• Non ci sono risultati.

Legge 2 aprile 2007, n. 40

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Legge 2 aprile 2007, n. 40"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Legge 2 aprile 2007, n. 40

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91 LEGGE N. 40/2007

Art. 13.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

Riferimenti

Documenti correlati

3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti all’area tematica per

Azione 10.1.1 relativo ai Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle

04 del 13/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione Progetto 10.1.1A- FSEPON-LO-2017-39 “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio nonché per garantire l’apertura

04 del 13/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione Progetto 10.1.1A- FSEPON-LO-2017-39 “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole

Punti: 5 per ogni esperienza (Max 25 punti ) Esperienze nell’ambito di PON-POR in ruoli diversi Punti: 2.. (Max punti 20) Esperienze di lavori

(20) “3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell’art. 48, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni

La finalità generale della Scuola italiana è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione