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CONSIGLIO COMUNALE

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Academic year: 2022

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CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 50 Adottata il

26/06/2012

Adunanza ordinaria di 1a convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2012, N. 4: "NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA"

Presiede la seduta il Presidente Avv. PIGNATELLI Gianluca Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano All’appello risultano:

PEZZONI Giuseppe Sindaco Presente

COLOGNO Andrea Consigliere Presente

FUMAGALLI Giancarlo Consigliere Presente

MELLI Paolo Consigliere Presente

PIGNATELLI Gianluca Consigliere Presente

RISI Oreste Consigliere Presente

SGHIRLANZONI Giuseppe Consigliere Presente

CIOCCA Alessandro Consigliere Presente

FERRI Giulio Consigliere Assente

GIUSSANI Francesco Consigliere Presente

PREMOLI Maurizio Consigliere Assente

BORGHI Ariella Consigliere Presente

BUSSINI Simona Consigliere Presente

LINGIARDI Francesco Consigliere Presente

CIOCCA Daniela Consigliere Presente

MERISI Federico Consigliere Presente

MINUTI Luigi Consigliere Presente

E con la partecipazione degli assessori:

IMERI Juri Fabio SI VAILATI Sabrina SI

MANGANO Basilio Antonino SI ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina SI

NISOLI Alessandro SI

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

(2)

L’Assessore Nisoli illustra sull’argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”;

VISTA la Legge Regionale 13.03.2012, n. 4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 14.10.2009 avente per oggetto “Determinazione ai sensi della Legge Regionale 16 luglio 2009 n. 13 concernente: "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia" con la quale furono:

- individuate le zone escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. 13/2009;

- dettate le prescrizioni relative al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali e a verde nei casi di sostituzione ed ampliamento degli edifici ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R.

13/2009;

VISTO il Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione consiliare n. 98 del 23.12.2010 ed approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 07.02.2012, pubblicato sul B.U.R.L. n. 22 del 30.05.2012;

CONSIDERATO che il Piano delle Regole del P.G.T., ha individuato puntualmente:

- gli ambiti di valore storico normati dalle N.T.A. dagli artt. Dal 11 al 21 per il nucleo Antico e Frazioni e dagli artt. 22 e 23 per gli edifici Extra Moenia, con presenza di valore storico (rappresentati con colore rosso nella planimetria facente parte del presente atto – allegato sub. 1);

PRESO ATTO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge Regionale 13.03.2012, n. 4, dispone che, al fine di consentire gli interventi di cui allo stesso articolo anche in alcune o tutte le parti del proprio territorio individuate come escluse dall'applicazione della L.R. 13/2009, i comuni possono modificare le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della L.R. 13/2009;

CONSIDERATO che l’art. 3 comma 3 della L.R. 4/2012 consente ai comuni la possibilità di “...riconoscere una volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo strumento urbanistico

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vigente e quella preesistente fino ad un massimo di cento metri cubi per permettere l'adeguamento di ogni singolo alloggio utilizzato da nuclei familiari che comprendano persone con gravi handicap o non autosufficienti...”;

CONSIDERATO che l’art. 4 della L.R. 4/2012 consente ai comuni, con motivata deliberazione, la possibilità di “...individuare tra le aree classificate nello strumento urbanistico con destinazione produttiva secondaria ambiti specifici nei quali sia consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed ai regolamenti edilizi, l'ampliamento del 10 per cento della superficie lorda di pavimento esistente di edifici in tutto industriali ed artigianali purché questi siano stati ultimati entro la data del 18 luglio 2009. Con tale deliberazione i comuni provvedono ad indicare per ogni ambito, fermo restando il rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, la quota di superficie consentita in deroga con il limite massimo di metri quadrati cinquecento...”, e con attività in essere certificata dalla Camera di Commercio alla data di entrata in vigore della legge 4/2012, purché tali ampliamenti siano “...destinati all'attività produttiva, miranti ad aumentare il numero degli addetti e non possono essere adibiti in tutto o in parte a funzioni commerciali o logistiche...” (comma 1 ) nonché, la possibilità di “...consentire l'ampliamento di edifici totalmente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e regolamentari, entro il limite massimo di metri quadrati duecento e purché non venga superato l'indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo strumento urbanistico vigente o adottato in misura superiore al 50 per cento e non si ecceda l'altezza massima di oltre quattro metri...” (comma 4);

CONSIDERATO pertanto, anche in funzione dell’attuale situazione in cui versa l’economia, di dover attivare ogni forma di intervento per il rilancio economico e occupazionale e di prevedere, per le aree a destinazione produttiva e alberghiera che hanno saturato la loro possibilità edificatoria, ampliamenti della s.l.p. degli edifici esistenti;

RITENUTO di adeguare ed aggiornare le disposizioni approvate con deliberazione consiliare n. 99 del 14.10.2009 e di modificare le zone escluse dall’applicazione delle disposizioni della L.R. 13/2009 individuate con la stessa deliberazione Consiliare, in funzione delle previsioni del vigente P.G.T. recentemente approvato;

PRESO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18.06.2012;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub.2);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della seduta;

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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione :

- favorevoli n. 11

- astenuti n. 4 (Borghi, Lingiardi, Bussini, Ciocca D.);

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE le seguenti parti del territorio comunale escluse dall’applicazione dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/2009 e dell’art.

3 comma 4 della L.R. n. 4/2012:

- ambiti di valore storico normati dagli artt. dal 11 al 21 delle N.T.A. del P.G.T. per il nucleo Antico e Frazioni nonché, edifici Extra Moenia normati dagli artt. 22 e 23 delle N.T.A. del P.G.T.

con presenza di valore storico, (tutti rappresentati con colore rosso nella planimetria predisposta dal Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano, facente parte del presente atto – allegato sub.

1);

modificando e sostituendo in tal senso le parti di territorio comunale escluse dall’applicazione dell’art. 5 comma 6 della L.R.

13/2009 individuate dalle planimetrie e dalla relazione allegate alla deliberazione consiliare n. 99 del 14.10.2009, fermo restando che le disposizioni di cui alla L.R. 13/2009 ed alla L.R. 4/2012, non si applicano agli immobili indicati al comma 3 dell’art. 5 della L.R.

13/2009;

DI RICONOSCERE ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 4/2012, una volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella preesistente fino ad un massimo di cento metri cubi per permettere l'adeguamento di ogni singolo alloggio utilizzato da nuclei familiari che comprendano persone con gravi handicap o non autosufficienti;

DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. 4/2012, tra le aree classificate dal P.G.T. (tavole P1 del P.d.R.) con destinazione produttiva secondaria le seguenti zone urbanistiche per i quali è consentito, anche in deroga alle previsione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati, l'ampliamento del 10 per cento della superficie lorda di pavimento esistente di edifici in tutto industriali ed artigianali fino al limite massimo di metri quadrati cinquecento fermo restando il rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, purché l’ampliamento sia destinato all'attività produttiva, mirante ad aumentare il numero degli addetti, fermo restando che gli edifici non possono essere adibiti in tutto o in parte a funzioni commerciali o logistiche e che siano stati ultimati entro la data del 18 luglio 2009 e con attività in essere certificata dalla Camera di Commercio alla data del 16 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge 4/2012):

- INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ISOLATI PI normati dall’art. 4 comma 2 lettera b) delle N.T.A. del P.d.R.;

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- TESSUTO NON RESIDENZIALE NR1 normato all’art. 28 delle N.T.A. del P.d.R.;

- TESSUTO NON RESIDENZIALE NR2 normato all’art. 32 delle N.T.A. del P.d.R.;

- TESSUTO NON RESIDENZIALE NR3 normato all’art. 36 delle N.T.A. del P.d.R.;

- TESSUTO PRODUTTIVO ISOLATO PI4 normato all’art. 37 delle N.T.A.

del P.d.R.;

- TESSUTO PRODUTTIVO OMOGENEO PO4 normato all’art. 38 delle N.T.A.

del P.d.R.;

- AREE PRODUTTIVO – TERZIARIE PT4 normate all’art. 39 delle N.T.A.

del P.d.R.;

Escludendo dalla possibilità di ampliamento gli edifici produttivi, delle aziende:

- con stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

- con stabilimenti ed impianti dove si esercitano attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi.

DI CONSENTIRE ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L.R. 4/2012, l'ampliamento di edifici totalmente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e regolamentari, entro il limite massimo di metri quadrati duecento e purché non venga superato l'indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo strumento urbanistico vigente o adottato in misura superiore al 50 per cento e non si ecceda l'altezza massima di oltre quattro metri;

DI NON PREVEDERE alcuna riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione in riferimento all’art. 5, comma 4 della L.R. 13/2009 ;

DI STABILIRE che tutti gli interventi sia di ampliamento sia di sostituzione edilizia dovranno essere eseguiti in zone dotate delle opere di urbanizzazione primaria, fatta salva la possibilità per i richiedenti di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria necessarie senza alcun scomputo dal contributo di costruzione dovuto sia per il rilascio di Permesso di Costruire sia per la presentazione di Denuncia di Inizio Attività.

* * *

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Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Il Presidente Avv. PIGNATELLI Gianluca

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano

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