oggetto dei recepimenti si provvede, nei limiti delle risorse umane, stru- mentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica;

5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblici- tà, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richia- mate in parte narrativa;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T).

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COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Uf- ficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito http://bur.regione.emilia-romagna.it

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubbli- co e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.

È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione die- tro apposito pagamento in contrassegno.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

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