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Anno 51 20 agosto 2020 N. 294Parte seconda - N. 245PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLAUNIONE TRESINARO SECCHIA

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Anno 51 20 agosto 2020 N. 294

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 245

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA

UNIONE TRESINARO SECCHIA

(2)

Unione Tresinaro Secchia Statuto _______________________________________________________________________________________

UNIONE TRESINARO SECCHIA

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 22 del 26/09/2013 Modificato con deliberazione di Consiglio Unione n. 19 del 30/07/2020

BAISO CASALGRANDE CASTELLARANO RUBIERA SCANDIANO VIANO

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Sommario

TITOLO I FINALITA' E ISTITU ZIONE

Art. 1 Finalità e compiti...4

Art. 2 Istituzione dell’Unione...4

Art. 3 Adesione e recesso...5

Art. 4 Rapporti con i Comuni partecipanti...5

Art. 5 Statuto e regolamenti...5

Art. 6 Funzioni dell’Unione...5

Art. 7 Attribuzione e revoca delle funzioni e dei servizi...6

TITOLO II PRINCÌPI E VALORI FONDAMENTALI Art. 8 Modalità di ripartizione spese ed entrate...7

Art. 9 Partecipazione...7

Art. 10 Orientamento al servizio...7

Art. 11 Salvaguardia delle specificità territoriali...8

Art. 12 Pari opportunità ed imparzialità...8

Art. 13 Separazione delle funzioni...8

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE Art. 14 Regolamento di partecipazione...9

Art. 15 Referendum consultivo e abrogativo...9

Art. 16 Iniziativa popolare...9

Art. 17 Trasparenza e accesso civico...,...10

Art. 18 Diritto d'accesso.…... 10

TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO Art. 19 Organi di governo...10

Art. 20 Il Consiglio...11

Art. 21 Prima elezione del Consiglio...11

Art. 22 Elezioni successive alla prima...12

Art. 23 Competenze del Consiglio...12

Art. 24 Presidenza del Consiglio...12

Art. 25 Diritti e doveri dei Consiglieri...13

Art. 26 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri...13

Art. 27 Commissioni consiliari. Garanzie delle minoranze e controllo consiliare...14

Art. 28 Regolamento per il funzionamento del Consiglio...14

Art. 29 Presidente e Vicepresidente...14

Art. 30 Competenze del Presidente...14

Art. 31 Composizione e nomina della Giunta...15

Art. 32 Competenze della Giunta...15

Art. 33 Cessazione dalla carica di Assessore...16

Art. 34 Condizione giuridica, diritti e doveri degli amministratori...16

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMM INISTRATIVA Art. 35 Princìpi generali...16

Art. 36 Princìpi in materia di ordinamento degli uffici...16

Art. 37 Organizzazione degli uffici e dei servizi...16

Art. 38 Personale...17

Art. 39 Segretario generale...17

Art. 40 Esercizio delle funzioni di coordinamento...17

(4)

Art.

41 Comitato di Direzione... 17

Art. 42 Dirigenti...18

Art. 43 Servizi pubblici locali...18

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITÀ Art. 44 Autonomia finanziaria...18

Art. 45 Bilancio e programmazione finanziaria...18

Art. 46 Ordinamento contabile …...19

Art. 47 Affidamento del servizio di tesoreria …...19

Art. 48 Organo di revisione economico-finanziaria...19

Art. 49 Controllo di gestione …...19

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 50 Efficacia dello Statuto...19

Art. 51 Atti regolamentari...19

Art. 52 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili...20

Art. 53 Presidenza, rinvio alle norme di legge ed entrata in vigore... 20

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TITOLO I FINALITÀ E ISTITUZIONE

Art.

1

Finalità e compiti

1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.

2.L'Unione Tresinaro Secchia concorre con i Comuni che la costituiscono alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.

3. L’Unione realizza, per le materie di propria competenza, l’integrazione delle politiche e dell’azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti), il miglioramento e lo sviluppo dell’adeguatezza e dell’efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.

4. L’Unione, pertanto, nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività si conforma ai principi di: sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità.

5. L’Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

Art.2

Istituzione dell’Unione

1.Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, fra i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano è costituita l’Unione Tresinaro Secchia, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento degli enti locali e dalle leggi regionali in materia.

2.L’Unione è un ente locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell’ambito dei principi costituzionali e delle norme europee, statali e regionali

3.L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

4.L’Unione ha sede nel Comune di Scandiano. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

5.L’ambito territoriale e la comunità di riferimento dell’Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.

6.Gli organi collegiali dell’Unione si riuniscono di norma nella sede dell’Ente o, su decisione dei rispettivi Presidenti, in luoghi diversi, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.

7.L’Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di “Unione Tresinaro Secchia” e con lo stemma e il gonfalone dell’Ente approvati con apposita deliberazione del Consiglio.

8.L’Unione è inoltre identificata da un logo composto dalla combinazione grafica della sequenza dei caratteri “TS” che può anche essere associato e combinato con lo stemma.

9.Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze l’Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri.

10. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con l’approvazione di una eguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti e del Consiglio dell'Unione con le stesse procedure e la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. A seguito di tale deliberazione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni, dei servizi e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all’Unione in tutti i rapporti giuridici attivi e

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passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e stabiliscono la disciplina dei rapporti di lavoro, nel rispetto delle leggi in materia.

Art. 3 Adesione e recesso

1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla modifica dello Statuto dell’Unione, approvata dai Consigli comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione, con le modalità stabilite dall’ordinamento degli enti locali. L’adesione ha effetto dall’anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche da apportare allo Statuto dell’Unione.

2. Ogni Comune può recedere unilateralmente dallUnione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo.

4. Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione, non maturando comunque il diritto di riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici riconosciuti all’Unione. Tale Comune ha altresì l’obbligo di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi e delle risorse umane e strumentali, nonché di attività e passività che risulteranno non adeguate rispetto all’ambito ridotto.

Art. 4

Rapporti con i Comuni partecipanti

1.L’Unione garantisce l’informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell’Unione, sono trasmessi a ciascun Comune per la pubblicazione sui propri siti istituzionali.

2.L’Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, di norma entro il 31 ottobre. Sono inoltre trasmessi ai Comuni che la costituiscono, copia degli stati di attuazione dei programmi in corso di esercizio.

3.I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel Consiglio dell’Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.5

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto dell’Unione, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.

2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall’ordinamento per l’approvazione dello Statuto degli enti locali.

3. Le Deliberazioni di revisione dello Statuto conseguenti alla istituzione dell'Unione unitamente a quella conseguente l'adesione di un nuovo Comune sono approvate dal Consiglio dell'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso

4. L’Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 6 Funzioni dell’Unione

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1. L’Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:

a)funzioni “proprie” espressamente assegnate da disposizioni normative;

b)funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;

c)funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento.

2. A tal fine, il territorio dell’Unione costituisce “ambito ottimale” per la gestione associata, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e delle leggi regionali in materia.

3. Fatto salvo il conferimento in Unione delle funzioni e servizi in fase di costituzione e sviluppo della stessa, i comuni potranno successivamente conferire all'Unione ulteriori funzioni e servizi necessari per il miglioramento, lo sviluppo dell’adeguatezza, dell’efficienza dei servizi resi alla propria comunità.

4. L’Unione, per le funzioni e i servizi ad essa conferiti dai Comuni partecipanti, esercita le seguenti attività:

a)analisi dei bisogni della comunità di riferimento;

b)definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;

c)pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;

d) organizzazione e gestione delle attività, dell’erogazione dei servizi e dell’impiego efficiente delle risorse;

e)controllo interno;

f) gestione finanziaria e contabile;

g) vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari.

5. L’esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l’unificazione dei servizi attribuiti all’Unione e delle relative strutture amministrative, nel rispetto delle prerogative di ciascun comune aderente che sono salvaguardate nell'ottica del rafforzamento dell'Unione.

6.I Comuni possono conferire all’Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.

7. L’Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o Comuni esterni all’Unione per la gestione associata, limitatamente alle funzioni e ai servizi da essa esercitati.

Art. 7

Attribuzione e revoca delle funzioni e dei servizi

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione di cui all’articolo 6 può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) trasferimento da parte di tutti i Comuni dell’Unione b)trasferimento da parte di due o più Comuni dell’Unione

2. Il trasferimento si perfeziona con l’approvazione di uno schema di convenzione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell’Unione. La convenzione deve, in ogni caso, prevedere:

a)le funzioni e i servizi trasferiti;

b)la regolamentazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;

c)le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;

d)gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

e)la durata, comunque non inferiore a 5 anni;

f) le modalità di recesso in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.

3. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai servizi trasferiti con i tempi e le modalità stabilite dai Consigli nelle relative convenzioni.

4. La revoca all’Unione di funzioni e servizi già trasferiti, è deliberata dai Consigli comunali aderenti, entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal l° gennaio dell’anno successivo,

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fatte salve differenti disposizioni contenute nella convenzione. Con lo stesso atto i Comuni aderenti provvedono a regolare gli eventuali profili successorî.

Art. 8

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, la rilevazione contabile garantisce il coinvolgimento dei soli Comuni che hanno stipulato la relativa convenzione.

§§§§

TITOLO II

PRINCÌPI E VALORI FONDAMENTALI

Art. 9 Partecipazione

1. L’Unione, per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati, presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.

2. L’Unione attraverso i propri organi di governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento dei cittadini. L’Unione, attraverso i propri organi di governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.

3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell’Unione alle esigenze della propria comunità.

4. L’Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente e del territorio.

5. L’Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e verificabile, alla propria comunità di riferimento, i risultati e l’adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.

6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di governo dell’Unione.

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Art. 10

Orientamento al servizio

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell’Unione operano e si organizzano privilegiando l’obiettivo di servizio pubblico nei confronti della propria comunità.

2. L’Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla Costituzione, come un’unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.

3. L’Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l’interesse del bene comune nel rapporto fra società e pubblica amministrazione locale.

Art. 11

Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L’Unione, nell’ambito delle funzioni ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri organi di governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.

2. Ogni singolo Comune che partecipa all’Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.

3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall’Unione per rispondere alle esigenze specifiche del suo territorio.

4. I Consiglieri dei Comuni che hanno costituito l’Unione hanno facoltà di sottoporre alla Giunta dell’Unione interrogazioni a risposta scritta afferenti funzioni e servizi trasferiti all’Unione e relative a problematiche dei rispettivi territori.

5. Il regolamento del Consiglio dell’Unione disporrà in materia.

Art. 12

Pari opportunità ed imparzialità

1. L’Unione, nelle proprie funzioni di governo e gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall’orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall’abilità e dalla condizione economica.

2. L’Unione concorre, con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l’integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l’imparzialità della propria azione amministrativa.

3. L’Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 23 novembre 2012, n. 215.

Art. 13

Separazione delle funzioni

1. A garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, l’Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione fra gli organi di governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organi di gestione che attuano e organizzano le attività dell’Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità dell’azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi.

2. La struttura organizzativa dell’Unione si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di

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indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell’azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti, rispetto a quelli programmati.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 14

Regolamento di partecipazione

1. L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantisce l’accesso alle informazioni ed agli atti dell’ente e fornisce un’informazione completa sulla propria attività.

2. I modi della partecipazione e dell’accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 15

Referendum consultivo e abrogativo

1. Per questioni di rilevanza generale, di competenza del Consiglio dell’Unione, può essere indetto un referendum consultivo o abrogativo.

2. Il Presidente dell’Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono almeno il dieci per cento degli elettori dell’Unione, purché tra i firmatari vi siano elettori di almeno tre Comuni dell’Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano a maggioranza assoluta dei loro componenti, almeno due Consigli comunali.

3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;

b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) i provvedimenti riguardanti contributi, tasse,tributi, tariffe e sanzioni;

d) i provvedimenti riguardanti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;

e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

f) gli atti relativi al personale dell’Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall’Unione;

g) gli atti di programmazione e pianificazione generale.

4. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 2 e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione referendaria composta dai Segretari generali dei Comuni, dal Segretario generale dell’Unione con funzione di Presidente, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 6.

5. Il referendum è valido se il numero dei votanti è superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.

6. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

Art. 16 Iniziativa popolare

1. I residenti in uno dei Comuni dell’Unione possono presentare all’Unione istanze e petizioni, nelle forme previste dal regolamento.

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2. Le petizioni e le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere depositate presso la segreteria generale dell’Unione. La risposta, in forma scritta deve essere fornita entro trenta giorni dal ricevimento.

3. I residenti nei Comuni dell’Unione, con le stesse modalità di cui al comma 2, possono presentare al Consiglio dell’Unione proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell’Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa e dall’eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille elettori dei Comuni dell’Unione.

4. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.

5. Le proposte di cui al comma 3 sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell’espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 17

Trasparenza e accesso civico

1. L’Unione riconosce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente e costituisce livello essenziale delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.

2. L’Unione procede alle pubblicazioni previste dalla normativa e garantisce a tutti i cittadini l’accesso ai dati qualificati come pubblici.

Art. 18 Diritto d’accesso

1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.

2. L’Unione disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

§§§§

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO

Art. 19 Organi di governo

1. Gli organi di indirizzo e governo dell’Unione sono:

a) il Consiglio;

b) il Presidente;

c) la Giunta.

2. Essi esprimono nel loro complesso il governo dell’Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

3. I componenti o titolari degli organi dell’Unione, durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri. Nel caso di elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

4. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell’Unione.

5. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l’istituto della prorogatio dei rappresentanti uscenti.

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6. L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

7. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali.

Art. 20 Il Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni partecipanti all’Unione e, pertanto, ne è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione e da 24 membri eletti, separatamente da ciascun Consiglio comunale, tra i Consiglieri dei Comuni che costituiscono l’Unione. I Comuni eleggono i seguenti membri:

a) Scandiano n. 3 eletti dalla maggioranza n. 2 eletti dalla minoranza;

b) Casalgrande n. 3 eletti dalla maggioranza n. 2 eletti dalla minoranza;

c) Castellarano n. 3 eletti dalla maggioranza n. 1 eletto dalla minoranza;

d) Rubiera n. 3 eletti dalla maggioranza n. 1 eletto dalla minoranza;

e) Baiso n. 2 eletti dalla maggioranza n. 1 eletto dalla minoranza;

f) Viano n. 2 eletti dalla maggioranza n. 1 eletto dalla minoranza.

3. Ai lavori del Consiglio dell’Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti.

4. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l’Unione.

5. I componenti il Consiglio dell’Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carico sino alla scadenza del loro mandato

Art. 21

Prima elezione del Consiglio

1. La prima elezione dei Consiglieri dell’Unione, avviene entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto.

2. Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione i Consiglieri comunali di maggioranza e i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il Consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

3. L’elezione dei Consiglieri dell’Unione si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad un componente. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell’Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l’altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare, con apposito scrutinio, i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno, con apposito scrutinio, i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell’Unione i Consiglieri comunali che

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otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Il Consiglio dell’Unione si intende legittimamente rinnovato con l’acquisizione agli atti delle attestazioni dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l’Unione.

5. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Presidente convoca la prima seduta del nuovo Consiglio nei termini di legge.

Art. 22

Elezioni successive alla prima

1. A seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni partecipanti, ciascun Consiglio elegge i propri componenti nel Consiglio dell’Unione entro 45 giorni dal proprio insediamento. La mancata elezione entro tale termine determina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2.

2. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti di quel Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.

3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

4. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art. 23

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione, relativamente alle funzioni ed ai servizi conferiti dai Comuni. Le competenze del Consiglio dell’Unione sono quelle che la legge attribuisce ai Consigli comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell’Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

2. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d’urgenza da altri organi dell’Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottopone a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 24

Presidenza del Consiglio

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione, ove in carica, o dal Sindaco del Comune sede dell’Unione nei termini previsti dall'art. Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri che lo compongono.

Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei

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due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell’esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti. La Vicepresidenza del Consiglio è attribuita alle minoranze consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio dura in carica fino alla fine del mandato del Consiglio che lo ha eletto.

3. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio verso l’esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei Consiglieri e ne garantisce l’esercizio effettivo delle funzioni, nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio dell’Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;

b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni consiliari.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

8. Il Presidente del Consiglio dell’Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatoria e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell’Unione. Non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 25

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell’interesse dell’intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l’espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall’Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I Consiglieri:

a) intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento;

b) possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 5;

c) possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 26

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l’assegnazione di un termine di quindici giorni per l’invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell’Unione nella prima seduta utile successiva.

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2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere presentate con le modalità di legge e assunte subito al protocollo dell’Unione nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. Le dimissioni o la decadenza, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, dalla carica di Consigliere comunale determinano anche la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 45 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

Art. 27

Commissioni consiliari

Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull’attività dell’amministrazione la cui presidenza è affidata a consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla deliberazione di nomina delle commissioni stesse.

Art. 28

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

Art. 29

Presidente e Vicepresidente

1.Il Presidente e il Vicepresidente dell’Unione sono individuati dalla Giunta dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2.Il Presidente e il Vicepresidente dell’Unione durano in carica due anni e sono rieleggibili, consecutivamente una sola volta

3.La nomina del Presidente e Vice Presidente dovrà essere assoggettata alla ratifica del Consiglio dell'Unione.

4.La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall’ufficio di Presidente e di Vicepresidente dell’Unione.

5.In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del vicepresidente sono esercitate dal componente della giunta più anziano di età.

Art. 30

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione. Esso esercita per l’Unione, le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare il Presidente:

a) rappresenta l’Unione, anche in giudizio;

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b) presiede la Giunta;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci, che non risultano incompatibili con le Unioni comunali e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Unione;

d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;

e) provvede, previa delibera della Giunta, alla nomina e alla revoca del Direttore generale;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli enti locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell’Unione;

g) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

Art. 31

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione.

2. I Sindaci, in caso di assenza, possono essere sostituiti da un assessore con delega permanente e specifica all’Unione.

3. Il Presidente dell’Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell’Unione.

4. Al fine di permettere alla Giunta un’efficace azione di governo la stessa può essere coadiuvata, per ogni materia conferita all’Unione, dagli Assessori delegati dei Comuni aderenti.

5. Nel caso in cui un Sindaco si trovi in uno dei casi di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fa parte della Giunta un Assessore appositamente delegato.

Art. 32

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario generale, per il Direttore generale e per i Dirigenti. In particolare provvede a:

a) attivare gli indirizzi generali del Consiglio;

b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

c) riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;

d) adottare invia d’urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;

e) adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Qualora l’Unione coincida con il distretto sanitario di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n, 19, la Giunta svolge anche le funzione del Comitato di Distretto, ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21. In tale ipotesi la composizione è integrata con la partecipazione, del Direttore del Distretto e di tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

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Art. 33

Cessazione dalla carica di Assessore

1. La cessazione dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina anche la decadenza da componente della Giunta dell’Unione. Il sostituto, non appena individuato subentra nell’organo esecutivo.

Art. 34

Condizione giuridica, diritti e doveri degli amministratori

1. Nessuna indennità o gettone sono dovuti al Presidente, al Vicepresidente dell’Unione, ai componenti della Giunta, al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio e ai Consiglieri.

2. I Consiglieri agiscono nell’interesse dell’intera Unione, esercitano le funzioni garantendo il permanere del rapporto fiduciario esistente al momento della loro elezione all’interno dei singoli Consigli comunali e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

§§§§

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35 Princìpi generali

1. L’assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2. Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari dell’Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. L’azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

Art. 36

Princìpi in materia di ordinamento degli uffici

1. L’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

2. L’organizzazione s’ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

3. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 37

Organizzazione degli uffici e dei servizi

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1. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 38 Personale

1. L’Unione ha una propria dotazione organica.

2. Il conferimento di funzioni e servizi da parte dei Comuni all’Unione, comporta l’unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.

3. L’Unione può avvalersi dell’opera di personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, comandato o distaccato con modalità stabilite dal regolamento degli uffici.

4. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel comparto a cui appartengono gli enti locali.

6. L’Unione può servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.

7. L’esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l’unificazione dei servizi attribuiti all’Unione e delle relative strutture amministrative.

Art. 39 Segretario generale

1. L’Unione ha un Segretario scelto dal Presidente fra i Segretari dei Comuni partecipanti all’Unione o tra i Segretari generali iscritti all'apposito albo.

2.Il Segretario generale svolge le funzioni attribuitegli dall’ordinamento degli enti locali.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, il Presidente assegna le funzioni vicarie ad un altro Segretario scelto fra i Segretari dei Comuni partecipanti all’Unione, oppure ad un Dirigente dell’Unione in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla carriera di Segretario comunale.

Art. 40

Esercizio delle funzioni di coordinamento

1. Il Presidente, sentita la Giunta, potrà procedere alla nomina di un Direttore operativo, per funzioni di coordinamento dei servizi e/o obiettivi specifici, determinandone le attribuzioni di dettaglio e i rapporti col Segretario dell'Unione e i Responsabili.

2. Le attività di cui al precedente comma, in assenza del Direttore operativo, possono essere attribuite dal Presidente dell'Unione al Segretario dell'Unione.

3. Il Direttore operativo è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta.

La durata dell'incarico non può eccedere il mandato amministrativo del Presidente

Art. 41

Comitato di direzione

1. Può essere istituito il Comitato di direzione composto dai referenti tecnici indicati da tutti i Comuni aderenti all'Unione

2. Il Comitato di direzione collabora, a supporto Segretario Generale dell’Unione, nell’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata, svolge attività di impulso.

3. Il Segretario generale dell’Unione presiede i lavori del Comitato e ne coordina il funzionamento.

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4. Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare ulteriori forme e modalità di funzionamento

Art. 42 Dirigenti

1. I Dirigenti unitamente agli Incaricati a contratto a tempo determinato, anche fuori dalla dotazione organica, sono responsabili dell’attuazione degli obiettivi a loro assegnati dalla Giunta.

2. A capo di ogni struttura di massima dimensione in cui si articola l’organizzazione dell’Unione è posto un Dirigente.

3. I Dirigenti sovrintendono all’impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati alla struttura che dirigono.

4. L’Unione istituisce il Nucleo di Valutazione, la cui composizione è definita dalla Giunta quale organo di supporto per valutare i risultati conseguiti dai Dirigenti, sia relativi al raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati che relativi alle loro competenze ed al loro comportamento organizzativo, nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro dei Dirigenti.

Art. 43

Servizi pubblici locali

1. L’Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla sua competenza.

2. L’Unione, nell’erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenza ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all’Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.

3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall’Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto articolo.

4. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.

§§§§

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 44

Autonomia finanziaria

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l’acceso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

Art. 45

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione delibera il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione finanziaria.

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2. Il bilancio previsionale è corredato di una relazione programmatica e di un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 46

Ordinamento contabile

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalle norme e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 47

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 48

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L’Unione ha un organo di revisione economico-finanziario composto e nominato secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di enti locali.

2. Il suddetto organo, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti documenti amministrativi e contabili dell’Unione.

3. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità dell’organo di revisione sono stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti in materia.

Art. 49

Controllo di gestione

1. L’Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell’ Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione.

§§§§

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Efficacia dello Statuto

1. L’adesione dei Comuni all’Unione decorre dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto. L’adesione comporta la loro contestuale cessazione della eventuale forma associativa costituita in precedenza.

Art. 51 Atti regolamentari

1. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari si applicano, temporaneamente ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Scandiano.

Art. 52

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

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1. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l’inefficacia delle normative comunali, qualora l’Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l’Unione applica sui singoli territori, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all’atto del trasferimento delle funzioni e dei servizi.

2. Gli organi dell’Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 53

Rinvio alle norme di legge ed entrata in vigore

1. Gli organi interessati dalle modifiche del presente Statuto, provvedono all’adeguamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

3. L'approvazione dello Statuto e le modifiche ad esso apportate, diventano esecutive e il trentesimo giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione all’albo pretorio istituzionale.

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COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Uf- ficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito http://bur.regione.emilia-romagna.it

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubbli- co e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.

È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione die- tro apposito pagamento in contrassegno.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

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