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GUIDA ALLA SCRITTURA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI A.A. 2020/2021

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Academic year: 2022

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L-1 BENI CULTURALI L-2 BIOTECNOLOGIE L-3 DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA L-4 DISEGNO INDUSTRIALE L-5 FILOSOFIA L-6 GEOGRAFIA L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE L-10 LETTERE L-11 LINGUE E CULTURE MODERNE L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA L-13 SCIENZE BIOLOGICHE L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI L-15 SCIENZE DEL TURISMO L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE L-28 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA L-33 SCIENZE ECONOMICHE L-34 SCIENZE GEOLOGICHE L-35 SCIENZE MATEMATICHE L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI L-39 SERVIZIO SOCIALE L-40 SOCIOLOGIA L-41 STATISTICA L-42 STORIA L-43 TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI L/SNT1 - PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA L/SNT2 - PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE L/SNT3 - PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE L/SNT4 - PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE L/GASTR - SCIENZE, CULTURE E POLITICHE DELLA GASTRONOMIA LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA LM-2 ARCHEOLOGIA LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA LM-6 BIOLOGIA LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI LM-11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI LM-12 DESIGN LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE LM-14 FILOLOGIA MODERNA LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ LM-16 FINANZA LM-17 FISICA LM-18 INFORMATICA LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA ILM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA LM-22 INGEGNERIA CHIMICA LM-23 INGEGNERIA CIVILE LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA LM-33 INGEGNERIA MECCANICA LM-34 INGEGNERIA NAVALE LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO LM-36 LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA LM-37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LM-39 LINGUISTICA LM-40 MATEMATICA LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA LM-42 MEDICINA VETERINARIA LM-43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA LM-45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LM-47 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE LM-49 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI LM-50 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI LM-51 PSICOLOGIA LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI LM-54 SCIENZE CHIMICHE LM-55 SCIENZE COGNITIVE LM-56 SCIENZE DELL'ECONOMIA LM-57 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA LM-58 SCIENZE DELL'UNIVERSO LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ LM-60 SCIENZE DELLA NATURA LM-61 SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LM-64 SCIENZE DELLE RELIGIONI LM-65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE LM-66 SICUREZZA INFORMATICA LM-67 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE LM-68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE LM-72 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE (80/

M) LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE LM-79 SCIENZE GEOFISICHE LM-80 SCIENZE GEOGRAFICHE LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO LM-82 SCIENZE STATISTICHE LM-83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE LM-84 SCIENZE STORICHE LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE LM-89 STORIA DELL'ARTE LM-90 STUDI EUROPEI LM-91 TECNICHE E METODI PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE LM-93 TEORIE E METODOLOGIE DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION LM-94 TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO L-1 BENI CULTURALI L-2 BIOTECNOLOGIE L-3 DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA L-4 DISEGNO INDUSTRIALE L-5 FILOSOFIA L-6 GEOGRAFIA L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE L-10 LETTERE L-11 LINGUE E CULTURE MODERNE L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA L-13 SCIENZE BIOLOGICHE L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI L-15 SCIENZE DEL TURISMO L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE L-28 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA L-33 SCIENZE ECONOMICHE L-34 SCIENZE GEOLOGICHE L-35 SCIENZE MATEMATICHE L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI L-39 SERVIZIO SOCIALE L-40 SOCIOLOGIA L-41 STATISTICA L-42 STORIA L-43 TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI L/SNT1 - PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA L/SNT2 - PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE L/SNT3 - PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE L/SNT4 - PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE L/GASTR - SCIENZE, CULTURE E POLITICHE DELLA GASTRONOMIA LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA LM-2 ARCHEOLOGIA LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA LM-6 BIOLOGIA LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

GUIDA ALL A

SCRITTURA DEGLI

ORDINAMENTI

DIDATTICI

A .A . 2020/2021

(2)

Indice 1

Introduzione 3

1) Informazioni generali sul corso di studi 4

1.1) Nome del corso (in italiano e in inglese) 4

1.2) Lingua in cui si tiene il corso 4

1.3) Modalità di svolgimento 5

1.4) Corsi interateneo e corsi a carattere internazionale 7

2) Ulteriori informazioni sul corso di studi 8

2.1) Massimo numero di crediti riconoscibili 8

2.2) Motivi di istituzione di più corsi nella classe 8

2.3) Gruppi di affinità 9

3) Relazioni e pareri 10

3.1) Relazione tecnica del nucleo di valutazione 10

3.2) Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 10 3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea

magistrale in Medicina e Chirurgia 12

3.4) Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello

locale della produzione, servizi, professioni 12

4) Obiettivi formativi specifici e descrittori di Dublino 14 4.1) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 14 4.2) Conoscenza e comprensione - Capacità di applicare conoscenza e

comprensione 15

4.3) Autonomia di giudizio - Abilità comunicative - Capacità di apprendimento 17

5) Ingresso e uscita 18

5.1) Conoscenze richieste per l’accesso 18

5.2) Caratteristiche della prova finale 20

5.3) Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 21 5.4) Il corso prepara alla professione (codifiche ISTAT) 23

6) Tabella delle attività formative 25

6.1) Attività formative di base caratterizzanti indispensabili 25

INDICE

(3)

6.2)Parcellizzazione degli insegnamenti 25 6.3) Realizzabilità complessiva della tabella (minimi e massimi) 27 6.4) Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle attività) 28 6.5) Coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi

specifici e gli sbocchi professionali 29

6.6) Inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di settori non previsti

dalla classe 30

6.7) Presenza di tutti i settori MAT o FIS nelle attività di base della classe di laurea

31 6.8) Equilibrio fra crediti assegnati alle attività affini e crediti assegnati alle

attività caratterizzanti 32

6.9) Settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti inseriti fra le attività

affini 32

6.10) Numero e tipologia di SSD indicati fra le attività affini o integrative 33 6.11) Numero di crediti assegnato alle attività a scelta dello studente 34

6.12) Tipologia di attività a scelta dello studente 35

6.13) Numero di crediti attribuiti alla prova finale 36

6.14) Conoscenza di una lingua europea oltre l’italiano nelle lauree e nelle

lauree magistrali a ciclo unico 37

6.15) Conoscenza di una lingua europea oltre l’italiano nelle lauree magistrali 38 6.16) Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative 39

6.17) Comunicazioni dell’ateneo al CUN 40

7) Corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale 41

8) Corsi interclasse 42

(4)

Scopo di questa guida è condividere con gli Atenei l’esperienza sviluppata all’interno del Consiglio Universitario Nazionale nell’esame degli ordinamenti didattici. In particolare, si è voluto riassumere il contesto normativo, chiarire i rapporti fra gli ordinamenti didattici e la SUA-CdS, e fornire delle indicazioni per una efficace scrittura degli ordinamenti che porti all’elaborazione di un’offerta didattica valida e ben strutturata.

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in capitoli dedicati a temi omogenei. Per ciascun argomento, dopo una breve descrizione del tema e di quanto previsto dalla normativa, sono date delle indicazioni di scrittura, richiamate le fonti normative, richiamato in quale quadro della SUA-CdS si trova il relativo punto dell’ordinamento.

L’edizione 2020/21 di questa guida prende in considerazione le novità normative introdotte D.M. 989/19. Riportiamo qui di seguito l’elenco dei paragrafi che hanno subito cambiamenti significativi:

1.3) Modalità di svolgimento

1.4) Corsi interateneo e corsi a carattere internazionale 2.2) Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe

3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia)

6.1) Attività formative di base e caratterizzanti indispensabili

INTRODUZIONE

(5)

1.1) Nome del corso (in italiano e in inglese)

Il legislatore richiede che ogni ordinamento didattico determini la denominazione del corso di studi. Inoltre il nome è il primo mezzo con cui il corso si presenta all’esterno, per cui è importante che sia rappresentativo dell’effettivo contenuto del corso.

Indicazioni: Il nome del corso deve essere coerente con gli obiettivi formativi indicati e la classe di appartenenza del corso. Non deve essere in alcun modo fuorviante per gli studenti; in particolare, non deve fare riferimento ad aspetti poi trattati solo marginalmente nel corso e non deve richiamare parole chiave di corsi appartenenti ad altre classi. Il nome deve rappresentare il corso nel suo complesso, senza fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi; inoltre non deve contenere indicazioni pleonastiche quali “laurea in” o

“laurea magistrale in”.

Devono essere inserite sia la versione italiana sia la versione inglese del nome del corso. Le due versioni devono corrispondere esattamente, e l’Ateneo ha la possibilità di scegliere quale nome, fra quello in italiano e quello in inglese, sarà usato per riferirsi al corso nei documenti ufficiali.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Le stesse informazioni sono visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 3, lettera a). DD.MM.

16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale) art. 6, comma 2.

1.2) Lingua in cui si tiene il corso

In questo campo deve essere indicata la lingua (o le lingue) in cui è tenuto il corso.

Indicazioni: Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Per esempio, se un corso prevede più curricula, di cui almeno uno in italiano e almeno uno contenente insegnamenti obbligatori offerti esclusivamente in lingua inglese, allora può

1) INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI

STUDI

(6)

essere indicato che il corso è tenuto in italiano e in inglese. Se invece gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono insegnamenti facoltativi non obbligatori per alcun curriculum allora occorre indicare che il corso è tenuto in italiano.

Si noti che nei Corsi erogati in lingua straniera, è possibile conteggiare docenti strutturati in università straniere fra i docenti di riferimento se, per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, almeno il 10% degli studenti iscritti (in media nel triennio) ha conseguito il titolo d’accesso all’estero e i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Le stesse informazioni saranno visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni generali sul Corso di studi.

Fonti normative: D.M. 6/2019, Allegato A.

1.3) Modalità di svolgimento

In questa sezione bisogna specificare la modalità di erogazione del corso, se

“convenzionale”, “mista”, “prevalentemente a distanza” oppure “integralmente a distanza”.

I corsi di studio afferenti alle classi di LM-41 Medicina e Chirurgia, LM-42 Medicina Veterinaria, LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria, L-17 Scienze dell’architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, e i corsi delle Professioni Sanitarie possono essere istituiti solo in modalità convenzionale. Possono essere offerti solo in modalità convenzionale anche i corsi afferenti alle classi LM-85bis Scienze della formazione primaria e LMR/02 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

I corsi di studio afferenti a classi che prevedono particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell’Unione Europea, o che prevedono la frequenza di laboratori ad alta specializzazione possono essere istituiti solo in modalità convenzionale o mista.

Le Università telematiche possono istituire esclusivamente i corsi di tipologia prevalentemente a distanza e integralmente a distanza. Le Università telematiche possono altresì istituire i corsi in modalità mista, sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.M. 270/2004.

(7)

I corsi in modalità convenzionale, o mista, con una replica offerta integralmente, o prevalentemente, a distanza sono considerati come due corsi separati, uno offerto in modalità convenzionale, o mista, e l’altro in modalità prevalentemente, o integralmente, a distanza, ciascuno con un proprio ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.

Indicazioni: La modalità “convenzionale” va scelta quando non più di un decimo dei crediti delle attività formative del corso sono erogati in modalità telematica; ciò significa che il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più di un decimo dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità “mista” va indicata quando più di un decimo ma non più dei due terzi delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti potranno avere più di un decimo dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei due terzi dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità “prevalentemente a distanza” va scelta quando più dei due terzi delle attività formative del corso (ma non tutte) sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti possono avere più dei due terzi dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo integralmente erogato in modalità telematica. Infine, la modalità “integralmente a distanza” va indicata quando vi sono studenti per i quali tutte le attività formative del percorso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali.

Il CUN potrà dare parere favorevole all’erogazione in modalità “prevalentemente a distanza” solo se l’ordinamento è accompagnato da dichiarazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, o da convenzioni con qualificati enti esterni, che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture, rispettivamente interne o esterne, adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati. Le dichiarazioni del Nucleo di Valutazione e/o convenzioni che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture adeguate allo svolgimento di tirocini o attività pratiche, sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi in presenza, potranno essere inserite nel quadro “Informazioni generali sul Corso di Studi”.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi

Le stesse informazioni sono visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Fonti normative: D.M. 989/2019, Allegato 3; D.P.R. 249/2010; D.I. 2 marzo 2011

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1.4) Corsi interateneo e corsi a carattere internazionali

Un corso si dice “interateneo” quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studi, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; deve essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto, doppio o multiplo.

Ai sensi del D.M. 6/2019 (Allegato A, Tabella K) sono a carattere “internazionale”:

- i corsi interateneo con Atenei stranieri che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;

- i corsi con mobilità internazionale strutturata, per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano, o abbiano acquisito, almeno 12 CFU all’estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione;

- i corsi erogati in lingua straniera;

- i corsi di laurea magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co- finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi comunitari "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1" (ed “Erasmus Mundus”) fino al termine della partecipazione a tali programmi.

Indicazioni: In caso di corso interateneo, deve essere inserita la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra gli Atenei coinvolti.

Non si configura come corso interateneo un corso di studi erogato integralmente da un Ateneo italiano anche se in presenza di convenzioni, con uno o più Atenei stranieri, per la mobilità internazionale degli studenti che prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo dagli Atenei stranieri. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite in questo quadro ma nel quadro B5 della SUA-CdS.

I corsi a carattere internazionale potranno utilizzare tra i docenti di riferimento docenti strutturati in università straniere (con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane); per i corsi erogati in lingua straniera questa possibilità è concessa solo se i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche e, per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, se il 10% degli studenti iscritti (in media nel triennio) ha conseguito all’estero il titolo d’accesso.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Corsi interateneo.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 3, comma 10; D.M. 635/16, Allegato A; D.M. 6/2019, Allegato A.

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2.1) Massimo numero di crediti riconoscibili

La legislazione prevede la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente; sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Indicazioni: A norma di legge, il massimo numero di crediti riconoscibili è 12. Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Altre informazioni.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 5, comma 7; D.L. 262/2006, art. 2, comma 147; L. 240/2010, art. 14, comma 1.

2.2) Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

La legislazione prevede la possibilità di attivare in una università più corsi distinti nella stessa classe, purché essi abbiano obiettivi formativi chiaramente diversi e le attività formative si differenzino per almeno 40 CFU per le lauree o 30 per le lauree magistrali.

Questa condizione non riguarda corsi di studio replicati nella medesima sede, o in altra sede, con il medesimo titolo e il medesimo ordinamento o corsi replicati perché offerti in lingue diverse o con modalità di erogazione diverse.

Indicazioni: L’istituzione di più corsi di studio nella stessa classe deve essere adeguatamente motivata attraverso la definizione di attività formative e obiettivi formativi specifici chiaramente diversificati, in modo da evitare che un corso sia pressoché uguale ad un altro, presentando soltanto lievi variazioni. Le motivazioni per l’istituzione dei diversi corsi di studio devono essere coerenti tra loro.

Qualora un Ateneo intenda attivare in altre sedi repliche, nella stessa lingua, di un corso di studi, tali repliche dovranno seguire lo stesso iter di accreditamento dei corsi di nuova istituzione e non saranno soggette alla richiesta di differenziazione.

Repliche offerte in un’altra lingua o in teledidattica sono da considerarsi corsi di studio distinti, con proprio ordinamento e propria SUA-CdS ed anche in questo caso non sono soggette alla richiesta di differenziazione.

2) ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CORSO DI

STUDI

(10)

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Attività Formative Ordinamento didattico/

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe.

Fonti normative: DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali), art. 1, comma 2; D.M. 26/07/2007 (Linee guida), allegato 1, chiarimenti all’art.1 comma 2; D.M. 989/2019, Allegato 3.

2.3) Gruppi di affinità

La legislazione richiede che i corsi di laurea della stessa classe attivati in una università condividano le attività di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti. Per evitare tale condivisione è possibile suddividere i corsi di laurea della stessa classe in più gruppi di affinità; la condivisione rimane obbligatoria all’interno di un gruppo mentre non lo è più fra gruppi diversi. Queste disposizioni non si applicano ai corsi di laurea magistrale, né ai corsi di laurea a orientamento professionale, che sono automaticamente collocati in un diverso gruppo di affinità.

Indicazioni: La creazione di diversi gruppi di affinità, che va fatta indicando un numero maggiore di 1 nel campo “Numero del gruppo di affinità”, deve essere adeguatamente motivata con delibera del Senato Accademico, specificando le ragioni che impediscono la condivisione dei 60 crediti pur rimanendo all’interno della stessa classe. Una “sintesi delle motivazioni dell’istituzione dei gruppi di affinità” va inserita nell’omonimo campo della SUA-CdS.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Altre Informazioni e AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Sintesi delle motivazioni dell’istituzione dei gruppi di affinità.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 7, lettera a). 3) Relazioni e pareri.

(11)

3.1) Relazione tecnica del nucleo di valutazione

Ai fini dell'accreditamento di nuovi corsi di studio, il Nucleo di Valutazione interna dell'università verifica se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.

Indicazioni: La relazione del Nucleo di Valutazione, che deve essere inserita nel campo “Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento”, è necessaria per l’istituzione del corso ma non fa parte dell’Ordinamento didattico. La compilazione di tale campo deve avvenire contestualmente al completamento delle informazioni nella SUA-CdS necessarie per i corsi di nuova istituzione e non è necessario avvenga prima dell’invio della proposta di ordinamento al CUN.

Solo per corsi offerti in modalità “prevalentemente a distanza”, che per il conseguimento degli obiettivi formativi specifici richiedono attività pratiche o tirocini o attività sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi necessariamente in presenza usando strutture dell’Ateneo, è necessario presentare al momento di invio al CUN della proposta di ordinamento una dichiarazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo che certifichi la possibilità effettiva di utilizzare strutture interne adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi. Tale dichiarazione deve essere inserita nel quadro della SUA-CdS AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento e AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Fonti normative: D.M. 386/2007; D.M. 544/2007, art. 8, comma 5 e allegato C;

D.lgs. 19/2012, art. 8, comma 4; D.M. 6/2019, art. 7.

3.2) Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Nel caso della richiesta di accreditamento di corsi di nuova istituzione, è necessario ottenere il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento competente per territorio. Tale parere non è necessario solo per i corsi offerti esclusivamente in modalità

3) RELAZIONI E PARERI

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“integralmente a distanza”; è invece richiesto per i corsi di nuova istituzione offerti in modalità convenzionale, mista o prevalentemente a distanza da qualsiasi tipo di università.

Indicazioni: Per i corsi di nuova istituzione (con l’unica eccezione di quelli offerti esclusivamente integralmente a distanza) deve essere inserita nell’ordinamento una sintesi del parere del comitato regionale.

Inoltre, è necessario acquisire il parere anche per eventuali repliche del corso in altra sede.

Qualora la sede didattica del corso sia ubicata fuori dalla regione ove ha sede l’Ateneo, i comitati regionali di coordinamento competenti a esprimere il relativo parere sono quelli di entrambe le regioni.Nella sintesi eventuali interventi vanno attribuiti ai membri del comitato indicandone il ruolo istituzionale e non necessariamente il nome e cognome.

Occorre inserire nel quadro “Date delibere di riferimento” della SUA-CdS la data in cui è stato rilasciato il parere favorevole del comitato di coordinamento.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento e AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Date delibere di riferimento

Fonti normative: D.M. 544/2007, art. 8, comma 5, e Allegato C; D.M. 989/2019, Allegato 3. 3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia).

Limitatamente all’accreditamento di nuovi corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, da disporre esclusivamente nell’ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito anche il parere della Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria

Indicazioni: Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia di nuova istituzione deve essere inserita una sintesi del parere della Regione. Tale sintesi non fa parte dell’Ordinamento didattico del corso e dovrà essere inserita nella SUA-CdS prima dell’invio dei nuovi corsi all’ANVUR.

Quadri SUA-CdS: in attesa di adeguamento della scheda. Fonti normative: D.M.

989/2019, Allegato 3.

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3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia)

Limitatamente all’accreditamento di nuovi corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, da disporre esclusivamente nell’ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito anche il parere della Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria.

Indicazioni: Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia di nuova istituzione deve essere inserita una sintesi del parere della Regione. Tale sintesi non fa parte dell’Ordinamento didattico del corso e dovrˆ essere inserita nella SUA-CdS prima dell’invio dei nuovi corsi all’ANVUR.

Quadri SUA-CdS: in attesa di adeguamento della scheda.

Fonti normative: D.M. 989/2019, Allegato 3.

3.4) Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Fin dall’applicazione del D.M. 270/2004 è diventato necessario istituire un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell’offerta formativa proposta, sia per instaurare una fattiva collaborazione nell’individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale in modo che possano essere spendibili a livello lavorativo. Al momento dell’istituzione di un nuovo corso di studi è perciò obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Indicazioni: Per i corsi di nuova istituzione deve essere inserita nell’ordinamento una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non necessariamente i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione.

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Il quadro A1.a della SUA-CdS "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni (Istituzione del corso)” fa parte dell’ordinamento e contiene le risultanze della consultazione al momento dell’istituzione del corso. Il quadro A1.b della SUA-CdS

"Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni (Consultazioni successive)” non fa parte dell’ordinamento e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di eventuali consultazioni effettuate dopo l’istituzione del corso. Eventuali modifiche a quest’ultimo quadro non costituiscono modifiche di ordinamento.

Quadri SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A1.a) Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso) e AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Date delibere di riferimento.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 4.

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4.1) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale la legge indica gli obiettivi formativi qualificanti comuni a tutti i corsi di studio della classe offerti dalle Università; richiede inoltre che siano definiti in modo specifico gli obiettivi formativi di ciascun corso di studi, in modo da passare dall’enunciazione generale della classe alla descrizione di quali sono gli obiettivi effettivi del singolo corso di studi. Gli obiettivi devono esplicitare il profilo culturale e professionale a cui il corso è finalizzato. Questo è uno dei campi più importanti di tutto l’ordinamento: è il campo in cui il corso di studi dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto a tutti gli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre quindi porre particolare attenzione nella sua compilazione.

Indicazioni: Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studi indicano quale progetto formativo si intende proporre e qual è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare, e servono (insieme al campo “Il Corso di Studio in breve” della SUA-CdS) per presentare il corso all’esterno. Occorre quindi che siano scritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un lato tecnicismi esasperati e dall’altro formulazioni meramente pubblicitarie. Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi. È necessario pertanto elaborare testi mirati allo specifico progetto formativo che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della classe, senza ricerche di originalità a ogni costo, ma anche senza genericità o mere ricopiature della declaratoria della classe.

In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti dell’ordinamento: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studi attuale, non fare una storia dell’evoluzione nel tempo del corso.

Inoltre, gli obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle attività formative. Per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In questo campo la descrizione deve essere sommaria, in

4) OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E

DESCRITTORI DI DUBLINO

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quanto ha giusto lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.

Infine, se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative (per esempio, la necessità di certi intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento in questo campo alla presenza di curricula all’interno del corso di studi. Si consiglia però di non indicarne esplicitamente il nome, per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. In ogni caso occorre tenere presente che i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di percorsi paralleli.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A4.a) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 1, comma 1, lettera m), e art. 11, comma 3, lettere a) e b).

4.2) Conoscenza e comprensione – Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Dopo la conferenza ministeriale di Praga (2001), un gruppo di esperti di diversi paesi ha prodotto una serie di definizioni dei processi di apprendimento, tarate sui tre cicli del Processo di Bologna, successivamente denominati Descrittori di Dublino («Dublin descriptors»). Si tratta di formulazioni di carattere generale, che cercano di tipizzare i risultati conseguiti in termini di apprendimento dagli studenti che ottengono un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. Descrivono quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità). I primi due descrittori (“Conoscenza e comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”) si riferiscono a conoscenze e competenze prettamente disciplinari; gli altri tre invece fanno riferimento a competenze trasversali.

Indicazioni: I descrittori relativi a “Conoscenza e comprensione” e a “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” devono essere usati per indicare le conoscenze e competenze disciplinari specifiche del corso di studi che ogni studente del corso deve possedere nel momento in cui consegue il titolo. Per la precisione, il campo

“Conoscenza e comprensione” si riferisce alle conoscenze disciplinari che formano il nucleo fondante del corso di studi, mentre il campo “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” si riferisce alle competenze (il “saper fare”) disciplinari che si vuole

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che lo studente acquisisca nel corso di studi. Come tali, questi campi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Ove lo si ritenga necessario è possibile differenziare lievemente la descrizione a seconda del curriculum, purché rimanga evidente la struttura unitaria del corso di studi, ed evitando di indicare esplicitamente il nome dei curricula per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. È inoltre necessario indicare con quali tipologia di attività formative i risultati indicati saranno conseguiti e verificati. Infatti, quando un corso di studi si pone un obiettivo deve anche dare evidenza del fatto che ha messo in campo degli strumenti per raggiungere l’obiettivo e per verificare che l’obiettivo sia stato raggiunto. Si consiglia però di fare riferimento a tipologie generali di attività (per esempio, insegnamenti caratterizzanti, seminari, tirocini, prova finale, ecc.) e a modalità generali di verifica (per esempio, esami, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza citare specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento. Per lo stesso motivo non bisogna fare riferimenti a date o specifici anni accademici.

Per la parte relativa all’ordinamento il quadro A4.b.1 della SUA-CdS, chiamato

“Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensione: Sintesi”, consiste di due campi di testo, uno per la “Conoscenza e comprensione” e l’altro per le “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, in cui vanno descritti in maniera sintetica i risultati disciplinari attesi, facendo riferimento alle attività formative ma non ai singoli insegnamenti, e trattando il corso di studi nel suo complesso.

I quadri di dettaglio della SUA-CdS (A4.b.2 - “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio”), che non fanno parte dell’ordinamento, potranno essere suddivisi in aree di apprendimento, fare riferimento anche ai singoli insegnamenti e dovranno essere coerenti con quanto indicato nei quadri di sintesi. Questi quadri, potranno essere modificati anche annualmente senza che ciò comporti modifiche di ordinamento.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(A4.b.1) Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensione: Sintesi.

Fonti normative: DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

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4.3) Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento

Come indicato nel paragrafo 4.2, i descrittori di Dublino servono a indicare quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità). In particolare, gli ultimi tre descrittori (“Autonomia di giudizio”,

“Abilità comunicative”, “Capacità di apprendimento”) fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in maniera diversa a seconda del corso di studi.

Indicazioni: Nella stesura va conservato il riferimento al significato epistemologico e pedagogico di ogni descrittore, cercando però di evitare mere affermazioni di principio e di mantenere un collegamento evidente con le specificità del corso di studi. In particolare, per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico corso di studi, per dare evidenza che il corso di studi, dopo aver dichiarato un obiettivo, abbia messo in campo strumenti per raggiungerlo e per verificarne il raggiungimento. Nello stesso tempo, questa connessione tra singolo descrittore e strumento didattico non deve arrivare a un dettaglio eccessivo, né legare in modo rigido i singoli passaggi di progresso conoscitivo a una specifica attività didattica.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A4.c) Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento

Fonti normative: DD.MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

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5.1) Conoscenze richieste per l'accesso

Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un idoneo titolo di studio e un’adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studi e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici.

Le conoscenze indispensabili per poter intraprendere il percorso formativo, le modalità per la loro verifica e quelle per colmare eventuali lacune sono differenti per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale; le tratteremo quindi separatamente.

5.1.1) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l’accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo.

L’adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l’indicazione delle conoscenze richieste per l’accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Indicazioni: Nell’ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l’accesso al corso; è sufficiente un’indicazione generica tipo “Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.” Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l’accesso. Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell’ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studi, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di

“autovalutazione” della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a

5) INGRESSO E USCITA

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conoscenze per l’accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.

Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l’accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel quadro A3.b della SUA-CdS, non fanno parte dell’ordinamento, e possono essere modificate autonomamente (anche annualmente) dagli atenei.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A3.a) Conoscenze richieste per l’accesso

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 6, comma 1.

5.1.2) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali

In questo caso il titolo di studio che consente l’accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre gli atenei devono stabilire per ogni corso specifici criteri di accesso che prevedono, in ogni caso, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione.

Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.

Indicazioni: I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L’indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.

Nell’ordinamento occorre indicare i requisiti curriculari (classe di laurea o numero minimo CFU in determinati settori o una combinazione di entrambi) che consentano l’accesso alla verifica della personale preparazione.

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L'ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Anche tenuto conto di questa possibilità si raccomanda di individuare i requisiti minimi (comuni a tutti gli eventuali curricola) necessari per l’accesso al corso prevedendo, poi, se necessario, percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli obiettivi formativi del corso e del titolo entro i 120 CFU.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione.

L’ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel quadro A3.b della SUA-CdS, e possono essere modificati anche annualmente dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano “lettere motivazionali” o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l’accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.

Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A3.a) Conoscenze richieste per l’accesso

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 6, comma 2, e D.M. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale), art.6, commi 1 e 2.

5.2) Caratteristiche della prova finale

La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrali, anche se con caratteristiche diverse; pertanto l’ordinamento deve descriverne le caratteristiche in maniera consona al livello di laurea, e attribuirle un congruo numero di crediti.

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Indicazioni: È necessario che ci sia coerenza fra quanto previsto nella parte generale dell’ordinamento (obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi), quanto dichiarato nella descrizione della prova finale e il numero di crediti indicato per la prova stessa. In particolare, il numero di CFU da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo necessario, di norma, per la sua preparazione.

Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità.

Per la prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea.

In caso parte dello svolgimento della prova finale avvenga, o possa avvenire, all’interno di un’attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell’ordinamento, in modo da giustificare un’eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti che avrebbero dovuto essere destinati alla prova finale.

L’ordinamento deve contenere solo l’indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale; le modalità di svolgimento, le regole per l’attribuzione del voto finale, indicazioni operative, eventuali esemplificazioni e liste di tesi precedenti, non facendo parte dell’ordinamento ma del regolamento del corso, devono essere inserite nell’apposito quadro A5.b della SUA-CdS denominato “Modalità di svolgimento della prova finale”.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A5.a) Caratteristiche della prova finale

Fonti normative: D.M.270/2004, art. 11 comma 3, lettera d), e comma 5; D.M. 386 del 26/07/2007 (linee guida), All. 1, punto 3, lettera i).

5.3) Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

La legislazione prevede che gli ordinamenti didattici individuino gli sbocchi professionali previsti per ciascun corso di studi, in maniera coerente con i risultati della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

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Indicazioni: Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono logicamente essere coerenti con l’analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studi, con i risultati di apprendimento attesi e con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del corso di studi. Inoltre il contenuto di questi quadri svolge una funzione di comunicazione verso l’esterno; di conseguenza essi dovranno essere compilati in modo tale da essere comprensibili agli aspiranti studenti e alle loro famiglie e anche ai potenziali datori di lavoro.

Nella stesura del profilo professionale, conviene iniziare dall’elencazione delle prevalenti figure professionali che il corso di studi si pone l’obiettivo di formare. Le professioni regolamentate possono essere inserite solo se la classe di laurea in cui è incardinato il corso dà accesso ai relativi esami per l'ingresso negli ordini. In ogni caso è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari per l’accesso alla professione (superamento dell’esame di stato, iscrizione all’albo professionale, ecc.) evitando di generare negli studenti aspettative che non possono essere soddisfatte.

Il profilo professionale è poi descritto attraverso i quattro campi “figura professionale che si intende formare”, “funzione in un contesto di lavoro”, “competenze associate alla funzione” e “sbocchi occupazionali”. I quattro campi vanno tutti compilati secondo le indicazioni di cui sotto e ove necessario (per esempio in presenza di più curricola) è possibile prevedere più figure professionali purché coerenti con gli obiettivi del corso.

Nel campo “Figura professionale che si intende formare” deve essere inserito solo il nome di tale figura, e non ulteriori informazioni.

Nel campo “Funzione in un contesto di lavoro” vanno elencati i principali compiti che il laureato può svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. In questo campo è anche possibile indicare, qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti, ecc.

Nel campo “Competenze associate alla funzione” sono da indicare l’insieme delle conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studi, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale. Non si tratta dunque di ripetere i risultati di apprendimento del corso di studi, ma di definire le competenze rispetto alle attività e ai compiti che il laureato si prevede sarà chiamato a svolgere.

Relativamente al campo degli “Sbocchi occupazionali”, è innanzitutto utile chiarire che con tale termine si intende il tipo di ambito lavorativo in cui il laureato eserciterà

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prevalentemente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, libera professione, ecc.). In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studi fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti.

Inoltre:

• la prosecuzione degli studi in lauree magistrali (rispettivamente dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) coerenti può, in alcuni casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea triennale (rispettivamente, per una laurea magistrale);

• non è possibile indicare come sbocco occupazionale l’insegnamento nelle scuole secondarie, in quanto per tale professione è previsto un apposito percorso formativo; è possibile però inserire la frase “I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l’insegnamento secondario”;

• non possono essere indicati sbocchi occupazioni quali “Dirigente scolastico”,

“Ispettore scolastico", “Giornalisti” o altre professioni che per l’accesso ai concorsi o agli albi professionali richiedono aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli;

• non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di "Docenti universitari in ...”, in quanto l’ingresso in tale professione non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla Laurea Magistrale.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A2.a) Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 


Fonti normative: DM 270/2004, art. 11, comma 4; DD. MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

5.4) Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

La legislazione richiede che gli sbocchi professionali siano indicati anche con riferimento alla classificazione delle unità professionali dell’ISTAT (http://

cp2011.istat.it/).

Indicazioni: Nella selezione delle professioni secondo le codifiche ISTAT bisogna prima di tutto verificare che la descrizione che accompagna il codice sia coerente con il

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progetto formativo del corso di studi. Devono essere scelte solo professioni che richiedono necessariamente conoscenze o competenze acquisite nel corso di studi, evitando di indicare professioni a cui si può accedere anche indipendentemente dallo specifico corso di studi. L’indicazione di un numero eccessivo di professioni ha come effetto di confondere lo studente e di rendere poco comprensibili gli obiettivi del corso di studi; è più efficace concentrarsi su poche figure professionali chiaramente correlate con gli obiettivi formativi specifici del corso. Si raccomanda inoltre di effettuare sempre una verifica sul grado di qualificazione delle specifiche figure. Per orientarsi è utile tenere come riferimento il titolo di studio che funge in genere da prerequisito per la professione indicata. 


Nella classificazione ISTAT delle professioni, articolata in 9 “Grandi Gruppi”, le professioni comprese nei grandi gruppi delle “professioni intellettuali” (“grande gruppo” 2, con codici aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle “professioni tecniche” (“grande gruppo” 3, con codici aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un titolo di studio universitario. Normalmente nelle lauree triennali devono essere indicate professioni tecniche del “grande gruppo” 3, con l’eccezione di tutti quei casi in cui la qualifica di “tecnico” si usi correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria, o di quei casi in cui non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo. Invece, le professioni del

“grande gruppo” 3 non richiedono mai la laurea magistrale, che invece è usualmente richiesta dalle professioni del “grande gruppo” 2; quindi nelle lauree magistrali devono essere indicate solo professioni del “grande gruppo” 2.

Le professioni inserite nel "grande gruppo" 1 richiedono esperienze e particolari capacità decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo di un corso di studi, e che possono spesso essere acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere selezionate.

Infine, la progettazione di un corso di studi sviluppa in generale obiettivi formativi specifici che portano alla definizione di figure professionali spesso non determinabili in modo univoco e assoluto e non riconducibili facilmente alla classificazione ISTAT.

Pertanto, se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studi e di mirare soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo “Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati”.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A2.b) Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Fonti normative: DM 270/2004, art. 11, comma 4; DD. MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

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6.1) Attività formative di base caratterizzanti indispensabili

Per ogni corso di studi devono necessariamente essere attivati tutti gli ambiti disciplinari previsti dalla tabella delle attività formative indispensabili della classe. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nei decreti di definizione delle classi siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studi i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Indicazioni: Per le attività formative di base, per i corsi di laurea, e caratterizzanti, per i corsi di laurea e per i corsi di laura magistrale, occorre assegnare un numero minimo di crediti maggiore di zero a tutti gli ambiti previsti per la classe, con l’eccezione dei corsi in classi che prevedono più di tre ambiti disciplinari caratterizzanti per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, nel qual caso occorre assegnare un numero minimo di crediti maggiore di zero ad almeno tre ambiti delle attività caratterizzanti ma non necessariamente a tutti gli ambiti.

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività caratterizzanti.

Fonti normative: DD. MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale), art. 3, comma 3.

6.2) Parcellizzazione degli insegnamenti

Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche il legislatore ha posto un limite massimo al numero di esami (relativi alle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative) che un corso di studi può prevedere, e ha determinato una dimensione minima (in crediti) per ciascun modulo di ciascuna attività formativa di base, caratterizzante e affine o integrativa. In particolare, è necessario che:

• a ciascun modulo di un’attività formativa di base o caratterizzante corrispondano non meno di 6 crediti;

• a ciascun modulo di un’attività formativa affine o integrativa corrispondano non meno di 5 crediti. 


6) TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

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Il legislatore ha anche previsto alcune eccezioni. Tale limitazione sul numero di crediti infatti non si applica:

• nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie;

• negli ambiti in cui il valore minimo previsto dalla classe è maggiore di 0 ma minore di 6;

• nei corsi di studio interateneo con un ateneo straniero che prevedono il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo;

• nei corsi di laurea magistrale selezionati per un cofinanziamento comunitario nell’ambito del programma “Erasmus plus 2014-2020 azione centralizzata chiave 1” fino al termine della partecipazione a detto programma.

Inoltre, ciascun Ateneo può ammettere per determinati corsi di studio che ad attività formative (o loro moduli coordinati) di base o caratterizzanti corrispondano 5 crediti, con delibera motivata dell’organo competente (usualmente il Senato Accademico), e che ad attività affini o integrative (o loro moduli coordinati) corrispondano meno di 5 crediti, con delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

Indicazioni: Tranne nei casi eccezionali sopra ricordati, il numero minimo di crediti di ciascun ambito di base o caratterizzante deve essere o 0 o almeno 6. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 6. Il valore di 6 può essere abbassato a 5 a seguito di delibera dell’organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività di base o nelle note alle attività caratterizzanti gli estremi della delibera. 


Analogamente, tranne nei casi eccezionali sopra ricordati, il numero minimo di crediti di ciascun gruppo (ove previsti) di attività affini o integrative deve essere o 0 o almeno 5.

Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 5. Il valore di 5 può essere abbassato a seguito di delibera motivata delle strutture didattiche competenti; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività affini o integrative gli estremi della delibera.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/ Attività di base, Attività caratterizzanti, Attività affini e relative note.

Fonti normative: D.M. 6/2019, Allegato A.

Riferimenti

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